REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI [PERSONA] dai Magistrati:
Dott.ssa [GIUDICE] Presidente
Dott.ssa [GIUDICE] Consigliere
Dott.ssa [GIUDICE] Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO] R.G. promossa
DA
[PERSONA] ([IDENTIFICATIVO]), rappresentata e difesa dall’avv. [DIFENSORE];
[PERSONA] – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ([IDENTIFICATIVO]), in persona del legale rappresentate pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [DIFENSORE];
[PERSONA]: malattia professionale-rendita ai superstiti e assegno funerario ex D.P.R. 1124/1965. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di [LUOGO], [PERSONA], n.q. di coniuge [FAMILIARE] [PERSONA], esponeva che per oltre trent’anni il proprio coniuge [FAMILIARE] giurata all’interno della [PERSONA] nei territori di Adrano, [PERSONA] e Santa Maria di Licodia e che in ragione della predetta attività lavorativa era stato esposto ad una prolungata inalazione di fi bre di asbesto determinante l’insorgere dell’adenocarcinoma polmonare e del conseguente decesso. Chiedeva, stante il rigetto della prestazione già richiesta in via amministrativa, di accertare la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la malattia p rofessionale correlata all’asbestosi (adenocarcinoma polmonare) e il decesso del coniuge e, per l’effetto, condannare l’INAIL al pagamento della rendita di reversibilità per superstite nonché dell’assegno funerario; in via subordinata, nel caso di accertata insussistenza del nesso di causalità diretta tra la malattia professionale e il decesso del coniuge, di dichiarare che la diversa malattia appurata è stata concausa del decesso e per l’effetto condannare l’INAIL alla corresponsione delle prestazioni richieste, oltre accessori. Con [NUMERO_ATTO] del [DATA], il giudice del lavoro del Tribunale di [LUOGO] rigettava il ricorso. Espletata istruttoria orale e CTU [AUSILIARIO] e ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. Corte Costituzionale n.[DATA]; ex multis Cass. n. 8773/2018) in materia, osservava che avendo il giudizio ad oggetto una
malattia multifattoriale, era onere della parte ricorrente dimostrare l’esposizione del
lavoratore al rischio in ambiente di lavoro tale da consentire di far operare la presunzione relativa alla eziologia della malattia. Evidenziava che, tuttavia, le risultanze complessive dell’istruttoria documentale e orale e i rilievi effettuati dall’ausiliario anche in ordine all’incidenza statistica del carcinoma polmonare nel territorio di riferimento non consentivano di ritenere comprovata, secondo il criterio del “più probabile che non”, l’esposizione al rischio come dedotto in ricorso, del quale escludeva l’incidenza eziologica rispetto alla patologia che aveva condotto al decesso di [PERSONA]. Richiamate integralmente le conclusioni del consulente, riteneva pertanto dirimente ai fini del rigetto del ricorso la mancata soddisfazione dell’onere probatorio relativo all’inalazione delle fibre di asbesto, che non consentiva di fare rientrare la fattispecie nel “parametro legale della correlazione causale presunta” della malattia, “tumore al polmone”, quale conseguenza correlata, con “elevata probabilità”, alle “lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto”. Aggiungeva, infine, che, stante le caratteristiche cliniche della malattia, l’abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta del lavoratore non poteva non essere considerata fattore anche solo acceleratore del processo patologico, quest’ultimo riconducibile causalmente al solo t abagismo, posto che gli studi epidemiologici citati nella relazione non consentivano di ritenere del tutto chiara ed acce rtata la relazione tra l’inalazione delle fibre asbest iformi di fluoro – edenite presenti nel territorio di [PERSONA] e sul luogo di lavoro del de cuius e il tumore al polmone. Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso del [DATA]; resisteva al gravame l’INAIL. Espletata consulenza tecnica, la causa è stata posta in decisione all’udienza del [DATA], fissata ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appellante lamenta la violazione o falsa applicazione del l’art. 3 del D.P.R. n.
