REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d’Appello di [LUOGO]
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa [GIUDICE] Presidente rel.
2. dott. [GIUDICE] Consigliere
3. dott.ssa [GIUDICE] Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO] R.G. e vertente
TRA
[PARTE] (C.F.: [CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall’[PERSONA], presso il cui studio, in [LUOGO], [INDIRIZZO], è elettivamente domiciliato
appellante
E
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ([IDENTIFICATIVO]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [DIFENSORE], in virtù di mandato generale alle liti [DATA] a rogito del d[PERSONA], Notaio in [LUOGO] ([PROTOCOLLO]), elettivamente domiciliato presso l’[PERSONA] in [LUOGO], [INDIRIZZO]
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di [LUOGO]. Accertamento negativo di indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: <<… -In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto: I)-Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il provvedimento notificato in data [DATA], in quanto illegittimo nella parte in cui dispone la ripetizione della somma fruita per il periodo [DATA]; II)-Accertare e dichiarare che il [PARTE] ha diritto alla fruizione del beneficio economico dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, sussistendo in capo al ricorrente tutti i requisiti di legge; III)-Per l’effetto, condannare l’INPS al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute, con interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento, per il prosieguo, dell’assegno sociale, nella misura dovuta per legge. IV)-Dichiarare che il pensionato ha diritto a ritenere quanto percepito dal momento che NON può essergli addebitato alcun comportamento che possa supportare la qualificazione di “indebita percezione” della pensione visto che lo stesso aveva ottemperato a rendere edotto l’INPS della reale situazione legittimante l’erogazione del trattamento assistenziale quanto ai requisiti necessari; egli, invero, ha percepito, e ritenuto, in buona fede la pensione, in costanza del legittimo affidamento dovuto alla genuinità della sua convinzione di averne diritto, visto che ha SEMPRE avuto la residenza effettiva (dimora abituale) a [LUOGO], in [LUOGO]. V)-In ogni caso a) Accertare e dichiarare la legittimità della posizione di [PARTE]; b) Condannare l’INPS resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’[PERSONA], quale procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. >>;
per l’appellato: << respingere tutte le domande avversarie, siccome inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza appellata; in subordine, in ogni caso confermare l’indebito relativo al periodo dal [DATA] al [DATA], nella quantificazione operata nel [NUMERO_ATTO] della Corte di Appello di [LUOGO], pari a € 37.999,46 (oltre interessi) in quanto coperto dal giudicato formatosi sul punto. Vinte le spese. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127-ter c.p.c.
§ 2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: << Con ricorso iscritto al ruolo in data [DATA] il [PARTE] adiva l’intestato Tribunale e conveniva in giudizio l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ovvero vedere annullare il provvedimento notificato dall’Istituto in data [DATA] avente ad oggetto l’“Accertamento somme indebitamente percepite sulla pensione del [PARTE] cat. [CATEGORIA] n. [IDENTIFICATIVO]”, in quanto illegittimo nella parte in cui dispone la ripetizione della somma fruita per il periodo [DATA] e, conseguentemente, che il [PARTE] ha diritto alla fruizione del beneficio economico dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, sussistendo in capo al ricorrente tutti i requisiti di legge; Il tutto con vittoria delle spese, competenze e onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Si costituiva l’INPS, in persona del legale rapp. p.t. ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.>>
§ 2.1
Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: << Per l’inquadramento giuridico della questione è prioritario risalire alle definizioni proprie degli istituti di cui trattasi. Innanzitutto, l’art. 3 comma 6 della Legge [DATA] n.335 letteralmente recita: “6. Con effetto dal [DATA], in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in [LUOGO], che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. …omissis… L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…. “. In secondo luogo, è necessario chiarire cosa deve intendersi per iscrizione AIRE (ACRONIMO di Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, istituita con legge [DATA], n. 470). L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio. Devono iscriversi all’A.I.R.E., tra gli altri, i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale; mentre non devono iscriversi all’A.I.R.E. i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; etc. Ne consegue che non hanno diritto all’assegno sociale né alla pensione per invalidità civile i cittadini italiani che risiedono all’estero, ed è illegale riscuoterlo tramite un procuratore in [LUOGO]. L’Ufficio Pensioni presso le sedi consolari controlla l’esistenza di tali pensioni che sono tempestivamente segnalate all’ufficio INPS competente territorialmente per la sospensione e per l’ulteriore recupero delle somme indebitamente riscosse (fonte Ministero degli Esteri). L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli anni (Sezioni Riunite della Corte dei Conti sentenze n. [NUMERO_ATTO] e n. 2/QM/2012) ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell’affidamento ingenerato nel percipiente in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione. L’art. 2033 c.c. dispone che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 ha introdotto un principio di settore, secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito (art. 2033 cod. civ.), trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in tutti quei casi, in cui a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensione venga accertata la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. Negli anni si sono susseguiti diversi contrasti in merito al riconoscimento del “dolo” del beneficiario oppure dall’errore imputabile esclusivamente all’ente, posto che l’irripetibilità trova sempre il suo fondamento nella buona fede o nel legittimo affidamento del percipiente. Occorre poi, tenere conto del “principio di leale collaborazione, espressione del più generale principio di buona fede che conforma il rapporto tra amministrazione e amministrati, il quale fa nascere, in capo al beneficiario, un corrispondente onere di informarsi e informare l’ente … in tempo utile per limitare l’incremento dell’indebito, e informare altresì sull’errore in cui era incorso l’INPS e la cui inosservanza ha, invece, comportato l’assunzione del rischio del futuro recupero da parte dell’Ente, entro il solo limite costituito dal termine di prescrizione (qui, però, non maturata)…” Corte dei Conti, sez. siciliana, [NUMERO_ATTO].
Nel caso di specie, dalle allegazioni in atti, si evince che la richiesta di ripetizione dell’indebito scaturisce dall’esito di un giudizio per la ripetizione dell’assegno sociale per un periodo precedente, su cui si è formato un giudicato con la sentenza della Corte di Appello di [LUOGO] n. 437/2020, in virtù del quale si è confermato il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indebito dell’assegno sociale erogato al ricorrente per il periodo [DATA], atteso come il [PARTE] risulti iscritto all’AIRE del Comune di [LUOGO]. Orbene, la necessità, ovvero l’obbligo, di mantenere l’iscrizione in AIRE discende dalla NON OCCASIONALITA’ della dimora all’estero del ricorrente. Circostanza avvalorata dalla mancata cancellazione dall’Anagrafe dei residenti all’estero per rimpatrio, nonostante il [PARTE] fosse ampiamente edotto delle conseguenze connesse con il mantenimento della residenza all’estero. Anche alla luce della materia trattata le spese e competenze di lite vengono compensate. >>.
§ 3
La sentenza è gravata d’appello da [PARTE], con atto depositato il [DATA].
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del [DATA], ai sensi dell’art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§ 4
Con il proposto gravame, il sig. [PARTE] – dopo avere premesso che l’opposizione nei confronti del provvedimento dell’INPS si fondava sul contrasto tra l’elemento formale della sua iscrizione all’AIRE e quello fattuale, consistente nel fatto che egli nel periodo in contestazione era effettivamente residente in [LUOGO] e in particolare in [INDIRIZZO] in via dei Tigli n.[INDIRIZZO] e che il provvedimento dell’INPS così come l’iscrizione all’AIRE ammettevano la prova contraria, mentre nella sentenza non v’è alcuna menzione di tale argomentazione così come non v’è alcuna menzione delle allegazioni documentali effettuate in primo grado, volte a dimostrare che nel periodo contestato aveva la propria effettiva residenza (come definita dall’art. 43 del Codice Civile ovvero “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale) in [LUOGO], in provincia di [LUOGO], nel Comune di [LUOGO], all’indirizzo [INDIRIZZO], né delle istanze istruttorie, segnatamente della prova testimoniale che aveva articolato per dimostrare la frequentazione continuativa da parte sua della propria abitazione in [LUOGO] e la saltuarietà dei propri viaggi in [LUOGO], che il Giudice non ha ammesso senza motivare sul punto; -denuncia: 1) genericità della motivazione della sentenza, che non contiene alcun tipo di ragionamento in merito al dato formale dell’iscrizione all’AIRE del ricorrente, ma menziona tale fatto in maniera asettica, senza confrontarlo con le tesi difensive del ricorrente sull’argomento e con la critica alla efficacia probatoria del dato formale rispetto al dato di fatto della residenza in [LUOGO] del ricorrente; 2) violazione del diritto al contraddittorio, sia per mancata valutazione delle allegazioni documentali da lui effettuate, volte a dimostrare la propria residenza continuativa in [LUOGO], sia per avere escluso il ricorrente del diritto di dimostrare tramite l’audizione testimoniale, la propria presenza continuativa nel territorio italiano nel periodo in contestazione; 3) violazione dell’art. 43 del codice civile che stabilisce chiaramente che la residenza di una persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall’intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive elemento che la sentenza non ha per nulla preso in considerazione preferendo quello meramente formalistico dell’iscrizione all’AIRE. 4) carenza di motivazione del provvedimento di recupero emesso dall’INPS.
§ 5
L’appello non si presta ad essere accolto. Premessa l’irrilevanza della questione di cui alla censura sub 4), perché l’oggetto del presente giudizio, in quanto incardinato di fronte al Giudice ordinario, che ha giurisdizione su rapporti e non su atti, non è la legittimità dell’atto con cui è stato disposta la ripetizione di ratei di prestazione che si assumono indebitamente erogati, ma la sussistenza del diritto dell’assistibile a trattenerli in quanto invece dovuti, si osserva – con effetto dirimente rispetto alle altre doglianze dell’appellante – che dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di [LUOGO] il [DATA] (cfr. all. 2 fasc. INPS) si evince che il sig. [PARTE] è stato cancellato dall’anagrafe della popolazione residente di quel comune a decorrere dal [DATA], in quanto emigrato in [LUOGO]; in altri termini, da tale certificato si evince che egli non ha la residenza in [LUOGO] da tale anno e, ininterrottamente, almeno fino ad [DATA]. Ne discende la mancanza, in capo a lui, dei presupposti per la fruizione della pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della legge [DATA] n. 153, nella parte in cui stabilisce che la corresponsione della pensione sociale è condizionata alla residenza del cittadino italiano nel territorio dello Stato. Risulta dunque assorbita la questione della rilevanza dell’iscrizione all’AIRE e della possibilità di fornire la prova contraria alle risultanze della suddetta;
invero, la circostanza dell’essere il difetto di residenza attestato dalla certificazione appena richiamata, la quale, essendo atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie non risulta proposta, rende superflua sia la disamina della documentazione esibita dall’odierno appellante, sia l’espletamento delle prove testimoniali – in quanto finalizzati a dimostrare la presenza abituale in [LUOGO] del medesimo.
D’altro canto, il mantenimento della residenza anagrafica condiziona il diritto alla fruizione della pensione sociale, in quanto il cittadino che ne beneficia è soggetto a controlli circa la sussistenza dei presupposti di carattere reddituale sulla cui persistenza, solo in presenza di tale requisito, è possibile procedere alle opportune verifiche; cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., [NUMERO_ATTO] del [DATA]: <<Colui che invoca l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della l. n. 223 del [DATA] (“ratione temporis” vigente) è tenuto a provare di essere iscritto alle liste di mobilità, in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro, nonché di avere la residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la deduzione di avere mantenuto un legame fisico ed umano col suddetto territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, volta al conseguimento dell’indennità di mobilità, avanzata da un lavoratore che aveva trasferito da circa due anni la propria residenza all’estero, ritenendo non bastevole, a tal fine, la mera allegazione di suoi frequenti rientri presso l’abitazione italiana che avrebbero consentito l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di “condizionalità” previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria)>>.
In definitiva, al fine di trattenere i ratei di pensione sociale relativi al periodo da [DATA] a [DATA] (essendo il periodo precedente coperto da giudicato e dunque estraneo alla presente disamina), il sig. [PARTE] avrebbe dovuto dimostrare di avere ripristinato la propria residenza anagrafica in [LUOGO], circostanza invece smentita dal documento esibito dall’INPS, già menzionato, e comunque non allegata e provata quanto al mese di [DATA] (essendo quel certificato di residenza rilasciato ad [DATA]).
§ 6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell’appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Invero, dalla dichiarazione allegata sub B emerge che il ricorrente, anche tenendo conto della presenza del coniuge [FAMILIARE], ha conseguito un reddito superiore a quello che gli consente di accedere al beneficio di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da [PARTE], con ricorso in data [DATA], avverso la sentenza del Tribunale di [LUOGO], giudice del lavoro, n. [DATA], resa in data [DATA], così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese del grado di lite, che liquida in € 7.160,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. [DATA], n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. [DATA], n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in [LUOGO], nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, [DATA]
Il Presidente estensore
[GIUDICE]