Commento dell’avv. Avv. Roberto Scelfo – Cass. ordinanza n. 13177 del 2025,

Con l’ordinanza n. 13177 del 2025, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul delicato tema della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel peculiare regime del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. La decisione, tuttavia, come si dirà meglio infra, pur affrontando una questione centrale nell’ambito del settore speciale disciplinato dal R.D. n. 148/1931, sembra prescindere dalle rilevanti peculiarità del sistema di tutela applicabile alla categoria, richiamando principi elaborati con riferimento al rapporto di lavoro subordinato ordinario senza un adeguato confronto con la specialità del comparto. In particolare, la Corte ha affermato che:

«5)- Con ultimo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., nonché dell’art. 18 l.n. 92/2012, del R.D. n. 148/1931, Reg.sub. all.A.

La società si duole della applicazione dei principi adottati dalla corte di merito nella individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, fissato al momento di cessazione del rapporto di lavoro, trattandosi di rapporto di lavoro di autoferrotranvieri, dotato di stabilità reale.

Il motivo non è fondato. Deve rammentarsi quanto statuito da questa Corte di legittimità secondo cui <<Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>> (Cass.n. 26246/2022).

Tali principi sono applicabili anche al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dovendosi ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. – cfr. Cass. n. 11547/12 e Cass. n. 3063/01 (quest’ultima sentenza afferma l’applicabilità dell’art. 18 Stat. anche in caso di licenziamenti collettivi invalidi nel settore autoferrotranviari) – secondo cui, <<in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni contenute nell’art. 18 legge n. 300/70 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all’art. 45 del r.d. n. 148/31>> ( Cass.n. 17436/2015). Il motivo è dunque infondato».

L’ordinanza in commento, oltre ad assumere carattere meramente assertivo, omette di confrontarsi con la speciale natura del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e con il peculiare regime del licenziamento applicabile al settore (tutela reintegratoria piena). Si tratta di profili che, derogando alla disciplina ordinaria, incidono inevitabilmente anche sulla decorrenza della prescrizione e che, pertanto, avrebbero richiesto un’approfondita motivazione.

In primo luogo, l’ordinanza in esame non ha colto la peculiarità della normativa che regola il settore (Regio decreto 8 gennaio 1931, n.148).

Regime giuridico connotato, per un verso, da una evidente specialità, considerandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato.

Sotto altro profilo per non avere preso atto del diritto vivente che, nel settore in esame, prevede come regola la reintegrazione piena anziché solo quella indennitaria prevista per la generalità dei lavoratori dal novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

In estrema sintesi un regime giuridico che garantisce una stabilità reale ai lavoratori addetti al settore in esame e quindi una tutela maggiore rispetto a quella prevista in generale per i lavoratori.

Le due argomentazioni richiedono un approfondimento giuridico.

Rispetto alla prima argomentazione (la specialità del rapporto di lavoro degli addetti al settore in esame) occorre richiamare le sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate dell’argomento.

Già con sentenza n. 188 del 2020, la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in relazione agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con ordinanza del 20 maggio 2019 aveva, fra l’altro, ritenuto che “Del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l’affermazione della Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del r.d. n. 148 del 1931, recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri: espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione”, in quanto “Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del ‘900, volte a garantire l’«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato. Il regime, così delineato”, prosegue il giudice delle leggi, “conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l’impiego pubblico e l’impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984). Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell’intento di tutelare «l’interesse collettivo – ritenuto preminente – al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto […], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti» (ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).” Ed aveva aggiunto ancora: “Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo – prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva privatizzazione dell’azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato – hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931.Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l’Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.

Successivamente, l’art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto l’abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi.

La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall’art. 9- quinquies, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore.”

In ordine al secondo argomento (la reintegrazione piena come regola e stabilità del posto di lavoro degli addetti al settore) occorre ricordare il granitico orientamento della Corte di Cassazione, vero e proprio diritto vivente, che ha ribadito la perdurante vigenza del regio decreto n.148/1931 considerato che “in relazione alla prospettata abrogazione nell’attuale assetto che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri delle disposizioni dettate dal R.D. n. 138/1941, ..il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto in materia disciplinare, ancorché mitigato dal principio di “permanenza vigilata””; che “la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici”, pur avendo “subito una progressiva “devitalizzazione”, per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo”. Ciò posto, si è concluso, “al di là di tali specifici interventi, resta esclusa un’abrogazione implicita della normativa dettata dal r.d., che deve comunque essere integrata o sostituita in parte quando risulti incompatibile con il sistema in generale (così Cass. n. 12770 del 14/5/2019; adde Sez. U, n. 15540 del 27/07/2016); quanto alle conseguenze sanzionatorie, si era aggiunto che “la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione – sia quello generale di cui all’art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nel caso ivi esaminato l’omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) – rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore (in senso analogo v. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017).

Considerazione ribadita, di recente, da Cassazione 29 gennaio 2024 n. 2672 che, “In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. “di protezione”, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n.17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).

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L’interpretazione proposta, infine, appare in linea con la sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 36197/2023 che, in tema di impiego pubblico (al quale va assimilato il rapporto di lavoro degli addetti al settore in esame) ha ribadito che “debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro” citati. “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all’attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine” (secondo la disciplina speciale dell’articolo 36 del d.lgs. cit.)” Deve allora essere affermata con chiarezza l’inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. La Corte pertanto conclude: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.

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L’ordinanza appare comunque criticabile in quanto l’orientamento di Cassazione richiamato (Cass.n. 26246/2022) è suscettibile di una rimeditazione alla luce dei più recenti interventi della Corte costituzionale.

Sul tema, occorre, preliminarmente, ricordare l’evoluzione delle sentenze della Corte costituzionale.

A. Le sentenze della Corte Costituzionale in tema di prescrizione dei crediti retributivi.

In questo percorso è rimasta una importante differenza di trattamento – tra lavoro pubblico e privato – riguardante il criterio di computo del decorso della prescrizione dei crediti retributivi.

Per entrambi i comparti alla base della disciplina della prescrizione dei crediti retributivi vi è principalmente l’art. 2948, n. 4, cod. civ. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), secondo cui si prescrive in cinque anni, in generale, “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, aggiungendosi, da parte della giurisprudenza, che la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l’esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità.

Quest’ultimo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale originariamente nella sentenza n. 63 del 1966 con la quale è stata dichiarata, in relazione agli artt. 36 Cost. e 2113 cod. civ., “l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”.

Nella pronuncia veniva valorizzata la situazione psicologica del dipendente, da tutelare perché “contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto”. E si precisava che i due profili, la situazione di debolezza e il timore del licenziamento, devono portare a qualificare l’inerzia del lavoratore nel corso del rapporto come una temporanea incapacità a disporre, cui consegue una imprescrittibilità temporanea del diritto alla retribuzione, da ricondurre al principio della irrinunciabilità di tale diritto ed alla funzione di sostentamento della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, come disposto dall’art. 36 Cost..

Con la sentenza n. 174 del 1972 la Corte costituzionale è tornata ad esaminare la problematica e lo ha fatto sulla base di due leggi sopravvenute rispetto alla sentenza n. 63 del 1966, cioè:

– la legge 15 luglio 1966, n. 604, il cui art. 1 stabilisce che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme di legge o di contratto, il licenziamento non possa avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fornirne la prova;

– la successiva legge 20 maggio 1970, n. 300, che innovando con l’art. 18 alle precedenti disposizioni, aveva stabilito che, ferma restando l’esperibilità delle procedure di cui all’art. 7 di queste ultime, l’annullamento del licenziamento disposto senza giusta causa debba essere accompagnato dall’ordine al datore di reintegrare il licenziato nel rapporto di lavoro; con l’obbligo per lui, oltre che di risarcire il danno da questi subito a causa del licenziamento, di corrispondergli le retribuzioni dalla data della sentenza fino a quella dell’avvenuta reintegrazione.

La Corte ha sottolineato che in caso di applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, si verificava per il computo della prescrizione una situazione analoga a quella, configurata dalla sentenza n. 143 del 1969 per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, in cui il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da una particolare forza di resistenza (quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione) dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare.

Peraltro, la Corte precisava altresì che alla conclusione ora enunciata non poteva pervenirsi in tutti quei casi (come per esempio quelli risultanti dall’art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione; sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo.

Nella sentenza n. 115 del 1975 la Corte ha ribadito il proprio orientamento sottolineando che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. (pronunciata con la sentenza n. 63 del 1966) riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d’impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico. Infatti, l’assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di diritto privato è possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 2103 ed all’art. 13 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro. Questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. con riguardo all’applicabilità di tale norma al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte – poiché l’eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata non potrebbe riferirsi al rapporto di pubblico impiego, riguardando solo il lavoro privato.

In seguito, con cinque sentenze del 1979 (dalla n. 40 alla n. 44), la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 – ove era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile “limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”, senza distinzione tra rapporti dotati di stabilità o meno (come invece indicato in motivazione) ¬ con:

– la sentenza della Corte n. 86 del 1971, ove è stato sottolineato che la sospensione del corso della prescrizione, durante il rapporto di lavoro, può riguardare solo i crediti retributivi che godono della speciale garanzia derivante dall’art. 36 della Costituzione, per il quale l’esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità o qualità del lavoro non può tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita. Il che significa che il principio enunciato nella sentenza n. 63 del 1966 vale solo per la prescrizione prevista per crediti retributivi e non è principio di carattere generale che può trovare applicazione anche per la prescrizione ordinaria. Con la precisazione che la sentenza n. 63 del 1966 e poi la sentenza n. 143 del 1969 hanno posto una netta differenza fra lavoratori dell’impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici, sottolineando che i primi soltanto sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilità dell’impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l’illegittimità di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione);

la sentenza n. 174 del 1972 ove è stato affermato che per effetto della applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, il cui art. 18 nel testo originario aveva previsto la reintegra come sanzione in caso di licenziamento illegittimo, si era venuta a creare per il computo della prescrizione nel lavoro privato una situazione analoga a quella, configurata dalla sentenza n. 143 del 1969 per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere temporaneo, in cui il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato da una particolare forza di resistenza.

In tutti questi giudizi del 1979 la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni proposte.

Infine, con l’ordinanza n. 332 del 2005 (che è l’unica pronuncia in materia successiva alla riforma del pubblico impiego) la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2948, numero 4, del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, «nella parte in cui consente che durante il rapporto di lavoro non assistito dalla garanzia di stabilità decorra la prescrizione del diritto alla retribuzione sorto in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le medesime parti», sulla base della premessa per cui fosse da qualificare principio di “diritto vivente” l’assunto secondo il quale il successivo rapporto di lavoro subordinato non ha alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione dei crediti sorti in virtù di un precedente rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti come affermato dalla sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in cui è stata esclusa ogni efficacia sospensiva degli intervalli temporali intercorrenti tra diversi rapporti di lavoro a termine legittimi ed efficaci che si succedano nel tempo, con la conseguenza che il termine prescrizionale dei crediti retributivi inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che vengono a maturazione alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.

***

Per concludere sul punto, dalle numerose pronunce della Corte costituzionale, sinteticamente ricordate, si desume che:

1) è la stabilità del rapporto di lavoro l’elemento che rende tale rapporto “resistente” e consente che la prescrizione del diritto alle retribuzioni decorra anche nel corso del rapporto stesso;

2) dopo l’entrata in vigore dell’art. 18 St.lav. (nel testo originario) la situazione di stabilità per il lavoro privato si realizza solo se ricorre la duplice condizione della possibilità di annullamento dell’atto di licenziamento e della completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare;

3) la stabilità del rapporto di lavoro viene rinvenuta “per definizione” nei rapporti di pubblico impiego ¬ peraltro, considerati nella loro configurazione antecedente al d.lgs. n. 29 del 1993 dotati, anche se temporanei, di una peculiare forza di resistenza che “è data da una disciplina che normalmente assicura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l’illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti”;

***

B. Sulla giurisprudenza della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione ha in larga parte seguito la strada tracciata dalla Corte costituzionale, pur discostandosene con riguardo al valore attribuito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 575 del 2003 che è stata considerata – anche in recenti pronunce /vedi, per tutte: Cass., 28 maggio 2020, n. 10219 e Cass.19 novembre 2021, n. 35676 – come un “leading case”, cioè un precedente di particolare importanza, per l’inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione (risultante della sentenza della Corte Costituzionale nr. 63 del 1966 e seguenti) ai rapporti subordinati di lavoro pubblico privatizzato nell’ipotesi di contratti di lavoro a termine (o flessibili, in genere) affetti da nullità.

In particolare, per il lavoro privato, si è affermato quanto segue:

a) la non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro solo per quei rapporti non assistiti dalla garanzia della stabilità, quali i rapporti a tempo indeterminato non assistiti dalla tutela della reintegra;

b) analogamente, nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, poi convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato in conseguenza della ritenuta nullità dell’apposizione del termine, la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale (Cass. 7 giugno 2018, n. 14827);

c) viceversa, si era ritenuta possibile la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto nel caso di rapporti a tempo indeterminato ai quali fosse applicabile l’art. 18 St.lav. nella sua originaria formulazione, in quanto tale normativa garantiva la sussistenza della duplice condizione della possibilità di annullamento dell’atto di licenziamento e della completa reintegrazione della posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare;

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C. Sull’impatto delle sentenze della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza più recente della Suprema Corte.

Se consideriamo l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale è possibile affermare un’inversione del rapporto regola/eccezione tra tutela reale e tutela risarcitoria, che ha stravolto l’originaria fisionomia della legge Fornero attribuendo una rinnovata centralità alla sanzione ripristinatoria avverso i licenziamenti illegittimi sottoposti all’art. 18 Stat. Lav., siano essi di natura economica o disciplinare.

Peraltro – a parere di chi scrive – si potrebbe ravvisare anche una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2948 nn. 4 e 5, c.c. in relazione all’art. 36 della Costituzione.

Essa sarebbe non manifestamente infondata perché, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale, si è creata un’inversione del rapporto regola/eccezione tra tutela reale e tutela risarcitoria, che ha stravolto l’originaria fisionomia della legge Fornero attribuendo una rinnovata centralità alla sanzione ripristinatoria avverso i licenziamenti illegittimi sottoposti all’art. 18 Stat. Lav., siano essi di natura economica o disciplinare.

In questo contesto, che si può definire di “diritto vivente”, ritrova centralità quanto sancito dalla Corte costituzionale nelle sentenze citate.

E’ la stabilità del rapporto di lavoro l’elemento che rende tale rapporto “resistente” e consente che la prescrizione del diritto alle retribuzioni decorra anche nel corso del rapporto stesso”.

Principio affermato dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 63 del 1966.

In questo rinnovato contesto, la violazione dell’art. 36 della Costituzione appare evidente.

Avv. Roberto Scelfo

Avvocato Cassazionista del Foro di Catania

Componente del Direttivo del CSDN Catania

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