1124/1965, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e rileva che il giudice ha errato nel recepire acriticamente le conclusioni della disposta consulenza tecnica. Sostiene che gli errori commessi dal consulente sono molteplici e investono profili differenti e che l’ausiliario in più punti della sua relazione contraddice se stesso. Sottolinea che una prima contraddizione si evince a pagina 9 della consulenza
considerato che, in contrasto con quanto espresso in premessa, il CTU [AUSILIARIO] argomentativa della relazione afferma c he la “Fluoro-edenite (presente nella cava di [PERSONA], luogo in cui si trovava il cantiere dove lavorava [PERSONA]) come le altre fibre asbestiformi hanno azione patologica analoga a quella delle fibre di amianto” e laddove afferma, con rif erimento all’incidenza delle fibre asbestiformi che “l’asbestosi, in un certo senso costituisce il marcatore più evidente del cancro polmonare”. Assume che tali affermazioni divergono dalle conclusioni finali e che non si comprende sulla base di quali elementi il CTU e il giudice abbiano ritenuto inspiegabilmente incerta l’effettiva sussistenza di fibre di fluoro-edenite con documentate proprietà asbestiformi all’interno del cantiere e della galleria scavata sotto l’ex [PERSONA], ove il lavoratore svolgeva abitualmente da oltre vent’anni l’attività lavorativa. Assume che il CTU [AUSILIARIO] scientifici (cfr. “IARC Monographs”) effettuati presso il sito di [PERSONA], secondo cui esiste una causa di tipo ambientale identificata nell’anfibolo fibroso di fluoro – edenite presente nel suolo e nella cava di materiale ampiamente utilizzato nell’edilizia locale e ne lla pavimentazione delle strade. Deduce che: tali studi hanno classificato la fluo-edenite come agente cancerogeno per l’uomo inserendola nel gruppo 1 (agenti sicuramente cancerogeni per l’uomo); studi successivi hanno dimostrato che il nuovo anfibolo ha caratteristiche chimico-tossicologiche riconducibili all’asbesto e hanno consentito di valutare in termini percentuali la concentrazione di fibre in ambienti interni ed esterni. Rileva che le conclusioni del Ctu [AUSILIARIO] e che non sono in linea con quanto affermato dall’INAIL in una delle sue ultime pubblicazioni, secondo cui “… Tra le situazioni più complesse gestite nel SIN di [PERSONA] va annoverato il completamento [PERSONA]ria [PERSONA] e più precisamente della tratta di scavo Paternò-Adrano… Tale opera prevedeva tra l’altro lo scavo di una galleria nel comune di [PERSONA]… I lavori di scavo erano stati sospesi nel [DATA] … La ripresa dei lavori è stata vincolata alla presentazione di uno specifico “Piano operativo di Sicurezza-Protezione da potenziale presenza di agenti cancerogeni” … I lavori sono dunque ripresi nel [DATA] per una durata di circa 30 mesi…” (cfr. all. 8). 2. Contesta altresì la sentenza [AUSILIARIO] in cui il giudice richiama le conclusioni del CTU, ritenendo che le stesse siano erronee e determinate da un’analisi superficiale e incompleta e da un’anamnesi errata dell’ausiliario. Sostiene che è documentalmente provato, contrariamente a quanto asserito dal consulente, che [PERSONA] aveva iniziato a lavorare nel cantiere sito nell’ex cava di [PERSONA] già a far data dai primi anni 90’ (data di apertura del cantiere) per conto di altre società e ch e dal [DATA] aveva iniziato a lavorare per conto della [PERSONA] sempre all’interno del cantiere sito nell’ex cava di [PERSONA]. Eccepisce l’erroneità della valutazione dell’arco temporale di esposizione alle inalazioni compiuta dal consulente. Aggiunge che il CTU [AUSILIARIO] a considerare che il [PERSONA] non fosse esposto alla fibra killer sulla base [PERSONA]. Eccepisce che sono state trascurate le evidenze scientifiche secondo cui nel sito di interesse l’esposizione cancerogena è sussistente nell’ambiente esterno circostante la cava e quindi anche in danno dei lavoratori che svolgono attività outdoor e addirittura per tutta la popolazione residente a [PERSONA]. Contesta la rilevanza probatoria attribuita alle dichiarazioni [PERSONA] e non a quelle degli altri testi (cfr. testimonianze rese all’udienza del [DATA]) convergenti sulla circostanza che il [PERSONA] svolgeva attività di custode in via prolungata e permanente sia nell’ambiente esterno che dentro la galleria, a stretto contatto con la fibra di fluoro-edenite.
3. L’appellante censura, ancora, la decisione impugnata laddove il giudice, sulla scorta
delle conclusioni rassegnate dall’ausiliario, ha ritenuto la neoplasia riconducibile al fumo di sigaretta, escludendo qualsiasi efficacia causale e addirittura concausale all’accertata esposizione all’asbesto. Sostiene, contrariamente a quanto affermato dall’ausiliario, secondo cui la patologia è insorta molti anni dopo il pensionamento e, dunque, anche dopo la presunta esposizione concausale alle citate fibre aerodisperse asbestiformi, che la patologia che ha causato il decesso del [PERSONA] è insorta solo dopo otto anni dal pensionamento avvenuto nel [DATA] e dopo venti anni dalla cessazione del tabagismo. 4. Censura, altresì, la sentenza laddove ha ritenuto la patologia sofferta dal [PERSONA] e la lavorazione quale malattia non tabellata. Rileva che la patologia, causa [PERSONA], ha avuto espresso riconoscimento mediante l’inserimento del tumore al polmone tra le patologie tabellari-Lista I malattia professionale INAIL, la cui origine lavorativa è di elevata probabilità-Gruppo 6-Tumori Professionali-Agenti: Lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto-Cod. identificativo: I.4.03. C. 34 – periodo di indennizzabilità: illimitato-con la conseguente presunzione legale dell’origine professionale. Evidenzia che dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia deriva l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere della prova contraria a carico dell’INAIL (cfr. Cass. n.23653/2016; Cass. n. 3207/2019). Quanto, poi, all’accertamento del nesso causale tra la patologia denunciata ed il conseguente decesso, rileva che debba farsi riferimento al criterio dell’equivalenza delle cause (cfr. art. 41 c.p.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, con esclusione di quelle estranee, da sole sufficienti a determinarne l’evento (cfr. Cass. n.6105/2015; Cass. n.14770/2008). Evidenzia che la Suprema Corte ha più volte statuito che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all’amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (Cass. n.15762/2019). Lamenta in conclusione che il CTU [AUSILIARIO] a considerare presunta l’esposizione a fibre asbestiformi di fluoro – edenite, nonostante gli studi scientifici in senso contrario; a ritenere saltuaria ed occasionale l’attività lavorativa del [PERSONA] a contatto con la fibra killer, nonostante l’attività istruttoria abbia dimostrato la non saltuarietà e la non occasionalità dell’attività lavorativa e dell’esposizione all’agente cancerogeno; a valutare l’abitudine al tabagismo quale causa esclusiva della patologia che ha condotto alla morte il lavoratore, nonostante questi avesse smesso di fumare da circa 20 anni. Infine, in via istruttoria, chiede la rinnovazione della CTU medico-legale. 5. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. 6. In via preliminare, appare opportuno m uovere dalle allegazioni dell’odierna appellante di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nonché dall’esame della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
7. Nel ricorso ex art. 414 c.p.c., l’appellante ha allegato: “La sig.ra [PERSONA] è
moglie [FAMILIARE] (all. 1) [PERSONA], il quale ha svolto, per oltre 30 anni, alle dipendenze di diverse Società e, da ultimo, per conto della [SOGGETTO_GIURIDICO]. CONS. F.C.E., l’attività di guardia giurata all’interno dei cantieri per le opere [PERSONA], nei territori di Adrano, [PERSONA] e Santa Maria di Licodia (all. 2). Tale attività lavorativa consisteva nell’assicurare il servizio d’ordine e di vigilanza notturna all’interno dei cantieri citati-ivi incluse le gallerie scavate per interrare la [PERSONA] – nonché nel custodire le macchine e gli strumenti di lavoro presenti all’interno dei luoghi di lavoro. Per detta attività, il lavoratore osservava il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle ore [ORA] p.m. alle ore [ORA] a.m. e sovente, l’attività si protraeva finanche nel prosieguo della mattinata ed anche nelle giornate del sabato e della domenica.
Ebbene, lo svolgimento, continuato e ripetitivo, di tale attività ha costretto il sig. [PERSONA] ad inalare, durante le ore di lavoro – ben 15 ore al giorno-fibre d’asbesto (presenti, come sci entificamente acclarato, su tutto il territorio di [PERSONA] e, segnatamente, all’interno dell’ex cava
di [PERSONA]1 – all’interno della quale il ricorrente ha disimpegnato le proprie
mansioni-ove, per anni, è stata estratta la “[CRO_TRN]”2, minerale utilizzato per la costruzione di edifici, strade e, perfino, della stessa metropolitana) (all. 3) che gli hanno determinato l’insorgere della tecnopatia denunciata “adenocarcinoma polmonare, trattato mediante radio e chemioterapia”, causa del decesso”.
Quanto all’attività lavorativa, la stessa è documentata dall’Estratto Conto Previdenziale del [DATA]. L’attività espletata è, altresì, provata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi; in particolare, all’udienza del [DATA], il teste [PERSONA] ha dichiarato: “… ADR: non parente e disinteressato. ADR: Io lavoravo con [PERSONA]. Lavoravamo alla [PERSONA] di [PERSONA], [PERSONA] dove c’era il cantiere. Io ora sono in pausa sul lavoro per l’amianto. Sono stato dipendente della [PERSONA] fino al [DATA], mentre ho iniziato a lavorare nel cantiere nel 1193 [rectius 1993]-1994 qualche anno dopo che hanno aperto il cantiere. All’inizio non ero dipendente di [PERSONA], ma di un’altra ditta e mi occupavo di togliere il materiale di scavo che usciva dalla galleria. La ditta di cui ero dipendente si occupava solo della rimozione del materiale. In questo periodo iniziale c’era [PERSONA] che era dipendente della ditta Costanzo che era quella che faceva gli scavi. Poi nel [DATA] si sono fermati perché si sono accorti che c’era l’amianto. Io ho continuato a lavorare nel cantiere anche dopo, per la [PERSONA] dal [DATA] fino al [DATA]. Dal [DATA] io non ho lavorato continuativamente nel cantiere, sono stati periodi spezzettati. Nel [DATA] o 1999 sono andato in aeronautica; sono tornato nel [DATA] sempre in quel cantiere, sempre in quella ditta, levavamo tutto il materiale che producevano. Poi sono andato al porto e nel [DATA] sono ritornato nel cantiere. Quando io ho lavorato nel cantiere c’era sempre [PERSONA], lui lavorava nel pomeriggio e faceva il turno di notte, dalle 19 alla mattina. Quando ho lavorato per [PERSONA] facevo l’escavatorista all’avanzamento, facevo i turni dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 o dalle 22 alle 6. ADR 1: confermo il capitolo di prova come ho sopra detto. ADR com’era fatto il cantiere: il cantiere era posizionato tra [PERSONA] e [PERSONA]. C’era l’imbocco della galleria di [PERSONA]. Si camminava dentro la galleria, da quell’imbocco entravano tutti i mezzi ed era lunga cinque o sei chilometri. [PERSONA] era all’imbocco di [PERSONA], ma quando era in servizio per control lare i mezzi entrava dentro la galleria fino a raggiungere noi che lavoravamo. ADR 2: lui lavorava tutti i giorni, anche sabato e domenica facendo il guardiano. Confermo che lavorava dalle [ORA] alla mattina del giorno dopo. A volte arrivava alle [ORA]. I guardiani erano tre, c’era [PERSONA] che lavorava di mattina. ADR 3: confermo. Svolgeva questo lavoro percorrendo tutta la galleria perché noi lasciavamo i mezzi dentro la galleria. Entrava dentro la galleria con la macchina, una panda. ADR si ricorda se c’era polvere dentro il cantiere: si certo che c’era polvere. Lui buttava acqua perché quando passavano i camion si alzava polvere e lui con la pompa buttava acqua per non fare alzare polvere. ADR 4: confermo. Mi ricordo che passavano i mezzi e si sollevava polvere. ADR 5: il capo cantiere diceva sempre “buttiamo acqua, buttiamo acqua”, sollecitando [PERSONA] a buttare acqua a terra. Il capo cantiere si chiamava [PERSONA] se avevamo mascherine: nei primi tempi ci hanno portato tute e mascherine che erano però bucherellate, per prendere aria. Poi ci hanno portato quelle buone nel [DATA] -2009. Questo però solo a noi che lavoravamo dentro, a lui non le ho mai viste. ADR 6: no, dicevano che non gli toccavano. Io dicevo a [PERSONA] di farsi dare le mascherine e l ui mi rispondeva che non gliene spettavano perché lavorava fuori, quando entrava dentro non contava. ADR se [PERSONA] entrasse sempre in galleria: certo, doveva controllare i mezzi. Sempre entrava dentro, faceva sempre lo stesso lavoro. Quando arrivava si metteva tutta la roba sott’occhio e poi entrava dentro la galleria a controllare i mezzi”. Alla stessa udienza il teste [PERSONA] ha riferito: “ADR: non parente e disinteressato. ADR: Io sono stato collega di [PERSONA]. Io ero una guardia giurata e giravamo tutti i cantieri della metropolitana. Prima ero alle dipendenze di Costanzo, poi si sono susseguite altre gestioni fino alla [PERSONA]. Io ho iniziato a lavorare nel [DATA], [PERSONA] c’era già da prima. Io ho lavorato nel cantiere di [PERSONA], relativo alla tratta [LUOGO] – [LUOGO] scavavamo e noi vigilavamo all’interno e all’esterno dei cantieri, svolgevamo anche un po’ di attività di magazziniere. ADR: noi inizialmente per parecchi anni abbiamo fatto come turno dalle [ORA] alle [ORA] del mattino successivo. Il venerdì montavamo dalle [ORA] fino al lunedì mattina, con turno continuo nel fine settimana. Quando sono arrivati i commissari i tur ni sono stati diversi. Facevamo 12 ore nei festivi, con due turni, poi lavoravamo dalle [ORA] alle [ORA]. Di mattina non c’era turno perché il cantiere era controllato. ADR se il cantiere fosse sempre lo stesso: noi ci spostavamo in alcuni cantieri aperti e comunque tornavamo sempre nel cantiere base. Il cantiere base era quello di [PERSONA]. In tutta la tratta c’erano cantieri, noi facevamo turni nei cantieri secondari e anche nel cantiere base sulla stessa tratta. [PERSONA] stava sempre nel cantiere base. Io ogni tanto andavo al cantiere base anche perché quando la tratta di escavazione si è unita, facevamo tutto il giro a turno in modo tale da coprire tutta la tratta e non lasciare per troppo tempo i cantieri scoperti. ADR 1: confermo il capitolo. Io ho fatto 22-23 anni là e lui già c’era. ADR 2: si è vero, come ho già detto. ADR 3: confermo il capitolo. Noi controllavamo l’interno della galleria e l’esterno. ADR se in galleria andavano in macchina o a piedi: se potevamo entrare in macchina lo facevamo, altrimenti se c’erano situazioni particolari, tipo mezzi messi male o qualche ostacolo, andavamo a piedi. ADR si ricorda se c’era polvere, il teste fa un gesto a indicare che c’era tantissima polvere. Poi dichiara: A voglia se c’era polvere, a voglia se il passaggio dei mezzi faceva sollevare polvere. ADR 4: confermo il capitolo. Poiché si alzava troppa polvere il capo cantiere ci chiedeva di bagnare tutto il territorio con dei tubi. Questo lo facevamo fuori dalla galleria. Dentro alla galleria non bagnavamo perché c’erano degli impianti appositi. C’era comunque tantissima polvere anche dentro la galleria. Io mi ricordo che vedevo la polvere che veniva spinta fuori dalla galleria dal sistema di ventilazione che avevano fatto all’interno. ADR 5: confermo il capitolo. Mi ricordo che capo cantiere era [PERSONA], poi non ricordo il nome degli altri. ADR 6: noi inizialmente non avevamo dispositivi di sicurezza. Forse negli ultimi nove otto anni di cantiere ci hanno dato dei dispositivi di protezione. Però con la mascherina non si riusciva a fare niente, perché si appannava tutto e non si poteva vedere nulla quindi non si poteva lavorare. ADR avv Canizzaro su quanta polvere ci fosse in cantiere e se fossero in grado all’interno della galleria di vedersi con i colleghi alla stessa distanza che divide il giudice dal teste: c’erano delle occasioni in cui no n si vedeva neanche alla distanza tra me e lei, di un paio di metri; riconoscevo i colleghi solo dalla voce. ADR avv. Maugeri se l’attività di vigilanza era svolta con presenza costante e continuativa in cantiere: il cantiere era grande, l’attività era svolta fuori o dentro la galleria. C’era la baracca con la guardiola, sempre dentro il cantiere, dove ci fermavamo a riposare. ADR se i mezzi passavano vicino alla guardiola: sì, sollevavano polvere. Ancora il teste [PERSONA] ha dichiarato: “… non parente e disinteressato. ADR: Io conoscevo [PERSONA] perché abbiamo lavorato per più di 20 anni insieme. Io facevo il carpentiere in galleria e anche caposquadra. Lavoravo presso il cantiere di [PERSONA], mi sono occupato di fare il rivestimento i n cemento della galleria. Ho iniziato a lavorare presso il cantiere nel [DATA] dove ho conosciuto [PERSONA], ho lavorato fino al [DATA]. ADR 1: [PERSONA] era il guardiano e stava all’ingresso del cantiere oltre a fare un giro all’interno per guardare i mezzi. A 10 metri da dove stava lui, dalla guardiola, c’era l’impianto di calcestruzzo e passavano le betoniere per caricare il calcestruzzo ed era anche il passaggio di ingresso e uscita della galleria. Preciso che lui mi ha detto che aveva lavorato […] per 30 anni in cantiere. In tutto il periodo in cui ho lavorato c’era [PERSONA]. ADR che turni faceva di lavoro: io per sei anni ho fatto la notte, preciso negli anni finali. All’inizio facevo tutto il giorno da mattina a sera. ADR quando incontrava [PERSONA]: io lo incontravo la sera, iniziava alle [ORA], certe volte un po’ prima. Lavorava dalle [ORA] alle [ORA] di mattina, poi negli ultimi anni è subentrata una turnazione ma lui faceva sempre l’orario serale. Io lo incontravo in cantiere quando ero di turno. ADR 2: confermo il capitolo. Io non lavoravo di sabato e domenica. ADR 3: confermo il capitolo e le attività. Che io sappia non entrava dentro la galleria. Io lavoravo dentro la galleria. Lui controllava il materiale all’imbocco della galleria, perché lì venivano lasciati i mezzi a fine turno. C’erano sia mezzi che materiali di lavorazione. Lui faceva un giro con la macchina di perlustrazione. L’imbocco della galleria è proprio all’ingresso, normalmente lì ci si doveva avvicinare con tute e mascherine. Era l’imbocco che andava sotto [PERSONA]. ADR 4: al passaggio dei mezzi si sollevava polvere. La betoniera passando sollevava polvere. Questo succedeva all’inizio nel [DATA] quando non sapevamo dell’amianto. Poi nel [DATA] ci hanno bloccato il cantiere. Noi all’inizio non sapevamo niente e lavoravamo in galleria, mi ricordo che a volte non si vedeva niente perché c’era polvere. All’inizio c’era un sistema di areazione piccolo, poi sono arrivati quelli grossi. ADR: io vedevo che il sistema di areazione spostava polvere, quando l’areazione era poca. Poi negli ultimi …[anni] non c’era più tutta questa polvere perché sono state prese delle precauzioni. ADR se ha visto [PERSONA] ricoperto di polvere: lui non l’ho visto coperto di polvere perché non l’ho visto entrare in galleria. Io andavo dove c’era l’impianto di cemento, per cu i vedevo sempre [PERSONA] vicino alla guardiola. ADR 5: si è vero. C’era un tubo con l’acqua, io ho visto qualche volta [PERSONA] che bagnava a terra. ADR 6: [PERSONA] non aveva dispositivi di sicurezza”.
Ai fini della decisione, rileva la “Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)” del [DATA], nella quale si legge: “Oltre ai minerali di amianto ufficialmente riconosciuti dalla normativa internazionale e nazionale, esistono in natura ulteriori minerali che possono presentarsi con abito fibroso, definiti “asbestiformi”. Fibre asbestiformi possono essere infatti rinvenut e sia nelle litologie sopra descritte sia in prodotti lavici. Tra i più noti in letteratura si ricordano: • fluoro-edenite-anfibolo fibroso per il quale è stato riconosciuto nel [DATA] dalla International Agency of Research on Cancer (Iarc) il suo elevato potenziale cancerogeno. Essa è stata scoperta nei prodotti vulcanici della cittadina di [PERSONA] (CT) a seguito della verifica di un alto tasso di incidenza dei tumori della pleura presso la popolazione residente. La presenza di tale minerale nel materiale lavico locale, estratto per oltre trent’anni presso il [PERSONA] ed utilizzato a scopi civili nella cittadina, ha portato ad una contaminazione ambientale di tutto il perimetro urbano…”. Rileva, altresì, il Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, supplement o 1-2015, avente quale obiettivo “di fornire un’informazione aggiornata in merito all’impatto sulla salute dell’esposizione a fluoro-edenite, la fibra asbestiforme presente naturalmente nelle formazioni rocciose del Comune di [PERSONA], alle falde dell’Etna, in Sicilia, e soprattutto dare conto dell’insieme degli interventi di prevenzione primaria e di promozione della salute già messi in op era o in via di attuazione”; nello stesso si legge: “Come è noto, a seguito dell’osservazione inattesa di un eccesso di mortalità per mesotelioma pleu rico localizzata a [PERSONA] (1), fu descritta la presenza nei suoli di fibre anfiboliche naturali (2), successivamente identificate come fibre fluoro-edenitiche (3). La natura e diffusione di queste fibre e il loro impatto sanitario sono stati oggetto d i numerosi studi da parte dell’istituto Superiore di Sanità (4) e di altre istituzioni di ricerca e di sanità pubblica. Per una dettagliata rassegna degli studi si rinvia al recente fascicolo della rivista scientifica Annali dell’Istituto Superiore di Sani tà (5). Nell’[DATA], infine, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Lione ha valutato, sulla base dell’insieme delle evidenze scientifiche disponibili, che la fluoro-edenite