Ordinanza 21868_2024 trib_Catania.


N. R.G. [Omissis]

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI [Omissis]

SECONDA SEZIONE Civile – LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di [Omissis], dott. [Omissis], ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. R.G.L. [Omissis], avente a oggetto: ricorso ex artt. 700 e 669 quater c.p.c.;

PROMOSSA DA

[Omissis], con gli Avv.ti [Omissis];

  • Ricorrente –

CONTRO
[Omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. [Omissis];

  • Resistente –

E NEI CONFRONTI DI
[Omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore;

  • Convenuto non costituito –

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Premessa.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex 700 c.p.c. depositato in data [Omissis], l’odierno ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…In via cautelare e inaudita altera parte 1. Accertata la sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora, ordinare a [Omissis] la trasmissione, senza dilazione alcuna, all'[Omissis] dei dati contributivi sino ad oggi maturati dall'[Omissis]; 2. Per l’effetto, condannare l'[Omissis] a corrispondere al ricorrente – previo riesame della domanda n. protocollo [Omissis] – la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione con decorrenza a far data dai maturati requisiti pensionistici. Nel merito 1. Previa declaratoria dell’illegittimità del comportamento omissivo di [Omissis], condannarla a trasmettere all'[Omissis] i dati contributivi sino ad oggi maturati dall'[Omissis]; 2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione richiesta presso l'[Omissis] con decorrenza a far data dai maturati requisiti pensionistici; 3. Per l’effetto, condannare l'[Omissis] a corrispondere all'[Omissis] l’assegno pensionistico comprensivo dei ratei già maturati oltre quelli a maturare; 4. il tutto ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato iscritto al [Omissis] e contestualmente alla [Omissis] dal [Omissis] al [Omissis], allorquando il [Omissis] ha accettato la sua istanza del [Omissis] di sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della professione; che durante la propria attività lavorativa, oltre ad avere svolto la professione, egli ha svolto attività di lavoro dipendente e di collaborazione per conto diverse società, maturando contributi pensionistici sia presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti sia nella gestione separata ex art. 2 co. 26 l. 335/1995; che, stante l’omessa cancellazione d’ufficio ex art. 6 Reg. di att. e art. 21 co. 8 e 9 l. n. 247/2012 dagli albi di appartenenza ([Omissis] e albo [Omissis]) e dalla [Omissis], in data [Omissis] ha inoltrato al proprio Consiglio dell’Ordine istanza di cancellazione con decorrenza dal [Omissis]; che in data [Omissis] la [Omissis] gli ha comunicato di avere acquisito la domanda di cancellazione con effetto retroattivo; che in data [Omissis], raggiunta l’età pensionabile e i contributi necessari per accedere allo strumento pensionistico, ha protocollato presso la sede [Omissis] di [Omissis], quale ultimo Ente previdenziale di appartenenza, domanda di pensione di vecchiaia, chiedendo il cumulo con i contributi maturati presso la [Omissis]; che con istanza del [Omissis] egli ha rettificato la suddetta domanda, chiedendo la ricongiunzione dei contributi maturati anziché il cumulo; che con nota del [Omissis] la [Omissis] gli ha comunicato che “…gli uffici hanno provveduto ad effettuare la verifica sulla Sua posizione contributiva… a tutto l’anno [Omissis]… dalla quale è emerso un dovuto di [Omissis] […] non appena perverrà il versamento di quanto dovuto, si procederà, nel web condiviso con l'[Omissis], a far avanzare la procedura alla fase successiva…”; che, con nota trasmessa il [Omissis], egli ha rilevato che le presunte omissioni contributive afferivano in parte ad anni in cui non aveva esercitato la professione, stante la sospensione volontaria del [Omissis]; che con distinte note la [Omissis] gli ha comunicato che “… è stata rettificata la decorrenza della sua cancellazione dagli Albi e dalla Cassa al [Omissis]…”, nonché i provvedimenti di sgravio per le presunte omissioni contributive accertate dal [Omissis] al [Omissis]; che il [Omissis] ha comunicato alla [Omissis] di avere aderito in data [Omissis] alla definizione agevolata in relazione alle omissioni contributive accertate negli anni [Omissis], sollecitandola pertanto a predisporre gli adempimenti necessari per consentirgli di conseguire la prestazione pensionistica; che, con successiva nota del [Omissis], la [Omissis] ha reiterato la necessità di ottenere l’integrale pagamento delle contribuzioni omesse al fine di trasmettere all'[Omissis] i contributivi maturati presso la stessa; che egli ha contestato tale condotta della [Omissis]; che, stante il rifiuto della [Omissis] di trasmettere i suoi dati contributivi e al solo fine di velocizzare la pratica pensionistica, con pec del [Omissis] egli ha comunicato di rinunciare alla domanda di pensione in cumulo presentata in data [Omissis] e a quella di ricongiunzione del [Omissis]; che egli ha altresì comunicato di avere presentato all'[Omissis] in data [Omissis], in sostituzione delle due precedenti, una domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione; che, in seguito alla nuova domanda, la [Omissis] ha reiterato la propria posizione deducendo che “…al fine di istruire la sua domanda… in totalizzazione è necessario regolarizzare la sua posizione contributiva… in assenza di regolarità … i periodi assicurativi… non potranno essere inseriti nella procedura informatica condivisa con l'[Omissis]…”; che con successiva nota egli ha invitato la [Omissis] a rivedere la sua posizione e a riesaminare la pratica de qua; che, con comunicazione del [Omissis], la [Omissis] ha confermato la sua intenzione di “…non procedere a comunicare i dati contributivi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale…”; che, conseguentemente, con nota del [Omissis] l'[Omissis] di [Omissis] gli ha comunicato la reiezione della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione con la seguente motivazione: “No requisito contributivo… Considerata l’irregolarità contributiva rilevata a carico del professionista, la cassa forense non può inserire, nella procedura informatica condivisa, $i$ propri periodi assicurativi…”; che la condotta posta in essere dalla [Omissis] è illegittima e viola il proprio diritto costituzionalmente garantito a conseguire la prestazione pensionistica; che nella specie sussiste il fumus boni iuris, nei termini precisati in ricorso.

