Tribunale del lavoro di Agrigento – Sentenza 90_2026

Tribunale Ordinario di [PERSONA]. [NUMERO_PROCEDIMENTO]

Il Giudice [GIUDICE] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

[PARTE], rappresentato e difeso dall’Avv.to [DIFENSORE]

-ricorrente-

contro

[PARTE], rappresentata e difesa dall’Avv.to [DIFENSORE]

-resistente-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del [DATA], premesso di aver lavorato continuativamente per la [SOGGETTO_GIURIDICO] s.p.a. con qualifica di operatore d’esercizio, par. 158, CCNL autoferrotranvieri, dal [DATA], in ragione di contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time nonché di essere stato utilizzato come autista di autobus di linea presso la sede lavorativa di [LUOGO] con decorrenza [DATA], a seguito di verbale di conciliazione sindacale del [DATA]; di aver svolto oltre alle attività di guida, anche mansioni complementari alla guida, entro i c.d. tempi accessori previsti dall’art. 6 Legge n. 138/1958

e che la cennata attività di guida è stata svolta lungo la tratta [LUOGO] – [LUOGO] e ritorno secondo i turni di servizio meglio indicati al punto 4 del suddetto ricorso (laddove i turni seguiti dal ricorrente dall’[DATA] al [DATA] “sono meglio specificati nell’estratto del Registro di Servizio

(all. 4), redatto manualmente dal lavoratore sui modelli consegnati dal datore di lavoro”); che i tempi accessori, cioè i tempi impiegati dall’autista in tutte le attività complementari alla guida, comprese le soste fuori residenza, erano sempre stati indicati in misura inferiore sia ai tempi effettivi, sia rispetto a quelli indicati ed assegnati ad altri autisti; che “anche per effetto dell’effettivo orario di lavoro osservato dal ricorrente con i corretti tempi accessori, il lavoratore non ha goduto regolarmente dei tempi di riposo riconosciuti dalla normativa comunitaria e nazionale, sia su base giornaliera che settimanale”;

tanto premesso, alla luce di un conteggio allegato a ridetto ricorso, chiedeva la condanna della [SOGGETTO_GIURIDICO] (in relazione al periodo [DATA] – [DATA]) al pagamento del correlativo “lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello già liquidato nelle buste paga” in forza del quale aveva maturato differenze retributive “corrispondenti al diverso orario di lavoro effettivo seguito ed ai mancati riposi fruiti, nella misura di € 4.578,44” (importo già comprensivo di accessori). Il tutto, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, “nella misura di € 1.000,00 ovvero nella diversa ed anche maggior somma che verrà determinata a seguito della disponenda CTU contabile o stabilita anche equitativamente dal Giudice Adito”. Resisteva la suddetta società, la quale si costituiva tardivamente con comparsa del [DATA].

Il ricorso è infondato. Va disattesa in primo luogo l’eccezione di nullità del ricorso, posto che esso nonostante le carenze allegative di cui si dirà, enuclea in modo sufficientemente chiaro la causa petendi ed il petitum. In primo luogo va osservato che, come correttamente obietta la [SOGGETTO_GIURIDICO], il lavoratore non ha allegato – e quindi non ha la possibilità di dimostrare tramite gli insufficienti capitoli di prova di cui si dirà infra – non soltanto gli orari delle varie tratte, in concreto osservati durante il periodo oggetto di causa, ma, soprattutto, i suoi turni di lavoro; né tanto meno risultano indicati in ricorso i giorni esatti in cui non avrebbe fruito dei riposi e i giorni in cui avrebbe effettuato i c.d. tempi accessori (in misura superiore a quanto liquidato a tale titolo dalla datrice, su tale ultimo punto v. infra). Tra l’altro la prodotta documentazione denominata “turni” – per sua stessa ammissione, risulta redatta dallo stesso [PARTE] e dunque è priva di concreta rilevanza probatoria, specie alla luce delle radicali contestazioni della [SOGGETTO_GIURIDICO] la quale ha peraltro evidenziato (e parzialmente dimostrato tramite documentazione a campione) la (non contestata) circostanza che, durante il periodo oggetto di causa il [PARTE] è stato, per considerevoli periodi, assente per malattia ed ha fruito di permessi ex L. 104/92. In siffatto contesto, palesemente tardiva risulta l’istanza di esibizione “dei fogli di servizio per il periodo in contestazione”, oltre che inammissibile per il suo carattere esplorativo non essendo stati, come detto, in ogni caso tempestivamente e specificamente allegati i turni di servizio in concreto osservati. Ma vi è di più. L’azienda ha dedotto e documentato la (per il vero non contestata) circostanza che, tramite il verbale di accordo sindacale del [DATA] (trattandosi di un accordo collettivo esso può essere acquisito nonostante la citata costituzione tardiva ex art. 425 ultimo comma c.p.c.), le parti sociali, in relazione “a tutti i nuovi assunti” (dell’epoca), sia a termine che a tempo indeterminato, hanno concordato che si procederà alla quantificazione del “pre orario” relativo a ogni turno, in ragione di 5 minuti ed il “post”, sempre in ragione di 5 minuti per ogni turno (criterio al quale la [SOGGETTO_GIURIDICO] si è pacificamente attenuta in sede di liquidazione delle paghe mensili). Tra l’altro la riduzione dei pre e dei post orari in 5 minuti, secondo la previsione di cui s’è detto, è stata poi confermata dal CCNL del [DATA], art. 27, punto 6). Né è fondata l’eccezione di nullità di tali accordi sollevata dal [PARTE] nelle note del [DATA] “per violazione di legge”. Premesso che il [PARTE] a ragione è stato ritenuto un nuovo assunto (rispetto all’accordo del [DATA]) in quanto la sua assunzione a tempo indeterminato risale al [DATA] e non rilevano, evidentemente, i rapporti a termine ante [DATA], si rammenta che non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che in forza dell’art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto esercizio dell’autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario (cfr. in tal senso Cass. n. 9313 del 2011 e Cass. n. 4570 del 1996). La (tardivamente) contestata adesione del [PARTE] alle associazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi di cui sopra (v. le citate note del [DATA]) risulta smentita sia dall’ampio richiamo alla contrattazione collettiva contenuta nello stesso ricorso introduttivo, sia dall’implicito recepimento in ogni caso desumibile dalle buste paga in atti e/o dalla costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle clausole collettive al singolo rapporto. Si rammenta altresì (v. tra le altre Cass. n. 13960 del 2014) che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. In ordine poi alla piena legittimazione a disporre quanto sopra da parte dell’Accordo Sindacale del [DATA], premesso che ogni problematica sul punto risulta superata dalla richiamata disposizione del contratto collettivo del [DATA], vi è che il CCNL Autoferrotranvieri del [DATA] aveva in ogni caso a suo tempo precisato che (v. art. 3): “Sono propri del livello aziendale: (…) e) accordi aziendali fra le aziende e gli organismi competenti delle Organizzazioni sindacali stipulanti sui seguenti istituti nei limiti di applicabilità degli stessi istituti come regolamentati dagli articoli di seguito richiamati: nastro lavorativo, numero e durata delle riprese, intervalli fra le riprese, modalità di cambio, tempi accessori, per il personale viaggiante e graduato (art….), eccedenze nastro lavorativo (art….) trattamento economico ai guardabarriere (art….), indennità di trasferta (art….) fornitura dell’alloggio e corresponsione dell’indennità sostitutiva di alloggio (art….), attuazione delle procedure per l’adozione del sistema ad agente unico (art….)”.

Va da sé che, premessa l’inammissibilità dei nuovi capitoli di prova tardivamente articolati dall’istante nelle citate note del [DATA], i capitoli di prova di cui al ricorso introduttivo, come implicitamente rilevato nell’ordinanza del [DATA] che ha ritenuto la causa matura per la decisione, non possono trovare sfogo ove si consideri, in aggiunta alle già assorbenti considerazioni di cui sopra nonché tenendo conto, sempre in via assorbente, delle insufficienti allegazioni già sopra stigmatizzate:

che i capitoli sub 1, 2, 6, 8, 10, 11 sono pacifici;

quello sub 3 è generico in quanto attinge i turni, ma nulla specifica circa gli orari effettivamente osservati dal [PARTE];

il capitolo 4 (ve ne sono due con la medesima numerazione) è in entrambi i casi generico in quanto non attinge la specifica attività in tesi espletata dal ricorrente;

il capitolo 5 e quello sub 15 sono irrilevanti risultando pacifico che la sosta fuori residenza risulta trattata per tutti i lavoratori del settore con l’aliquota del 12% di cui alle buste paga in atti;

i capitoli 7, 9, 12, 13, 14, 16 e 17 per come sono formulati, risultano irrilevanti.

Va da sé che la domanda va integralmente disattesa come da dispositivo.

Le spese possono essere integralmente compensate attesa l’obiettiva complessità in fatto ed in diritto della questione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

rigetta la domanda proposta;

compensa integralmente le spese tra le parti.

[LUOGO], [DATA]

Il Giudice

[GIUDICE]

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