Sentenza 7.1.2025 trib_Catania


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI [CITTÀ]

Sezione Lavoro

Il Tribunale di [Città], in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [NUMERO] R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

[RICORRENTE], rappresentata e difesa dall’avv. [AVVOCATO RICORRENTE];
-Ricorrente-

CONTRO

[ENTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [AVVOCATO RESISTENTE];
-Resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con ricorso depositato in data [DATA], il ricorrente, premesso di essere stato dipendente di ruolo dell’ente resistente dal [DATA] al [DATA], con la qualifica di funzionario avvocato e con inquadramento nella categoria D3, posizione economica D7, ha agito in giudizio, esponendo: di avere conseguito il titolo di cassazionista che abilita al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori; che, ai sensi del regolamento interno che disciplina l’Avvocatura come struttura autonoma e indipendente (approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 131/04 e n. 154/04 e modificato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 436/2007, n. 56/2010, con deliberazioni commissariali n. 147/2013, n. 146/2014, n. 22/2016 e con decreti sindacali n.130/2019 e n. 172/2019), gli avvocati cassazionisti sono inquadrati nella qualifica dirigenziale e solo essi possono patrocinare la difesa dell’Ente in tutti i giudizi, compresi quelli innanzi alle Giurisdizioni superiori, mentre i funzionari avvocati, inquadrati nella categoria D, rappresentano l’Ente in tutti gli altri giudizi con esclusione espressa dei giudizi innanzi alle Giurisdizioni superiori; di avere esercitato la sua attività professionale di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione anche innanzi alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia); che, in particolare, a far data dal 2015, gli incarichi innanzi alle Giurisdizioni superiori “sono passati da casi sporadici ed in codifesa con l’Avvocato capo, ad assegnazioni regolari ed esclusive”; che tale “carico di lavoro”, secondo le citate norme regolamentari dell’Ente, non avrebbe dovuto esserle assegnato, in quanto, anche se avvocato cassazionista, ella non era in possesso della qualifica dirigenziale, ma avrebbero dovuto essere assegnati al solo avvocato capo, unico, tra i legali dell’ufficio, ad essere in possesso della qualifica dirigenziale.

Tanto premesso e assunto di avere svolto di fatto le funzioni dirigenziali di avvocato cassazionista ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, ha domandato la condanna dell’ente resistente al pagamento delle differenze retributive tra l’inquadramento in categoria D posseduto e le superiori mansioni dirigenziali, differenze quantificate nella somma complessiva di euro [IMPORTO], per il periodo compreso dal gennaio 2015 al dicembre 2020.

In subordine, ritenuto che lo svolgimento di incarichi difensivi innanzi alle Giurisdizioni Superiori esorbitava dalle sue ordinarie mansioni, costituendo un incremento significativo del suo carico di lavoro e richiedendo una specializzazione professionale ulteriore rispetto a quella richiesta dalla sua qualifica di inquadramento, la ricorrente ha domandato il riconoscimento del suo diritto alla attribuzione di una posizione organizzativa di alta professionalità ex art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, posizione che è stata istituita presso l’Avvocatura Provinciale soltanto nel corso dell’anno 2020; per l’effetto, reputato che avrebbe avuto diritto al conferimento della suddetta P.O. di elevata professionalità, tenuto conto del grande carico di lavoro assegnatole e dell’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti, ha domandato a tale titolo, per il periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2020, la condanna di controparte al pagamento della somma complessiva di euro [IMPORTO].

Infine, l’attrice ha chiesto la condanna dell’ente resistente alla corresponsione della somma di euro [IMPORTO] a titolo di rimborso delle spese affrontate per rifornire di carburante il proprio automezzo – all’uso del quale è stata di volta in volta autorizzata – in occasione delle missioni effettuate per presenziare alle udienze delle cause ad essa assegnate nel circondario della Corte d’Appello di [CITTÀ], spese calcolate ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della legge n. 836/1973 e dell’art. 8 della legge n. 417/1978 nella misura dell’indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Instauratosi il contraddittorio, l’ente resistente si è costituito in giudizio, eccependo la maturazione della prescrizione quinquennale e spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: la ricorrente ha acquisito l’abilitazione all’esercizio innanzi alle Giurisdizioni superiori soltanto in data [DATA]; la ricorrente non ha allegato e provato di avere svolto funzioni dirigenziali in modo pieno e prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, e che a tale scopo non è sufficiente addurre di avere difeso l’ente innanzi alle Giurisdizioni superiori per 17 volte nell’arco di venti anni di servizio; “l’utilizzo saltuario e occasionale” per “mansioni diverse da quelle “di istituto” è ammesso anche per gli avvocati dipendenti pubblici”; l’attrice non può vantare un diritto al conferimento della posizione organizzativa cui aspira in quanto “condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l’istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all’esito delle procedure previste dalle parti collettive”; soltanto nel 2020 l’ente datore, con decreto sindacale n. [NUMERO] 03.04.2020, ha istituito due posizioni organizzative all’interno dell’Avvocatura; l’avv. [RICORRENTE] ha partecipato alle procedure selettive indette per il conferimento delle citate posizioni organizzative, le cui graduatorie sono state approvate con le determinazioni n. [NUMERO] e n. [NUMERO] del 20.7.2020, ed in entrambe si è posizionata al [POSIZIONE] posto, non utile ai fini del conferimento dell’incarico; le disposizioni richiamate in ricorso a proposito del rimborso delle spese di missione sono state abrogate.

Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note difensive, all’esito dell’udienza del [DATA], trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.

  1. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente e positivamente apprezzata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente: in mancanza di altri atti interruttivi dedotti o menzionati e provati dal ricorrente, il termine prescrizionale quinquennale deve farsi decorrere dalla data di notificazione del presente ricorso ([DATA]), per cui risultano prescritte tutte le pretese anteriori al [DATA].

Ciò vale sia per la domanda principale avente ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori, sia per la domanda concernente il riconoscimento del diritto al conferimento della P.O. di elevata professionalità: a quest’ultimo riguardo, invero, la ricorrente ha tardivamente ed irritualmente prodotto due atti interruttivi della prescrizione (il primo assunto al protocollo dell’ente in data [DATA] ed il secondo notificato a mezzo pec in data [DATA]) unitamente alla nota di trattazione scritta del [DATA], depositata per l’udienza cartolare del [DATA], atti dei quali va dichiarata la inammissibilità perché, trattandosi di documenti non sopravvenuti in corso di causa, avrebbero dovuti essere allegati all’atto introduttivo del giudizio.

Con riferimento alla domanda relativa al rimborso delle spese di missione effettuate con l’uso del mezzo proprio, invece, la ricorrente ha prodotto un valido atto interruttivo, e cioè l’atto di diffida assunto al protocollo dell’ente in data [DATA] (v. doc. n. [NUMERO] fasc. ric.), mentre, in relazione all’atto di diffida del [DATA] (v. doc. n. [NUMERO] fasc. ric.), non è stata fornita la prova che esso sia stato portato a conoscenza della controparte: in relazione ai crediti pretesi al suddetto titolo, quindi, andando a ritroso di cinque anni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di diffida del [DATA], devono ritenersi prescritte le pretese anteriori all'[DATA].

  1. Passiamo ora ad esaminare il merito della controversia.

3.1. Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto l’asserito svolgimento di mansioni superiori di natura dirigenziale, va innanzitutto rilevato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “affinchè si possa configurare esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali è necessario che le stesse vengano svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (Cass. Sez. lav. 15.01.2018, n. 752; Cass. 11.6.2009 n. 13597; Cass. 12.4.2006 n. 8529; Cass. 27.4.2007 n. 10027).

In altri termini, come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di “espletamento di fatto di funzioni dirigenziali da parte di un funzionario”, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico “non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l’allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite” (Cass. Sez. lav. 23.09.2016, n. 18172; Cass. Sez. lav. 11.06.2009, n. 13597; Cass. Sez. lav. 19.04.2007, n. 9328).

Nella stessa direzione si è recentemente sottolineato che, “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021)” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772/ord.).

In linea generale, poi, è stato affermato che il Giudice del merito deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto dell’attività lavorativa concretamente svolta, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; Cass. Sez. lav., n. 26234/2008).

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con riferimento ai casi di svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali, laddove si è affermato che l’accertamento deve essere condotto nel rispetto del cosiddetto procedimento trifasico, dovendo il giudice accertare le attività svolte in concreto, individuare la professionalità caratterizzante le qualifiche rilevanti (quella posseduta e quella della quale si domanda il riconoscimento o, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il corrispondente trattamento retributivo), e, infine, porre a raffronto i risultati delle due indagini (Cass. Sez. lav. 15.01.2018, n. 752).

E questo giudizio trifasico, “da esprimere in relazione all’intero arco temporale di preteso svolgimento delle mansioni superiori, deve essere effettuato avuto riguardo alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, ratione temporis vigente” (Cass. Sez. lav. 26.09.2024, n. 25772/ord.).

Ebbene, nel caso di specie la ricorrente non fonda la sua pretesa al riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali su specifiche norme di contrattazione collettiva o decentrata, ma unicamente sulle disposizioni del regolamento interno che disciplina la struttura e il funzionamento dell’Avvocatura provinciale, distinguendo tra avvocati cassazionisti, “inquadrati nella qualifica dirigenziale” (art. 9) e avvocati non cassazionisti, “inquadrati nella categoria D” (art. 10): già sotto tale profilo, quindi, la domanda attorea non potrebbe trovare accoglimento, attesa l’impossibilità di effettuare il giudizio trifasico sulla scorta delle norme pattizie di riferimento.

Al riguardo, non può non rilevarsi che, contraddittoriamente, la ricorrente, da un lato, pone a base della sua domanda la citata distinzione prevista dalle norme regolamentari interne e, dall’altro lato, stigmatizza giustamente tali norme, ritenendo “incongruente” distinguere tra avvocati cassazionisti e avvocati non cassazionisti, “atteso che per ambedue le posizioni sussistono i medesimi requisiti professionali, la tipologia di contenzioso trattato è identica e vi è la medesima autonomia nella redazione degli atti con la relativa assunzione di responsabilità nella sottoscrizione degli stessi”, senza contare che, secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. del 31.03.1999 ed in maniera del tutto coerente rispetto alla natura professionale delle mansioni svolte dalla parte attrice, appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da “elevate conoscenze plurispecialistiche … ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento” e da “elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”, come, ad esempio, la figura professionale, espressamente prevista, dell’ “avvocato”.

In ogni caso, poi, la ricorrente non ha allegato e provato, né ha chiesto di provare, di avere svolto le funzioni di avvocato cassazionista in modo pieno e prevalente rispetto alle sue ordinarie mansioni di avvocato per così dire semplice: ed invero, il fatto di avere rappresentato e difeso l’Amministrazione resistente innanzi al C.G.A.R.S. o alla Corte di Cassazione nei 17 procedimenti indicati alle pagg. 3 e 4 del ricorso non è certamente idoneo a dimostrare che l’attrice, nei quasi vent’anni di servizio alle dipendenze della provincia, prima, e, poi, della Città Metropolitana di [CITTÀ], abbia svolto le funzioni di avvocato cassazionista in modo pieno e prevalente.

La domanda attorea, poi, appare infondata anche sotto un altro profilo.
In proposito, si deve rammentare che, nel pubblico impiego privatizzato “lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente”, dovendosi in ogni caso presupporre “la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l’esercizio delle funzioni dirigenziali”) (Cass. Sez. lav. 26.10.2020, n. 23435/ord.; Cass. Sez. lav. 10.01.2018, n. 350; nella stessa direzione, da ultimo, si veda Cass. Sez. lav. 22.07.2024, n. 20135/ord., secondo la quale, “ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo”).

Pertanto, occorre fornire la allegazione e la dimostrazione che le mansioni e le funzioni esercitate corrispondano ad un’effettiva e vacante posizione dirigenziale nella dotazione dell’ente.

Ebbene, nella specie, a parte l’astratta distinzione regolamentare tra avvocati cassazionisti, da inquadrare nella qualifica dirigenziale, e avvocati non cassazionisti, inquadrati nella categoria D , la ricorrente non ha formulato alcuna deduzione o allegazione in ordine alla concreta sussistenza e vacanza, nell’organico dell’ente datore, di una o più posizioni di avvocato cassazionista dirigente.

3.2. Analizziamo adesso la domanda attinente alla posizione organizzativa di alta professionalità: la ricorrente, in particolare, adduce di avere il diritto di godere delle indennità di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva per l’incarico di posizione organizzativa di alta professionalità.

L’art. 8 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed autonomine locali del 31.3.1999, al riguardo, prevede che: “1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del c.c.n.l. del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria $D$, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9”.

Il successivo art. 9 invece dispone che: “1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria $D[\ldots]$ “.

Ed ancora, l’art. 10 del medesimo C.C.N.L. regola il trattamento economico accessorio connesso alla titolarità della posizione organizzativa, distinguendolo in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato e specificando che “tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del c.c.n.l. per il quadriennio 1998 – 2001”.

Infine, l’art. 10 del C.C.N.L. di comparto del 22.01.2004 prevede, al comma 1, che gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), del C.C.N.L. del 31.03.1999 e con l’osservanza di quanto previsto dagli artt. 9, 10, e 11 del medesimo C.C.N.L., e stabilisce, al successivo comma 3, che gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente, volti alla preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui agli incarichi ed il relativo affidamento, nonché per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato e per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.

La suddetta disciplina è rimasta in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.C.N.L. dell’11.04.2008, relativo al quadriennio normativo 2006-2009.

Come costantemente sottolineato dalla Suprema Corte, “condizione imprescindibile” affinchè il dipendente possa rivendicare il diritto a percepire le indennità legate ad una posizione organizzativa “è l’istituzione” della posizione stessa, “da effettuare all’esito delle procedure previste dalle parti collettive” (Cass. Sez. lav. 10.05.2022, n. 14761, relativa proprio ad una causa promossa dall’avvocato di un ente locale territoriale al fine di ottenere le indennità connesse ad una posizione organizzativa di alta professionalità, con la quale è stato affermato che “l’istituzione di una posizione organizzativa da parte dell’ente in un servizio rientra, dunque, nella piena discrezionalità organizzativa dell’amministrazione così come l’attribuzione dell’incarico a uno specifico dipendente” e che “l’istituto delle posizioni organizzative è rimesso alle autonome determinazioni dell’ente sia per ciò che concerne il numero delle stesse sia per ciò che concerne la loro distribuzione all’interno delle diverse strutture; nessuna pretesa può, dunque, essere avanzata dai singoli dipendenti in quanto il conferimento del relativo incarico deve avvenire sulla base di una disciplina specificamente adottata da ogni amministrazione”).

Pertanto, “in assenza di un’istituzione da parte dell’ente locale con le procedure previste dal C.C.N.L. delle posizioni organizzative, nonché in assenza di conferimento dello specifico incarico al dipendente …,” è “impossibile riconoscere qualsivoglia effetto economico proprio delle posizioni organizzative previste dalla contrattazione collettiva” (Cass. Sez. lav. n. 14761/2022 cit.).

Nello stesso senso, con riferimento alla analoga disciplina collettiva dettata nel comparto degli enti pubblici non economici, si è sostenuto che l’Amministrazione “avrebbe potuto conferire gli incarichi in esame e procedere all’erogazione delle relative indennità solo dopo aver posto in essere i prodromici adempimenti organizzativi e dopo aver portato a temine le necessarie consultazioni e concertazioni sindacali. In buona sostanza, nella previsione contrattuale, il fatto costitutivo del diritto all’indennità di posizione è il formale conferimento di un incarico attraverso un provvedimento “scritto e motivato” che costituisce l’atto finale di un iter … che l’Ente avrebbe potuto (e non certo dovuto) avviare in relazione alle proprie esigenze di servizio.” (Cass. Sez. lav. 25.11.2015, n. 24056).

Ed ancora, i giudici di legittimità hanno precisato che “l’esclusiva rilevanza da attribuire all’atto costitutivo delle posizioni organizzative, adottato discrezionalmente, comporta che è da escludere che prima dell’adozione di tale atto sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l’elevata probabilità di essere destinatario dell’incarico e l’irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali, nonché dell’espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita” (Cass. Sez. lav. 29.05.2015, n. 11198; Cass. Sez. lav. 15.06.2018, n. 15902; Cass. Sez. lav. n. 14761/2022 cit.; in termini identici si veda anche Cass. Sez. lav. 09.11.2021, n. 32950, sempre in tema di rivendicazione del diritto ai benefici economici derivanti dalle posizioni organizzative di alta professionalità negli enti locali territoriali, la quale ha ulteriormente affermato che “il diritto del pubblico dipendente a percepire l’indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato”).

La titolarità dell’incarico di posizione organizzativa, anche di alta professionalità, pertanto, presuppone vari e articolati passaggi e, segnatamente, in primo luogo, l’espressa individuazione e la formale istituzione di tale incarico attraverso un atto organizzativo di macroorganizzazione, la successiva formale attribuzione dello stesso al dipendente e, infine, il procedimento di valutazione previsto ai fini della corresponsione dei connessi emolumenti. Ebbene, nel caso di specie è pacifico ed incontestato che, nel corso degli anni in cui la ricorrente ha prestato il suo servizio, l’Amministrazione resistente non ha provveduto ad istituire alcuna posizione organizzativa di pertinenza dell’Avvocatura provinciale (avendo istituito tali posizioni organizzative soltanto nel corso del 2020, poco prima che cessasse il rapporto di lavoro inter partes) e, in ogni caso, che nessun incarico di posizione organizzativa è stato formalmente conferito alla medesima ricorrente, per cui deve escludersi che la stessa, sebbene abbia espletato di fatto mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita, possa vantare il diritto a godere del relativo trattamento economico. L’attrice, poi, richiama genericamente il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost., senza tuttavia fornire gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico complessivamente ricevuto, rispetto al parametro di cui alla citata norma costituzionale.

Va, peraltro, ricordato che, in termini generali, il giudizio sulla conformità al parametro dell’art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (Corte Costituzionale n. 154 del 2014, n. 178 del 2015 e n. 310 del 213).

3.3. Infine, anche la domanda concernente il rimborso delle spese di missione è priva di fondamento.

Al riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 3 della legge n. 836 del 1973, “Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.

L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l’uso di un proprio mezzo di trasporto.”.

L’art. 8, comma 1, della legge n. 417 del 1978, poi, ha stabilito che “La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”.

Ed ancora, l’art. 9 della suddetta legge n. 417 del 1978, dispone che “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.”.

Come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo (v. doc. da n. [NUMERO] a n. [NUMERO] fasc. ric.), tra il 2010 e il 2015 la ricorrente è stata più volte autorizzata dal dirigente dell’Avvocatura a recarsi con il mezzo proprio in località varie, ubicate anche al di fuori del territorio della provincia di [CITTÀ] (come, ad esempio, [CITTÀ] e [CITTÀ]), per ivi partecipare alle udienze relative a procedimenti nei quali era coinvolta l’Amministrazione. Tuttavia, a parte che, per come già detto, le relative pretese dovrebbero considerarsi prevalentemente prescritte (restando esigibili soltanto quelle riferite al 2015), si deve considerare che l’art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha sancito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive”.

Ebbene, sebbene l’intervento del legislatore non spicchi per cristallina chiarezza, considerato che, anziché disporne l’abrogazione, è stata adottata la tecnica della disapplicazione delle citate disposizioni, e che dall’ambito della suddetta disapplicazione è stato pretermesso il citato art. 9 della legge n. 417 del 1978, si deve ritenere che, dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge, non sia più possibile autorizzare il personale pubblico privatizzato a recarsi in missione con il mezzo proprio, né ottenere il connesso rimborso chilometrico delle spese sostenute.

A diversa conclusione, peraltro, non si può giungere valorizzando la salvezza del citato art. 9 della legge n. 417 del 1978, salvezza che appare probabilmente il frutto di una svista o difetto di coordinamento da parte del legislatore, ove si consideri il carattere specificativo e secondario che tale disposizione riveste rispetto alla norma generale di cui all’art. 15, della legge n. 836 del 1973, la prima disposizione limitandosi a precisare che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio può essere rilasciata anche per recarsi al di fuori della circoscrizione provinciale.

  1. Pertanto, il ricorso è immeritevole di accoglimento.

Quanto alle spese processuali, tenuto conto della posizione soggettiva delle parti e della complessità e della parziale novità delle questioni trattate, si ritiene di doverle interamente compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale di [CITTÀ], in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. [NUMERO] R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
dichiara prescritte le pretese anteriori al [DATA], con riferimento alle domande aventi ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori e il riconoscimento del diritto al conferimento della P.O. di elevata professionalità, e le pretese anteriori all'[DATA], con riferimento alla domanda relativa al rimborso delle spese di missione effettuate con l’uso del mezzo proprio;
rigetta il ricorso in relazione ai crediti non prescritti;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.

[CITTÀ], [DATA]
Il Giudice del lavoro
[NOME GIUDICE]


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