Allegata altresì la sussistenza del periculum in mora nei termini descritti in ricorso, il ricorrente insiste quindi per l’accoglimento della domanda cautelare.

Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data [Omissis], si è costituita in giudizio la [Omissis] svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e all’accoglimento della domanda riconvenzionale in ragione dell’allegato debito contributivo a carico del ricorrente pari a [Omissis] e relativo agli anni dal [Omissis] al [Omissis]; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “…rigettare la richiesta di provvedimento cautelare, essendo carenti i requisiti del fumus e del periculum; rigettare il ricorso; accertare la sussistenza del debito contributivo dell'[Omissis], così come risultante dal prospetto del contribuente presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l’importo totale, ad oggi, di [Omissis], iscritto in ruoli esattoriali, oltre interessi sugli insoluti a ruolo, nella misura del 2,75\% annuo ovvero al tasso legale se superiore (pertanto dall’1/01/2023 al 31/12/2023 nella misura annua del 5\%), dalla data del dovuto al saldo, con conseguente condanna dell'[Omissis] al pagamento alla Cassa del detto importo, quale presupposto imprescindibile per la prosecuzione dell’ istruttoria di pensione in regime di totalizzazione con convalida degli anni di iscrizione alla Cassa del professionista tramite procedura informatica sulla piattaforma web condivisa con l'[Omissis], spiegando all’uopo apposita domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e compensi”.

L'[Omissis], sebbene ritualmente evocato in giudizio a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso autorizzata all’udienza del [Omissis], non si è costituito.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All’udienza del [Omissis] le parti presenti hanno discusso come in atti e, all’esito, è stata riservata la presente ordinanza.

2. Presupposti ex art. 700 c.p.c.

Ai fini della concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l’accoglimento dell’azione cautelare.

3. Fumus boni iuris.

Innanzitutto, alla luce della summaria cognitio tipica della presente fase, sussiste nel caso di specie il fumus boni iuris.

3.1. Fatti di causa

Siccome incontestato tra le parti costituite e risultante dalla documentazione in atti, il ricorrente è stato iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli [Omissis] di [Omissis] e alla [Omissis] dal [Omissis] al [Omissis].

Il ricorrente ha altresì svolto attività di lavoro subordinato e di collaborazione in favore dei soggetti indicati nell'”estratto conto previdenziale Regime Generale” e nell'”Estratto Conto Parasubordinati” in atti, così versando i relativi contributi sia presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti sia nella gestione separata ex art. 2 co. 26 l. 335/1995.

In data [Omissis] il ricorrente ha presentato all'[Omissis], quale ultimo Ente previdenziale di appartenenza, domanda di pensione di vecchiaia in cumulo.

In data [Omissis] il ricorrente ha presentato all'[Omissis] domanda di ricongiunzione.

Con nota del [Omissis] la [Omissis] ha comunicato al ricorrente che “…gli uffici hanno provveduto ad effettuare la verifica sulla Sua posizione contributiva, eseguita a tutto l’anno [Omissis] (mod. [Omissis]), dalla quale è emerso un dovuto di [Omissis] \ldots”…”, evidenziando che “…l’art. 44 del “Regolamento Unico della Previdenza [Omissis]” richiede, esplicitamente, l’effettiva iscrizione e integrale contribuzione per l’ammissione alla pensione…” e precisando che “…non appena perverrà il versamento di quanto dovuto, si procederà, nel web condiviso con l'[Omissis], a far avanzare la procedura alla fase successiva…”.

Con nota del [Omissis] il ricorrente ha contestato l’ammontare delle evidenziate omissioni contributive stante la sospensione volontaria e successiva cancellazione dall’Albo e dalla Cassa del [Omissis], chiedendo altresì il riesame della pratica di cumulo.

Con note dell'[Omissis], del [Omissis] e del [Omissis] la [Omissis] ha comunicato al ricorrente la rettifica della decorrenza della sua cancellazione dall’Albo e dalla Cassa al [Omissis], nonché i provvedimenti di sgravio per le omissioni contributive relative al periodo dal [Omissis] al [Omissis].

Con nota del [Omissis] parte ricorrente ha comunicato alla [Omissis] di avere aderito alla rottamazione quater in relazione alle omissioni contributive accertate negli anni [Omissis], sollecitando dunque la predetta parte a definire la pratica e consentirgli di conseguire la prestazione pensionistica.

Con successiva nota del [Omissis] la [Omissis] ha ribadito la necessità di ottenere l’integrale pagamento delle contribuzioni omesse al fine di dare corso alla domanda di pensione in cumulo.

Con nota del [Omissis], la [Omissis] ha comunicato al ricorrente quanto segue: “…con nota del [Omissis] u.s. la sede territoriale [Omissis] di [Omissis] ha richiesto alla scrivente gestione gli elementi necessari per istruire la Sua domanda di ricongiunzione presentata presso la loro gestione in data [Omissis]. Le preciso che presso la scrivente gestione risulta in lavorazione la Sua domanda di pensione di vecchiaia in cumulo da Lei inoltrata il [Omissis] e che i due istituti sono incompatibili tra loro. La invito pertanto a comunicare, entro [Omissis] gg. dal ricevimento della presente, a quale istituto intende aderire. In assenza di riscontro, verrà archiviata la richiesta di pensione in cumulo”.

In riscontro alla predetta nota, con pec del [Omissis] il ricorrente ha comunicato alla [Omissis] di avere “…presentato in data [Omissis]… alla competente sede territoriale dell'[Omissis] dichiarazione di rinuncia alla domanda di pensione in cumulo del [Omissis] ancora in fase istruttoria nonché dichiarazione di rinuncia alla domanda di ricongiunzione ex L. 45/90 del [Omissis] anch’essa ancora in fase di istruttoria, presentando il successivo giorno del [Omissis]… ed in loro revoca e sostituzione la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione [Omissis] che annulla e sostituisce le precedenti domande ai fini del trattamento pensionistico più favorevole, avente decorrenza presunta dal'[Omissis] con diritto agli arretrati maturati oltre interessi”, chiedendo pertanto alla Cassa resistente “…di istruire solo quest’ultima domanda in Totalizzazione appena l'[Omissis] effettuerà il collegamento per la richiesta dei dati contributivi necessari…”.

Con nota del [Omissis] la [Omissis] ha informato il ricorrente della circostanza che “…al fine di istruire la Sua domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione, è necessario regolarizzare la Sua posizione contributiva presso il Concessionario competente”, precisando altresì che “…in assenza della regolarità di cui sopra, entro [Omissis] gg. dal ricevimento della presente, $i$ periodi assicurativi di iscrizione alla Cassa non potranno essere inseriti nella procedura informatica condivisa con l'[Omissis]”.

Con nota del [Omissis] la [Omissis] ha comunicato al ricorrente che “…la Giunta Esecutiva, nella seduta del [Omissis], esaminate le richieste da Lei formulate, ha deliberato di non accoglierle considerata l’irregolarità contributiva rilevata a Suo carico e conseguentemente di non procedere a comunicare i dati contributivi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale”.

Con nota del [Omissis], infine, anche l'[Omissis] di [Omissis] ha comunicato al ricorrente la “reiezione domanda di Pensione di vecchiaia nella gestione Totalizzazione e nel fondo [Omissis] Gestione Privata” per l’assenza del requisito contributivo, poiché “…considerata l’irregolarità contributiva rilevata a carico del professionista, la cassa forense non può inserire, nella procedura informatica condivisa, i propri periodi assicurativi”.

3.2. Deduzioni del ricorrente

A fronte di quanto sopra, nel presente procedimento il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego opposto dalla [Omissis] alla sua istanza in ragione della “irregolarità contributiva rilevata a Suo carico”, chiedendo dunque la condanna della [Omissis] alla trasmissione all'[Omissis] dei dati contributivi di sua competenza, con conseguente condanna nei confronti dell'[Omissis] al riesame della domanda del [Omissis].

La [Omissis] ha invece contestato le superiori deduzioni, ribadendo la legittimità del diniego opposto all’istanza del ricorrente in ragione del debito contributivo accertato in capo al predetto e per il quale ha altresì spiegato domanda riconvenzionale.

3.3. Normativa di riferimento

In termini generali, con riguardo all’istituto della totalizzazione, l’art. 1 D.Lgs. 42/2006 stabilisce che “1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione”.

L’art. 4 co. 3 D.Lgs. 42/2006 stabilisce che “…3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri: a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà; b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. È comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all’1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall’applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest’ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL; c) l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata; d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all’allegato 1”.

Il successivo art. 5 D.Lgs. 42/2006 stabilisce che “1. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. 2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'[Omissis], che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. […]”.

La [Omissis] e l'[Omissis] hanno stipulato una “convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

Nella predetta convenzione è stato tra l’altro previsto – per quel che qui rileva – all’art. 2 che “1. La domanda è presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero, a quello presso il quale l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda…”; all’art. 3 che “1. L'[Omissis] mette a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata per consentire l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi, l’accertamento del diritto e della misura della pensione, la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento, nonché la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante”; all’art. 4 che “1. A seguito della presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione/cumulo ciascun Ente/Cassa valida con carattere certificativo nella procedura automatizzata, i dati relativi alle anzianità contributive utili per il diritto e la misura ed i periodi di riferimento, presenti negli archivi del Casellario centrale degli iscritti attivi relative al soggetto richiedente. Le eventuali variazioni di detti ultimi dati, qualora necessarie, dovranno essere prodotte preliminarmente attraverso le ordinarie modalità di comunicazione verso il Casellario stesso. […]”; all’art. 5 che “1. L’Ente istruttore accerta la sussistenza del diritto al trattamento richiesto, ne indica la decorrenza, determina la quota di propria competenza e acquisisce dal sistema le quote di competenza delle altre forme assicurative interessate alla totalizzazione o al cumulo da quest’ultime determinate. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l’Ente istruttore adotta il provvedimento di accoglimento o, nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge, di reiezione della domanda, dandone comunicazione all’interessato ed agli Enti/casse coinvolti. […]”; all’art. 11 che “1. L'[Omissis] manleva la [Omissis] da ogni pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico”.

3.4. Giurisprudenza di legittimità

Sulla questione relativa agli effetti della parziale omissione dei contributi dovuti alla [Omissis], la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto. Ne consegue che l’art. 1 della legge n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di “effettiva” iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione “effettiva”, non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine “effettivo”, estraneo al concetto di “misura”, non può intendersi come sinonimo di “integrale”.” (cfr. C. Cass. 5672/2012, C. Cass. 26962/2013 e C. Cass. 30421/2019; cfr. altresì C. Cass. 16585/2023 e C. Cass. 694/2021, richiamate anche da parte ricorrente, nonché con riguardo alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti C. Cass. 25333/2023).

3.5. Valutazione del caso

A fronte del superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità, a una summaria cognitio, la decisione della [Omissis] “…di non procedere a comunicare i dati contributivi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale” a causa dell’irregolarità contributiva rilevata a carico del ricorrente non può neppure fondarsi sull’invocato art. 44 del Regolamento Unico della Previdenza [Omissis], secondo cui “Art. 44 Pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato $i$ seguenti requisiti: a) dall’1 gennaio 2019, sessantanove anni di età e almeno trentaquattro anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa; b) dall’1 gennaio 2021, settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa”.

Ed infatti, la citata disposizione richiede espressamente il requisito della “integrale contribuzione” solamente ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva necessaria per la pensione, senza tuttavia precludere di per sé l’ammissione al trattamento pensionistico in presenza di anni non coperti da integrale contribuzione (purché sia raggiunto il numero minimo richiesto di “…anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa”), né di considerare tali contribuzioni parziali ai fini del calcolo concreto della pensione.

3.6. Conclusione sul fumus boni iuris

Stante quanto sopra, appare prima facie ingiustificata la decisione della [Omissis] “…di non procedere a comunicare i dati contributivi all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale” a causa dell’irregolarità contributiva rilevata a carico del ricorrente; parimenti, appaiono infondate le analoghe motivazioni invocate dall'[Omissis] nella nota del [Omissis] per il rigetto della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione.

3.7. Considerazioni aggiuntive

Né, a una sommaria valutazione, può assumere decisivo rilievo contrario l’invocato art. 1 del “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione”, secondo cui “1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione. […]”.

Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la citata disposizione si riferisce esclusivamente alle omissioni concernenti “…contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione” e, dall’altro lato, nella specie non risulta neppure prospettata dalla stessa [Omissis] l’eventuale prescrizione dei contributi omessi da parte ricorrente per gli anni dal [Omissis] al [Omissis].

3.8. Sintesi

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni e sulla base della sommaria valutazione tipica della presente fase, devono ritenersi illegittimi sia il rifiuto da parte della [Omissis] di comunicare i dati contributivi del ricorrente all'[Omissis] ai fini dell’esame e definizione della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione presentata dal [Omissis] in data [Omissis], sia la conseguente reiezione di tale domanda da parte dell'[Omissis] sull’errato presupposto secondo cui “…Considerata l’irregolarità contributiva rilevata a carico del professionista, la cassa forense non può inserire, nella procedura informatica condivisa, i propri periodi assicurativi”.

Come sopra evidenziato, infatti, mentre ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva rilevano solamente gli “…anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa”, la sussistenza di anni non coperti da integrale contribuzione non impedisce di per sé l’accesso al trattamento pensionistico e anche tali contributi parziali vanno considerati per il calcolo della pensione di vecchiaia.

Ne discende, a una summaria cognitio, l’obbligo della [Omissis] di comunicare all'[Omissis] i dati contributivi “effettivi” relativi al ricorrente ai fini dell’esame e definizione della domanda di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione presentata in data [Omissis], con conseguente obbligo in capo all'[Omissis] di riesaminare e definire la domanda de qua sulla base anche di tali dati e degli anzidetti criteri di riferimento.

Va, dunque, ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell’invocata tutela cautelare.

4. Periculum in mora.

Ciò detto con riferimento al fumus boni iuris, va parimenti ritenuto sussistente il periculum in mora.

Ed infatti, nelle more del giudizio ordinario il perdurante diniego della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione metterebbe a rischio il soddisfacimento di bisogni primari del ricorrente, tenuto conto del reddito dichiarato, dell’insussistenza di un documentato patrimonio immobiliare, del persistente saldo negativo del conto corrente alla data dell'[Omissis] nonché della condizione di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura del [Omissis] riconosciuta dalla Commissione medica [Omissis], con conseguente possibile compromissione del diritto costituzionale a una esistenza libera e dignitosa.

5. Conclusioni.

In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, in base a una summaria cognitio e salva una diversa valutazione in sede di merito, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia fondato e vada conseguentemente accolto.

La [Omissis], pertanto, deve essere condannata a trasmettere all'[Omissis] i dati contributivi “effettivi” maturati dal ricorrente, con conseguente condanna dell'[Omissis] a riesaminare anche sulla base di tali dati e degli anzidetti criteri di riferimento la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione presentata dal ricorrente in data [Omissis].

Spese al definitivo, trattandosi di istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di [Omissis], in funzione di giudice del lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce:
condanna la [Omissis], nei termini di cui in parte motiva, a trasmettere all'[Omissis] i dati contributivi maturati dal ricorrente ai fini della definizione della domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione del [Omissis];
condanna per l’effetto l'[Omissis], nei termini di cui in parte motiva, a riesaminare la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione presentata dal ricorrente in data [Omissis];
spese al definitivo.

Si comunichi.

[Omissis], [Omissis]
IL GIUDICE DEL LAVORO
[Omissis]


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