REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro, all’udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato,

mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la

seguente

nella causa iscritta al n. 2755/2024 r.g. e vertente

SENTENZA

tra

Parte_1 P.IVA_1

(p.iva ), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso l’Ufficio Legale

dell’azienda dall’avv. Antonino Comunale che la rappresenta e difende per procura in atti,

opponente

e

CP_1 C.F._1

(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo

studio dell’avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti,

opposto

oggetto: opposizione a precetto – impiego pubblico privatizzato – trattenute IRPEF su

risarcimento buoni pasto.

Parte_1

CP_1

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 20 maggio 2024 l’ ha proposto

opposizione avverso il precetto notificatole dal dipendente il 9 maggio 2024 per la

complessiva somma di 952,07 euro (di cui 799,16 euro per sorte capitale, oltre interessi, spese

generali, iva, cpa e compensi di precetto), in esecuzione della sentenza n. 2564/2021 resa da

questo ufficio il 23 dicembre 2021, spedita in forma esecutiva il 4 gennaio 2022, che l’ha

condannata al pagamento in suo favore della somma di 1.858,50 euro a titolo di risarcimento del

danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nel periodo

settembre 2017 – settembre 2019. Ha chiesto in particolare di dichiarare nullo e/o illegittimo

l’atto di precetto opposto, avendo correttamente, quale sostituto di imposta, effettuato sul dovuto

la ritenuta fiscale versandola all’ente di competenza.Pt_1

Nella resistenza dell’opposto, udita la discussione delle parti all’udienza odierna la causa

viene trattenuta in decisione.

2.- L opponente ha sostenuto che l’indennità sostitutiva di mensa, ossia una

somma erogata direttamente in busta paga ad integrazione della retribuzione mensile, anche se a

titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, è comunque interamente soggetta a tassazione

fiscale ai fini IRPEF in quanto rappresenta reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito.

E ha richiamato sul punto il parere dell’Agenzia delle Entrate, che a seguito di specifico

interpello della stessa, ha affermato nel febbraio 2024 che i proventi conseguiti in sostituzione

dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni

consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,

costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Dunque, qualora l’indennizzo percepito vada a compensare la mancata percezione di

redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte devono considerarsi dirette a

sostituire un reddito non conseguito, e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto

percipiente e assoggettate a tassazione.

L’opposto ha di contro evidenziato che solo quando sono espressamente inseriti dalla

contrattazione collettiva tra gli elementi della retribuzione i buoni pasto concorrono nella

determinazione e quantificazione degli istituti indiretti e soggiacciono ai principi di

omnicomprensività e irriducibilità nel senso loro attribuito dalla dottrina prevalente, rilevando

però che ciò non trova riscontro nel CCNL comparto Sanità 2016-2018 né in quello successivo

2019-2021. Ha poi eccepito che, pur volendo identificare il risarcimento del danno con le

prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, esso non è tassabile poiché in concreto

pari a € 4,13 al giorno, dunque inferiore all’importo di € 5,29 al di sopra della quale scatta il

relativo obbligo.

Richiamando ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce di questo ufficio (nn.

2056/2024 e 2132/2024) rese in fattispecie speculari, ai fini della decisione va anzitutto ribadita

la natura non retributiva del buono pasto in questione.

Invero, come già affermato nella sentenza precettata, per ius receptum in tema di pubblico

impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto costituisce un’erogazione di

carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente

il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (v. Cass. n.

23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).

Si tratta, dunque, di un beneficio destinato a soddisfare esigenze di vita primarie e

fondamentali del dipendente, di valenza costituzionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2115/2018).

2Ebbene, l’opponente ha operato la trattenuta fiscale sugli importi pagati all’opposto a titolo

di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del

servizio mensa), ritenendolo un mancato guadagno (lucro cessante) come tale assoggettato a

tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR – per cui le indennità conseguite, anche in forma

assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli

dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di

quelli sostituiti o perduti.

Ma nel caso di specie, come sopra chiarito, il risarcimento aveva la funzione di

indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto (danno

emergente), non avente comunque natura retributiva.

2.1.- Inoltre, si deve rilevare che lo stesso art. 51 del TUIR dispone che il “reddito di

lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti

nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di

lavoro. … ”. Ma al secondo comma, lettera c), esclude dalla formazione del reddito “le

somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate

direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle

somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8

nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle

somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a

carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di

ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

Dunque, così come eccepito dall’opposto, la somma erogatagli è comunque esente da

imposta, non superando l’importo giornaliero di € 5,29, essendo stato il risarcimento del danno

riconosciuto per un importo pari a € 4,13.

Per tali considerazioni non si può condividere il richiamato parere dell’Agenzia delle

Entrate, che sull’erroneo assunto della natura reddituale del trattamento non erogato quale “lucro

cessante” ne ha fatto derivare la natura retributiva del risarcimento dovuto per i conseguenti

danni “consistenti nella perdita di redditi” e la riconducibilità di quest’ultimo nell’ambito dell’art.

6, comma 2, del TUIR.

L’opposizione va dunque respinta.

4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si

liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la

serialità, in 320,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:

31) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il precetto opposto;

Parte_1 CP_1

2) condanna l’ a rimborsare a le spese del

giudizio, liquidate in 320,5 euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore del procuratore

antistatario in epigrafe indicato.

Messina, 18.3.2025

Il Giudice del lavoro

Valeria Totaro

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