REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del Lavoro designato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. XXXX/2021 R.G. avente ad oggetto verbale di accertamento di inadempimento contributivo
PROMOSSA DA
[Società Cooperativa Sociale], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, cod. fisc.: [Codice Fiscale], elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell’avv. [Avvocato] che la rappresenta e difende, d’intesa con l’avv. [Avvocato], come da procura in atti telematici
Ricorrente
CONTRO
[INPS], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, p.iva [Partita IVA], rappresentata e difesa dall’avv. [Avvocato] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura sede Provinciale INPS di Catania, giusta procura in atti telematici
Resistente
CONCLUSIONI
All’esito dell’udienza del 29.01.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 2.12.2021, la cooperativa sociale [Società] ha impugnato la nota del 19.11.2021, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale è stata invitata dall’INPS di Catania a regolarizzare la propria posizione contributiva ai sensi dell’art. 4 del DM 30.01.2015, avvisando la stessa che la mancata regolarizzazione avrebbe comportato la definizione del documento unico di regolarità contributiva con esito “non regolare” per l’importo relativo alla presunta irregolarità contributiva accertata con verbale unico di accertamento e notificazione INL n. [Numero] del 13.10.2021, con il quale, più precisamente, l’ente previdenziale ha assunto la debenza, per il periodo ricompreso dall’1.11.2015 al 31.05.2021, di contributi per un ammontare pari ad euro [Importo] e di somme aggiuntive per un importo complessivo di euro [Importo].
A fondamento dell’atto di opposizione de quo, sul piano procedimentale, la cooperativa datrice di lavoro ha lamentato che le attività ispettive e di controllo si sono svolte in violazione del disposto dell’art. 12 della l. n.212/2000 in quanto non ha ricevuto comunicazione delle ragioni e dell’oggetto della visita ispettiva né sono stati osservati i termini di durata della verifica e tanto meno le è stato trasmesso il “verbale di chiusura delle operazioni” (ove sussistente). Nel merito, [Società] ha contestato la fondatezza del verbale di accertamento in parola nella parte in cui l’INPS ha affermato:
- che le lavoratrici [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2], in relazione alle mansioni effettivamente svolte, vanno inquadrate nel livello 6s,
- che le lavoratrici [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4], pur essendo contrattualizzate con lavoro tempo parziale, rispettivamente le prime due al 74% e la terza con orario a tempo parziale al 69%, hanno svolto prestazioni a tempo pieno per n. 38 ore settimanali;
- che è stata omessa la contribuzione relativa alla maggiorazione per lavoro supplementare (nella misura del 36%) e per lavoro straordinario (nella misura del 25%) in relazione alle ore registrate in eccedenza rispetto all’orario contrattuale individuale;
- che sono dovuti i contributi in relazione all’eccedenza oraria risultante dall’orario del contratto individuale rispetto alle ore registrate nel LUL;
- che non competono le agevolazioni contributive previste dalle l. n. 407/90 (per le lavoratrici [Lavoratrici]), D. Direttoriale n. cd. “Garanzia Giovani” (per la lavoratrice [Lavoratrice]), l. n.178/2020 (cd. “Decontribuzione Sud”), limitatamente ai periodi per cui si è accertata la violazione.
Di contro, in estrema sintesi, la cooperativa opponente, premesso di occuparsi della gestione di quattro comunità alloggio per anziani, ha eccepito:
- che le lavoratrici [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] all’atto dell’assunzione nel 2012 erano adibite a svolgere mansioni di pulizia (inservienti) di cui al 7 livello del CCNL Uneba e in costanza di rapporto hanno iniziato ad occuparsi di mansioni di servizio quali addette alle sale, per cui con decorrenza dal mese di settembre 2016 sono state inquadrate nel livello 6°del citato contratto collettivo, mentre è erronea l’attribuzione del livello 6S;
- che le ore di lavoro e del servizio effettivamente prestato dalle lavoratrici [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4] sono state fedelmente registrate a LUL e, comunque, sono elaborati turni mensili osservati dal personale anche per il servizio passivo notturno, senza che l’INPS abbia dato prova dell’espletamento di lavoro straordinario;
- che la pretesa dell’INPS di recuperare la contribuzione per prestazioni di lavoro eccedente l’orario contrattuale di lavoro è generica, in quanto omette di specificare i lavoratori e le mensilità alle quali è riferita;
- il recupero contributivo operato rispetto al minimale contributivo derivante dal contratto individuale di lavoro è privo di fondamento, in quanto, oltre a non indicare i lavoratori e le mensilità ai quali è riferito, “da una analisi a campione effettuata per verificare il presupposto dell’imposizione è emerso che, in alcuni casi, sebbene l’orario di lavoro stipulato tra le parti in fase di assunzione e/o di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato – e, quindi, in seno al contratto individuale – sia a tempo parziale, presumibilmente in considerazione di una ipotesi di accordo nei fatti poi non concluso tra le parti e/o per mero errore, a LUL il rapporto di lavoro risulta come full time …” e comunque “il personale ha sempre osservato e osserva l’orario di lavoro risultante dalle buste paga, articolato, sulla base di puntuale pianificazione della turnistica formulata mese per mese secondo le modalità descritte in punto di fatto, in coerenza con il regolamento aziendale … in dipendenza delle prestazioni lavorative rese” e, ad ogni modo, le lavoratrici [Lavoratrice 5] e [Lavoratrice 6], per motivi personali connessi a proprie esigenze familiari, hanno usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita, rispettivamente, nei periodi set. 2019/dic. 2019 ed ott. 2017/ott. 2018;
- che consegue all’accoglimento del presente ricorso l’annullamento del recupero delle agevolazioni contributive previste dalle rispettive discipline degli incentivi normativi e contributivi fruiti per i dipendenti assunti con tali benefici e/o, comunque, il ricalcolo dello stesso, di cui in ogni caso si contesta la quantificazione;
- che, in subordine, non sussistendo dolo, non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 comma 8 lett. b) della l. n.388/2000;
- che, sebbene l’INPS non abbia determinato alcun recupero contributivo, si contesta in via cautelativa l’annullamento del rapporto di lavoro dipendente del legale rappresentante della cooperativa, [Rappresentante], per il periodo da novembre 2015 a dicembre 2017, durante il quale lo stesso ha rivestito la carica di amministratore unico della cooperativa e, in ogni caso, si formula espressa riserva di ripetere i contributi versati alla gestione lavoratori dipendenti relativamente alle annualità annullate;
- che i crediti vantati con il verbale ispettivo opposto per il periodo antecedente al 14.10.2016 sono prescritti, atteso che esso è stato notificato il 14.10.2021.
Su tali premesse, la parte opponente ha adito l’intestato Tribunale per sentire “dichiarare che … non ha debiti contributivi nei confronti dell’INPS discendenti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. [Numero] del 13.10.2021 notificato il 14.10.2021 e che ha, pertanto, diritto all’attestazione della regolarità contributiva in relazione agli adempimenti INPS, ai fini del rilascio del DURC; – condannare l’istituto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
In data 4.08.2022 si è ritualmente costituito in giudizio l’I.N.P.S. depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che gli asseriti vizi afferenti all’iter procedimentale, integrando una opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili in quanto non eccepiti entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
- che il termine prescrizionale è rimasto sospeso dalla normativa emergenziale volta a contrastare l’epidemia da covid 19;
- che le omissioni riscontrate dagli accertatori sono indicate analiticamente con riguardo a ciascun lavoratore ed ai singoli periodi nei prospetti di quantificazione allegati al verbale opposto;
- che quanto annotato nel LUL e nelle altre scritture contabili non può giovare a riscontrare gli assunti della cooperativa a norma del disposto dell’art. 2709 c.c.;
- che dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] resta riscontrata la spettanza del livello 6S del CCNL di riferimento;
- che le dichiarazioni rese dai lavoratori sul luogo di lavoro costituiscono fonti di prova utilizzabili nel corso dell’accertamento e, nella specie, esse palesano l’infondatezza degli assunti difensivi della Cooperativa opponente relativi a [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] ed [Lavoratrice 4] quanto a modalità, tempi e luoghi di espletamento della prestazione lavorativa;
- che nel LUL, per alcuni lavoratori –i cui nominativi sono evincibili dai prospetti di calcolo allegati al verbale opposto– vengono registrate più ore rispetto a quelle contrattualmente previste in base al contratto stipulato (part time o full time), sì come specificato nei detti allegati mese per mese e con l’indicazione anche delle ore di lavoro domenicale, peraltro, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, vigendo il principio di parametrazione della contribuzione alla retribuzione imponibile ai minimali di cui all’art. 1 l. n. 389/1989, resta a carico dell’azienda che invoca la riduzione dell’obbligo contributivo dar prova della spettanza di esso;
- che, tra l’altro, l’obbligo di parametrare le retribuzioni dei lavoratori ai minimi imponibili sussiste anche per coloro che risultano assunti in part time, dovendosi rapportare alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7 d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983, ponendosi nei medesimi termini il disposto dell’art. 1 comma 4 l. n. 389/1989;
- che, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro;
- che l’assunto della cooperativa, avente natura confessoria ex art. 2735 c.c., secondo cui il LUL sarebbe affetto da “mero errore” non è idoneo a scalfire quanto dichiarato dalla stessa azienda in ordine al rapporto di lavoro (a tempo pieno piuttosto che a part time);
- che per la lavoratrice [Lavoratrice 6] non è stato elevato alcun addebito, laddove per la lavoratrice [Lavoratrice 7] risulta assunta nel mese di agosto 2019, senza che la cooperativa datrice di lavoro abbia fornito agli ispettori la richiesta documentazione e, comunque, a norma dell’art. 68 del CCNL di riferimento, [Lavoratrice 7] nel mese di settembre del 2019 non era legittimata a fruire di alcuna aspettativa di non retribuita;
- che è legittimo il disconoscimento delle agevolazioni ex art. 8 comma 9 l. n. 407/1990, del Decreto direttoriale n. 2/2018 ANPAL per l’assunzione dei giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani’, nonché dei benefici di cui all’art. 1 commi da 161 a 168 della l. 30.12.2020 n 178 (agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate decontribuzione sud) e, comunque, grava sull’azienda datrice di lavoro la sussistenza dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni;
- che per la lavoratrice [Lavoratrice 3] difetta il requisito della residenza di cui alla l. n. 407/1990;
- che alcuna contestazione è stata effettuata in ricorso in ordine al recupero degli assegni nucleo familiare indebitamente conguagliati dalla Cooperativa per i lavoratori [Lavoratore 8] e [Lavoratore 9] per il periodo da novembre 2015 a giugno 2016, sicché in parte qua il verbale va confermato;
- che le determinazioni degli ispettori in ordine al legale rappresentante della società opponente sono state conseguenziali alle dichiarazioni rese dallo stesso;
- che il regime sanzionatorio applicato va mandato esente da censura in quanto, tra l’altro, il termine occultamento non indica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, assumendo rilievo anche la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria che celi all’ente previdenziale l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione.
In considerazione delle superiori argomentazioni difensive, l’ente resistente ha chiesto di “dichiarare l’infondatezza dell’avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo impugnato e degli addebiti ivi contenuti” e, in via riconvenzionale, ha chiesto di “condannare parte opponente al pagamento di contributi e somme aggiuntive di cui al verbale ispettivo n. [Numero] del 13.10.2021, pari ad € [Importo] nonché al pagamento degli ulteriori accessori e/o somme aggiuntive maturati e maturandi; -rigettare ogni altra avversa domanda per inammissibilità/infondatezza della stessa. In via subordinata, accertare e dichiarare l’obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nel verbale ex adverso impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l’effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale sopra dispiegata, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
La presente controversia è stata istruita mediante l’acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio contabile; quindi, all’udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, a norma dell’art. 429 c.p.c. trattenuta in decisione.
La cooperativa [Società] ha proposto il presente giudizio per sentire accertare l’insussistenza dei debiti contributivi assunti dall’INPS con il verbale unico di accertamento e notificazione INL presso la sede INPS di Catania n. [Numero] del 13.10.2021, del quale, per l’effetto, ha chiesto l’annullamento anche al fine di conseguire l’attestazione della regolarità contributiva.
L’accertamento delle posizioni giuridiche e dei diritti nell’ambito del rapporto contributivo prescinde dal tenore dei provvedimenti emessi dall’ente previdenziale, nascendo al verificarsi dei requisiti previsti ex lege, sicché eventuali profili di irregolarità procedimentale dell’indagine ispettiva non sottraggono al sindacato giudiziale la verifica della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi, non rientrando il giudizio de quo tra quelli di tipo impugnatorio di atti amministrativi.
Invero, “l’opposizione avverso il verbale di accertamento introduce un giudizio di accertamento negativo non sulla regolarità formale del verbale, bensì sulla inesistenza del credito contributivo (v. Cass. 14965/12). Dunque, manca l’interesse a far valere la nullità del verbale ove non sia specificato – e sul punto il motivo non spende parola – in che modo tale nullità si riverberi sul rapporto determinando l’inesistenza del credito contributivo” (in motivazione, Cass. 26.05.2023, n. 14783).
La Suprema Corte, peraltro, ha chiarito che se è vero che “non può dubitarsi dell’estensione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, anche al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive, tanto espressamente risultando dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. d), (conv. con L. n. 106 del 2011), secondo il quale “le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria””, vero è anche che “la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, secondo la quale il contribuente ha diritto di effettuare “osservazioni e richieste” entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l’amministrazione ha l’obbligo di non emettere “l’avviso di accertamento” prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all’accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere (così Cass. Civ. n. 1646 del 1963 e innumerevoli succ. conf.), bensì all’avviso di addebito, quest’ultimo essendo propriamente l’atto contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo ed essendo per ciò strutturalmente e funzionalmente accostabile all’avviso di accertamento in materia tributaria” (Cass. 06.07.2021 n. 19157).
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’eccepita inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni fra la conclusione dell’ispezione e la data di notifica del verbale (14.10.2021) è da considerarsi irrilevante, in disparte che la società opponente non ha allegato neanche le osservazioni che avrebbe inteso proporre dopo la conclusione delle operazioni e prima dell’emissione del verbale di accertamento al fine di sostenere l’esclusione della debenza dei contributi né i pregiudizi correlati alla rimessione di essi direttamente al vaglio dell’Autorità giudiziaria.
Per completezza, giova notare che “In tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (Cass. 18.07.2019 n. 19425; conf., tra le varie, Cass. 27.01.2017 n.2055).
Parimenti, infondata è l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva azionata dall’ente previdenziale, atteso che secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità “Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell’art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute” (Cass. 17.08.2022 n. 24858; Cass. 02.02.2016 n. 1974; Cass. 12.07.2004 n. 12866)
Nella fattispecie concreta, inoltre, il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso dalla normativa emergenziale tesa a contrastare la diffusione del virus sars –cov-2, atteso che l’art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ed ancora, a norma dell’art. 11 comma 9 del d.l. n.183/2020 conv. con mod. dalla l. n.21/2021 “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (rectius 31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò posto e procedendo gradualmente nella disamina nel merito delle contestazioni mosse dalla società opponente avverso i rilevi ispettivi, innanzitutto, occorre verificare la dedotta inesattezza dell’inquadramento contrattuale delle dipendenti [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] operato dall’INPS nel livello VI S del CCNL Uneba.
In particolare, [Società] ha assunto che nel periodo in contestazione le predette dipendenti hanno espletato mansioni di servizio come addette alla sala, anziché, per come ritenuto dagli ispettori nel verbale unico di accertamento, quelle promiscue di assistenza agli anziani, cura e pulizia, preparazione pasti etc. riconducibili nel superiore livello 6S del predetto CCNL.
A norma dell’art. 37 del CCNL UNEBA risulta che il livello VII compete ai “lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive, i compiti attribuiti consistono in attività di carattere ripetitivo e semi ripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l’utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici” e, “A titolo esemplificativo e non esaustivo: -Personale di fatica e/o pulizia”.
Il livello VI del CCNL in parola è riservato ai “lavoratori che svolgono attività tecnico- esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività”. In via esemplificativa, nel livello in parola, appartengono le figure di “Operaio generico; — Portiere; — Custode; — Bidello; — Telefonista; — Fattorino” nonché di “Operai addetti: • lavanderia • stireria; • guardaroba; • cucina; • magazzino; • sanificazione stoviglie; — Personale addetto alla vigilanza; — Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala”.
Il livello VI Super del predetto CCNL sono ascritti i “i lavoratori che svolgono funzioni esecutive ausiliarie promiscue di supporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: — Addetto ad attività polivalenti”, mente il livello V è riconosciuto ai “lavoratori che svolgono attività tecniche e/o socioassistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti, che presuppongono una generica preparazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: — Operatore generico di assistenza fino a 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione; –
- Animatore-accompagnatore; — Operaio qualificato; — Centralinista; — Impiegato d’ordine;
…– Aiuto Cuoco; — Addetto ai servizi operativi d’ingresso”, laddove il livello VS compete ai “lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti con conoscenze acquisite mediante l’anzianità nella struttura e nella mansione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: — Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione”.
A norma dell’art. 39, le parti sociali hanno chiarito che “In caso di mansioni promiscue, ossia quelle riferibili a diversi livelli di inquadramento, si fa riferimento all’attività prevalente.
… Per attività prevalente si intende quella svolta con maggior frequenza, congiuntamente ad un maggior valore professionale, purché non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere sporadico, accessorio o complementare”.
Ciò posto, dalle dichiarazioni rilasciate da [Lavoratrice 1] il [Data] resta accertato che la stessa “negli ultimi cinque anni h(a) lavorato ed attualmente lavora…” per la cooperativa opponente, svolgendo presso tutte le strutture gestite dalla società opponente “sempre … le mansioni di ausiliaria: assistenza agli anziani che comunque sono autosufficienti –pulizia dei locali –cucinare –non ci occupiamo della spesa”, precisando che “Il dott. [Rappresentante] ci dà turni mensilmente che vengono affissi in bacheca. Tutto il personale esegue le mansioni di cui sopra anche chi è dotato di attestato OSA oppure OSS.”, mentre “per la parte sanitaria vi sono gli infermieri che girano giornalmente nelle varie strutture”, “Il dott. [Rappresentante] è sempre presente e cura la parte amministrativa. Sono presenti due assistenti sociali: la dott.ssa [Assistente Sociale] e il dott. [Assistente Sociale]. E’ presente anche un responsabile di struttura: [Responsabile], il quale esercita varie attività con ragazzi ed anziani e a cui ci rivolgiamo se abbiamo bisogno di qualcosa. … [Coordinatore] si occupa dell’attività esterna (medicine –spesa) ed è anche una coordinatrice. Ci sono anche infermieri specializzati. Non abbiamo medici di struttura.”
Abbiamo acquisito gli attestati HCCP per la cucina e quello di operatore di pronto soccorso…”.
Dalle dichiarazioni rese da [Lavoratrice 2] si apprende che la stessa “da dicembre 2012”, a giro in tutte e quattro le strutture, ha svolto mansioni ausiliarie, costituite “per lo più: (dall’)accudire gli anziani, cucinare e pulire e tenere ordinato”, precisando di svolgere il suo turno da sola.
Nel medesimo senso, la lavoratrice [Lavoratrice 3] ha dichiarato di aver svolto “negli ultimi cinque anni”, “in tutte le strutture della [Società]” le mansioni di assistenza agli anziani e, più esattamente, senza essere in possesso di alcun attestato specifico, di occuparsi “di accudire gli anziani, cucinare, pulire i locali, pulizia e cura degli anziani” ospiti della struttura –che sono autosufficienti-, chiarendo altresì che “Il personale in genere svolge tutte le stesse mansioni indipendentemente dagli attestati OSA e OSS che qualcuno possiede”.
Non si discostano dal tenore delle dichiarazioni che precedono quelle rese da [Lavoratrice 4], avendo riferito di svolgere mansioni di ausiliaria “in tutte e 4 le strutture della [Società]” e, più esattamente, di occuparsi “da fine 2012 … in generale di assistere gli anziani, prepar(are) da mangiare, li aiuto a mangiare, etc…”.
Secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, “l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità” (v., in motiv., ex plurimis, Cass. n. 20019 del 2018). La Corte di merito ha, dunque, valorizzato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, conformandosi anche al principio per cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021; Cass. n. 11934 del 2019)” (Cass. 20.04.2022, n. 12618; conf. tra le tante Cass. 28.04.2022, n. 13353).
Ad adbuntantiam, va evidenziato che non gioverebbe alla società opponente l’espletamento della prova orale di cui al capitolo d) del ricorso, non essendo consentito rimettere ai testi la qualificazione delle mansioni che, per tutto il periodo in contestazione, [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] avrebbero espletato senza neppure esplicitare i compiti fattuali che dovrebbero indurre lo stesso testimone a formulare il proprio soggettivo apprezzamento in ordine ad esse.
Ebbene, dalla disamina delle testimonianze raccolte emerge che le lavoratrici [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] non si limitano a prestare mansioni di “addette alla sala” per come assunto in ricorso ma espletano una polivalenza di prestazioni appartenenti non solo all’area esecutiva (cucina, pulizia, riassetto di sala) ma anche all’ambito del supporto prestato a favore degli anziani autosufficienti ospitali nelle strutture della società opponente, peraltro in un contesto lavorativo in cui tra il personale sussiste una diversificazione dell’anzianità di servizio e, di riflesso, della professionalità mutuata dall’esperienza acquisita nel ramo di attività in cui nel tempo la lavoratrice è inserita e che, dalla lettura complessiva delle declaratorie sopra riportate unitamente alle ulteriori declaratorie della contrattazione collettiva fissate dalle parti sociali per effettuare l’inquadramento tra i restanti livelli ordinari piuttosto che in quelli super e viceversa, concorre a non legittimare un appiattimento del trattamento economico tra le lavoratrici: non a caso, dalla disamina delle buste paga in atti, a parità di mansioni e di una durata del rapporto ultrabiennale, [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4] risultano già inquadrate nel livello 6S del CCNL UNEBA.
Di qui, il tenore univoco e concordante delle dichiarazioni rese dalle dipendenti sull’attività svolta in concreto dalle lavoratrici che prestano mansioni ausiliarie sia a favore di una singola struttura che di tutte le comunità alloggio per anziani della cooperativa opponente, valutate le medesime in relazione alle emergenze della documentazione contrattuale avendo riguardo al contenuto delle declaratorie della contrattazione collettiva e considerato ancora che esse sono indistintamente rese con la medesima frequenza, non consente di diversificare l’inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative rese da [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2], senza soluzione di continuità, secondo i turni che di volta in volta stabiliti dalla società opponente, rispetto a quello sovrapponibile reso dalle colleghe [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4] in funzione di assicurare l’efficiente funzionamento dell’attività sociale esercitata dalla parte datoriale.
Per l’effetto, la collocazione operata dagli ispettori INPS delle prestazioni eseguite dalle lavoratrici [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] nel livello VI Super del CCNL UNEBA va mandato esente da censura.
Quanto alle doglianze mosse dalla società opponente avverso i rilievi ispettivi relativi al lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualmente stabilito asseritamente prestato da [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4], secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, giova osservare che è onere della parte che assume di aver svolto tali prestazioni provare in modo rigoroso l’effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire, atteso che “La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell’an. In difetto della prova specifica per ciò che concerne l’an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. 14.05.2015 n. 9906), con la conseguenza che nel caso in cui il lavoratore “riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova” (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass. 29.01.2003 n. 1389; Cass. 17.10.2001 n.12695).
Va da sé, dunque, che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto (Cass. 02.01.2018 n. 1; conf. tra le tante, Cass. 28.09.2006 n. 21028).
A norma dell’art. 50 del CCNL di categoria, efficace per il triennio 2017-2019, “L’orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore. … L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno dello stesso Ente, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi. …
I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge…”
Resta chiarito dall’art. 52, rubricato “lavoro straordinario”, che “Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio. …
Su richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella di cui all’art. 66, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all’articolo seguente”.
A norma dell’art. 51 “Ogni lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 53”.
L’art. 56 del citato CCNL, rubricato “reperibilità”, stabilisce testualmente che “Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il posto ove intervenire.
Reperibilità
La reperibilità sarà soggetta a queste caratteristiche:
- potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili
- non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
- darà diritto ad un compenso orario non inferiore a € 1,00 e non superiore a € 2,00.
- ogni turno di reperibilità non potrà avere durata inferiore alle 4 ore e di norma non potrà superare le 12 ore consecutive.”
^{1} Sostanzialmente sovrapponibile al disposto dell’art. 56 del CCNL UNEBA efficace per il triennio 2017-2019 è la regolamentazione dell’istituto della reperibilità contenuta nel CCNL UNEBA efficace per il triennio 2010-2012, atteso che l’art.55, per quanto qui interessa, stabilisce testualmente che “Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire. …
Reperibilità interna.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
- al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
- detta reperibilità è retribuita nella misura fissa di € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile;
- detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell’art.51”.
È demandata alla contrattazione di secondo livello, in relazione alle caratteristiche tecnico organizzative
Servizio passivo notturno
Per alcuni servizi può essere richiesta la presenza nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore anche durante il servizio passivo notturno previsto nella fascia 22.00-06.00, per lo più ai fini di supervisione e, in caso di necessità, di pronto intervento.
Nel caso in cui alla lavoratrice o al lavoratore sia richiesta la presenza all’interno della struttura per il servizio passivo notturno:
- – è data la possibilità di dormire al fine di consentire al lavoratore un recupero psico-fisico adeguato,
- andrà programmato fra la direzione ed i lavoratori interessati, sentite le OO.SS.,
- è retribuito nella misura di € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
- non concorre alla determinazione del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore
- ove non venga richiesta prestazione lavorativa non interrompe il recupero psico-fisico, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n.66 e s.m.i.
Proprio perché avente queste caratteristiche detto servizio passivo notturno:
- – andrà contenuto, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.),
- non concorre alla determinazione del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore,
- non interrompe il recupero psico-fisico, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n.66 e s.m.i.,
- non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto,
- darà diritto ad un compenso forfettario in € 20,66 per notte in aggiunta alla normale retribuzione.
Nel caso in cui i lavoratori o le lavoratrici fossero chiamati ad intervenire attivamente a seguito di necessità intervenuta durante il servizio notturno, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 52. La prestazione costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro”.
E’ appena il caso di sottolineare che il lavoro ordinario notturno, per come precisato dalle dell’art. 53 del CCNL in esame (già art. 52 del CCNL di categoria vigente nel triennio 2010- 2012) è unicamente quello effettuato dalle ore 22:00 alla ore 6:00, sicché è solo l’attività lavorativa effettivamente prestata dalle 20:30 fino alle 22:00 e dalle 6:00 fino alle 7:30 che fuoriesce dal perimetro di efficacia della disciplina del servizio passivo notturno.
La Suprema Corte ha chiarito che il servizio di reperibilità passiva si risolve in “una prestazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizioni di essere prontamente rintracciato, in determinati archi temporali, in vista di un’eventuale successiva prestazione” (Cass. 15.05.2013, n. 11727; conf. Cass. 28.06.2011 n. 14288; Cass. 19.11.2008 n. 27477). E’
quindi evidente che la reperibilità, pur essendo una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto consiste nell’obbligo del lavoratore di attesa della eventuale chiamata, per cui si esaurisce nel porsi in condizione di essere immediatamente chiamato per eseguire, fuori dal proprio orario di lavoro, eventualmente la prestazione lavorativa sicché l’incidenza che tale situazione ha sulle energie psicofisiche del dipendente non è assimilabile al lavoro effettivo.
La richiamata contrattazione collettiva distingue la reperibilità dal servizio passivo notturno, rimandando solo per la prima la determinazione dei servizi, del trattamento economico e dei periodi di reperibilità alla contrattazione di secondo livello, mentre la programmazione del secondo resta rimessa fra la direzione ed i lavoratori interessati semplicemente “sentite le OO.SS.”.
Nel contesto considerato, la lavoratrice [Lavoratrice 2] ha affermato di “lavor(are) a tempo pieno per 38 ore settimanali organizzate in tre turni di lavoro: 7:30/14:00, 14:00/20:30, 20:30/7:30 (distribuiti) su 7 giorni, ma ho sempre un giorno di riposo, ogni settimana faccio minimo una reperibilità notturna e massimo 2”; la lavoratrice [Lavoratrice 3] ha dichiarato che effettua “solitamente
… 4 turni di giorno (mattina o pomeriggio), 2 notturni alla settimana … organizzati: 7:30/14:00, 14:00/20:30, 20:30/7:30. Non sempre il riposo settimanale coincide con la domenica, comunque ho almeno un giorno di riposo la settimana”, mentre [Lavoratrice 4] ha riferito che “A settimana facciamo 2 mattine -2 pomeriggi e 2 notti secondo il seguente orario 7:30/14:00, 14:00/20:30, 20:30/7:30”.
La circostanza che l’organizzazione del lavoro all’interno delle comunità alloggio per anziani sia articolata su di un sistema di rotazione dei dipendenti, stabilmente ripartito su tre turni, e precisamente 7:30/14:00, 14:00/20:30 e 20:30/7:30, con assegnazione che varia mensilmente tra [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4], costituisce un dato che ha trovato ampio riscontro anche nelle dichiarazioni rese da tutte le altre dipendenti. Infatti, la lavoratrice [Lavoratrice 3] ha riferito di fare “2 notti a settimana ma i turni possono anche variare in base alle esigenze”, specificando che “Per turno è presente solo una persona, gli ospiti sono autosufficienti”; [Lavoratrice 5] ha dichiarato che “solitamente faccio 2 reperibilità notturne e faccio anche le domeniche, ma non so dire quante ne faccio al mese. Durante il mio turno di lavoro sono sola”; [Lavoratrice 6] ha dichiarato che “i miei turni vanno dalle 7:30 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20:30 o dalle 20:30 alle 7:30”, peraltro chiarendo che “nell’ultimo turno sto in struttura, abbiamo una postazione dove dormire e se necessario chiamo assistenza. Sono presenti non più di 10 ospiti e per turno lavorativo c’è sempre solo una persona”.
Alla stessa stregua, [Lavoratrice 7] ha dichiarato “solitamente ho sempre fatto almeno due notti a settimana, in caso di turno notturno … smontante …poi riprendo con il turno del pomeriggio del giorno seguente. In caso di turno notturno mi viene regolarmente pagata l’indennità, sono reperibile ma mi reco in struttura dove vi è una stanza per riposare” e [Lavoratrice 8] ha confermato che “in caso di notte, normalmente ne faccio due a settimana ho lo smontante e il giorno libero” e, parimenti, [Lavoratrice 9] ha ribadito che quando espleta il turno di notte, dalle 20:30 alle 7:30 del giorno dopo, “in quel caso sono smontante ed ho riposo … ogni settimana faccio due notti ma non capita sempre perché i turni sono variabili”.
[Rappresentante], legale rappresentante di [Società], ha sottolineato che, essendo “gli ospiti … autosufficienti … il personale è di semplice supporto e non è necessaria la presenza stabile di personale medico e infermieristico …. I dipendenti (operatori) operano in turni con un part time di tipo misto, qualcuno è anche full time. Come ausiliario e o.s.a. ve ne è uno solo per turno e per struttura. I turni sono 7:30/14:00, 14/20:30 e poi vi è la reperibilità interna notturna dalle 20:30 alle 7:30, in questo caso il personale dorme in struttura e se necessario intervengono e me ne danno comunicazione. …”
Soffermando l’attenzione sul contratto di lavoro a tempo determinato parziale misto a turni concluso dalla società opponente con [Lavoratrice 4], [Lavoratrice 10], [Lavoratrice 11], [Lavoratrice 12] si apprende che quest’ultima era settimanalmente tenuta a svolgere due turni dalle 14:00/20:30 e due turni dalle 7:00/14:00 e due turni di “reperibilità notturna interna ex art. 55 contratto UNEBA” e dalla disamina delle buste paga /LUL prodotte dall’INPS (v. all. 11), è agevole verificare che la società opponente ha provveduto al pagamento, unitamente alla “retribuzione”, della somma di euro 20,66 a titolo “reperibilità interna notturna” nonché, in diverse buste paga, si rinviene il pagamento della maggiorazione lavoro domenicale e/o del lavoro festivo.
Alla luce di quanto precede, il dato diffuso che emerge è che il servizio di reperibilità notturna è stato circoscritto solo alle ore notturne e non è stato prestato dalle dipendenti nel giorno destinato al riposo settimanale ma in un diverso giorno della settimana: il che rende legittimo che siffatte ore abbiano ricevuto –in linea con quanto disposto dalla contrattazione collettiva- una valorizzazione diversa rispetto al lavoro notturno effettivo.
Ciò posto, allora, non può ascriversi un reale peso decisorio al fatto che [Lavoratrice 2] abbia riferito di lavorare 38 ore settimanali, in quanto il tenore complessivo delle affermazioni rese dalla stessa, valutando il riposo fruito, deve essere contestualizzato con la disciplina del servizio passivo di reperibilità notturna e, perciò, senza conteggiare il servizio di reperibilità notturna nell’orario di lavoro ordinario che, nel caso della predetta lavoratrice, non era stabilmente determinato in due giorni la settimana, restando tuttavia oscuro il numero delle ore di lavoro effettivamente svolte dalla stessa al di fuori dall’orario di lavoro pattuito e comunque riportato nel LUL, senza che sia consentito sopperire a tale lacuna (trattandosi di lavoro straordinario/supplementare) facendo ricorso ai criteri di mera equità.
Di qui, valutate le complessive risultanze istruttorie acquisite in atti in rapporto alle sopra indicate disposizioni del contratto collettivo alla luce dei principi di diritto già affermati dalla Corte di legittimità sopra spiegati, non si ritiene assolto da parte dell’INPS il rigoroso onere della prova dell’effettivo espletamento di attività lavorativa a tempo pieno da parte della lavoratrice [Lavoratrice 2], residuando una situazione oggettiva di incertezza circa il numero delle ore di lavoro effettivo svolte da quest’ultima rispetto a quanto emergente dal LUL acquisito in atti, per come correttamente apprezzato dal CTU nella propria relazione peritale.
Diversamente, per quanto riguarda le dipendenti [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4], dalle emergenze istruttorie risulta che l’orario di lavoro settimanalmente osservato era ripartito in 4 turni durante ciascuno dei quali le stesse hanno reso prestazioni di lavoro per 6,5 ore nonché due turni a settimana dalle 20,30 alle 7:30 di servizio passivo notturno, per il quale valgono le considerazioni già svolte.
Del resto, occorre aggiungere che l’ente previdenziale non ha fornito elementi di oggettiva valenza che consentono di risalire ai giorni dei turni del servizio passivo notturno in cui [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4], anziché riposare o comunque potersi dedicare ad interessi personali, abbiano stabilmente prestato lavoro effettivo –e l’eventuale durata di esso–, non rilevando in senso contrario, non meglio determinabili –in termini di tempo di lavoro prestato– singoli episodi correlati a isolate problematiche degli ospiti delle strutture, in un contesto fattuale in cui non è contestazione che gli ospiti restano alloggiati all’interno di esse solo se autosufficienti.
Per completezza, peraltro, l’art. 56 citato non considera in sé eccezionale la previsione di turni di servizio passivo notturno, ammettendo che “Per alcuni servizi può essere richiesta la presenza nel posto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore anche durante il servizio passivo notturno previsto nella fascia 22.00-06.00”, sicché, a fronte del tenore complessivo delle relative disposizioni, deve ritenersi che le parti sociali abbiano inteso relegare l’utilizzo di detto istituto ad alcune tipologie di servizi, quali –non diversamente da quanto già chiarito dalla Suprema Corte con riguardo ad analoga previsione inserita nel CCNL del personale del Comparto Sanità– i servizi che normalmente non tollerano interruzioni in quanto come nel caso concreto afferiscono al supporto e alla tutela socio assistenziale di anziani autosufficienti ospitati nelle struttura gestite dalla parte opponente.
Muovendo dalle risultanze istruttorie che precedono, è stato conferito incarico ad un consulente tecnico d’ufficio di accertare l’importo dei contributi in ipotesi dovuti dalla parte opponente per le causali indicate nell’avviso di accertamento impugnato.
Aderendo al mandato conferito con ordinanza del 7.06.2024, l’ausiliario dell’Ufficio ha provveduto per il periodo in contestazione nel VUAN al ricalcolo delle retribuzioni imponibili contributive, avuto riguardo con riferimento alle dipendenti [Lavoratrice 1] e [Lavoratrice 2] all’inquadramento delle prestazioni in concreto espletate nel livello 6S ex CCNL Uneba e all’orario di lavoro a part-time 73,98% come da LUL e considerando, “per il resto, le medesime ore di lavoro scritturate nel LUL a titolo: ore domenicali (paga maggiorata del 15% come da LUL); ore festive (paga maggiorata del 15% come da LUL); ore ordinarie notturne (paga maggiorata del 25% come da LUL); ore straordinarie notturne (paga maggiorata del 40% come da LUL); ore straordinarie notturne festive (paga maggiorata del 60% come da LUL)”, ancora, tenendo conto, “in ogni caso, entro i limiti dei valori indicati nei conteggi in sede ispettiva contenuti nel VUAN” ed assumendo quali referenti i valori di paga oraria contrattuale “nella seguente medesima misura di cui ai conteggi nel VUAN (cfr. pagg. 100-101 file pdf in all. 6 ricorso) in quanto di poco inferiore rispetto ai valori ex CCNL applicato includendo gli scatti di anzianità ed indennità indicati nel LUL: per la dipendente [Lavoratrice 2], € [Importo] da nov- 2015, € [Importo] da mag-2016, € [Importo] da apr-2019, € [Importo] da gen- 2020 ed € [Importo] da dic-2020; per la dipendente [Lavoratrice 1], € [Importo] da nov-2015, € [Importo] da lug-2018, € [Importo] da gen-2020 ed € [Importo] da dic-2020” nonché “il medesimo numero di turni indicati nel LUL per i quali è stata corrisposta la indennità per servizio passivo di reperibilità ex art. 56 CCNL Uneba”.
Quindi, all’esito delle verifiche contabili esperite, è rimasto accertato in sede peritale che sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] per la dipendente [Lavoratrice 1] e di euro [Importo] per la dipendente [Lavoratrice 2] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate), rispettivamente, di euro [Importo] e di euro [Importo] oltre sanzioni”.
Con riferimento a [Lavoratrice 3], poi, il CTU ha condotto la verifica della eventuale sussistenza di retribuzioni imponibili contributive non versate, in linea con quanto accertato nel presente giudizio, tenendo conto che “il CCNL Socio Assistenziali Uneba prevede un orario contrattuale ordinario a tempo pieno di 38 ore settimanali corrispondente a 164 ore medie mensili” e, nella fattispecie concreta, “per ciascuna settimana … 4 turni di 6,5 ore ciascuno (= 6,50 ore x 4 = 26 ore settimana) nonché di due turni a settimana dalle 20:30 alle 7:30 di cui da retribuire soltanto dalle 20:30 alle 22:00 e dalle 6:00 alle 7:30 (= 3 ore x 2 = 6 ore settimana) in quanto per l’orario dalle 22:00 alle 6:00 in virtù delle previsioni ex art. 56 CCNL Uneba (servizio passivo di reperibilità notturno) spetta soltanto una indennità forfetaria di € [Importo], risultano complessive 32 ore di lavoro settimanali di cui, tenuto conto – come da LUL – dell’orario contrattuale part time del 73,98% (= 28 ore settimanali pari a 121 ore mese), per lavoro supplementare 4 ore a settimana (= 32 ore – 28 ore) corrispondente a 17,32 ore medie mensili (= 4 x 4,33)” ed inoltre conteggiando “per i due turni a settimana dalle 20:30 alle 7:30 … le previsioni contrattuali a titolo di servizio passivo di reperibilità (ex art. 56 CCNL Uneba 2017- 2019), secondo cui in aggiunta alla “normale retribuzione mensile” spetta una indennità forfetaria di € [Importo] per ciascun turno dalle 22:00 alle 6:00, pari, nel caso a mano, a 9 turni medi mensili (= 2 x 4,33)”.
Rinviando per brevità a quanto chiarito dal CTU nel condurre le verifiche contabili esperite, è emerso che nel periodo in contestazione sussistono “complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”.
Per la dipendente [Lavoratrice 4], aderendo al mandato conferito, le retribuzioni imponibili contributive dovute sono state accertate dal CTU considerando “per ciascuna settimana da 4 turni di 6,5 ore ciascuno (= 6,50 ore x 4 = 26 ore settimana) nonché di due turni a settimana dalle 20:30 alle 7:30 di cui da retribuire soltanto dalle 20:30 alle 22:00 e dalle 6:00 alle 7:30 (= 3 ore x 2 = 6 ore settimana) in quanto per l’orario dalle 22:00 alle 6:00 in virtù delle previsioni ex art. 56 CCNL Uneba (servizio passivo di reperibilità notturno) spetta soltanto una indennità forfetaria di € [Importo], risultano complessive 32 ore di lavoro settimanali di cui, tenuto conto – come da LUL – dell’orario contrattuale part time: del 68,70% (= 26 ore settimanali pari a 113 ore medie mensili), per lavoro supplementare 6 ore a settimana (= 32 ore – 26 ore) corrispondente a 26 ore medie mensili (= 6 x 4,33)” ed altresì, oltre quanto ulteriormente precisato nella relazione peritale, “per i due turni a settimana dalle 20:30 alle 7:30 … delle previsioni contrattuali a titolo di servizio passivo di reperibilità (ex art. 56 CCNL Uneba 2017-2019), secondo cui in aggiunta alle ore ordinarie di lavoro spetta una indennità forfetaria di € [Importo] per ciascun turno dalle 22:00 alle 6:00, il quale, nel caso a mano, risulta di 9 turni medi mensili (= 2 x 4,33)”.
Ebbene, all’esito dei conteggi espletati, per il periodo in contestazione, è emerso che residuano per l’attività lavorativa espletata da [Lavoratrice 4] differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni.
Con riferimento agli ulteriori lavoratori, in sede ispettiva è stato rideterminato l’imponibile contributivo per il periodo ricompreso dal mese di novembre 2015 al mese di maggio 2021 avendo riguardo a qualsiasi voce retributiva conferita al dipendente dalla ditta (maggiorazioni- scatti d’anzianità etc) e tenendo conto delle retribuzioni contrattuali previste per i diversi livelli di inquadramento, delle ore effettive di lavoro svolte, delle somme conferite a titolo di premio e di reperibilità notturna, della quota mensile di tredicesima e quattordicesima delle ore di lavoro supplementare e straordinario nei termini meglio indicati nel verbale di accertamento.
In questa prospettiva, gli ispettori hanno testualmente evidenziato “Con riguardo al minimo contrattuale, … che, secondo quanto disposto dall’art 1 c. 1 del DL n 338/1989, convertito in L. n 389/1989, “ la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15120 del 03/06/2019, ha stabilito che, nella determinazione dell’imponibile contributivo, si deve far riferimento sia al minimale di retribuzione sia all’orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15120/2019 ha statuito che al lavoratore deve essere garantito un minimale contributivo parametrato sulla retribuzione ‘virtuale’, come previsto dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa (ex art. 1, DL n. 338/1989). La Suprema Corte, in accoglimento della richiesta dell’INAIL della differenza dei contributi non versati rispetto all’orario pieno di lavoro, ha sottolineato che non sussiste una generale libertà in capo a datori e lavoratori a modificare l’entità dell’obbligazione contributiva, la quale è indisponibile alla volontà delle parti stesse. I giudici hanno puntualizzato che la retribuzione virtuale contributiva è soggetta a riduzione solo in riferimento alle cause espressamente elencate per i vari settori o in caso di regolare contratto part-time”.
Così, è rimasto accertato che nelle registrazioni sui LUL risultano annotate meno ore rispetto a quelle contrattualmente previste in spregio alle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
A fronte di tali emergenze, la cooperativa opponente si è limitata a sostenere che la verifica ispettiva avrebbe dovuto strutturarsi sulle previsioni dei contratti di lavoro individualmente stipulati con le dipendenti, ben potendosi riscontrare, seguendo questo approccio esegetico, che “l’obbligazione contrattuale che discende dai contratti di lavoro è perfettamente coerente con le registrazioni sul LUL”, ribadendo peraltro che “il personale ha sempre osservato ed osserva l’orario di lavoro risultante dalle buste paga” e “con particolare riferimento alle lavoratrici [Lavoratrice 5] e [Lavoratrice 6], che le stesse, per motivi personali connessi a motivi familiari hanno usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita, rispettivamente nei periodi set. 2019/dic. 2019 e ott. 2017/ott. 2018”.
Nel contesto considerato, giova ricordare che la regolamentazione del sistema previdenziale rispecchia il carattere pubblicistico degli interessi coinvolti e, proprio a salvaguardia dell’unitarietà e della tenuta di esso, si pone il principio dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva e la scelta legislativa di ancorare la prima alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo).
In tal senso, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che, “alla luce della ricostruzione normativa dell’istituto del minimale contributivo (vd. Cass. 19284 del 2017), l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dal D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito dalla L. n. 389 del 1989″ senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre – con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell’art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell’assunzione di efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo l’estensione limitata secondo la previsione della legge – alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso; dunque, il contenuto economico del c.c.n.l. assume rilevanza di elemento normativo, richiamato dal precetto posto dalla L. n. 389 del 1989, art. 1…” (Cass. 17.03.2022 n. 8788).
Ancora, nel consolidare l’arresto delle Sezioni Unite del 29.07.2002 n. 11199, la Suprema Corte ha precisato che “… l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e –com’è stato recentemente chiarito da Cass. Civ. n. 15120 del 2019- la sua operatività concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. n. 342 del 1992).
Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l’obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell’ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente,Cass. Civ. n. 15120 del 2019, cit., …
Ciò posto, non può condividersi l’assunto della sentenza impugnata secondo cui la ricorrenza di una ipotesi di impossibilità oggettiva totale o parziale della prestazione ex artt. 1463 e 1464 c.c., dovrebbe comportare anche il venir meno dell’obbligazione contributiva, indipendentemente dal fatto che tale ipotesi non sia tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo quale causa di legittima sospensione del rapporto di lavoro.
Come chiarito da Cass. Civ. S.U. n. 11199 del 2002 cit., il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere “inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo”, non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, ossia che l’imponibile contributivo si determina sul “dovuto” e non su quanto “di fatto erogato”, ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione “dovuta” in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull’an e sul quantum dell’obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell’obbligazione contributiva: quest’ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 4899 del 2017).
Se ciò è vero, del tutto inconferente appare il richiamo della sentenza impugnata alla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sospensione dell’obbligo retributivo in relazione a cause di forza maggiore che rendano inutilizzabile la prestazione lavorativa: il principio secondo cui, in presenza di una causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, che renda la prestazione lavorativa obiettivamente inutilizzabile nel processo produttivo dell’azienda, si determina una impossibilità temporanea delle contrapposte obbligazioni che, finchè dura l’impedimento, libera il lavoratore dall’obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 5167 del 1983 e, più recentemente, Cass. Civ. n. 4437 del 1995), vale precisamente nell’ambito del sinallagma contrattuale individuale, ma non acquista rilevanza ai fini della determinazione dell’obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla “forza maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Né può sostenersi che, essendo l’impossibilità sopravvenuta della prestazione disciplinata dagli artt. 1463 e 1464 c.c., quale causa di sospensione dell’obbligo della controprestazione nei contratti a prestazioni corrispettive, la sua rilevanza ai fini della sospensione dell’obbligazione contributiva discenderebbe direttamente dalla legge: è infatti assolutamente pacifico in dottrina (e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte) che le disposizioni dettate dagli artt. 1463 e 1464 c.c., per l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione non esprimono una disciplina di natura cogente e inderogabile, ben potendo le parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, disporre una regolamentazione differente degli effetti dell’impossibilità totale o parziale (così espressamente Cass. Civ. n. 275 del 1976), di talchè, se può ragionevolmente sostenersi che la disciplina degli artt. 1463 c.c. e segg., ha senz’altro una funzione integrativa del contratto individuale, ex art. 1374 c.c., non può per contro presupporsi che essa debba necessariamente entrare a far parte del contenuto dei contratti collettivi ai quali il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, rinvia per la determinazione dell’obbligazione contributiva, dal momento che il principio posto dall’art. 1339 c.c., è invocabile solo nell’ipotesi in cui si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge e non invece ove si invochi l’integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale (così da ult.Cass. Civ. n. 14083 del 2019) …” (Cass. 22.02.2021 n.4676).
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle successive pronunce della Corte di legittimità univocamente affermando che “la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione). … Ove, dunque, gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un’impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all’orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un’ipotesi eccettuativa dell’obbligo, nel senso sopra individuato” (così, in motivazione, Cass. 08.02.2022 n. 3979).
