REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3111 del 2023, e vertente
TRA
XX (C.F. ——-), YY (C.F. ——-), ZZ (C.F. ——-), T1 (C.F. ——-), T2 (C.F. ——-), T3 (C.F. ——-), T4 (C.F. ——-), T5 (C.F. ——-), T6 (C.F. ——-), T7 (C.F. ——-), T8 (C.F. ——-), rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Principato e dall’avv. Fabio Sardo, giusta procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
resistente1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Antonino Longo, giusta procura in atti;
resistente2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Antonio Armentano e Roberto Scelfo, giusta procura in atti;
-resistenti-
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15.12.23 le parti ricorrenti adivano il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro esponendo, di essere dipendenti della resistente2 (ricorrente Siracusa) e della resistente3 (i restanti ricorrenti) quali operatori di esercizio, ossia autisti di mezzi trasporto pubblico.
Riferivano che le due società, aventi medesima sede legale ed essendo parte di un gruppo aziendale riferito a soggetti provenienti dalla medesima famiglia, dal 03.10.2022 richiedevano agli operatori prestazioni lavorative dequalificanti, consistenti in attività di rifornimento mezzi manuale non previste dal profilo di Operatore di Esercizio di cui al CCNL applicabile.
Deducevano che in data anteriore al 03.10.2022 le prestazioni di materiale rifornimento, venivano effettuate da personale ausiliario non viaggiante, a differenza di quanto falsamente attestato da due verbali d’incontro sindacale (uno riguardante la resistente2, l’altro la resistente3) firmati da sindacati “di comodo”, in seno ai quali era attestato che “da sempre” l’attività di rabbocco era effettuata dagli autisti.
Hanno quindi chiesto “-preliminarmente dichiarare la falsità di quanta asserito, dalle suddette resistente2 SRL e resistente3 SPA, nei verbali degli incontri/accordi sindacali in data 21 giugno 22 (resistente2) e 30 marzo 22 (resistente3) ove viene affermato che le prestazioni manuali relative al rifornimento di gasolio e di urea nel serbatoio dei mezzi aziendali, fanno parte della consuetudine consolidata delle prestazioni rese da anni dai lavoratori; – disporre affinché i ricorrenti non debbano più dover sottostare a tali illegittime disposizioni con connesse minacce illegali e si ripristini la legalità in ordine a tali profili del rapporto di lavoro; – dichiarare illegittimi, invalidi, inefficaci, nulli gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di servizio sopra indicate, emesse dalle odierne resistenti – datrici di lavoro, in violazione del CCNL e delle norme di legge connesse e richiamate, inclusi gli artt. 629 CP e 610 CP, – e, conseguentemente condannare le società resistenti affinché pongano fine a tutte le attività comunque dirette e finalizzate ad imporre agli odierni ricorrenti le attività materiali di immissione del carburante nei mezzi aziendali, facendo divieto alle resistenti di continuare ad avanzare le pretese sopradescritte e documentate negli allegati, relative alle attività di rifornimento materiale mai effettuate prima del 3 ottobre 22; – condannare le resistenti/datrici di lavoro resistente2 SRL e resistente3 SPA a risarcire i danni morali e materiali cagionati – limitatamente ai mesi finali dell’anno 2022 e per l’intero anno 2023 – tali attività truffaldine e prospettazioni minacciose e connesse intimidazioni, sopra descritte, tutte costituenti delitto, finalizzati ad estorcere tali prestazioni non dovute, relative al rifornimento materiale. Danni morali e materiali quantificati in euro 23.400,00 per ciascun ricorrente, somma inclusiva anche dei connessi ristori materiali per le prestazioni non dovute”.
Con due distinte memorie, si costituivano in giudizio la resistente1 e la resistente2, le quali, premesso di essere risultate vittoriose in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., deducevano variamente l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
All’esito di discussione orale all’udienza del 12.3.25, la causa viene decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, le parti resistenti hanno eccepito l’inutilizzabilità dei documenti versati in atti dai lavoratori con note del 9.1.24, a fronte dell’iscrizione del ricorso risalente al 15.12.23.
Si evidenzia che l’art. 415 c.p.c. prescrive che il ricorso debba essere depositato avanti giudice adito unitamente ai documenti in esso indicati. Si è affermata nella giurisprudenza di legittimità, prima in modo isolato ma poi anche a sezioni unite, l’idea secondo la quale, sia per l’attore che per il convenuto, la preclusione relativa all’indicazione di tutti i mezzi di prova, compresi i documenti, si forma con il deposito del rispettivo atto introduttivo; pertanto i documenti, a pena di decadenza devono essere indicati nel ricorso e nella memoria difensiva e depositati contestualmente ad essi ed è ammissibile la produzione tardiva dei soli documenti formatisi dopo l’inizio del giudizio o giustificati dallo sviluppo dello stesso (C. 6188/2009; C. 2577/2009).
D’altro canto, i poteri ex art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, sanando preclusioni e decadenze maturate (C. 15808/2024; C. 12002/2002, la quale chiarisce che la facoltà non può tradursi in poteri d’indagine analoghi a quelli del procedimento penale; C. 14404/2003, che condiziona la mancata esercitabilità alla rituale eccezione della intervenuta decadenza; C. 5417/1986; C. 1882/1986).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha rilevato come l’esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice richieda la sussistenza di alcune condizioni quali, in particolare, i) l’insussistenza di una inerzia colpevole delle parti, ii) l’indispensabilità dell’iniziativa officiosa, iniziativa, quindi, che non sia finalizzata ad ovviare a decadenze, ma sia funzionale a colmare lacune delle risultanze di causa (C. 29940/2023; C. 17683/2020; C. 5878/2011).
In tal modo, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza (C. 16835/2017; cfr. anche C. 8381/2019).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, devono ritenersi tardivi, e quindi non utilizzabili in questo giudizio, i documenti depositati in data 9.1.24 in quanto preesistenti al deposito del ricorso ed in ordine ai quali la parte ricorrente non ha dedotto alcuna difficoltà al reperimento (tale da giustificare un deposito tardivo); l’invocato esercizio dei poteri ex officio di cui all’art. 421 c.p.c., in questo caso, comporterebbe un sostanziale aggiramento delle preclusioni caratterizzanti il rito, in spregio agli orientamenti di legittimità appena richiamati.
Resta ferma la possibilità di utilizzare, invece, anche eventualmente contra partes, i documenti tempestivamente prodotti dalle resistenti poiché una volta subentrato il mezzo di prova (nel caso di specie prova precostituita in quanto documentale) nel processo, lo stesso fuoriesce dalla disponibilità della singola parte e può essere liberamente valutato dal Giudice.
In sede di udienza del 12.3.2025, la parte ricorrente ha precisato che oggetto del contendere non è “il demansionamento ma la nullità dei verbali sindacali in atti (30.3.2022 per la resistente3 e 21.6.22 per la resistente2) che hanno attestato falsamente che i ricorrenti hanno da sempre prelevato il carburante versandolo nel serbatoio dei mezzi; mentre in verità la prestazione aggiuntiva è stata imposta a far data dall’ottobre 2022” con conseguente richiesta di risarcimento del danno derivante da reato (v. verbale di udienza del 12.3.25).
È bene rammentare che la rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede, come quest’ultima, forme rigorose (C. 21848/2013).
Vista la delimitazione della pretesa nei termini sopra riportati, la cognizione del presente procedimento deve essere limitata alla richiesta declaratoria di nullità e di risarcimento del danno, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
A questo punto occorre rilevare, per quel che concerne la richiesta declaratoria di nullità dei verbali, come la parte istante non abbia specificato quale ipotesi di nullità si sia verificata in concreto.
Volendo soprassedere a tale mancanza, si può ipotizzare che la parte possa giovarsi dell’art. 1418, I co., in materia di nullità contrattuale, norma che viene solitamente letta come espressione di un principio generale volto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di norme imperative non si accompagna una previsione di nullità.
Tuttavia, nell’atto introduttivo non è nemmeno dedotto quale sia norma imperativa violata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (C. 8472/2022) hanno rilevato che la nullità per contrarietà a norme imperative deve discendere da norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quanto quella della nullità del rapporto negoziale.
Comunque sia, quanto al problema della validità dei negozi posti in essere in violazione di norme penali, si è soliti distinguere tra “reati contratto” e “reati in contratto”, a seconda che, rispettivamente, la stessa conclusione del contratto sia oggetto del divieto penale ovvero rappresenti la conseguenza necessaria (ma non oggetto di specifico divieto) del comportamento sanzionato penalmente: solo nel primo caso, il negozio è nullo per illiceità; nel secondo, invece, il comportamento volto alla conclusione del contratto costituisce reato e il contratto in tal modo perfezionato può essere anche annullabile (ad esempio, in materia di truffa, la giurisprudenza è solita negare che il contratto concluso attraverso il comportamento penalmente rilevabile possa essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa e preferisce ritenerlo annullabile per dolo, ex multis C. 13566/2008).
Deve negarsi, nel caso di specie, che la sottoscrizione del verbale, di cui si lamenta la falsità ideologica delle dichiarazioni ivi riportate, integri, di per sé, un reato, mancando la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto redigente.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Ulteriormente, si ritiene di rigettare la richiesta ex art. 89 c.p.c. avanzata dalle parti resistenti.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la cancellazione quando le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono dettate da un passionale e composto intento dispregiativo e non rivelano un intento offensivo nei confronti della controparte ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (C. 17325/2015; C. 8724/2015; C. 26417/2013).
Inoltre, secondo un orientamento cui si aderisce, anche quando l’uso di espressioni sconvenienti od offensive eccede le esigenze difensive, non sussisterebbe un obbligo al risarcimento del danno se le espressioni attengono all’oggetto della controversia. In tal caso, esse costituirebbero uno strumento (legittimo) per indirizzare la decisione del giudice (C. 14552/2009).
Da ultimo, in merito alla temerarietà della lite, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cost. costituisce un’ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo.
Il requisito psicologico è la mala fede o la colpa grave di tipo processuale, relativa all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio.
Non vi è prova dell’elemento soggettivo in capo ai ricorrenti. La mera infondatezza dell’azione non è circostanza da sola sufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 12/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano