T R I B U N A L E D I SIRACUSA sent. n. 238_2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del [PERSONA] DI [PERSONA] Il giudice del Tribunale di [LUOGO] dott. [GIUDICE], in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza del [DATA], ha [PERSONA] la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO]

tra

[PERSONA], cod. fisc. [CODICE_FISCALE], rappresentato e

difeso dall’Avv. [DIFENSORE], giusta procura in atti

-ricorrente-

contro

[PARTE] nella qualità di titolare della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO], ([PARTITA_IVA]), rappresentato e

difeso dagli Avv.ti [DIFENSORE], giusta procura in atti

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto ed in diritto

Con ricorso depositato in data [DATA], [PARTE] esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze [PARTE], titolare [DATA]. il [DATA] della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO], con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data [DATA] e qualifica di operaio, addetto alle mansioni di “muratore”, livello di inquadramento 2 del CCNL Edilizia-Artigianato; che in data [DATA], alle ore [ORA] circa, mentre si trovava nel cantiere di [INDIRIZZO] [PERSONA] ([LUOGO]), dove la ditta datoriale stava costruendo delle villette in legno per i propri clienti privati, al fine di ottemperare all’ordine ricevuto dal datore di lavoro, di tagliare una tavola di legno, posizionata a terra, su una piccola trave che fungeva da rialzo, con un disco metallico circolare di piccole dimensioni, in assenza di dispositivi di protezione richiesti per l’utilizzo dell’attrezzo e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, gli si impigliava il guanto della mano sinistra nel disco circolare dell’attrezzo, guanto che veniva risucchiato dalla lama fino a tagliare la mano stessa all’altezza del polso, provocandone una rotazione tale da determinare fratture multiple e scomposte. Aggiungeva che in seguito all’incidente veniva accompagnato dal collega presente all’evento presso il pronto soccorso di [LUOGO] e, successivamente, trasportato con ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di [LUOGO], era stato ricoverato sino al [DATA], giorno in cui veniva dimesso con diagnosi di “fratture-lussazioni base 1^ falange 4° e 5° dito, lesioni totali della giunzione miotendinea del muscolo abduttore, dei tendini flessori ed estensore, della placca volare all’articolazione metacarpo – falangea e con perdita di sostanza del nervo digitale ulnare del 5° dito; esposte della mano sn”. Evidenziava che, dopo essere stato sottoposto a diverse cure e visite mediche, in data [DATA], in regime semi residenziale, per le cure necessarie presso [STRUTTURA_SANITARIA] fino al [DATA]; che in data [DATA], l’INAIL di [LUOGO] certificava l’infortunio sul lavoro verificatosi in [DATA]. il [DATA] data [DATA] e gli riconosceva un indennizzo in base al “grado di menomazione dell’integrità psico-fisica pari al 38% per le seguenti minorazioni a carattere permanente: Grave deficit funzionale polso-mano di sinistra con residua minima funzione di pinza in esiti di grave traumatismo” e che in data [DATA], lo stesso istituto certificava una riduzione della capacità lavorativa pari al 38%. Rilevava, infine, che in data [DATA], l’INAIL comunicava che il [DATA] era stata costituita in suo favore una rendita annuale per inabilità permanente, sulla base di un grado di menomazione del 38%, pari a euro 9.143,53 annue, da corrispondere in rate mensili di euro 761,96. Deduceva la responsabilità del datore di lavoro per colpa dei danni subiti ex art. 2087 c.c. e d.lgs. n. 81/2008.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [LUOGO], in funzione di Giudice del Lavoro, [PARTE] nella qualità di titolare della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO], al fine di accertare la responsabilità datoriale per i danni patiti in conseguenza dell’infortunio sul lavoro e per l’effetto sentire condannare [PARTE] al pagamento di: a) euro 15.696,36 a titolo di danno biologico differenziale; b) euro 138.888,50 a titolo di danno non patrimoniale complementare, di cui: b1) euro 48.853,50 a titolo di personalizzazione del danno biologico; b2) euro 8.613,00 a titolo di danno biologico temporaneo; b3) euro 81.422,00 a titolo di danno morale; c) euro 846,00 a titolo di rimborso per spese mediche sostenute ed euro 3.500,00 a titolo di rimborso per spese mediche future o, comunque, alle diverse somme accertate all’esito del giudizio, anche in base al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c. [DATA]. il [DATA]

Si costituiva [PARTE] nella qualità di titolare della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO] che contestava quanto dedotto dal ricorrente e

chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile, ritenendo congrua l’indennità

costituita dall’INAIL e non emergendo alcun comportamento colposo in capo al resistente,

ma solo un’autonoma decisione del ricorrente di procedere al taglio di una tavola di

legno, violando le norme di sicurezza impartite.

La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e, previo deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.

Preliminarmente, va osservato che, l’art. 2087 c.c., secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” delinea un modello di comportamento al quale l’imprenditore è tenuto a conformarsi, che non si esaurisce nelle condotte tipizzate da specifiche disposizioni contenute nella legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ma si estende a quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e, comunque, funzionali all’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, atteso che quella dovuta dall’imprenditore è una garanzia, il cui adempimento richiede l’attuazione di ogni misura «necessaria» all’effettiva salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, presupponendo un dovere di adeguamento al progresso dell’esperienza e della tecnica. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo [DATA]. il [DATA] inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell’art. 1218 cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio professionale, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale con la prestazione lavorativa eseguita, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, cioè, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare l’infortunio (Cass. civ. Sez. lavoro, [INDIRIZZO]).

Ciò posto, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’indennizzo INAIL non copre l’intero danno biologico, risarcibile in sede civile. Pertanto, per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall’assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge (Cassazione Civile, sez. III, [DATA], n. 24474). Il danno differenziale, infatti, si identifica nel danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’INAIL, a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civile. In particolare, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone, non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento, quantomeno negligente, del datore di lavoro o di un terzo. Il danno differenziale, dunque, spetta anche a colui il quale, pur percependo una rendita od un indennizzo INAIL, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli [DATA]. il [DATA] dall’ente previdenziale; mentre il primo trova, infatti, il proprio riconoscimento nell’articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato, l’indennizzo INAIL risponde alla diversa funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale. L’evidente diversità strutturale e funzionale sussistente tra i due mezzi di ristoro, consente di escludere che le somme versate dall’INAIL possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all’infortunato; di conseguenza, il risarcimento spettante a colui che subisce postumi permanenti dall’infortunio subito a causa delle mansioni svolte nell’intercorso rapporto di lavoro, va circoscritto al danno differenziale, determinato dalla differenza tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL in dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una duplicazione del ristoro economico in favore dell’avente diritto, il quale, diversamente, percepirebbe, in relazione alla medesima patologia, sia l’intero danno, sia le indennità erogate dall’ente assicurativo.

Nella vicenda in esame, [PARTE], premettendo di avere subito un infortunio sul lavoro in data [DATA], mentre si trovava nel cantiere di [INDIRIZZO] ([LUOGO]), presso il quale la ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO] stava costruendo delle villette in legno per i propri clienti privati, ha convenuto in giudizio la ditta datoriale, al fine di sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno biologico differenziale e complementare subito in conseguenza dell’infortunio nonché del danno patrimoniale corrispondente alle spese mediche affrontate e da affrontare in futuro per la lesione subita.

Di contro, la ditta [SOGGETTO_GIURIDICO] ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e, in particolare, ha rilevato

che l’infortunio era da addebitare alla condotta del lavoratore, che aveva proceduto [DATA]. il [DATA] autonomamente al taglio di una tavola di legno contro l’ordine del datore di lavoro, violando le norme di sicurezza impartite.

L’esito dell’attività istruttoria ha confermato che [PERSONA], in data [DATA], intorno alle ore [ORA], mentre si trovava nella sede di lavoro di [INDIRIZZO] ([LUOGO]), dove la ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO] costruiva delle villette in legno, ha subito un profondo taglio alla mano, per essersi impigliato il guanto della mano sinistra nel disco circolare dell’attrezzo (disco metallico circolare di piccole dimensioni) utilizzato nel taglio di una tavola di legno.

Sul punto, il teste [PERSONA], presente sul luogo del sinistro al momento

dell’infortunio e intervenuto nei soccorsi, ha riferito: “Sono amico del ricorrente;

abbiamo lavorato insieme per la società [SOGGETTO_GIURIDICO] nel [DATA]. Preciso che prima lavoravo nel magazzino di prodotti ortofrutticoli [SOGGETTO_GIURIDICO], dove ho lavorato fino al mese di [DATA] e cioè fino alla scadenza del contratto stagionale; dopo sarei dovuto essere riassunto nel mese di [DATA]. In

attesa che mi chiamassero di nuovo con la cooperativa ho lavorato con il ricorrente per

[PERSONA]. Il proprietario della ditta, [PERSONA], mi ha detto se volevo fare venire qualcuno a lavorare con me ed io l’ho chiesto a [PERSONA]. Sono andato a lavorare per la [SOGGETTO_GIURIDICO] nel mese di [DATA]

ed ho lavorato qualche giorno con il ricorrente. Dovevamo effettuare dei lavori in

muratura. Lavoravamo dalle [DATA], fino alle [ORA]. Sono stato per un periodo lì ma non ricordo. Era quando ha lavorato [PERSONA]. Sarà stato una settimana o due.

Venivo retribuito per quaranta euro al giorno. Con il ricorrente lavoravamo nella

stessa zona ai vivai [SOGGETTO_GIURIDICO]. [PERSONA] ci dava le direttive e le indicazioni sul lavoro da svolgere. In quell’occasione bisognava rifare il tetto delle [DATA]. il [DATA] casette in legno ed il rivestimento all’interno. [PERSONA] ha preso il flex ed ha tagliato delle tavole di legno; non aveva né casco né occhiali, ma soltanto dei

guanti. Nel momento in cui il ricorrente si è infortunato io mi ero un attimo

allontanato; mi stavo spostando nell’altra casa e siccome avevano portato il legname, stavo togliendo la plastica; in quel momento, ero girato di spalle quando ho sentito il ricorrente gridare dicendo “staccami… staccami la spina” quindi mi sono avvicinato

ed ho staccato la spina. In quel momento ho visto che al ricorrente gli si era

impigliato il disco del flex nel guanto che indossava; conseguentemente si è tagliato la mano. Era sanguinante. Ho visto che gli hanno messo la maglietta avvolta alla mano e io l’ho accompagnato al Pronto Soccorso di [LUOGO]. Nel momento in cui è successo l’incidente eravamo io, [PERSONA] e altri due dipendenti; il titolare non era presente poiché era andato a sbrigare delle commissioni. Prima di andarsene ci aveva detto di sistemare la legna e di tagliarla. L’infortunio è avvenuto verso le [ORA].

Aggiungo che [PERSONA] non era presente. Con il ricorrente ci

frequentavamo anche fuori dell’attività lavorativa; uscivamo e andavamo a ballare. Non facevamo dei corsi di ballo in particolare, la sera si usciva ogni tanto. Niente di

che. Dopo l’infortunio subito, il ricorrente non è più uscito nei week-end poiché gli

faceva sempre male la mano. Non faceva tanto sport, però a livello di uscire con noi non è uscito più tanto spesso, poiché non voleva farsi vedere con la mano dove si era fatto male e inoltre poiché aveva dei dolori. Non abbiamo ricevuto nessuna formazione per il lavoro da svolgere né siamo stati informati in merito ai rischi cui eravamo esposti. Prima di quella volta, non avevo mai lavorato con [PERSONA]. Non eravamo stati forniti di alcun dispositivo di protezione, a parte i guanti che ci venivano regolarmente forniti. Quando ho lavorato con la società [SOGGETTO_GIURIDICO] non ero regolarmente assunto”. [DATA]. il [DATA]

Parimenti, il teste [PERSONA] ha riferito: “Sono stato in passato un dipendente della ditta [SOGGETTO_GIURIDICO], inizialmente con il padre [FAMILIARE] e

successivamente con il titolare della ditta resistente; svolgevo le mansioni di muratore.