Alla luce delle direttive ermeneutiche che precedono, secondo quanto più diffusamente evidenziato per ciascun dipendente in merito al livello inquadramento, all’orario contrattuale, ad eccedenze orarie ed altro nella relazione peritale alla quale per brevità si rinvia, dalle verifiche condotte dal CTU è stato accertato:
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 13], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 92-93 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag-2021 ad esclusione di gen-2019 per il quale, nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN, nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 14], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 93-94 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag- 2021 ad esclusione di gen-2018 per il quale, nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN, nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 15], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 94-96 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag-2021 ad esclusione di ott-2016, dic-2016, da dic-2019 a feb-2020, ago- 2020, ott-2020 e nov-2020, gen-2021 e mag-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 16], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 96-97 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag-2021 ad esclusione di nov-2016, dic-2016, apr-2020, da giu-2020 ad ott- 2020, gen-2021, da mar-2021 ad apr-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 17], “l’osservazione in ricorso (v. pag. 15) secondo cui avrebbe fruito di un periodo di aspettativa non retribuita da ott-2017 ad ott- 2018 non rileva, in quanto la contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 98 del file pdf in all. 6 ricorso) riguarda il periodo precedente da nov-2015 ad apr-2016. Per tale periodo, si è provveduto alla verifica delle retribuzioni imponibili contributive denunciate dalla società opponente” restando accertate “differenze imponibili non denunciate di euro [Importo], avuto riguardo agli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN, e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 18], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 99-100 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag-2020 (data cessazione 29/05/2020), ad esclusione dei mesi da luglio a dicembre 2017, da luglio 2019 a gennaio 2020, da marzo a maggio 2020 per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” è stato accertato che “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 19], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pagg. 102-103 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 ad ott-2019 (data cessazione 19/10/2019), ad esclusione dic-2015, mar-2018 e da settembre ad ottobre 2019 per i quali, nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN, nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 20], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 103 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov- 2015 a nov-2016 ad esclusione di gen-2016 e lug-2016 per i quali, nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN, nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 21], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 104 del file pdf in all. 6 ricorso), da lug-2016 a dic- 2017 ad esclusione di apr-2017 per il quale nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 22], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 104-105 del file pdf in all. 6 ricorso), da mag-2017 a feb-2020 ad esclusione di feb-2018, lug-2018, lug-2019, ago-2019, dic-2019 e gen-2020, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo], avuto riguardo agli inferiori imponibili mensili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN, e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 23], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 105 del file pdf in all. 6 ricorso), da giu-2017 a mag- 2021 ad esclusione di ott-2017, da nov-2019 a gen-2020, apr-2020 e mag-2020, da luglio 2020 a dic-2020 ed apr-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 24], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 105 del file pdf in all. 6 ricorso), da giu- 2018 ad ago-2018” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 25], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 105-106 del file pdf in all. 6 ricorso), da giu-2018 a mag-2021 ad esclusione di gen-2020, feb-2020, lug-2020, ago-2020, da nov-2020 a mar-2021” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 26], “in relazione al mese in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 106 del file pdf in all. 6 ricorso), di sett-2019 (assunzione 10 settembre e cessazione 19 settembre) … nessuna differenza imponibile è stata accertata per il periodo in contestazione”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 27], “in relazione al mese in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 106 del file pdf in all. 6 ricorso), di sett-2019 (assunzione 10 settembre) … nessuna differenza imponibile è stata accertata per il periodo in contestazione”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 28], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 106 del file pdf in all. 6 ricorso), da ott-2019 a mag- 2021 ad esclusione di dic-2019, gen-2020, apr-2020, da ago-2020 a feb-2021 ed apr-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 29], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 106-107 del file pdf in all. 6 ricorso), da ott-2019 a mag-2021 ad esclusione di dic-2019, gen-2020, mar-2020, apr-2020, lug-2020, ott-2020, dic- 2020, mar-2021 ed apr-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo], tenuto conto degli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN, e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 30], “in relazione al mese in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 107 del file pdf in all. 6 ricorso), di ott-2019 (assunzione 2 ottobre) … nessuna differenza imponibile è stata accertata per il periodo in contestazione”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 31], “in relazione al mese in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 107 del file pdf in all. 6 ricorso), di nov-2019 (assunzione 5 novembre e cessazione 11 novembre)” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo], e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 32], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 107 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2019 a mag-2021 ad esclusione di gen-2020, apr-2020, mag-2020, da lug-2020 ad ott-2020, da dic- 2020 a gen-2021, apr-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 33], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 107-108 del file pdf in all. 6 ricorso), da giu-2020 a mag-2021 ad esclusione dei mesi da giu-2020 a set-2020, dic-2020, gen-2021, mar-2021 e mag-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 34], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 108 del file pdf in all. 6 ricorso), da gen-2021 a mag-2021” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Rappresentante], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 108-109 del file pdf in all. 6 ricorso), da gen-2018 a mag-2021 ad esclusione dei mesi di gen-2018, giu-2018, nov-2018, dic- 2018, apr- 2019 e mag-2019, ago-2019, da nov-2019 a feb-2020, apr-2020, ago-2020, dic-2020, gen- 2021, apr-2021 e mag-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo], e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Rappresentante 2], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 109-110 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov-2015 a mag-2021 ad esclusione dei mesi di gen-2016, feb-2016, da nov-2016 a gen-2017, mar-2017, mag-2017 e giu-2017, da nov-2017 a gen-2018, mar-2018, mag- 2018, giu-2018, ago-2018, da nov-2018 a gen-2019, apr-2019, ago-2019, da nov-2019 a feb-2020, da apr-2020 a giu-2020, ago-2020, da dic-2020 a gen-2021, da apr-2021 a mag-2021, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Coordinatore], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 110 del file pdf in all. 6 ricorso), da nov- 2015 a dic-2020 ad esclusione dei mesi da dic-2016 a mag-2017, da ott-2017 a dic-2017, mar- 2018, da giu-2019 ad ago-2019, da nov-2019 a nov-2020, per i quali nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN nulla è stato recuperato” sussistono “per il periodo in contestazione complessive differenze imponibili non denunciate di euro [Importo] – salvo considerare per alcuni mesi gli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva in allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi (in applicazione delle medesime aliquote contributive considerate in sede ispettiva e non contestate) di euro [Importo] oltre sanzioni”;
- che in ordine alla posizione lavorativa di [Lavoratrice 35], “in relazione al periodo in contestazione nel VUAN (v. conteggi pag. 106 del file pdf in all. 6 ricorso), da ago-2019 (assunzione 29 agosto) a nov-2019, è stato verificato che nulla è stato corrisposto né denunciato a fini contributivi nel LUL, in quanto risultano per l’indicato periodo soltanto assenze non retribuite. A tal riguardo, a pag. 15 del ricorso è rilevato e documentato (v. all. 11 ricorso) che la dipendente [Lavoratrice 35] è stata in aspettativa non retribuita dal mese di settembre 2019 a dicembre 2019”.
Ebbene, con riferimento alla predetta dipendente, in disparte che per come esattamente osservato dal CTU, la documentazione fornita dalla società opponente è priva di data certa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2704 c.c., giova notare in conformità a quanto sottolineato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità che il periodo di aspettativa senza retribuzione per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 dettati da asseriti e non meglio precisati “motivi personali della ricorrente” appare frutto di un mero accordo tra le parti non legittimante la sospensione dell’obbligazione contributiva non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo. Infatti, l’art. 68 del CCNL UNEBA, intitolato proprio “aspettativa non retributiva”, prevede che “Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi nell’arco della vigenza contrattuale e comunque con un limite non inferiore a tre mesi. Diverse durate potranno essere concordate a livello aziendale” e, per l’effetto, esclude la legittimità dell’accesso all’istituto in parola da parte dei lavoratori “con anzianità di servizio inferiore ad un anno”, quale è [Lavoratrice 35] nel mese di agosto 2019 essendo stata pacificamente assunta nel mese di settembre 2019.
Conseguentemente, non avendo la società opponente denunciato differenze imponibili per il periodo da agosto 2019 a novembre 2019, laddove il CTU ha precisato che “per il mese di dic- 2019 nulla è recuperato nel prospetto regolarizzazione contributiva allegato al VUAN”, esse risultano dovute per un ammontare di “euro [Importo] – tenuto conto degli inferiori imponibili di cui al prospetto regolarizzazione contributiva allegato al VUAN – e, conseguentemente, debiti contributivi di euro [Importo] oltre sanzioni”.
In considerazione di quanto precede, in relazione ai lavoratori e periodi di lavoro contestati nel VUAN, in applicazione delle medesime aliquote contributive (non contestate) applicate in sede ispettiva per ciascun lavoratore, sì come risultanti nel prospetto regolarizzazione contributiva contenuto nel VUAN, sono stati accertati complessivi debiti contributivi della società opponente di euro [Importo] oltre sanzioni. Come evidenziato dal CTU, per [Rappresentante], [Rappresentante 2], [Coordinatore], [Lavoratrice 34], [Lavoratrice 35], [Lavoratrice 36], [Lavoratrice 37], [Lavoratrice 38], [Lavoratrice 39], [Lavoratrice 40], [Lavoratrice 41], [Lavoratrice 42], [Lavoratrice 43], [Lavoratrice 44], [Lavoratrice 45] e [Lavoratrice 46] non è superfluo dare atto che i suindicati debiti contributivi scaturiscono, esclusivamente, dalle inferiori retribuzioni imponibili denunciate: a) per omesse maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario in relazione alle ore retribuite nel LUL in eccedenza rispetto all’orario contrattuale individuale; b) per eccedenza oraria risultante dal contratto individuale rispetto alle ore retribuite nel LUL; atteso che, per il resto, ai fini della determinazione delle differenze imponibili in questione, il tecnico d’ufficio ha avuto riguardo, alla medesima stregua dell’operato in sede ispettiva, dei medesimi dati – non contestati – registrati nel LUL a titolo: – livello di inquadramento e, conseguenti, valori di paga oraria contrattuale, ivi inclusi scatti di anzianità ed indennità fisse; – orario di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno; – ore di lavoro ordinarie: domenicali o festive, notturno, festivo notturno; ore lavoro straordinario: notturno, festivo diurno, festivo notturno; ivi incluse le medesime maggiorazioni di paga registrate nel LUL nonché – numero di turni mensili per servizio passivo notturno ex art. 56 CCNL Uneba, limitatamente al quale, a buon diritto per quanto già detto, ha considerato esso non rilevante ai fini del monte orario settimanale contrattuale delle 38 ore, in quanto per le ore notturne dalle 22:00 alle 6:00 è stata considerata la sola indennità forfetaria di euro [Importo] per ciascun turno e null’altro per retribuzione; (si rinvia a pag. 64 e ss. della consulenza tecnica d’ufficio).
In tema di sgravi contributivi, la giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidata nell’affermare che essi costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, per cui spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruirne, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18160/2018, nonché Cass. n. 10638/17 e n. 12228/13): “si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull’obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa; grava, dunque, sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008)” (Cass. 15.10.2021, n. 28360).
A norma del comma 1175 dell’art. 1 della l. 27.12.2006 n 296, “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ebbene, l’inserimento nel disposto del richiamato comma 1175 della locuzione “fermi restando gli altri obblighi di legge” è funzionale ad attribuire rilevanza al rispetto dei vari obblighi ricadenti sull’imprenditore nei confronti degli enti previdenziali, legittimando la fruizione degli sgravi alla sussistenza di una situazione di regolarità contributiva (Cass. 29.03.2023 n. 8930 che richiama in parte motiva Cass. 25.10.2018 n. 27107 che, tra l’altro, ha chiarito che in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto, ai sensi dell’art. 1 comma 1175 della l. n. 296/2006, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), che la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell’Inps, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; nè, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 D.M. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi).
Per quanto precede, come esattamente sottolineato dall’INPS, priva di pregio è la tesi della società opponente secondo cui, in un’ottica ermeneutica di tutela dell’affidamento del contribuente, l’art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06 impedirebbe il recupero di sgravi fruiti prima che l’irregolarità venisse accertata, in quanto, come già evidenziato dalla locale Corte di Appello in linea agli indirizzi di legittimità, eventuali irregolarità nella procedura amministrativa non influiscono sull’accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi, potendo riconoscersi siffatto diritto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge (v. Corte di Appello Catania Sez. Lav. sent. n.788/2024 versata in atti dall’ente resistente. Conf. Corte d’Appello Catanzaro, Sez. Lav. 27.04.2023 n. 556). “Valga al proposito richiamare quanto di recente ribadito in Cass. n. 21378/2023 “questa Corte di legittimità,…in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro,…(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846)”” (Cass. 2.12.2024 n.30788).
Alla luce delle risultanze istruttorie ed a fronte del tenore generico delle censure mosse sul punto al VUAN, si ritiene che la società non ha assolto l’onere della prova della puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto collettivo, per cui non possa ritenersi legittimata a fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale proprio perché è rimasto accertato che non versa nella necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto per l’applicazione degli sgravi contributivi ex art. 1 comma 1175 della l. n.296/2006.
Pertanto, in relazione ai lavoratori per i quali sono state accertate differenze retributive imponibili non corrisposte né denunciate ai fini contributivi, si configura conforme a diritto la quantificazione operata dal CTU dei benefici contributivi indebitamente fruiti e, avuto riguardo agli importi indicati nel prospetto regolarizzazione contributiva allegato al VUAN, sono stati determinati nella misura di complessiva euro [Importo] oltre sanzioni.
Il CTU, infine, considerato che gli ispettori hanno contestato “per il periodo oggetto dell’accertamento, (che) alcuni lavoratori hanno percepito delle somme a titolo di ANF” e che “L’azienda ha fornito tutta la documentazione necessaria al controllo degli importi erogati tranne che per il periodo da novembre 2015 a giugno 2016. Pertanto, per i lavoratori [Lavoratore 8] e [Rappresentante] si è provveduto al recupero delle somme portate a credito dall’azienda nei modelli DM10 presentati a suo tempo per il periodo di cui sopra”, ha provveduto ad appurare che il recupero degli ANF relativi a detti lavoratori ammonta a complessivi euro [Importo] oltre sanzioni, in difetto di produzione da parte della società opponente di documentazione necessaria al controllo degli importi erogati.
In considerazione di quanto precede, infine, va rilevato che la tesi della società opponente volta a contrastare l’applicazione del disposto di cui alla lett. B, comma 8 dell’art. 116 della l. n. 388/2000 non merita condivisione.
Infatti, la lett. a) dell’art. 116 della l. n. 388 del 2000 regolamenta l’omissione contributiva, fattispecie questa che si delinea nelle ipotesi di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”, mentre la lett. b), definisce evasione il mancato pagamento dei contributi “connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
In linea generale, la Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura “quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento”, mentre si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali (Cass. n. 28966/2011).
In relazione alla condotta dell’occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, i giudici di legittimità hanno precisato che “il termine occultamento non indica necessariamente l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all’ente previdenziale (e, quindi, occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l’adempimento funzionalmente diretto a consentire all’Istituto l’agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”. Dunque, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori, ma non accompagnati dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali, questi ultimi non “potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni”. … Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), …. “stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l’omissione o l’infedeltà della denuncia è di per sè sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell’ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto”.
In definitiva, l’omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l’assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di “accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata”” (Cass. 03.06.2022, n. 17970 che ancora richiama in motivazione Cass. n. 28966/2011).
Alla luce di quanto accertato per la posizione di [Lavoratrice 1], [Lavoratrice 2], [Lavoratrice 3] e [Lavoratrice 4] nonché rispetto alle contestazioni di cui alle lett. c) e d) di cui al ricorso (in ordine alle quali la richiamata decisione n.3388/2021 in punto di regolamentazione del trattamento sanzionatorio ha precisato che “Va, inoltre, rigettata anche la censura relativa alla quantificazione delle sanzioni, essendo la stessa genericamente formulata”), si ravvisa l’integrazione della fattispecie dell’evasione contributiva. Perciò, in relazione agli inferiori imponibili contributivi accertati in sede peritale rispetto alle risultanze del verbale di accertamento opposto, il CTU ha esattamente “provveduto al ricalcolo delle somme aggiuntive (calcolate sino al 12/11/2021 come da domanda nel vuan) a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora in virtù delle previsioni di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) legge 388/2000 secondo cui la sanzione civile è stabilita, in ragione d’anno (365 giorni), nella misura del 30% dell’importo dei contributi addebitati sino al limite massimo del 60% raggiunto il quale sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora di mora”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio restano condivise e fatte proprie da questo giudice in quanto immuni da vizi logici, aderenti al mandato conferito e frutto di una metodologia di analisi rispettosa del dettato normativo, tanto che dal punto di vista contabile le parti non hanno sollevato alcun rilievo in ordine ad essa.
Per l’effetto, va affermata la debenza da parte di [Società] a favore dell’INPS, della somma complessiva di euro [Importo] –inclusiva del recupero degli incentivi e degli ANF nonché le somme aggiuntive sino al 12.11.2021 (come da domanda nel VUAN)–, di cui euro [Importo] per contributi, euro [Importo] per sanzioni ed euro [Importo] per interessi di mora.
La regolamentazione delle spese di CTU tiene conto che la consulenza tecnica d’ufficio rappresenta un ausilio per il giudice nell’interesse generale della giustizia e, secondo il principio della causalità, nei rapporti tra le parti e l’ausiliario di questo giudice l’esborso dei costi in parola resta posto a carico di entrambe le parti in solido tra loro mentre nei rapporti interni tra le parti, per metà a carico dell’INPS e per la restante metà a carico della società opponente.
Le spese processuali tra [Società] e l’INPS stante la parziale fondatezza delle difese della prima sono compensate nella misura di un terzo mentre i restanti due terzi restano a carico della predetta società e sono liquidate, a favore dell’ente previdenziale, nella misura di cui in dispositivo tenendo conto dell’oggetto e del valore della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale, oltre che degli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l’effetto,
DICHIARA illegittimo, nei limiti di cui in parte motiva, il verbale unico di accertamento e notificazione n. [Numero] del 13.10.2021 notificato il 14.10.2021, che per l’effetto annulla in parte qua;
CONDANNA [Società] al pagamento all’INPS della somma complessiva di euro [Importo] (di cui euro [Importo] a titolo di contributi inevasi, euro [Importo] a titolo di sanzioni ed euro [Importo] a titolo di interessi)
RIGETTA per il resto le domande avanzate da [Società] nel ricorso in opposizione
PONE le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, nella misura del 50% ciascuna. COMPENSA per un terzo le spese processuali tra [Società] ed INPS CONDANNA [Società] a rifondere i restanti due terzi delle spese processuali sostenute dall’INPS che liquida in complessivi euro [Importo] oltre il 15% spese forfettarie, oneri accessori come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all’esito dell’udienza del 29.01.2025
Il Giudice Dott.ssa [Giudice]