è cancerogena per l’uomo…”; si legge ancora che “Geologicamente, il [PERSONA] è costituito da una serie di domi ad alta viscosità autobrecciata, a composizione prevalentemente benmoreitica e ricca di abbondanti materiali incoerenti, alterati e molto friabili. Studi mineralogici effettuati nell’area permisero di individuare nei materiali di cava un minerale anfibolico che presentava una morfologia variabile da prismatica ad aciculare a fibro sa: la fluoro-edenite. Questo minerale, appartenente alla serie degli anfiboli calcici, è un termine estremo della serie Edenite Fluoro-edenite e nel [DATA] è stato approvato dalla Commission on New Minerals and Mineral Names dell’International Mineralogical Association (3). Successivamente a indagini mineralogiche e geochimiche estese anche all’esterno dell’area di cava, sono state rinvenute, oltre alla fluoro-edenite, di forma prismatica e massiva e di dimensioni millimetriche, abbondanti fibre anfiboliche ad abito asbestiforme di composizione simile alla fluoro-edenite…”. Infine, rileva la relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel presente grado di giudizio; il nominato consulente, rispondendo ai quesiti posti con il mandato peritale, ha così concluso: “Visti i motivi di appello e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per come risultanti dai documenti e riferite dai testi escussi, la patologia (adenocarcinoma del polmone con ripetizioni polmonari, ossee ed encefaliche) da cui fu affetto il s ig. [PERSONA] e che ha determinato il decesso dello stesso è SI riconducibile eziologicamente in termini di ragionevole certezza (nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità), all’attività lavorativa espletata, valutata, altresì, la non efficiente ricorrenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”; lo stesso perito, nella relazione in atti, che in questa sede deve ritenersi integralmente richiamata, ha risposto ai rilievi sollevati dall’INAIL, tra l’altro precisando che “Per quanto attiene la concreta esposizione professionale a fibre di amianto ovvero a fibre asbestiformi (di pari attività neoplastica) questa risulta essere affermata vuoi dalle prove testimoniali vuoi dall’effettiva attività lavorativa espletata. È possibile pertanto dire che il sig. [PARTE] è stato effettivamente esposto in modo tecnicamente apprezzabile a fibre asbestiformi (di pari at tività neoplastica). Infatti vi è stata si una effettiva esposizione all’inalazione delle fibre asbestiforme (fluoro-edenite) avendo egli lavorato con la mansione di guardia giurata presso l’ex cava di [PERSONA] ed il suo servizio comprendeva la vigil anza notturna (muovendosi a piedi o con l’auto di servizio) all’interno del cantiere, incluse le gallerie scavate per interrare la [PERSONA], per sorvegliare gli ambienti, le macchine e gli strumenti di lavoro lì depositati. E anche se nelle pause gli era possibile sostare in una guardiola questa era posta nella baracca all’interno del cantiere. È pertanto ben possibile dedurne che vi è stata una effettiva esposizione a polveri asbestiformi per una attività lavorativa lì svolta per oltre trent’anni. E ciò deve valere a prescindere da qualsivoglia contesto extraprofessionale (abitativo, ambientale, di vita, familiare). Né vale evidenziare che non emerge alcuna malattia pleuro-polmonare con specifico quadro radiologico indicativo di patologia asbesto-correlata dal momento che l’esposizione a fibre asbestiformi può ugualmente indurre una neoplasia polmonare al di là di altri eventi patologici. Per quanto attiene la condizione di ex fumatore è stato detto che, avendo interrotto l’abitudine al fumo da circa 25 anni (per come si legge nella relazione oncologica del [DATA], nel certificato pneumologico del [DATA], nella [DATO_SANITARIO]’U.O.C. Chirurgia Toracica del [DATA]), ciò riduce assai il rischio tabagico residuo fino a valori prossimi a quelli di un non fumatore (OMS, IARC). Infatti, ripetiamo, dopo 10-15 anni, il rischio scende di oltre il 50% e dopo 20 anni, può pressoché avvicinarsi a quello di un non fumatore, mentre l’esposizione professionale all’asbesto resta una causa diretta e riconosciuta. Per quanto attiene l’effettiva potenzialità cancerogena delle fibre di fluoro-edenite ricordiamo che queste sono un materiale asbestiforme che si possono ben disperdere nell’aria e sono state ritrovate nella roccia lavica dell’Etna, ma anche nella cava del [PERSONA]. Tali fibre sono state riconosciute, già dal mese di [DATA] dall’International Agency for Research on Cancer (IARC), come cancerogene dal momento che la loro inalazione può causare fibrosi polmonare, cancro del polmone e mesotelioma. La cancerogenicità delle fibre di fluoro-edenite è stata inoltre dimostrata negli esperimenti sugli animali condotti dall’Istituto Ramazzini nei laboratori di Bentivoglio (Bologna). E ancora, in una serie di esperimenti svolti presso l’ISS, è stato dimostrato che tali fibre comportano in modo simile alla [CRO_TRN] (detta anche amianto blu), il cui collegamento con l’infiammazione e il cancro del polmone e il mesotelioma è ben c onsolidato. Per siffatta motivazione sono state inserite nel “Gruppo 1”, ovvero nel gruppo dei cancerogeni umani certi…”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU [AUSILIARIO] giudizio sono condivise dal Collegio poiché scaturiscono da complete e approfondite indagini e risultano, altresì, sorrette da coerente ed esaustiva motivazione; le stesse appaiono conformi al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella [NUMERO_ATTO] del [DATA], secondo cui “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico [AUSILIARIO], facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la origine professionale della ipoacusia contratta da un lavoratore subordinato, senza aver valutato la sussistenza del requisito di elevata probabilità sulla base di diversi elementi, compatibili con la origine lavorativa della malattia, specificamente indicati nella relazione di C.T.U. e riferiti dai testimoni escussi)”. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e riconosciuta la natura professionale della patologia da cui era affetto [PERSONA] nonché la riconducibilità alla stessa del suo decesso; va, per conseguenza, riconosciuto il diritto di [PERSONA] a fruire della rendita ai superstiti dal giorno successivo alla data del decesso del congiunto (cfr. art. 105 TU 1124/1965 e Cass. Sez. L, sent. n. [DATA]) nonché al pagamento dell’assegno funerario (previsto sempre dall’art. 85 del DPR [DATA]), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti e dell’attività difensiva svolta, seguono la soccombenza. Rimangono definitivamente a carico dell’INAIL le spese della CTU, come liquidat e in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza impugnata, condanna l’INAIL a corrispondere in favore di [PERSONA] la rendita ai superstiti con decorrenza dal [DATA] nonché al pagamento dell’assegno funerario, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna l’INAIL a rifondere all’appellante le spese di lite, che liquida in € 4.638,00 per
il primo grado e in € 4.996,00 per il grado d’appello, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell’INAIL le spese delle consulenze tecniche d’ufficio, come liquidate in atti con separati decreti.
Così deciso in [PERSONA], nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all’esito dell’udienza del [DATA].
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa [GIUDICE] dott.ssa [PERSONA]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa [GIUDICE] Presidente
Dott.ssa [GIUDICE] Consigliere
Dott.ssa [GIUDICE] Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO] R.G. promossa
DA
[PARTE], rappresentata e difesa dall’avv. [DIFENSORE];
[PERSONA] – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [DIFENSORE];
[PERSONA]. La Corte, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza impugnata, condanna l’INAIL a corrispondere in favore di [PARTE] la rendita ai superstiti con decorrenza dal [DATA] nonché al pagamento dell’assegno funerario, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna l’INAIL a rifondere all’appellante le spese di lite, che liquida in € 4.638,00 per
il primo grado e in € 4.996,00 per il grado d’appello, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell’INAIL le spese delle consulenze tecniche d’ufficio, come liquidate in atti con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all’esito dell’udienza del [DATA].
La Presidente
dott.ssa [GIUDICE]