Il [DATA] mi trovavo nel cantiere di [INDIRIZZO] a [LUOGO] poiché ho uno scaldabagno a legna e andavo a prendere i pezzi di legno che venivano tagliati per l’utilizzo domestico. Andavo spesso in cantiere per impegnare il tempo. Non so chi lavorava il legno, poiché trovavo gli spezzoni di legno residui già tagliati. Quel giorno

c’erano in cantiere [PERSONA] e [PERSONA], ma non so se lavoravano per la ditta resistente o

erano lì occasionalmente come ero io. [PERSONA] l’ho conosciuto quella mattina, non l’avevo visto altre volte. Io ero lì che stavo prendendo la legna; poi ho sentito gridare e sono andato a soccorrerlo. Io ero andato in cantiere verso le [ORA] e poco dopo che sono arrivato è successo quest’infortunio. Quel giorno [PERSONA] non era presente; gli unici che ho visto erano [PERSONA], [PERSONA] e [PERSONA] era lì ma non lavorava, non so quello che faceva; io ero lì che raccoglievo la legna ma non mi interessavo di quello che facevano gli altri. Quando sono arrivato non ho visto cosa faceva [PERSONA], solo quando si è fatto male siamo accorsi a dargli aiuto”.

Dall’attività istruttoria emerge l’ordine impartito da [PERSONA] di procedere al taglio della legna per proseguire i lavori nelle costruzioni in legno, senza predisporre adeguate misure di sicurezza, in violazione del disposto

dell’art. 2087 c.c. In particolare, il teste [PERSONA] ha riferito che il ricorrente è

stato assunto per effettuare lavori in muratura, sebbene sia stato poi impiegato in un cantiere ove venivano realizzate villette in legno, nelle quali “bisognava rifare il tetto ed il rivestimento all’interno”. Ha aggiunto, inoltre, che, il giorno dell’infortunio, era [DATA]. il [DATA]

presente in cantiere il legname (avvolto nella plastica) e che il resistente, prima di

allontanarsi aveva detto ai dipendenti di “sistemare la legna e di tagliarla”.

Parimenti, il teste [PERSONA] ha riferito di recarsi abitualmente nel cantiere ove era impiegato [PERSONA], per prendere gli spezzoni di legno che residuavano dopo il taglio per alimentare il proprio scaldabagno domestico, confermando implicitamente che i

dipendenti della ditta resistente – non essendovi altre ditte presenti in cantiere –

erano impiegati nel taglio di legname per la realizzazione dei lavori nelle villette (andavo a prendere i pezzi di legno che venivano tagliati per l’utilizzo domestico. Andavo spesso in cantiere per impegnare il tempo. Non so chi lavorava il legno, poiché trovavo gli spezzoni di legno residui già tagliati […] gli unici che ho visto erano [PERSONA], [PERSONA] e [PERSONA] era lì ma non lavorava).

Non può, pertanto, ritenersi attendibile la deposizione [PERSONA], che ha riferito che [PERSONA], prima di allontanarsi il giorno [DATA], aveva incaricato i dipendenti soltanto della pulizia del cantiere e di togliere la plastica dalla legna, essendo i

dipendenti della ditta resistente impiegati in un cantiere per la realizzazione di villette in

corso di costruzione, che richiedevano lavori di carpenteria da parte degli operai della

ditta resistente, con l’impiego del legname presente per la prosecuzione dei lavori.

Deve, pertanto, escludersi un atto autonomo del lavoratore e ritenere, viceversa, che il datore di lavoro nell’impartire gli ordini e direttive al dipendente non ha adempiuto all’obbligo di vigilanza né agli obblighi di formazione necessari per il corretto

svolgimento dei lavori di falegnameria all’interno del cantiere. Il ricorrente, in

particolare, veniva impiegato in mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, riconducibili alla qualifica di muratore, rientrando il taglio di tavole di legno nella professionalità del carpentiere/falegname. [PERSONA], il datore di lavoro non ha [DATA]. il [DATA]

provveduto a formare il ricorrente per l’esecuzione dei lavori di falegnameria violando,

altresì, le norme in tema di sicurezza delle attrezzature, avendo messo a disposizione del dipendente attrezzi privi dei minimi ed essenziali dispositivi di sicurezza, quali una stabile superficie di lavoro ed uno strumento di taglio con sistema autobloccante per l’evenienza che si impigliasse il guanto dell’operatore, al fine di evitare l’infortunio subito da [PERSONA].

Alla luce delle considerazioni che precedono, va quindi dichiarata la responsabilità della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO] per l’infortunio subito da [PERSONA] con conseguente condanna di [PARTE] al risarcimento del danno biologico differenziale subito dal lavoratore.

Venendo alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico permanente subito da [PERSONA], sulla base delle Tabelle di Milano 2024, avuto riguardo all’età del danneggiato ([ETA]) al momento dell’infortunio ed ai punti percentuale (38%), non contestati nel presente giudizio, lo stesso va quantificato in € 189.269,00, quale ammontare del danno biologico risarcibile conseguente all’infortunio per cui è causa; da tale somma va detratto l’importo di € 158.821,39, corrisposto dall’INAIL, a titolo di indennizzo, sicché l’ammontare residuo del credito risarcitorio che [PERSONA] può fare valere nei confronti della ditta datoriale a titolo di danno biologico differenziale, è pari ad € 30.447,61, già rivalutato alla data del [DATA], secondo le Tabelle di Milano. A tale importo va aggiunto l’ammontare del danno complementare non risarcito dall’INAIL, quale il danno morale, conseguente alle

sofferenze patite dal ricorrente ed al danno conseguente alla modifica delle abitudini di

vita. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la liquidazione del danno non patrimoniale non può essere esclusivamente parametrato al danno biologico, dovendo, [DATA]. il [DATA] viceversa, tenersi conto delle peculiarità del caso concreto e della effettiva intensità della sofferenza patita dalla vittima, rispondendo all’esigenza di garantire l’integrale risarcimento del danno alla persona ed evitare sottovalutazioni di pregiudizi che, pur non incidendo sulla salute in senso stretto, compromettono significativamente la qualità della vita e la dignità della persona (Cass. Sez. 3, [NUMERO_ATTO] del [DATA]). In particolare, la misura standard del risarcimento prevista dal criterio tabellare può essere incrementata in presenza di specifiche conseguenze (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), che consentano, nella concreta vicenda dedotta in giudizio, di giungere alla personalizzazione del danno. La misura della liquidazione del danno non patrimoniale stabilita dalla giurisprudenza di legittimità riflette una concezione evoluta della responsabilità civile, sempre più attenta alla tutela della persona nella sua dimensione non solo fisica, ma anche psicologica ed esistenziale, al fine di garantire l’effettività della tutela risarcitoria nei casi di lesione dei diritti fondamentali della persona.

Dalla documentazione in atti (doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente) risulta un lento

ma progressivo miglioramento delle condizioni psicologiche del paziente e della sofferenza correlata al danno subito. In particolare, sotto la voce “Consulenza Psicologica” la relazione di degenza attesta che [PERSONA] in data [DATA], presentava “aspetti di personalità fragile con difficoltà nel controllo emotivo-affettivo; livello cognitivo nella norma, buone capacità relazionali. Tono dell’umore orientato sul versante depressivo. Inizialmente chiuso in sé ha successivamente mostrato interesse e partecipazione al colloquio. In generale si osserva un notevole disagio caratterizzato dalle difficoltà di accettazione dell’immagine di sé e del suo corpo ed una frattura esistenziale tra lo stile di vita pregresso (ero un [DATA]. il [DATA] [PERSONA]… giocavo a calcio, ecc) e la situazione d’incertezza che lo pervade attualmente. Nello specifico, ad oggi, non ha superato tantomeno aiutato ad elaborare l’impatto traumatico dell’infortunio; infatti come risulta dal colloquio clinico e dal Test Scala dei sintomi Post-Traumatici, sono presenti sintomi di aumentato arousal, pensieri intrusivi che emergono nel sonno rievocativi dell’episodio traumatico, reattività con tendenza al ritiro sociale. Necessità di sostegno psicologico”. Tuttavia a distanza di alcuni giorni ([DATA]) la consulenza psicologica ha evidenziato “Un significativo cambiamento rispetto all’equilibrio psico-emotivo e in genere allo spettro umorale. Si è adattato alla nuova situazione, si sente preso in carico, gradualmente ha ripreso fiducia in sé e nelle sue risorse e risulta gratificato dal percorso riabilitativo in atti”; infine, la consulenza psicologia del [DATA], rileva che il paziente “Appare rimotivato, buon equilibrio umorale, gratificato dai miglioramenti in essere. Appare più sicuro di sé e fiducioso del percorso riabilitativo. Riferisce difficoltà nel sonno”.

Sotto altro aspetto, l’esito dell’attività istruttoria ha riscontrato un cambiamento delle

abitudini di vita del ricorrente: in particolare il teste [PERSONA] ha riferito “Dopo

l’infortunio subito, il ricorrente non è più uscito nei week-end poiché gli faceva sempre

male la mano […] a livello di uscire con noi non è uscito più tanto spesso, poiché non voleva farsi vedere con la mano dove si era fatto male e inoltre poiché aveva dei dolori”. Di conseguenza, la quantificazione complessiva del danno non patrimoniale comprensivo sia delle sofferenze morali e psichiche che delle variazioni delle abitudini di vita correlate all’infortunio va equitativamente quantificato nella misura del 50% del danno biologico accertato (€ 189.269,00), di cui 25% per la sofferenza morale e 25% per il mutamento delle abitudini di vita, e, così complessivamente per € 94.634,00. [DATA]. il [DATA]

Va, altresì, riconosciuto il danno non patrimoniale per inabilità temporanea assoluta ed inabilità temporanea parziale, sino alla costituzione della rendita vitalizia da parte dell’INAIL, da quantificarsi nell’importo complessivo di € 10.005,00 e, precisamente: € 3.450,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta per trenta giorni (€ 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta, in base alle tabelle milanesi: Edizione 2024) ed € 6.555,00 per inabilità temporanea parziale al 38% per centocinquanta giorni (€ 43,70 per ciascun giorno di inabilità parziale, in base alle tabelle milanesi: Edizione 2024).

La ditta datoriale va, infine, condannata al rimborso delle spese mediche affrontate dal lavoratore, come documentate nel presente giudizio pari ad € 846,00.

Non può viceversa riconoscersi la condanna della ditta datoriale al rimborso di presunte ed eventuali spese mediche non ancora sostenute, non essendo stati prospettati sufficienti elementi di giudizio in ordine al periodo, al numero di interventi ed alla tipologia di accessi medici cui il lavoratore dovrà sottoporsi, ai fini di una valutazione equitativa del danno risarcibile.

Nei termini innanzi indicati, il ricorso è fondato e la ditta [SOGGETTO_GIURIDICO] va condannata al pagamento in favore di [PARTE] della complessiva somma di € 135.932,61, già rivalutata alla data del [DATA], oltre interessi legali sulla somma de-valutata alla data dell’infortunio e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO], disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: [DATA]. il [DATA]

Accoglie il ricorso e per l’effetto, condanna [PARTE] nella qualità di titolare della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO], al pagamento in favore di [PARTE] della complessiva somma di € 135.932,61, già rivalutata alla data del [DATA], a titolo di danno non patrimoniale (differenziale e complementare) e patrimoniale per spese mediche relative all’infortunio sul lavoro subito in data [DATA], oltre interessi legali sulla predetta somma de-valutata alla data dell’infortunio e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.

Condanna, altresì, [PARTE] nella qualità di titolare della ditta individuale [SOGGETTO_GIURIDICO] al pagamento in favore di [PARTE] delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 13.395,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

Il Giudice del Lavoro

[GIUDICE]

[DATA]. il [DATA]

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