REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1528/2022 r.g. e vertente

tra

Parte_1 C.F._1

(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio

dell’avv. Antonio Andò che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Patrizia

Silipigni, per procura in atti,

ricorrente

e

Controparte_1

[…] P.IVA_1

(c.f. ), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Statto, presso i cui Uffici distrettuali di

Messina è ope legis domiciliato,

resistente

oggetto: personale docente – sospensione dal servizio – interdizione temporanea dai pubblici uffici – fase di

merito.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2022 la ricorrente adiva questo giudice del lavoro e, premesso

di essere docente di ruolo di discipline letterarie presso gli Istituti secondari di II grado, in servizio presso

l’I.S. “Antonio Maria Jaci” di Messina, nonché di essere stata condannata con sentenza definitiva alla pena

principale di anni tre e mesi nove di detenzione e alla pena accessoria della interdizione temporanea dai

pubblici uffici per anni cinque, deduceva che in data 21 ottobre 2021 il Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva emesso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., ordine di

esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione del medesimo, disponendo la notifica

alla condannata e al difensore; rilevava, però, che già in data 19 ottobre 2021 il Sostituto Procuratore Generale

presso la medesima Corte di Appello aveva comunicato alla Questura e al Sindaco di Messina la condanna

della Schirò alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, “per l’ulteriore corso di esecuzione equant’altro di competenzaex art. 662 c.p.p. e che tale comunicazione era stata conseguentemente trasmessa

alla e all’

Controparte_2 Controparte_3

Lamentava che a seguito di ciò, la dirigente dell’Istituto aveva provveduto, con decreto prot. n. 3618

del 3 dicembre 2021, a sospenderla in via cautelare e con effetto immediato dal servizio e dallo stipendio,

salve le disposizioni in materia di assegno alimentare, senza tuttavia aver previamente avviato nei suoi

confronti alcun procedimento disciplinare e asserendo l’obbligatorietà della sospensione in ragione

dell’asserita immediata esecutività della pena accessoria; precisava, però, che tale decreto non era stato

convalidato dall’ Controparte_4

e che la dirigente, revocatolo in autotutela, aveva

provveduto del tutto illegittimamente ad invitarla a “non presentarsi in servizio in attuazione della sentenza

di condanna

, ritenendo tale invito atto dovuto in ottemperanza alla comunicazione della Procura.

La ricorrente contestava l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 2, n. 2 c.p., il quale limita

espressamente il proprio oggetto all’interdizione dal rapporto di ufficio, distinto da quello di servizio che si

instaura con il rapporto di lavoro, sicché alcun automatismo poteva esservi tra la condanna alla pena

accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e la disposta sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

rilevava, in ogni caso, l’illegittimità del provvedimento, non potendosi dar corso all’esecuzione della pena

accessoria prima della decisione del giudice dell’esecuzione sulla concessione o meno dell’applicazione della

misura alternativa di cui all’art. 47 l. n. 354/1975, posto peraltro che a norma di tale disposizione l’esito

positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, comprese dunque le pene

accessorie, quali effetti penali della pena ex art. 20 c.p.

Chiedeva, dunque, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di accertare l’illiceità, l’illegittimità e/o la

nullità della nota prot. n. 31530 del 16 dicembre 2021 dell’ CP_5 CP_1

la , nonché delle note ad essa

presupposte, connesse o consequenziali e, per l’effetto, di ordinare al medesimo la propria immediata

riammissione in servizio presso l’ CP_6

di Messina a far data dall’allontanamento, con riassegnazione

della cattedra precedentemente ricoperta e corresponsione del trattamento economico non erogato con la

medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nel merito, chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno morale,

esistenziale, all’immagine e alla professionalità subito e subendo, da quantificarsi in via equitativa in una

somma rapportata agli importi stipendiali mensili non percepiti nell’intero periodo di allontanamento, o nella

somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.

Nella resistenza del CP_1

convenuto, la domanda cautelare veniva respinta per insussistenza del

fumus boni iuris con ordinanza dell’11 giugno 2022 (sub. 1.), confermata in fase di reclamo con ordinanza n.

58/2022 del 22 agosto 2022 (proc. n. 3416/2022 r.g.).

Quindi, sostituita l’udienza del 18 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter

c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.

CP_12.- Preliminarmente va chiarito che la legittimazione attiva in questa controversia spetta solo al

Controparte_1

, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici

scolastici regionali e provinciali (o “ambiti”). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire

dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l’art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n.

165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass.

n. 32166/2021).

3.- Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 1905/2019 del 20 settembre 2019, divenuta

definitiva l’11 ottobre 2021 a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, la Corte

d’Appello di Messina, sez. pen., ha condannato XXXXXXXX alla pena principale della reclusione di anni 3 e mesi 9, nonché alle pene accessorie dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e

dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 110 c.p., 81, comma 2,

c.p., 640 bis c.p. e 61, n. 2, c.p.

Con decreto n. 265/2021 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio

Calabria ha emesso nei confronti della Schirò ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto

di sospensione del medesimo, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p., a norma

del quale “Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni,

quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei

casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e

9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato

e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di

giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e

dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla

detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui

all’articolo 90 dello stesso testo unico”.

Va quindi ribadito in questa fase che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la sospensione

ha riguardato la sola pena detentiva e non anche le pene accessorie, la cui esecuzione, secondo il consolidato

orientamento della giurisprudenza di legittimità, è autonoma rispetto a quella della pena principale, potendo

le prime essere eseguite in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato, richiedendosi a tal fine il solo

atto di impulso da parte del pubblico ministero (cfr. Cass. n. 36870/2023 e i numerosi precedenti in essa

richiamati).

La S.C., chiamata a pronunciarsi in fattispecie analoga a quella qui in discussione, ha infatti chiarito

che la comunicazione con cui il pubblico ministero ai sensi dell’art. 662 c.p.p. trasmette l’estratto dellasentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri

organi coinvolti nell’esecuzione, indicando le pene accessorie da eseguire, costituisce atto di impulso

necessario alla loro attuazione, specie in relazione alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai

pubblici uffici, non potendo l’astensione dal compimento delle attività inibite essere rimessa alla sola

iniziativa del condannato.

L’autonomia dell’esecuzione delle due tipologie di pena trova conferma nel disposto di cui all’art. 139

c.p., il quale regola il rapporto cronologico tra l’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie con

essa incompatibili, stabilendo che solo in tal caso l’esecuzione delle seconde deve essere differita alla

cessazione della prima (cfr. Cass. n. 39004/2021, secondo cui “Le limitazioni della libertà personale che

caratterizzano l’esecuzione della pena detentiva in regime di restrizione carceraria o mediante misure

alternative sono di ostacolo all’effettivo esercizio di diritti elettorali, nonché di uffici e servizi pubblici,

incarichi di tutela, curatela o amministrazione giudiziaria, sicché l’espiazione della reclusione o dell’arresto

risultano incompatibili con la contemporanea sottoposizione alla pena accessoria di cui all’art. 28 c.p.. Ne

discende il necessario differimento dell’esecuzione di quest’ultima alla completa espiazione della pena

principale detentiva”).

Tale sistema risulta completato dalla previsione di cui all’art. 51 quater l. n. 354/1975 – introdotto

dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 123/2018 e qui ratione temporis applicabile, trattandosi di norma di esecuzione

della pena, ad effetti meramente processuali, come tale soggetta al principio tempus regit actum – secondo

cui laddove la pena detentiva principale venga, come nel caso di specie, sostituita da una misura alternativa

alla detenzione, le pene accessorie vengono eseguite, salvo che il giudice non ne disponga la sospensione.

In tali casi, infatti, non si pone alcun problema di incompatibilità tra l’esecuzione della pena principale

(attesa la sostituzione della detenzione con altra pena ad essa alternativa) e le pene accessorie, sicché non vi

è motivo di sospendere l’esecuzione delle seconde ovvero di differirne l’inizio alla previa espiazione della

pena principale (cfr. Cass. n. 36870/2023 cit., la quale ha affermato che “non è rinvenibile nell’ordinamento

un principio generale per il quale l’esecuzione delle pene accessorie è necessariamente differita ad un

momento successivo all’esecuzione della pena principale, potendo essa avvenire in qualunque momento dalla

formazione del giudicato, con il solo limite della sua eventuale incompatibilità con l’esecuzione della pena

detentiva principale”).

L’autonomia dell’esecuzione delle pene accessorie compatibili non è poi messa in discussione dall’art.

47 l. n. 354/1975, il quale estende anche agli effetti penali della pena detentiva – tra i quali rientrano, secondo

il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, le pene accessorie ex art. 20 c.p. (così, oltre ai

precedenti già citati, v. Cass. n. 12985/2023) – l’effetto estintivo determinato dall’esito positivo del periodo

di affidamento in prova al servizio sociale, fatta eccezione per le sole pene accessorie perpetue.

Tale interpretazione risulta, infatti, ormai la più aderente al dato letterale della norma, la quale, a seguito

delle modifiche introdotte con l’art. 1, comma 7, l. n. 3/2019, dispone che “L’esito positivo del periodo diPt_2

prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”;

la norma nulla dispone, invece, in relazione all’eventuale sospensione delle pene accessorie durante

l’esecuzione della misura alternativa, sicché in coerenza con il meccanismo sopra delineato, deve concludersi

che, in assenza di specifica previsione, su di esse non incida la sospensione della pena detentiva disposta dal

P.M. ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p.

Ciò posto, nel caso di specie l’impulso all’esecuzione della pena accessoria interdittiva è stato dato dal

Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria con l’invio, al Sindaco e alla Questura di Messina,

nonché alla e all’ di

Controparte_2 Controparte_7

Messina, della comunicazione delle pene accessorie inflitte alla , con allegato il relativo stralcio di

sentenza, ai fini dell’esecuzione ex art. 662 c.p.p.

In definitiva, come già chiarito con l’ordinanza cautelare (la cui motivazione si richiama ai sensi

dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni altro profilo, non scalfito dalle ulteriori deduzioni della ricorrente) e poi

confermato in sede di reclamo, sull’esecuzione delle pene accessorie non incide, dunque, il provvedimento

del 21 ottobre 2021 con cui “il Procuratore Generale della Repubblica ha comunicato la sospensione della

sola pena principale, ai sensi dell’art. 656, c. 5, c.p.p.” né, si aggiunge, essa è intaccata dal successivo

affidamento della ricorrente in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. Pen., giusta ordinanza del Tribunale

di Sorveglianza di Reggio Calabria n. 2023/637 del 15 giugno 2023 (in atti), che nulla ha previsto in ordine

all’eventuale sospensione delle pene accessorie.

3.1.- Va poi ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, l’attività del docente è ormai

del tutto assimilata a quella di un pubblico ufficiale, essendo le sue funzioni non circoscritte alla mera tenuta

delle lezioni, ma estese alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri

con i genitori degli allievi (v. già Cass. n. 15367/2014).

Ne consegue che l’astensione dalla relativa attività è conseguenza automatica della temporanea perdita

di capacità della stessa di ricoprire uffici pubblici e di esercitare la qualità ad essi inerente, per effetto

dell’inibitoria di cui alla sentenza di condanna n. 1905/2019, ormai definitiva.

3.2.- In tali casi, poi, essendo impedito di fatto al dipendente di proseguire, seppur temporaneamente,

nello svolgimento dell’attività interdetta, alcuna discrezionalità residua in capo all’Amministrazione, sicché

il provvedimento con cui essa lo sospende dal relativo esercizio della funzione è un atto vincolato, privo di

carattere costitutivo, ma meramente dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo

emesso nei suoi confronti.

Ne consegue la superfluità del procedimento disciplinare, atteso che la sospensione del rapporto di

impiego costituisce effetto indiretto della pena accessoria, che impedisce, ab externo, il fisiologico svolgersi

del sinallagma fra prestazioni lavorative e controprestazioni pubbliche per la sopravvenuta mancanza, pur

temporanea, di un requisito soggettivo (cfr. Cass. n. 30527/2024 resa con specifico riferimento all’ipotesi diinterdizione perpetua dai pubblici uffici, ma i cui principi ben possono essere utilizzati anche nel caso di

specie, pur tenendo conto della durata limitata dell’interdizione).

Non viene quindi in rilievo il disposto dell’art. 496 del d.lgs. n. 297/1994, richiamato in nota dalla

ricorrente, e relativo appunto alle ipotesi in cui può essere applicata la sanzione “disciplinare” della

sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi

(comprendendovi quella in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici

uffici).

Pertanto, del tutto legittimamente il CP_1

venir meno il presupposto della connessa domanda risarcitoria.

ha impedito alla Schirò di riprendere servizio, il che fa

3.3.- Trattandosi, poi, di sospensione obbligatoria, alcun diritto alla retribuzione può essere riconosciuto

in capo alla ricorrente, in conseguenza dell’applicazione del principio generale secondo il quale, in assenza di

una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della

prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico

dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non

validamente giustificata) dal lavoro (cfr. Cass. n. 9095/2020).

Si riporta qui il punto di motivazione dell’ordinanza cautelare ove si precisa che “vero è che la Corte

costituzionale con la sentenza n. 3/1966 ha ritenuto non compatibile con i principi ispiratori dell’art. 36 Cost.

collegare indiscriminatamente (come fa l’art. 28, comma 2, n. 5, integrato dall’art. 29, e comma 3 c.p.), per

il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita del diritto alla retribuzione al fatto che il

titolare di esso abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva, ma ha precisato di non volere

escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere a carico di trattamenti economici derivanti da

un rapporto di lavoro; ma la pronuncia va intesa restrittivamente, con esclusivo riferimento cioè agli

“stipendi” e “assegni” correlati a un rapporto diverso dal pubblico ufficio o servizio investito dalla sanzione

interdittiva, ché a ragionare diversamente l’interdizione dai pubblici uffici ne resterebbe sostanzialmente

svuotata; se sol si riflette infatti che tutti i pubblici uffici o servizi, esclusi soltanto quelli onorari, sono

retribuiti se ne avrebbe che, per un perverso circolo vizioso, l’interdizione dai pubblici uffici non potrebbe

incidere su … i pubblici uffici non potendo – secondo la tesi dell’istante – privare il pubblico ufficiale dello

stipendio e, per la caratteristica sinallagmaticità del rapporto di impiego, inibirgli la prestazione dell’attività

lavorativa, id est l’esercizio dell’ufficio!”.

La pretesa va dunque definitivamente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione.

4.- La peculiarità e complessità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, la compensazione di metà

delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e

s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in ragione della durata

infratriennale, in 4.920,75 euro di cui 2.606,5 euro per la complessiva fase cautelare e 2.314,25 per il merito,

oltre accessori.P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e condanna la ricorrente a rimborsare

al Controparte_1

metà delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 4.920,75 euro,

oltre spese generali e accessori di legge; compensa il resto.

Messina, 19.2.2025

Il Giudice del Lavoro

Valeria Totaro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *