La sentenza in commento concerne la domanda proposta dalla coniuge di un lavoratore, guardia giurata per oltre vent’anni presso un cantiere sito in una cava – nella quale la presenza di fibre asbesto‑simili è scientificamente accertata – per ottenere dall’INAIL la rendita ai superstiti e l’assegno funerario, sull’assunto che l’adenocarcinoma polmonare che aveva causato il decesso del lavoratore fosse qualificabile come malattia professionale dovuta all’inalazione di polveri contenenti fluoro‑edenite.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda, aderendo integralmente alla CTU medico‑legale che aveva ricostruito l’attività del lavoratore come sostanzialmente statica non all’interno ma, piuttosto, all’imbocco della galleria, con controlli svolti prevalentemente all’esterno e solo occasionalmente all’interno, perlopiù in autovettura, ritenendo così l’esposizione a fibre asbesto‑simili esattamente sovrapponibile a quella della popolazione residente nella vicina Biancavilla (CT). A fronte di un documentato tabagismo intenso (circa 20 sigarette al giorno per decenni), il consulente attribuiva al fumo efficacia causale esclusiva, escludendo che l’esposizione occupazionale avesse avuto un ruolo, anche solo concausale, nell’insorgenza del tumore.
La Corte di Appello, nel successivo riesame, in riforma della decisione, accoglieva la domanda sulla base di una rinnovata CTU e del valore tributato a studi scientifici che avevano rivisto radicalmente il quadro causale e fattuale (del sito).
Anzitutto, la nuova consulenza ha valorizzato le risultanze testimoniali: le mansioni della guardia giurata non erano confinate alla guardiola posta all’imbocco della galleria ma comprendevano quotidiani controlli e perlustrazioni all’interno della cava, in un ambiente caratterizzato da forte polverosità dovuta alle attività di scavo ed al transito dei mezzi: un’esposizione professionale a polveri contaminanti (contenenti fluoro‑edenite) dunque, qualitativamente e quantitativamente superiore rispetto alla mera esposizione ambientale dei residenti, alla cui stregua, in precedenza, era stata paragonata la posizione del lavoratore. La precedente equiparazione tra rischio lavorativo e rischio ambientale è stata, così, superata come non coerente con i fatti di causa.
In secondo luogo, la nuova CTU ha correttamente inquadrato il carcinoma polmonare come malattia multifattoriale: il fumo di sigaretta è un fattore di rischio primario, ma non esclusivo; l’esposizione ad amianto e a fibre asbesto‑simili, come la fluoro‑edenite, è riconosciuta, nella letteratura medico-scientifica, come ulteriore fattore causale, con effetto sinergico specie nei fumatori.
In questo contesto ha assunto rilievo decisivo il dato, trascurato nella valutazione di primo grado, che il lavoratore aveva smesso di fumare circa vent’anni prima dell’insorgenza della neoplasia; intervallo temporale, questo, che rendeva difficilmente sostenibile, sul piano della “probabilità logica qualificata”, l’attribuzione esclusiva dell’evento morboso al tabagismo, specie in presenza di una lunga e specifica esposizione professionale in un sito ad alto rischio.
Il terzo elemento qualificante della decisione di appello è stata la valorizzazione degli studi INAIL/ISS su Biancavilla (CT) e sulla cava di Monte Calvario. Le indagini epidemiologiche e ambientali hanno dimostrato, inoppugnabilmente, che le polveri della cava contengono fluoro‑edenite, fibra con caratteristiche asbestiformi (lunghezza, diametro, rapporto lunghezza/larghezza compatibili con la penetrazione nelle vie aeree periferiche), e che nella popolazione dell’area si registra un eccesso di mesotelioma pleurico e di altre patologie asbesto‑correlate. Questi studi, pur non potendo fornire un automatismo probatorio per il singolo caso in esame, costituiscono, certamente, un terreno di valutazione del contesto di rischio che il giudice ha, infine, considerato, nella valutazione del nesso causale: il lavoratore non operava in un ambiente “neutro”, ma in un sito nel quale la presenza di fibre asbesto‑simili è scientificamente accertata e la loro pericolosità per la salute, riconosciuta.
Integrati con la ricostruzione delle mansioni (presenza in galleria, inalazione di polveri) e con la storia clinica (tumore polmonare insorto a distanza di decenni dalla cessazione del fumo), tali elementi hanno consentito di poter ragionevolmente affermare che l’esposizione professionale abbia avuto un ruolo causale non trascurabile nell’eziologia della malattia.
Dal punto di vista giuridico, la sentenza si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui, in materia di malattie professionali – tabellate o non – il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, applicando la regola di equivalenza causale (art. 41 c.p.): sono rilevanti tutte le condizioni che abbiano contribuito in modo apprezzabile alla produzione dell’evento, senza che la presenza di concause extralavorative (come il fumo) escluda, di per sé, l’origine professionale della malattia, sicchè un sito con accertata presenza di minerale asbestiforme non può essere qualificato un semplice “sfondo ambientale”, ma un fattore di rischio professionale specifico che, nel caso di specie, ha contribuito, in misura giuridicamente rilevante, alla genesi del tumore polmonare e, dunque, al riconoscimento della malattia professionale.