IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1528/2022 r.g. e vertente
tra
Parte_1 C.F._1
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio
dell’avv. Antonio Andò che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Patrizia
Silipigni, per procura in atti,
ricorrente
e
Controparte_1
[…] P.IVA_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Statto, presso i cui Uffici distrettuali di
Messina è ope legis domiciliato,
resistente
oggetto: personale docente – sospensione dal servizio – interdizione temporanea dai pubblici uffici – fase di
merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2022 la ricorrente adiva questo giudice del lavoro e, premesso
di essere docente di ruolo di discipline letterarie presso gli Istituti secondari di II grado, in servizio presso
l’I.S. “Antonio Maria Jaci” di Messina, nonché di essere stata condannata con sentenza definitiva alla pena
principale di anni tre e mesi nove di detenzione e alla pena accessoria della interdizione temporanea dai
pubblici uffici per anni cinque, deduceva che in data 21 ottobre 2021 il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., ordine di
esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione del medesimo, disponendo la notifica
alla condannata e al difensore; rilevava, però, che già in data 19 ottobre 2021 il Sostituto Procuratore Generale
presso la medesima Corte di Appello aveva comunicato alla Questura e al Sindaco di Messina la condanna
della Schirò alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, “per l’ulteriore corso di esecuzione equant’altro di competenza” ex art. 662 c.p.p. e che tale comunicazione era stata conseguentemente trasmessa
alla e all’
Controparte_2 Controparte_3
Lamentava che a seguito di ciò, la dirigente dell’Istituto aveva provveduto, con decreto prot. n. 3618
del 3 dicembre 2021, a sospenderla in via cautelare e con effetto immediato dal servizio e dallo stipendio,
salve le disposizioni in materia di assegno alimentare, senza tuttavia aver previamente avviato nei suoi
confronti alcun procedimento disciplinare e asserendo l’obbligatorietà della sospensione in ragione
dell’asserita immediata esecutività della pena accessoria; precisava, però, che tale decreto non era stato
convalidato dall’ Controparte_4
e che la dirigente, revocatolo in autotutela, aveva
provveduto del tutto illegittimamente ad invitarla a “non presentarsi in servizio in attuazione della sentenza
di condanna”
, ritenendo tale invito atto dovuto in ottemperanza alla comunicazione della Procura.
La ricorrente contestava l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 2, n. 2 c.p., il quale limita
espressamente il proprio oggetto all’interdizione dal rapporto di ufficio, distinto da quello di servizio che si
instaura con il rapporto di lavoro, sicché alcun automatismo poteva esservi tra la condanna alla pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e la disposta sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
rilevava, in ogni caso, l’illegittimità del provvedimento, non potendosi dar corso all’esecuzione della pena
accessoria prima della decisione del giudice dell’esecuzione sulla concessione o meno dell’applicazione della
misura alternativa di cui all’art. 47 l. n. 354/1975, posto peraltro che a norma di tale disposizione l’esito
positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, comprese dunque le pene
accessorie, quali effetti penali della pena ex art. 20 c.p.
Chiedeva, dunque, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di accertare l’illiceità, l’illegittimità e/o la
nullità della nota prot. n. 31530 del 16 dicembre 2021 dell’ CP_5 CP_1
la , nonché delle note ad essa
presupposte, connesse o consequenziali e, per l’effetto, di ordinare al medesimo la propria immediata
riammissione in servizio presso l’ CP_6
di Messina a far data dall’allontanamento, con riassegnazione
della cattedra precedentemente ricoperta e corresponsione del trattamento economico non erogato con la
medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nel merito, chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno morale,
esistenziale, all’immagine e alla professionalità subito e subendo, da quantificarsi in via equitativa in una
somma rapportata agli importi stipendiali mensili non percepiti nell’intero periodo di allontanamento, o nella
somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Nella resistenza del CP_1
convenuto, la domanda cautelare veniva respinta per insussistenza del
fumus boni iuris con ordinanza dell’11 giugno 2022 (sub. 1.), confermata in fase di reclamo con ordinanza n.
58/2022 del 22 agosto 2022 (proc. n. 3416/2022 r.g.).
Quindi, sostituita l’udienza del 18 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
CP_12.- Preliminarmente va chiarito che la legittimazione attiva in questa controversia spetta solo al
Controparte_1
, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici
scolastici regionali e provinciali (o “ambiti”). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire
dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l’art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n.
165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass.
n. 32166/2021).
3.- Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 1905/2019 del 20 settembre 2019, divenuta
definitiva l’11 ottobre 2021 a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, la Corte
d’Appello di Messina, sez. pen., ha condannato XXXXXXXX alla pena principale della reclusione di anni 3 e mesi 9, nonché alle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e
dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 110 c.p., 81, comma 2,
c.p., 640 bis c.p. e 61, n. 2, c.p.
Con decreto n. 265/2021 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio
Calabria ha emesso nei confronti della Schirò ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto
di sospensione del medesimo, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., a norma
del quale “Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni,
quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei
casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e
9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato
e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di
giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e
dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla
detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui
all’articolo 90 dello stesso testo unico”.
Va quindi ribadito in questa fase che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la sospensione
ha riguardato la sola pena detentiva e non anche le pene accessorie, la cui esecuzione, secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, è autonoma rispetto a quella della pena principale, potendo
le prime essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato, richiedendosi a tal fine il solo
atto di impulso da parte del pubblico ministero (cfr. Cass. n. 36870/2023 e i numerosi precedenti in essa
richiamati).
La S.C., chiamata a pronunciarsi in fattispecie analoga a quella qui in discussione, ha infatti chiarito
che la comunicazione con cui il pubblico ministero ai sensi dell’art. 662 c.p.p. trasmette l’estratto dellasentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri
organi coinvolti nell’esecuzione, indicando le pene accessorie da eseguire, costituisce atto di impulso
necessario alla loro attuazione, specie in relazione alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, non potendo l’astensione dal compimento delle attività inibite essere rimessa alla sola
iniziativa del condannato.
L’autonomia dell’esecuzione delle due tipologie di pena trova conferma nel disposto di cui all’art. 139
c.p., il quale regola il rapporto cronologico tra l’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie con
essa incompatibili, stabilendo che solo in tal caso l’esecuzione delle seconde deve essere differita alla
cessazione della prima (cfr. Cass. n. 39004/2021, secondo cui “Le limitazioni della libertà personale che
caratterizzano l’esecuzione della pena detentiva in regime di restrizione carceraria o mediante misure
alternative sono di ostacolo all’effettivo esercizio di diritti elettorali, nonché di uffici e servizi pubblici,
incarichi di tutela, curatela o amministrazione giudiziaria, sicché l’espiazione della reclusione o dell’arresto
risultano incompatibili con la contemporanea sottoposizione alla pena accessoria di cui all’art. 28 c.p.. Ne
discende il necessario differimento dell’esecuzione di quest’ultima alla completa espiazione della pena
principale detentiva”).
Tale sistema risulta completato dalla previsione di cui all’art. 51 quater l. n. 354/1975 – introdotto
dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 123/2018 e qui ratione temporis applicabile, trattandosi di norma di esecuzione
della pena, ad effetti meramente processuali, come tale soggetta al principio tempus regit actum – secondo
cui laddove la pena detentiva principale venga, come nel caso di specie, sostituita da una misura alternativa
alla detenzione, le pene accessorie vengono eseguite, salvo che il giudice non ne disponga la sospensione.
In tali casi, infatti, non si pone alcun problema di incompatibilità tra l’esecuzione della pena principale
(attesa la sostituzione della detenzione con altra pena ad essa alternativa) e le pene accessorie, sicché non vi
è motivo di sospendere l’esecuzione delle seconde ovvero di differirne l’inizio alla previa espiazione della
pena principale (cfr. Cass. n. 36870/2023 cit., la quale ha affermato che “non è rinvenibile nell’ordinamento
un principio generale per il quale l’esecuzione delle pene accessorie è necessariamente differita ad un
momento successivo all’esecuzione della pena principale, potendo essa avvenire in qualunque momento dalla
formazione del giudicato, con il solo limite della sua eventuale incompatibilità con l’esecuzione della pena
detentiva principale”).
L’autonomia dell’esecuzione delle pene accessorie compatibili non è poi messa in discussione dall’art.
47 l. n. 354/1975, il quale estende anche agli effetti penali della pena detentiva – tra i quali rientrano, secondo
il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le pene accessorie ex art. 20 c.p. (così, oltre ai
precedenti già citati, v. Cass. n. 12985/2023) – l’effetto estintivo determinato dall’esito positivo del periodo
di affidamento in prova al servizio sociale, fatta eccezione per le sole pene accessorie perpetue.
Tale interpretazione risulta, infatti, ormai la più aderente al dato letterale della norma, la quale, a seguito
delle modifiche introdotte con l’art. 1, comma 7, l. n. 3/2019, dispone che “L’esito positivo del periodo diPt_2
prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”;
la norma nulla dispone, invece, in relazione all’eventuale sospensione delle pene accessorie durante
l’esecuzione della misura alternativa, sicché in coerenza con il meccanismo sopra delineato, deve concludersi
che, in assenza di specifica previsione, su di esse non incida la sospensione della pena detentiva disposta dal
P.M. ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p.
Ciò posto, nel caso di specie l’impulso all’esecuzione della pena accessoria interdittiva è stato dato dal
Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria con l’invio, al Sindaco e alla Questura di Messina,
nonché alla e all’ di
Controparte_2 Controparte_7
Messina, della comunicazione delle pene accessorie inflitte alla , con allegato il relativo stralcio di
sentenza, ai fini dell’esecuzione ex art. 662 c.p.p.
In definitiva, come già chiarito con l’ordinanza cautelare (la cui motivazione si richiama ai sensi
dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni altro profilo, non scalfito dalle ulteriori deduzioni della ricorrente) e poi
confermato in sede di reclamo, sull’esecuzione delle pene accessorie non incide, dunque, il provvedimento
del 21 ottobre 2021 con cui “il Procuratore Generale della Repubblica ha comunicato la sospensione della
sola pena principale, ai sensi dell’art. 656, c. 5, c.p.p.” né, si aggiunge, essa è intaccata dal successivo
affidamento della ricorrente in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. Pen., giusta ordinanza del Tribunale
di Sorveglianza di Reggio Calabria n. 2023/637 del 15 giugno 2023 (in atti), che nulla ha previsto in ordine
all’eventuale sospensione delle pene accessorie.
3.1.- Va poi ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, l’attività del docente è ormai
del tutto assimilata a quella di un pubblico ufficiale, essendo le sue funzioni non circoscritte alla mera tenuta
delle lezioni, ma estese alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri
con i genitori degli allievi (v. già Cass. n. 15367/2014).
Ne consegue che l’astensione dalla relativa attività è conseguenza automatica della temporanea perdita
di capacità della stessa di ricoprire uffici pubblici e di esercitare la qualità ad essi inerente, per effetto
dell’inibitoria di cui alla sentenza di condanna n. 1905/2019, ormai definitiva.
3.2.- In tali casi, poi, essendo impedito di fatto al dipendente di proseguire, seppur temporaneamente,
nello svolgimento dell’attività interdetta, alcuna discrezionalità residua in capo all’Amministrazione, sicché
il provvedimento con cui essa lo sospende dal relativo esercizio della funzione è un atto vincolato, privo di
carattere costitutivo, ma meramente dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo
emesso nei suoi confronti.
Ne consegue la superfluità del procedimento disciplinare, atteso che la sospensione del rapporto di
impiego costituisce effetto indiretto della pena accessoria, che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi
del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza, pur
temporanea, di un requisito soggettivo (cfr. Cass. n. 30527/2024 resa con specifico riferimento all’ipotesi diinterdizione perpetua dai pubblici uffici, ma i cui principi ben possono essere utilizzati anche nel caso di
specie, pur tenendo conto della durata limitata dell’interdizione).
Non viene quindi in rilievo il disposto dell’art. 496 del d.lgs. n. 297/1994, richiamato in nota dalla
ricorrente, e relativo appunto alle ipotesi in cui può essere applicata la sanzione “disciplinare” della
sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
(comprendendovi quella in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici).
Pertanto, del tutto legittimamente il CP_1
venir meno il presupposto della connessa domanda risarcitoria.
ha impedito alla Schirò di riprendere servizio, il che fa
3.3.- Trattandosi, poi, di sospensione obbligatoria, alcun diritto alla retribuzione può essere riconosciuto
in capo alla ricorrente, in conseguenza dell’applicazione del principio generale secondo il quale, in assenza di
una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della
prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico
dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non
validamente giustificata) dal lavoro (cfr. Cass. n. 9095/2020).
Si riporta qui il punto di motivazione dell’ordinanza cautelare ove si precisa che “vero è che la Corte
costituzionale con la sentenza n. 3/1966 ha ritenuto non compatibile con i principi ispiratori dell’art. 36 Cost.
collegare indiscriminatamente (come fa l’art. 28, comma 2, n. 5, integrato dall’art. 29, e comma 3 c.p.), per
il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita del diritto alla retribuzione al fatto che il
titolare di esso abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva, ma ha precisato di non volere
escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere a carico di trattamenti economici derivanti da
un rapporto di lavoro; ma la pronuncia va intesa restrittivamente, con esclusivo riferimento cioè agli
“stipendi” e “assegni” correlati a un rapporto diverso dal pubblico ufficio o servizio investito dalla sanzione
interdittiva, ché a ragionare diversamente l’interdizione dai pubblici uffici ne resterebbe sostanzialmente
svuotata; se sol si riflette infatti che tutti i pubblici uffici o servizi, esclusi soltanto quelli onorari, sono
retribuiti se ne avrebbe che, per un perverso circolo vizioso, l’interdizione dai pubblici uffici non potrebbe
incidere su … i pubblici uffici non potendo – secondo la tesi dell’istante – privare il pubblico ufficiale dello
stipendio e, per la caratteristica sinallagmaticità del rapporto di impiego, inibirgli la prestazione dell’attività
lavorativa, id est l’esercizio dell’ufficio!”.
La pretesa va dunque definitivamente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione.
4.- La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione di metà
delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e
s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in ragione della durata
infratriennale, in 4.920,75 euro di cui 2.606,5 euro per la complessiva fase cautelare e 2.314,25 per il merito,
oltre accessori.P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna la ricorrente a rimborsare
al Controparte_1
metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 4.920,75 euro,
oltre spese generali e accessori di legge; compensa il resto.
Messina, 19.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro