Cosio – I licenziamenti collettivi nelle recenti sentenze della Corte di giustizia. 21 ottobre 2024.

L’autore esamina tre sentenze della Corte di giustizia. Nella prima sentenza (5 ottobre

2023, C-496/22) si pone il problema della violazione della procedura sindacale per la

mancata informazione (e consultazione) dei rappresentanti sindacali. Nella

seconda sentenza (22 febbraio 2024, C- 589/22) viene in rilievo il problema della

nascita dell’obbligo di informazione e consultazione. Nella terza sentenza (11 luglio

2024, C-196/23) si pone il problema se le cessazioni di contratti di lavoro dovute al

pensionamento del datore di lavoro rientrino nella nozione di licenziamento

collettivo.

Premessa

La Corte di giustizia, nelle tre sentenze in esame, formula importanti precisazioni in ordine

alla procedura sindacale e alla nozione di licenziamento collettivo.

In particolare, nella prima sentenza (del 5 ottobre 2023, C-496/22) esamina il problema

della violazione della procedura sindacale per la mancata informazione (e

consultazione) dei rappresentanti sindacali. Nella seconda sentenza (del 22 febbraio

2024, C- 589/22) ribadisce il proprio orientamento sul tema della nascita dell’obbligo di

informazione e consultazione. Nella terza sentenza (dell’11 luglio 2024, C-196/23) si pone

il problema se le cessazioni di contratti di lavoro dovute al pensionamento del datore

di lavoro rientrino nella nozione di licenziamento collettivo. Nella parte finale della

sentenza esamina il rapporto tra la direttiva sui licenziamenti collettivi e gli artt. 27 e 30

della Carta di Nizza.

La sentenza del 5 ottobre 2023, C-

496/22. Il caso

Il problema sollevato dalla Corte di appello di Bucarest verte su una delicata questione

sorta in tema di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di un

licenziamento collettivo (1).

In estrema sintesi, i fatti di causa.

L’appellante, il 14 agosto 2014, ha concluso un contratto di lavoro con la società in qualità

di agente di trasporto di valuta.

La società, nel contesto della pandemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2 e

dell’istituzione dello stato di emergenza in Romania tra il 16 marzo e il 15 maggio 2020, ha

subito una riduzione significativa della sua attività a livello nazionale, che si è ripercossa

sui suoi profitti.

In tale contesto, ha deciso di ristrutturare la sua impresa e ha avviato una procedura di

licenziamento collettivo volta a sopprimere 128 posti a livello nazionale.

Il 12, 13 e 15 maggio 2020 ha notificato l’intenzione di avviare una procedura di

licenziamento collettivo alle autorità coinvolte, vale a dire l’Agenția Municipală pentru

Ocuparea Forței de Muncă București (Centro per l’impiego del Comune di Bucarest,

Romania), l’Inspecția Muncii (Ispettorato del lavoro, Romania) e l’Inspectoratul Teritorial de

Muncă al Municipiului București (Ispettorato territoriale del lavoro del Comune di Bucarest,

Romania).

Tale notifica indica espressamente che i licenziamenti dei avuto luogo tra il 19 maggio e il 2 luglio 2020.

lavoratori coinvolti avrebbero

Poiché il mandato dei rappresentanti dei lavoratori precedentemente designati era

scaduto il 23 aprile 2020 senza che nuovi rappresentanti fossero stati eletti, detta

notifica non è stata trasmessa a tali rappresentanti.

La medesima notifica non è stata neppure comunicata individualmente a ciascun

lavoratore coinvolto da detta procedura di licenziamento.

L’appellante, che fa parte dei 128 lavoratori licenziati, ha proposto un ricorso contro la

decisione relativa al suo licenziamento, ricorso che è stato respinto in primo grado.

Nel ricorso in appello censura la sentenza di primo grado in quanto la società ha l’obbligo

imperativo di informare e di consultare i lavoratori individualmente anche in assenza di

un sindacato o di rappresentanti designati per difendere i loro interessi. La società,

peraltro, avrebbe dovuto informare i lavoratori coinvolti della necessità di nominare nuovi

rappresentanti ai fini della medesima procedura di licenziamento.

La società, dal canto suo, rileva che, a causa del mancato rinnovo dei mandati dei

rappresentanti dei lavoratori, si è trovata in una situazione atipica di assenza di una parte

sociale.

Infatti, il mancato coordinamento dei dipendenti ha reso impossibile la designazione di

rappresentanti debitamente incaricati durante la procedura di licenziamento collettivo.

L’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori non hanno quindi potuto

aver luogo e, poiché la normativa nazionale in questione prevede che tale procedura

debba essere condotta con il sindacato e/o i rappresentanti dei dipendenti e non con i

dipendenti considerati individualmente, essa sarebbe stata dispensata dal procedere

individualmente all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

La Corte di appello di Bucarest, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale

favorevole alla tesi prospettata dalla società, decide di sospendere il procedimento e di

sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 1, [paragrafo 1, primo comma, lettera b), prima frase] e l’articolo 6 della

direttiva [98/59], letti alla luce dei considerando 2 e 6 (…) di tale direttiva, ostino a una

normativa nazionale che consente a un datore di lavoro di non consultare i lavoratori

interessati da una procedura collettiva di licenziamento dal momento che essi non hanno

rappresentanti già designati né hanno l’obbligo giuridico di designarli.

2) Se l’articolo 1, [paragrafo 1, primo comma, lettera b), prima frase] e l’articolo 6 della

direttiva [98/59], letti alla luce dei considerando 2 e 6 (…) di tale direttiva, siano da

interpretare nel senso che, nell’ipotesi sopra descritta, il datore di lavoro è tenuto a

informare e a consultare tutti i dipendenti interessati dalla procedura di licenziamento

collettivo».

La procedura di informazione e di

consultazione in assenza di designazione

di rappresentanti dei lavoratori. La

risposta della Corte

La Corte di giustizia, in primo luogo, riformula i quesiti (che esamina in modo congiunto).

La Corte di appello di Bucarest, in sostanza, chiede alla Corte di giustizia se gli artt. 1,

primo comma lettera b), 2, paragrafo 3 e 6 della direttiva 98/59 (2) ostano a una

normativa nazionale che non prevede alcun obbligo per un datore di lavoro di consultare

individualmente i lavoratori coinvolti da un progetto di licenziamento collettivo, qualora

tali lavoratori non abbiano designato rappresentanti dei lavoratori, e che non obbliga detti

lavoratori a procedere a una simile designazione.

Per risolvere le questioni sollevate dalla Corte rumena, la Corte di giustizia riafferma alcuni

punti fermi che si desumono dalla sua giurisprudenza.

In primo luogo, che l’obiettivo principale della direttiva 98/59 consiste nel far

precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

coinvolti (3) e dall’informazione all’autorità pubblica competente.

In secondo luogo, che il diritto all’informazione e consultazione previsto dalla

direttiva 98/59 è destinato ai rappresentanti dei lavoratori, e non ai lavoratori

considerati individualmente (4).

Di conseguenza, poiché le disposizioni della direttiva 98/59 non prevedono l’obbligo per il

datore di lavoro di procedere a informare e a consultare individualmente i lavoratori

coinvolti da un progetto di licenziamento collettivo, tali disposizioni devono essere

interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che, in assenza di

rappresentanti dei lavoratori, non impone al datore di lavoro di informare e consultare

individualmente ciascun lavoratore coinvolto da tale progetto.

In terzo luogo, che è contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale che

consente di ostacolare la tutela incondizionatamente garantita ai lavoratori da parte

di una direttiva (5).

Corollario di tale affermazione è che la direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare tutti i

provvedimenti necessari affinché i lavoratori siano informati, consultati e possano

intervenire tramite rappresentanti in caso di licenziamenti collettivi[5] e che il carattere

limitato dell’armonizzazione parziale garantita dalla direttiva 75/129 per quanto riguarda le

norme di tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, in particolare dal

riferimento, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ai rappresentanti dei lavoratori

«previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri», non può privare di

effetto utile le disposizioni di tale direttiva e non osta a che gli Stati membri siano

obbligati ad adottare tutti i provvedimenti utili affinché, per rispettare gli obblighi di cui agli

articoli 2 e 3 di detta direttiva, i rappresentanti dei lavoratori siano designati (7).

Nel caso di specie, il codice del lavoro rumeno conferisce ai lavoratori il diritto di designare

rappresentanti ma non prevede un obbligo per i lavoratori di procedere alla designazione

dei rappresentanti (8).

In questo contesto, fermo restando che la direttiva non prescrive un simile obbligo a carico

dei lavoratori, «spetta agli Stati membri garantire l’effetto utile delle disposizioni di tale

direttiva. Pertanto, spetta a questi ultimi adottare tutti i provvedimenti utili affinché i

rappresentanti dei lavoratori siano designati e assicurarsi che i lavoratori non si trovino in

una situazione in cui, per motivi indipendenti dalla loro volontà, essi sono impossibilitati a

designare tali rappresentanti» (punto 43).

Sarà estremamente interessante conoscere la soluzione che il giudice rumeno darà al caso

che gli è stato sottoposto.

La sentenza 22 febbraio 2024, C-589/22.

Il caso

La Corte superiore di giustizia delle Isole Baleari (Spagna) ha sollevato una questione

pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 1, paragrafo 1, e sull’art. 2, paragrafo 2, della

direttiva 98/59/CE.

In sintesi, il caso.

La convenuta nel procedimento principale svolge attività di gestione ed esercizio di

alberghi.

Il 25 settembre 2019, la convenuta ha notificato al Juzgado de lo Mercantil de Palma

(Tribunale commerciale di Palma di Maiorca, Spagna) l’avvio di trattative ai fini di un

rifinanziamento o di un concordato preventivo con i creditori. A tale data, la

convenuta nel procedimento principale disponeva di un organico di 43 dipendenti che

lavoravano nella sua sede.

Tra l’agosto 2019 e il dicembre 2019, il numero di alberghi gestiti e operati dalla convenuta

è passato da 20 a 7. Dei 13 alberghi la cui gestione è stata abbandonata, 7 appartenevano

a diverse società del gruppo G. G.

Il 30 dicembre 2019 la convenuta ha firmato un accordo con le società proprietarie di

questi sette stabilimenti alberghieri e con l’A. E. T. SA (in prosieguo: l’«A. E.»), anch’essa

appartenente al G. G. Tale accordo prevedeva che, a partire dal 1º gennaio 2020, i

contratti di locazione di detti stabilimenti, fino a quel momento gestiti dalla convenuta nel

procedimento principale, sarebbero stati risolti, che la gestione degli stabilimenti

sarebbe stata trasferita all’A. E. e che tutti i contratti di lavoro del personale degli

stabilimenti in vigore al 31 dicembre 2019 sarebbero stati trasferiti al G. G., il quale, in

quanto datore di lavoro, era quindi surrogato in tali contratti.

La convenuta, in un documento elaborato ad hoc, ha chiesto a tutti i membri del suo

personale che lavoravano presso la sede se fossero stati disposti a effettuare colloqui con i

responsabili del G. G., in vista della copertura di dieci posti di lavoro di cui il nuovo gestore

avrebbe potuto aver bisogno per far fronte all’aumento del carico di lavoro nei suoi servizi

comuni, in seguito al recupero delle sette strutture alberghiere.

Il 30 dicembre 2019, a seguito di tali colloqui, nove lavoratori hanno firmato un documento

dal contenuto identico, che indicava la loro intenzione di lasciare la convenuta nel

procedimento principale con effetto dal 14 gennaio 2020. Questi nove lavoratori hanno

firmato un contratto di lavoro con l’A. E. il 15 gennaio 2020. Tali contratti contenevano una

clausola che riconosceva loro l’anzianità, la categoria e la retribuzione di cui beneficiavano

presso la convenuta e che indicava che tali condizioni erano riconosciute a titolo personale

e non implicavano in nessun caso l’esistenza di una surrogazione d’impresa, in quanto

l’assunzione era stata preceduta dalla cessazione del loro rapporto di lavoro con il

precedente datore di lavoro.

Nel gennaio 2020 la convenuta impiegava solo 32 lavoratori presso la sua sede. Tra gli 11

lavoratori che avevano cessato l’attività lavorativa vi erano i 9 lavoratori che avevano

firmato detto preavviso di esodo volontario il 30 dicembre 2019.

Il 31 gennaio 2020 ai due ricorrenti nel procedimento principale e altri 7 lavoratori,

all’epoca impiegati dalla convenuta, è stato notificato il licenziamento oggettivo per motivi

organizzativi e legati alla produzione. A seguito di questi 9 licenziamenti, l’organico della

sede della convenuta è stato ridotto a 23 unità.

I ricorrenti hanno proposto ricorso contro il loro licenziamento dinanzi allo Juzgado de

lo Social n. 2 de Palma (Tribunale del lavoro n. 2 di Palma di Majorca, Spagna), sostenendo

che la convenuta avrebbe dovuto avviare una procedura di licenziamento collettivo e che

ha agito in modo fraudolento incoraggiando artificiosamente gli esodi volontari di alcuni

lavoratori per evitare di dover avviare una procedura del genere.

In appello (dopo il rigetto del ricorso in 1 grado) la convenuta ha sostenuto che gli esodi

volontari non potevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del numero di

licenziamenti o di cessazioni assimilabili e che, poiché tali esodi volontari non potevano

essere presi in considerazione, non erano state raggiunte le soglie previste per l’avvio

obbligatorio di una procedura di licenziamento collettivo. Secondo la convenuta la sua

decisione di licenziare nove dipendenti per motivi oggettivi non avrebbe tenuto conto

dell’esito del processo dei colloqui, che sarebbe stato trasparente e volontario, con il quale

i dipendenti che l’hanno ritenuto opportuno hanno accettato la proposta di esodo

volontario. Al contrario, tale decisione sarebbe stata adottata in funzione della realtà

esistente alla data della sua adozione e avrebbe risposto all’analisi delle sue esigenze

organizzative e produttive dopo la riassunzione da parte del G. G. di una parte

dell’organico.

Il giudice del rinvio, in questo contesto, ha sollevato due questioni pregiudiziali.

La Corte superiore di giustizia delle Isole Baleari, in particolare, ha chiesto alla Corte di

giustizia:

«1) Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea risultante

dalla sentenza del 10 settembre 2009, AEK e a. (C‑44/08, EU:C:2009:533), l’articolo 2

della direttiva [98/59] debba essere interpretato nel senso che gli obblighi di consultazione

e di notifica che costituiscono l’effetto utile di detta direttiva sorgono nel momento in cui

l’impresa, nell’ambito di un processo di ristrutturazione, progetta cessazioni di contratti di

lavoro che possono superare il numero limite previsto per i licenziamenti collettivi,

indipendentemente dal fatto che, in definitiva, il numero di licenziamenti o di cessazioni

assimilabili non raggiunga tale soglia, in quanto detto numero è stato ridotto mediante

misure aziendali adottate senza previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

2) Se l’articolo 1, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva [98/59], laddove dispone che

«[p]er il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono

assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del

datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i

licenziamenti siano almeno cinque” includa, in un contesto di crisi nel quale è prevedibile

una riduzione del personale comprendente licenziamenti, le dimissioni di lavoratori

proposte dall’impresa, non volute ma accettate da questi ultimi dopo avere ottenuto

l’offerta vincolante di inserimento immediato in un’altra impresa e sia stata l’impresa

datrice di lavoro a gestire con tale altra impresa la possibilità che i propri lavoratori

effettuassero colloqui ai fini della loro eventuale assunzione».

La nascita dell’obbligo di informazione e

consultazione. Le precisazioni della Corte

di giustizia

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1,

della direttiva 98/59 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di consultazione

da esso previsto sorge dal momento in cui il datore di lavoro, nell’ambito di un piano di

ristrutturazione, prevede o pianifica una riduzione del numero dei posti che può superare

quelli fissati per rientrare nella nozione di “licenziamento collettivo” ai sensi dell’articolo

1, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva o solo nel momento in cui, dopo aver adottato

misure di riduzione di tale numero, il datore di lavoro ha acquisito la certezza di dover

effettivamente procedere al licenziamento di un numero di lavoratori superiore a quello

fissato da quest’ultima disposizione.

Per rispondere a tale questione, la Corte ricorda che, per quanto riguarda l’obbligo del

datore di lavoro di procedere alle consultazioni di cui all’articolo 2 di detta direttiva, ha

ripetutamente dichiarato che gli obblighi di consultazione e di notifica sorgono prima di una

decisione del datore di lavoro di risolvere i contratti di lavoro (vengono richiamate le

sentenze 27 gennaio 2005, Junk, C‑188/03, 10 settembre 2009, AEK e a., C‑44/08).

Sulla base dei suoi precedenti, la Corte ribadisce che:

«l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che

l’obbligo di consultazione da esso previsto sorge dal momento in cui il datore di lavoro,

nell’ambito di un piano di ristrutturazione, prevede o pianifica una riduzione dei posti di

lavoro il cui numero può superare le soglie di soppressione di posti di cui all’articolo 1,

paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva e non nel momento in cui, dopo aver adottato

misure di riduzione di tale numero, il datore di lavoro acquisisce la certezza di dover

effettivamente procedere al licenziamento di un numero di lavoratori superiore a tali

soglie».

Ma la parte della motivazione più interessante, attiene alla valorizzazione del caso di

specie.

Sul punto, la Corte (ai punti nn.26-31) precisa:

26 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, tra l’agosto

2019 e la fine di dicembre 2019, il numero di alberghi gestiti e operati dalla convenuta nel

procedimento principale è passato da venti a sette. In particolare, il 30 dicembre 2019,

quest’ultima ha stipulato un accordo in base al quale la gestione di sette di questi tredici

stabilimenti è stata abbandonata e rilevata, dal 1º gennaio 2020, dall’A. E.

27 Tenuto conto della portata del cambiamento dell’attività di gestione e di esercizio così

intrapreso e delle conseguenze ragionevolmente ipotizzabili in termini di carico di lavoro

della sede centrale, la decisione di avviare discussioni sulla cessione dell’attività di

gestione e di esercizio di tali sette stabilimenti può essere considerata una decisione

strategica o commerciale che obbligava la convenuta nel procedimento principale a

prevedere o a preventivare licenziamenti collettivi, ai sensi della giurisprudenza

menzionata al punto 22 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice

del rinvio verificare.

28 A tal riguardo, da un lato, occorre sottolineare che la convenuta nel procedimento

principale sapeva che il trasferimento della gestione di detti stabilimenti avrebbe

comportato un aumento del carico di lavoro presso l’A. E. che avrebbe richiesto

l’assunzione di dieci nuovi lavoratori, ragion per cui ha chiesto ai membri del suo personale

che lavoravano nella sede se fossero disposti a sostenere colloqui con i responsabili del G.

G. Pertanto, essa avrebbe potuto prevedere di subire una riduzione del carico di lavoro

della stessa portata o simile all’aumento del carico di lavoro che avrebbe subito l’A. E.

29 Dall’altro lato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale è stato rilevato che la

decisione della convenuta nel procedimento principale di licenziare nove dipendenti

rispondeva all’analisi dei suoi fabbisogni organizzativi e di produzione dopo la cessione

della gestione e dell’esercizio dei sette stabilimenti in questione all’A. E. e l’esodo di nove

dei suoi lavoratori verso quest’ultima. Tenuto conto di tale decisione, la convenuta nel

procedimento principale doveva ragionevolmente attendersi di dover ridurre in modo

significativo il numero dei suoi lavoratori presso la sua sede al fine di adeguare tale

numero al volume della sua attività e al carico di lavoro rimanente.

30 Pertanto, poiché la decisione di cedere l’attività di gestione e di esercizio dei sette

alberghi all’A. E. implicava necessariamente, per la convenuta nel procedimento principale,

che fossero previsti licenziamenti collettivi, spettava ad essa, nei limiti in cui esisteva la

possibilità che le condizioni definite all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59 fossero

soddisfatte, procedere alle consultazioni previste all’articolo 2 di tale direttiva.

31 Tale conclusione è tanto più convincente se si considera che la finalità dell’obbligo di

consultazione di cui all’articolo 2 di detta direttiva – vale a dire evitare o ridurre il

numero di risoluzioni dei contratti di lavoro e attenuarne le conseguenze – e l’obiettivo che

perseguiva, nel caso di specie, la convenuta nel procedimento principale chiedendo ai suoi

lavoratori se fossero disposti a sostenere colloqui con l’A. E. – vale a dire consentire a

taluni dei suoi lavoratori di instaurare un rapporto contrattuale con quest’ultima e, di

conseguenza, ridurre il numero dei licenziamenti individuali – coincidono in larga misura.

Infatti, dal momento che una decisione che porta a una riduzione significativa del numero

di alberghi gestiti e operati dalla convenuta nel procedimento principale avrebbe potuto

comportare una riduzione altrettanto significativa della sua attività e del carico di lavoro

presso la sua sede e, quindi, del numero di lavoratori di cui essa aveva bisogno in tale

sede, l’esodo volontario di un certo numero di lavoratori verso la società che rilevava una

parte dell’attività ceduta poteva chiaramente consentire di evitare licenziamenti collettivi.

Questa parte della motivazione è estremamente interessante.

Sembra che la Corte, con queste indicazioni, vada oltre il profilo interpretativo (di sua

competenza) entrando in quello “applicativo” (di competenza del giudice nazionale).

Non è inutile ricordare, in questo contesto, che a norma dell’art. 267, primo comma, TFUE,

la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei

Trattati o sulla validità o l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o

dagli organismi dell’Unione (9).

L’applicazione del diritto dell’Unione, sia che segua gli orientamenti espressi dalla Corte di

giustizia sia in mancanza di essa, spetta ai giudici nazionali.

Appartiene, in sostanza, al giudice nazionale in via esclusiva il potere di decidere la

controversia e di valutare i fatti e le emergenze istruttorie (10), applicando le norme di

diritto comunitario al caso concreto.

La Corte di giustizia «non è competente a pronunciarsi sui fatti della causa principale, dato

che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale» (11).

Il procedimento ex articolo 267 TFUE è basato su una netta separazione di funzioni tra i

giudici nazionali e la Corte di giustizia.

Il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere e valutare i fatti della controversia,

nonché ad interpretare e applicare il diritto nazionale.

Enunciato il principio di diritto da parte della Corte di giustizia spetterà al giudice nazionale

contestualizzare la regola iuris in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Non sembra, però, che, con il caso in esame, la Corte di giustizia abbia travalicato le sue

competenze.

In realtà, a ben vedere, ha voluto solo “specificare” meglio le sue indicazioni al giudice

nazionale, senza invadere le sue competenze.

Certo, sarebbe stato meglio usare le consuete espressioni (”al giudice del rinvio spetta di

verificare”), come la sesta sezione della Corte di giustizia ribadisce nella sentenza 22

febbraio 2024, C-649/22 (punti nn. 65-67).

Ma, credo, che la sostanza non cambi considerato che la Grande sezione della Corte di

giustizia ha avuto cura di ribadire, nella sentenza del 30 aprile 2024, C-178/22, che la

Corte di giustizia «non può pronunciarsi sull’interpretazione di leggi nazionali».

(Segue) Il problema del c.d.

licenziamento indiretto

La Corte di giustizia, nella causa C-589/22, «tenuto conto della risposta fornita alla prima

questione» ritiene che «non occorre rispondere alla seconda questione».

Il problema posto dalla seconda questione è, peraltro, estremamente complesso attenendo

ad un istituto di incerta qualificazione quale il “licenziamento indiretto”.

Com’è noto, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 15401 del 20 luglio 2020 (12), ha

affermato che nei primi cinque licenziamenti possono essere computati anche i c.d.

licenziamenti indiretti

.

Nella specie, la Corte di appello di Milano (13) aveva appurato che nel periodo dei 120

giorni successivi al licenziamento del ricorrente, per soppressione della sua mansione a

seguito della esternalizzazione dell’attività alla quale risultava addetto, erano stati

effettuati due licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (trasformati in risoluzioni

consensuali a seguito di procedura di conciliazione ex art. 7 l. n. 604/1966). In ogni caso,

anche a voler considerare queste due risoluzioni consensuali come licenziamenti, il

requisito minimo dei 5 licenziamenti non sarebbe stato comunque raggiunto in quanto le

altre risoluzioni derivavano da dimissioni o da licenziamenti per diversa causale

(disciplinare, mancato superamento di prova, superamento del periodo di comporto) o

ancora da risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con incentivo economico.

La Corte territoriale aveva, peraltro, escluso la rilevanza delle risoluzioni consensuali

derivanti dalla mancata accettazione del trasferimento proposto (è questa la questione che

ha esaminato la Cassazione) perché la causale giustificativa di cui all’art. 24 l. n. 223/91 è

solo quella riconducibile ad una riduzione o trasformazione “di attività o di lavoro”

dovendosi, dunque, trattare di licenziamenti in senso stretto e non di risoluzioni ad essi

genericamente assimilabili.

La Cassazione, nell’ordinanza del 20 luglio 2020 (14), non condivide queste ultime

affermazioni ritenendo che le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro derivanti dalla

mancata accettazione dei trasferimenti erano rilevanti al fine del computo dei lavoratori

che determinano la configurabilità di un licenziamento collettivo.

Viene richiamata, a sostegno di tale valutazione, la risposta alla terza questione contenuta

nella sentenza Pujante Rivera della Corte di giustizia (15).

Nella motivazione dell’ordinanza, però, non viene chiarito quale sia il rapporto tra le due

risposte (al secondo e terzo quesito) contenute nella sentenza Pujante Rivera e, in

sostanza, quale sia il rapporto tra il primo e il secondo comma dell’art. 1 della direttiva

98/59 (16) nell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.

Quello che risulta innovativo nella sentenza Pujante Rivera è l’interpretazione del primo

comma dell’art. 1 della direttiva 98/59 e, in definitiva, la stessa nozione di

licenziamento collettivo” contenuta nella direttiva.

Il tema richiede un approfondimento.

La direttiva 98/59, com’è noto, non definisce espressamente la nozione di “licenziamento”.

La Corte di giustizia, dopo aver precisato che si tratta di una nozione di diritto dell’Unione

che non può essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri, ha

definito tale nozione nella sentenza Commissione/Portogallo (17).

La nozione, in considerazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva e del contesto in cui

si colloca il primo comma dell’art. 1, è stata definita “nel senso che comprende qualsiasi

cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e, quindi, senza il suo

consenso”.

La Corte di giustizia, nella sentenza Pujante Rivera (C-422/14), ha “implementato” (18)

tale nozione, anche grazie al fatto che la nozione di “licenziamento” non può essere

interpretata restrittivamente (19), rimarginando l’ambito applicativo della definizione fino a

farvi rientrare i c.d. “licenziamenti indiretti”.

Si tratta di una interpretazione estensiva che rafforza, in modo notevole, la tutela dei

lavoratori in caso di licenziamenti collettivi.

In questo contesto (l’interpretazione della nozione di licenziamento nell’ambito del primo

comma dell’art. 1 della direttiva 98/59), si pone il problema di cosa si intenda per

“licenziamento indiretto”.

Tale nozione, a ben vedere, si può scomporre in diverse parti.

In negativo, occorre che la cessazione del rapporto di lavoro derivi da “ragioni non

inerenti alla persona del lavoratore”.

In positivo, che la cessazione del rapporto di lavoro sia disposta:

a) “unilateralmente” dal datore di lavoro e

b) riguardi la modifica di un “elemento essenziale del contratto di lavoro”.

Ne discende che “il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a sfavore del

lavoratore, a una modifica non sostanziale di un elemento essenziale del contratto

di lavoro per ragioni non inerenti alla persona di tale lavoratore o a una modifica

sostanziale di un elemento non essenziale di detto contratto per ragioni non inerenti

alla persona di tale lavoratore non può essere qualificato come licenziamento ai

sensi della direttiva” (punto 26 della sentenza Socha del 21 settembre 2017, C-149/16).

La giurisprudenza della Corte di giustizia offre, in questo contesto, alcune indicazioni

specifiche.

Nella sentenza Socha (C-149/16), ad esempio, si ritiene che l’avviso di modifica il quale

prevede che ai fini della determinazione della data di esigibilità del premio di anzianità

saranno “da lì in poi presi in considerazione soltanto i periodi di lavoro compiuti presso il

datore di lavoro” non può essere considerato come comportante una modifica

sostanziale del contratto di lavoro.

Nella sentenza Puyante Rivera (C- 422/14), si ritiene che una riduzione pari al 25% della

retribuzione fissa integra una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di

lavoro; mentre nella sentenza Ciupa (C- 429/16) si afferma che la riduzione temporanea

del 15% dell’importo della retribuzione può non integrare gli estremi del “licenziamento

indiretto”.

Al di là delle indicazioni specifiche, la Corte di giustizia fornisce una preziosa indicazione di

carattere generale.

Il richiamo, nella sentenza Puyante Rivera (C-422/14) al principio pacta sunt servanda che,

oltre a trovare preciso riscontro nel diritto spagnolo (20), costituisce un principio generale

del diritto dell’Unione (21).

Il principio sancisce l’immutabilità e intangibilità del vincolo contrattuale al fine di conferire

stabilità e certezza all’assetto di interessi che le parti hanno posto a fondamento del

contratto.

Questo principio, però, và bilanciato con un altro principio – rebus sic stantibus – che

consente, a determinate condizioni, una revisione o modifica delle clausole contrattuali.

Indicazione importante sul piano del metodo che dovrà essere modulata nel contesto della

casistica che sarà portata all’attenzione dei giudici.

La sentenza dell’11 luglio 2024, C-

196/23. Il caso

La questione è stata sollevata dalla Corte superiore di giustizia della Catalogna.

Le ricorrenti erano impiegate in uno degli 8 stabilimenti appartenenti all’impresa di FC. Il

17 giugno 2020, esse sono state informate da FC della cessazione, con effetto a partire

dal 17 luglio 2020, dei loro contratti di lavoro, dovuta al pensionamento di

quest’ultimo. Tale pensionamento, che ha preso effetto il 3 agosto 2020, ha dato luogo alla

cessazione dei 54 contratti di lavoro in corso negli 8 stabilimenti suddetti, tra i quali gli 8

contratti di lavoro delle ricorrenti nel procedimento principale.

Il 10 luglio 2020, queste ultime hanno proposto ricorso contro FC e il Fogasa dinanzi allo

Juzgado de lo Social de Barcelona (Tribunale del lavoro di Barcellona, Spagna) che ha

respinto il ricorso.

La Corte superiore di giustizia della Catalogna, adita in sede di appello, ha deciso di

sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni

pregiudiziali:

«1) Se sia conforme all’articolo 2 della direttiva [98/59] una legislazione, come quella

spagnola, che, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera [g)], dello [Statuto dei

lavoratori], non prevede un periodo di consultazioni per i casi di cessazione di contratti di

lavoro in numero superiore a quello previsto dall’articolo 1 della citata direttiva, a causa del

pensionamento del datore di lavoro, persona fisica.

2) In caso di risposta negativa a tale questione, se la direttiva 98/59 abbia un effetto

orizzontale diretto tra i privati».

Il problema se le cessazioni di contratti di

lavoro dovute al pensionamento del

datore di lavoro rientri nella nozione di

licenziamento collettivo

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1,

e l’articolo 2 della direttiva 98/59, letti in combinato disposto, debbano essere interpretati

nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei

contratti di lavoro di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da tale articolo

1, paragrafo 1, a causa del pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come

«licenziamento collettivo» e, quindi, non richiede l’informazione e la consultazione dei

rappresentanti dei lavoratori previste da detto articolo 2.

La Corte di giustizia, in primo luogo, ricorda che “anche se la direttiva 98/59 non definisce

espressamente la nozione di «licenziamento», deriva da costante giurisprudenza che, in

considerazione dell’obiettivo da essa perseguito e del contesto in cui si inserisce l’articolo

1, paragrafo 1, lettera a), della stessa, tale nozione, quale nozione autonoma del diritto

dell’Unione che deve essere oggetto di interpretazione uniforme e non può essere

definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri, deve essere interpretata nel

senso che comprende qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore

e, quindi, senza il suo consenso (22) e che tale nozione non può essere interpretata in

modo restrittivo.

La Corte, in secondo luogo, ribadisce che nella sentenza del 10 dicembre 2009, Rodríguez

Mayor e a. (C‑323/08), ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59

deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in base

alla quale la cessazione dei contratti di lavoro di più lavoratori a causa del decesso del

datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento collettivo» e non è soggetta

alle disposizioni nazionali che attuano tale direttiva.

Precisa, tuttavia che, come emerge dalla lettura di detta sentenza tale soluzione era

dettata dalla “specificità della situazione” in cui il datore di lavoro persona fisica è

deceduto.

Di conseguenza, qualsiasi normativa nazionale o sua interpretazione che conduca a

ritenere che la cessazione dei contratti di lavoro dovuta al pensionamento del datore di

lavoro persona fisica non costituisca un «licenziamento», ai sensi della direttiva 98/59,

altererebbe l’ambito di applicazione di detta direttiva, privandola così della sua piena

efficacia.

Alla luce di tali considerazione la Corte precisa «che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2

della direttiva 98/59, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che

ostano a una normativa nazionale in forza della quale la cessazione dei contratti di lavoro

di un numero di lavoratori superiore a quello previsto da detto articolo 1, paragrafo 1,

dovuta al pensionamento del datore di lavoro, non è qualificata come «licenziamento

collettivo» e non richiede, quindi, l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei

lavoratori previste da detto articolo 2».

Il rapporto tra direttive e principi generali

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione

debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale chiamato a

decidere su una controversia tra privati di disapplicare una normativa nazionale in caso

di contrasto di quest’ultima con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2

della direttiva 98/59.

La Corte di giustizia dopo avere ribadito l’importanza della c.d. interpretazione conforme

(punti da 41 a 44, fermo restando che spetta al giudice nazionale pronunciarsi

sull’interpretazione del diritto nazionale) e la mancanza di un’efficacia diretta orizzontale

della direttiva 98/59 si pone il problema se la “disapplicazione” richiesta possa derivare

dagli artt. 27 e 30 della Carta di Nizza.

Per quanto riguarda, da una parte, l’articolo 27 della Carta, intitolato «Diritto dei

lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa», secondo cui ai

lavoratori devono essere garantite, a diversi livelli, l’informazione e la consultazione nei

casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione nonché dalle legislazioni e dalle prassi

nazionali, la Corte richiama la famosa sentenza Association de médiation sociale

(C‑176/12) dove la Corte «ha giudicato che risulta chiaramente dal testo di tale

disposizione, che, per produrre pienamente i suoi effetti, essa deve essere precisata

mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale».

Pertanto, la Corte ribadisce che l’articolo 27 della Carta non può essere invocato, in quanto

tale, in una controversia tra privati come quella oggetto del procedimento principale, al fine

di concludere che disposizioni nazionali non conformi all’articolo 1, paragrafo 1, e

all’articolo 2 della direttiva 98/59 devono essere disapplicate.

Affermazione che «non può essere infirmata da una lettura dell’articolo 27 della Carta in

combinazione con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 2 della direttiva 98/59,

posto che, non essendo detto articolo 27 di per sé sufficiente per conferire ai singoli un

diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura

in combinato disposto con le norme della direttiva 98/59.

Per quanto riguarda, dall’altra parte, l’articolo 30 della Carta, a norma del quale ogni

lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al

diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, la Corte precisa che analoghe

considerazioni “devono, mutatis mutandis, condurre a una conclusione analoga a quella

che risulta da tali punti con riferimento all’articolo 27 della Carta».

Infatti, «risulta chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 30 della Carta che quest’ultima

disposizione, per produrre pienamente i suoi effetti, deve essere precisata da disposizioni

del diritto dell’Unione o del diritto nazionale».

Pertanto, conclude la Corte, analogamente a quanto esposto a proposito dell’articolo 27

della Carta, «l’articolo 30 di quest’ultima non può essere invocato, come tale o in

combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 2 della direttiva 98/59, in

una controversia tra privati come quella oggetto del procedimento principale, allo scopo di

concludere che le disposizioni nazionali non conformi a tali disposizioni della direttiva 98/59

devono essere disapplicate».

Precisazione, quest’ultima, che parte della dottrina italiana patrocinava da tempo (23).

Sul tema si rimanda a:

CGUE, sez. VII, 5 ottobre 2023, n. 496 – Licenziamenti collettivi e diritto di informazione e

consultazione dei lavoratori: la questione della mancata designazione dei rappresentanti

dei lavoratori, di M. Talarico.

CGUE, sez. III, 2 giugno 2022, n. 589 – Licenziamenti collettivi e obbligo di informazione e

consultazione dei rappresentanti dei lavoratori: i chiarimenti della CGUE e il “licenziamento

indiretto”.

CGUE, sez. III, 16 novembre 2023, n. 196 – Licenziamenti collettivi: viola la Direttiva UE

in materia una legge nazionale che non prevede la consultazione dei lavoratori in caso di

pensionamento del datore, di R. Cosio.

Note

(1) Sul tema dei licenziamenti collettivi tra ordinamento nazionale e quello dell’Unione

europea si veda, tra i contributi più recenti, R. COSIO, F. CURCURUTO e R. FOGLIA, Il

licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell’Unione europea, Milano, 2016.

Per il diritto comparato si veda R. COSIO, F. CURCURUTO, E. DI CERBO, G. MAMMONE,

Collective Dismissal in the European Union. A comparative Analiysis, 2017. Più in generale

si veda Il diritto del lavoro dell’unione europea, a cura di R. COSIO, F. CURCURUTO, V. DI

CERBO e G. MAMMONE, Milano, 2023.

(2) Art. 6 che la Corte non ritiene rilevante nel caso di specie, si veda il punto 45 della

motivazione.

(3) CGUE, sentenza del 17 marzo 2021, C‑652/19, punto 40. Sul tema si veda L.

AZZARINI, Licenziamenti collettivi: procedura e accordo sindacale, in Il diritto del lavoro

nell’ordinamento complesso (a cura di R. COSIO), Milano, 2023, p. 167-194.

(4) CGUE, sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling, C‑12/08, punto 38.

(5) Cfr. CGUE, 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C‑383/92, punto 21.

(6) CGUE, 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C‑383/92, punto 23.

(7) CGUE, 8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, C-383/92, punto 25.

(8) La Corte di giustizia ha cura di precisare che la normativa rumena conferisce ai

lavoratori il diritto di designare rappresentanti e che “contrariamente, a quanto avveniva

nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito,

C-383/92, secondo tale normativa, un datore di lavoro non può opporsi all’esistenza di una

rappresentanza dei lavoratori”.

(9) Sul rinvio pregiudiziale si veda, in generale, F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il

rinvio pregiudiziale, Torino, 2020; R CICCONE, Il rinvio pregiudiziale e le basi del sistema

giuridico comunitario, Napoli, 2011; E D’ALESSANDRO, Il procedimento pregiudiziale

interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia, Torino, 2012.

(10) CGUE, 19 marzo 1964, C-75/63.

(11) CGUE, 16 ottobre 2003, C-318/98, punto 32.

(12) Cass., ord. 20 luglio 2020, n. 15401, in Lav. giur., n. 2/2021, 163-173, con nota di F.

NARDELLI. Per la dottrina si veda F. LIMENA, I licenziamenti collettivi indiretti entrano nella

fattispecie dei licenziamenti collettivi: il revirement della Cassazione, in Lav. giur., n.

6/2021, p. 600-604.

(13) Edita in Labor, 3 agosto 2020.

(14) Occorre, peraltro, richiamare la sentenza della Cassazione n. 15118/2021 che, pur

richiamando (in modo contraddittorio) l’ordinanza n. 15401, ha escluso dal numero minimo

dei cinque licenziamenti (per integrare la fattispecie del licenziamento collettivo) “ipotesi

risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore i lavoro”.

Sentenza annotata su Lav. giur., n. 2/2022, 138-143, da F. LIMENA.

(15) CGUE, 11 novembre 2015, C-422/15, punti da 50 a 54. In dottrina si veda A.

RIEFOLI, I presupposti di applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi al vaglio

della Corte di giustizia, Riv. it. dir. lav., 2016, III, 699. Per una rilettura critica della

sentenza si veda G. GAUDIO, Licenziamenti collettivi: la nozione di licenziamento alla

ricerca di una sua identità, in Arg. dir. lav., 2016, n. 2, 401.

(16) Cfr. V. A. POSO, Le risoluzioni consensuali del rapporto lavoro che derivano da

modifiche unilaterali sostanziali di condizioni essenziali del contratto di lavoro? Tu chiamale

se vuoi …licenziamenti, Labor, 3 agosto 2020. In particolare, R. COSIO (La nozione di

licenziamento collettivo. Le precisazioni della Corte di giustizia, in Lav. giur., n. 5/2021,

502 ss.) rileva che la risposta al secondo quesito nella sentenza Puyante Rivera conferma

l’orientamento di legittimità (costante dal 2000 al 2020) secondo cui per assimilare ad un

licenziamento altre cessazioni di rapporti di lavoro occorre che i licenziamenti (da

intendersi in senso stretto) siano almeno cinque.

(17) CGUE, C-55/02, punti da 49 a 51.

(18) Sulla c.d prassi implementativa come questione interpretativa si veda M.

BARCELLONA, Norme e prassi giuridiche, Modena, 2022, 33 ss.

(19) Punto 51 della sentenza della CGUE C-422/15.

(20) Art. 1258 Codice civile spagnolo.

(21) CGUE, 16 giugno 1998, C-162/96, punto 49.

(22) Cfr. sentenza dell’11 novembre 2015, Pujante Rivera, C‑422/14, punto 48.

(23) R. COSIO, F. CURCURUTO e R. FOGLIA, Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro

del diritto dell’Unione europea, cit., 29 ss. Sul rapporto tra direttive e principi generali si

veda R. COSIO e F.ROSELLI, Libertà d’impresa e tutela dl lavoro, Milano, 2023, p. 261 ss.

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