Sentenza 440_2025 trib_Catania.


RG n. [Numero RG]/2021
Sentenza n. cronol. [Numero Cronologico]/2025 del 30/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI [Città] SEZIONE II CIVILE – LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di [Città], dott. [Nome Giudice], all’udienza del 15.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. emana la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [Numero RG]/2021 R.G.L., avente ad oggetto “contratto a termine e di formazione e lavoro”,

PROMOSSA DA

[Nome Ricorrente], con l’Avv. [Nome Avvocato Ricorrente];

  • Ricorrente –

CONTRO

[Nome Azienda], IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE [Nome Rappresentante], con l’Avv. [Nome Avvocato Resistente];

  • Resistente –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Premessa

Con ricorso depositato in data [Data Ricorso] [Nome Ricorrente] ha adito l’odierno Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del/della [Nome Ricorrente] ad ottenere la tutela rispristinatoria del rapporto di lavoro intercorso con il datore [Nome Azienda] e, per l’effetto, condannare [Nome Azienda] al ripristino del rapporto di lavoro intercorso, mediante sottoscrizione e/o trasformazione del contratto di impiego a tempo indeterminato, con retribuzione annua lorda pari a [Importo], per [Numero Mensilità] mensilità, con sede di lavoro in [Città], e, sempre per l’effetto, condannare [Nome Azienda] al risarcimento in favore del/della [Nome Ricorrente] di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell’effettivo soddisfo;

  • in ogni caso, sempre in via principale, condannare [Nome Azienda] al risarcimento in favore del/della [Nome Ricorrente] di un’indennità onnicomprensiva delle mensilità non retribuite a far data dal [Data] sino all’effettivo reintegro nel posto di lavoro, nonché per la mancata trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, tenuto anche conto dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (Collegato Lavoro), nonché dei criteri stabiliti nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell’effettivo soddisfo;
  • in via subordinata, previa declaratoria di nullità dell’accordo aziendale di prossimità del [Data Accordo], accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato oggetto di causa e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto del/della [Nome Ricorrente] ad ottenere la tutela rispristinatoria del rapporto di lavoro intercorso con il datore [Nome Azienda] e, per l’effetto, condannare [Nome Azienda] al ripristino del rapporto di lavoro intercorso, mediante sottoscrizione e/o trasformazione del contratto di impiego a tempo indeterminato, con retribuzione annua lorda pari a [Importo], per [Numero Mensilità] mensilità, con sede di lavoro in [Città], e, sempre per l’effetto, condannare [Nome Azienda] al risarcimento in favore del/della [Nome Ricorrente] di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell’effettivo soddisfo;
  • sempre in via subordinata, previa declaratoria di nullità dell’accordo aziendale di prossimità del [Data Accordo], condannare [Nome Azienda] al risarcimento in favore del/della [Nome Ricorrente] di un’indennità onnicomprensiva delle mensilità non retribuite a far data dal [Data] sino all’effettivo reintegro nel posto di lavoro, nonché per la mancata trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, tenuto anche conto dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (Collegato Lavoro), nonché dei criteri stabiliti nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, oltre interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell’effettivo soddisfo;
  • in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle sopra esposte richieste, accertare e dichiarare il diritto del/della [Nome Ricorrente] ad ottenere la tutela risarcitoria e/o indennitaria secondo criteri di giustizia, ovvero di equità e, per l’effetto, condannare [Nome Azienda] al pagamento in favore del/della [Nome Ricorrente] della somma che verrà stabilita in corso di causa, oltre interessi legali maturati fino all’effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi. “

Costituitasi, [Nome Azienda] ha ampiamente contestato in fatto ed in diritto la fondatezza delle domande ex adverso formulate chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita solo documentalmente essendo state rigettate le richieste di prova orale dal precedente giudicante con ordinanza del [Data Ordinanza] nella quale veniva altresì disposto il rinvio per decisione.

In vista dell’udienza del 15.1.2025 sostituita dalla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del procedimento, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., hanno depositato note entrambe le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.

2. Merito

Il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.

2.1. In punto di fatto

Dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente ha stipulato con la convenuta in data [Data Contratto] un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal [Data Decorrenza] e scadenza [Data Scadenza]; tale contratto è stato prorogato sino al [Data Proroga] con comunicazione del [Data Comunicazione] e sottoscritto dalla ricorrente in pari data; è stato nuovamente prorogato sino al [Data Proroga] con comunicazione del [Data Comunicazione] e sottoscritto in pari data,; ulteriormente prorogato sino al [Data Proroga] con comunicazione e sottoscrizione della ricorrente in data [Data Comunicazione] ed infine per un ultima volta prorogato sino al [Data Proroga] con comunicazione e sottoscrizione del [Data Comunicazione].

Per verificare la legittimità o meno dell’apposizione del termine e delle reiterate proroghe occorre richiamare la disciplina ratione temporis applicabile ai contratti per cui è causa essendo la stessa sottoposta a modifiche legislative.

2.2. Disciplina applicabile

La formulazione originaria dell’art. 21 del d.ls. n. 81/2015 prevedeva che il termine del contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore:

  • quando la durata iniziale del contratto fosse stata inferiore a trentasei mesi;
  • per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi, a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse stato superiore, il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

Con il D.L. n. 87/2018, come modificato dalla legge di conversione, la disciplina che precede è stata così modificata:

  • la proroga del termine può essere concordata “liberamente nei primi dodici mesi” di durata del contratto;
  • dopo i primi 12 mesi, può essere pattuita solo in presenza delle “condizioni” previste dal nuovo art. 19, co. 1, D.LGS n. 81/2015;
  • può essere disposta con il consenso del lavoratore, comunque, fino a un numero massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi. In caso di superamento del numero massimo di proroghe, è prevista la trasformazione del contratto “in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”;
  • è assoggettata a una disciplina particolare nel caso in cui si riferisca a contratti a termine per attività stagionali;
  • la conseguenza che l’art. 19 comma 1-bis fa discendere dalla violazione di questa regola è individuata nella trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2.3. Disciplina intertemporale

La legge di conversione (n. 96/2018) prevede che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

La scrivente ritiene di dover aderire alla tesi ermeneutica secondo cui ai fini dell’individuazione della normativa applicabile al rapporto di lavoro a termine, deve darsi rilevanza alla data della stipula della proroga e non al periodo in cui la stessa spiegherà i suoi effetti.

2.4. Valutazione delle proroghe

All’originario contratto stipulato tra le parti nonché alle tre successive proroghe (ultima delle quali accettata il [Data Proroga]) debba essere applicata la disciplina antecedente al c.d. Decreto dignità. Alla luce della normativa temporalmente applicabile il contratto originariamente stipulato e le tre proroghe risultano legittime attesa l’assoluta infondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata specificazione delle esigenze eccezionali atteso che la disciplina non prevedeva alcuna necessità di inserimento.

Va ora vagliata la legittimità della IV proroga contrattuale che soggiace alla disciplina di cui al D.L. n. 87/2018 essendo stata accettata dalla ricorrente in data [Data Proroga].

Nel documento richiamato così risulta previsto:
La proroga viene stipulata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 15 Giugno 2015, n. 81, così come modificato dalla legge n. 96/2018, nonché dell’accordo aziendale di prossimità sottoscritto in data [Data Accordo] dalla scrivente Società ex art 8 D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ove applicabile.

2.5. Accordo aziendale di prossimità

In data [Data Accordo] la società resistente e le RSU di tutte le sigle sindacali aziendali, nonché le rispettive organizzazioni territoriali ([Nomi Sindacati]) sottoscrissero un accordo sindacale aziendale di prossimità ai sensi dell’art. 8 del d.l. n.138/2011, convertito con legge n. 148/2011, preso atto: del fatto che “le sfide generate alla commercializzazione del novo prodotto [Nome Prodotto] e le necessità organizzative derivanti” determinavano “il permanere di una situazione di carattere eccezionale, in particolare nei segmenti di attività [Nomi Attività]”.

L’accordo in questione, “al fine di perseguire una maggiore occupazione e di fronteggiare le sfide derivanti dall’avvio delta nuova attività di commercializzazione del dispositivo [Nome Prodotto] come sopra confermata”, prevedeva “le seguenti deroghe in materia di contratti a termine alle disposizioni di legge”, … “limitatamente alle aree organizzative identificate con la denominazione di [Nomi Attività]”.

La società resistente assume pertanto che essa è legittimata dall’accordo di prossimità stipulato ai sensi dell’art. 8 d.1. d.1. n.138/2011, convertito con legge n. 148/2011.

2.6. Validità degli accordi di prossimità

La validità di tali accordi, efficaci erga omnes e abilitati a derogare le disposizioni di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro, è subordinata ad una serie di requisiti che attengono alla rappresentatività delle OO.SS. stipulanti, al rispetto dell’ambito di materie loro riservate dal legislatore, al perseguimento dei cd. obiettivi di scopo individuati da legislatore, alla sussistenza di un nesso eziologico tra gli obiettivi perseguiti e specificati e le deroghe introdotte.

Il Tribunale rileva che l’accordo in questione è stato stipulato da soggetti dotati del necessario grado rappresentatività; ha introdotto deroghe che pacificamente attengono alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato; è finalizzato al raggiungimento di obiettivi specificamente previsti dal legislatore.

2.7. Conformità alle normative comunitarie

Le deroghe previste dall’accordo in questione appaiono rispettose “dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali”.

La Direttiva 1999/70/CE impone agli stati membri, al fine di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, di introdurre una o più misure relative a:

  • ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
  • la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
  • il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

L’accordo in esame prevede un limite di durata massimo di 36 mesi e un limite massimo al numero delle proroghe, pari a quello previsto dall’art. 21, comma 1, nella sua originaria formulazione.

Pertanto, essa risulta rispettoso dei vincoli derivanti dalle disposizioni comunitarie.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

3. Spese

La peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali sulle stesse giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.

[Città], 30/01/2025
IL GIUDICE
[Nome Giudice]


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *