Sentenza Corte Appello Catania – rg. 280/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO**

La Corte d’appello di Catania, composta dai Magistrati Dott.ssa E.M. Presidente, Dott.ssa V.U. Consigliere, Dott.ssa C.M. Consigliere rel. ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **xxx/2021** promossa

DA

**Parte 1** (C.F. sostituito), rappr. e dif., giusta procura in atti, dall’avv. **Avvocato 1**;

Appellante/appellato incidentale

CONTRO

**Parte 2**, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall’avv. **Avvocato 2** e dall’avv. **Avvocato 3**;

Appellata/appellante incidentale

AVENTE AD OGGETTO: infortunio sul lavoro; danno differenziale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Parte 1, con appello depositato il 20/03/2021, impugnava la sentenza del Tribunale di Catania n. xxxx/2020 pubblicata il 22/09/2020, che in relazione alla domanda dallo stesso proposta nei confronti di Parte 3, volta alla declaratoria del diritto al risarcimento del danno conseguente all’infortunio occorso allo stesso in data 28.11.2006, così aveva statuito: “*dichiara la responsabilità civile di Parte 3 in qualità di datore di lavoro per l’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore Parte 1, in data 28/11/2006; dichiara che Parte 1 dal fatto traumatico del 28/11/2006 ha riportato danno da invalidità permanente (danno biologico): 43 % (quarantatré per cento);-invalidità temporanea assoluta: gg 50 (cinquanta); invalidità temporanea parziale al 75%: gg. 30 (trenta); invalidità temporanea parziale al 50%: gg. 30 (trenta)”; dichiara che il danno non patrimoniale patito da Parte 1 in conseguenza dell’infortunio del 28/11/2006 ammonta complessivamente ad € 312.431,75; rigetta la domanda di condanna nei confronti del resistente; rigetta ogni altra domanda; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficio liquidate come in atti*”.

Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.

Instauratosi il contraddittorio, Parte 2, nella qualità di erede di Parte 3, chiedeva il rigetto dell’appello; in via incidentale, chiedeva di: *“• ritenere che i gravi comportamenti tenuti da Parte 1 configurano una condotta: – abnorme, del tutto esorbitante, imprevedibile e imprudente rispetto alle condotte ordinarie, idonea in quanto tale a recidere il nesso causale tra la responsabilità del datore di lavoro e l’infortunio occorso; – in subordine, idonea a integrare gli estremi di un concorso di colpa, rilevante al fine di ridurre ex art. 1227 c.c. il risarcimento del danno spettante; • sempre in subordine, in ipotesi di riconoscimento e liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno differenziale: 1) procedere alla riduzione della somma quantificata per risarcimento del danno non patrimoniale (pari a € 312.431,75), per errata duplicazione del danno morale ed errata/eccessiva personalizzazione al 15%) 2) detrarre dalle stesse quanto già corrisposto all’appellante da parte del sig. Parte 3 (€ 60.000,00 a titolo di provvisionale e € 21.738,25 a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto, indebitamente percepite); • condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU*”.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 1.6.2023, il Collegio, ritenuti non sufficienti gli elementi di giudizio offerti dalla consulenza tecnica medico-legale espletata in primo grado, disponeva la rinnovazione della consulenza; in data 7.02.2024 veniva depositata la relativa relazione peritale.

Con successiva ordinanza emessa all’esito dell’udienza del 14.03.2024 veniva disposta consulenza tecnico-contabile e richiesta all’Inail documentazione aggiornata in relazione ai ratei corrisposti e al valore capitale della rendita erogata all’appellante in relazione all’infortunio sul lavoro occorsogli in data 28.11.2006.

La causa veniva decisa all’udienza del 2/07/2024, come da separato dispositivo letto in udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione sollevata dall’appellata, di inammissibilità dell’appello per inosservanza del disposto di cui all’art. 434 c.p.c., per non essere stati individuati in maniera specifica, chiara ed univoca i punti della sentenza oggetto di censura

1. L’eccezione non merita accoglimento.

2. Sul punto il Collegio condivide l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall’art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata*” (Cass. 7675/2019).

– 1. L’appellante, come appresso si dirà, ha indicato con sufficiente chiarezza e precisione le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni del provvedimento censurato.

1. Con unico e articolato motivo di appello, Parte 1 evidenzia che “*l’errore in cui è incorso il G.L. con riferimento al quantum debeatur a titolo di danno biologico, è frutto di una erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria espletata corroborata da una perizia del consulente tecnico d’ufficio poco precisa se non, a dir poco, superficiale, che ha determinato una entità dei postumi stimata in maniera riduttiva e penalizzante rispetto all’entità delle macro e microlesioni riportate nell’infortunio per cui è causa e dei postumi residuali che hanno, peraltro, inciso in maniera assoluta e definitiva sulla capacità lavorativa specifica dell’infortunato, così come nello svolgimento delle attività confacenti al grado culturale ed alle abilità tecniche, oltre che sul rapporto di coppia e su quelli interpersonali, nonché sulle attività ludico-ricreative, di fatto definitivamente compromesse* ”; precisa che le patologie accertate non sono state oggetto di corretta valutazione da parte del consulente tecnico d’ufficio; che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere corretta la percentuale di danno biologico, pari al 43%, quantificata nella consulenza d’ufficio medico-legale; che il consulente tecnico, in ordine alla valutazione della percentuale di danno biologico per il grave trauma cranio-facciale, ha valutato solo il danno conseguente alla cranioplastica nella misura del 5% e la frattura zigomatica sinistra nella misura del 3%, per una percentuale di danno totale pari all’8%; che, per contro, non avrebbe valutato: le plurime fratture craniche del massiccio facciale (danno 10%) e le sequele di ordine neurologico (danno 20-25%); che il consulente avrebbe errato anche nella quantificazione della percentuale del danno in relazione alle seguenti patologie, per le quali il calcolo corretto sarebbe: – diagnosi disturbo post traumatico: 10-20%; splenectomia: 10%; visus spento per atrofia nervo ottico: 28%; che il perito avrebbe errato nell’operare la sommatoria delle percentuali del danno biologico (che ammonterebbe al 51% e non al 43%); che, ancora, il CTU “*non ha tenuto conto della certificazione rilasciata dall’I.N.A.I.L. e del relativo punteggio ivi attribuito, peraltro confermato (80%) in sede di revisione effettuata il 20.12.2017, come già evidenziato in sede di rilievi alla C.T.U., che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, ma ai quali nessun puntuale riscontro è stato dato, limitandosi il C.T.U. a ribadire quanto già detto in precedenza. … Sicché, nella valutazione del danno biologico il G.L. avrebbe dovuto prendere in considerazione la stima indicata nella relazione del C.T.P., dott. P. P., che risultava essere la più attendibile ed esaustiva rispetto a quella del C.T.U., anche perché in sintonia con la valutazione fatta dall’INAIL e dal C.T.U., dott. R., incaricato dalla Procura nel processo penale …*”; chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata e senza recedere da quanto richiesto a titolo di danno in seno al ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado, prendendo a base del calcolo la percentuale di punti attribuita dall’Inail (80%) e sviluppando il relativo calcolo, la valutazione del danno biologico nella misura dell’80% e la personalizzazione del danno nella misura del 25%, avendo provato, in primo grado, con corposa documentazione a sostegno, la gravità delle lesioni patite dallo stesso (che avevano afflitto tutto il corpo ed erano evidenziati da esiti cicatriziali e alterazioni anatomiche del capo, torace, arti superiori dx e sn., collo) ed i molteplici interventi chirurgici volti a preservarne la vita, che hanno causato gravi danni estetici, con seri risvolti di natura psichica; chiede, altresì, il risarcimento del danno estetico, in tutte le sue componenti e/o esplicazioni afferenti alla sfera morale, esistenziale e biologica; inoltre, tenuto conto che i fatti narrati integrano gli estremi del reato di lesioni personali colpose, chiede il risarcimento del danno morale, inteso non soltanto come duplicazione del danno biologico o come turbamento d’animo soggettivo e transeunte, effetto diretto del fatto illecito subito, ma come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, senza assoggettamento al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.c, come di recente statuito dalla Suprema Corte; chiede, infine, il risarcimento del danno esistenziale, tenuto conto degli effetti delle lesioni patite sulla vita di relazione; censura ancora la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno conseguente alla assoluta incapacità lavorativa generica e specifica, precisando che la prima va intesa non come voce di danno valutabile all’interno del danno biologico ma come voce autonoma, atteso che inerisce al valore dell’uomo come persona (chiedendo la quantificazione nella misura di € 50.000,00 o in quell’altra maggiore o minore somma che verrà accertata, quantificata anche in via equitativa) e la seconda (incapacità lavorativa specifica) in quanto provata, alla luce dell’accertata menomazione psicofisica-fisica, senza ulteriore necessità di prova, l’incapacità di attendere ad alcuna tipologia di lavori, comportando un danno patrimoniale derivante dal mancato reddito che avrebbe potuto ricavare continuando a lavorare presso la stessa ditta o altri fino al raggiungimento dell’età pensionabile (da quantificare in € 211.749,27 o in quell’altra maggiore o minore somma che risulterà accertata o quantificata anche in via equitativa); censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dovuto alcun risarcimento a titolo di danno differenziale, tenuto conto che il danno biologico andava quantificato in misura non inferiore al 90% come indicato in ricorso; inoltre, “tenuto conto che dal calcolo del danno patrimoniale va detratta quella parte di danno biologico differenziale corrisposto dall’Inail”, ritiene opportuno, anzi fondamentale, che le due valutazioni (in sede Inail ed in sede di C.T.U.) siano equivalenti.

Chiede, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di Parte 2, quale erede di Parte 3, “*a corrispondere all’appellante, sig. Parte 1, la somma di € 1.694,473,52 o quell’altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta accertata, equa e giusta anche ex art. 1126 c.c., decurtata dalle somme corrisposte dall’I.N.A.I.L., il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi da ritardo, con decorrenza dal momento in cui il danno è stato cagionato e fino all’effettivo soddisfo, fatto salvo l’aliunde perceptum e tenuto conto del danno differenziale e complementare*”, con vittoria di spese, competenze ed onorario di entrambi i gradi di giudizio.

– 1. Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.

2. Questa Corte, con ordinanza depositata all’esito dell’udienza del 1.06.2023, ritenuti non sufficienti gli elementi di giudizio offerti dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, ha disposto la rinnovazione della consulenza “*onde accertare, tenuti presenti i motivi di appello e sulla base della documentazione in atti: – La lesione dell’integrità psicofisica conseguente all’infortunio sul lavoro occorso a Parte 3 in data 28.11.2006, secondo le modalità specificate in ricorso, e il relativo grado; – La durata in giorni dell’inabilità temporanea assoluta e di quella temporanea parziale; – L’eventuale incidenza in concreto dei predetti postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica, avuto riguardo al lavoro di “operaio generico” che in concreto espletava Parte 3 al momento dell’infortunio, indicando, in caso positivo, la percentuale*”.

3. I nominati consulenti, dott.ri O.C. e G.F., sulla base di coerenti valutazioni medico-legali e di adeguata ed esauriente motivazione, integralmente condivisa da questo Collegio, hanno così concluso:

“Il Sig. Parte 1, nato nell’anno 1950, ha riportato una grave menomazione dell’integrità psicofisica a causa dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 28.11.2006. Il Periziando, all’età di XX anni, mentre lavorava per conto della Ditta A. del S. di Parte 3 ed eseguiva lavori di trattamento con preparato antitarlo della struttura lignea di sostegno della copertura dell’immobile di Via XXXXXXXXXX, in Misterbianco, precipitava al suolo da una impalcatura alta cm 290 riportando gravissime lesioni. Gli esiti conseguenti all’infortunio sono stati ampiamente documentati e sono rappresentati da esiti di trauma cranico facciale con ampie lesioni emorragiche cerebrali, multiple fratture temporo-frontali, con pneumoencefalo a sinistra, frattura di tutte le pareti del seno mascellare di sinistra e della anteriore di quello di destra, con emoseno bilaterale, frattura di tutte le pareti del seno e del corpo sferoidale, estesa fino al margine anteriore del forame occipitale, nonché delle ali sferoidali, frattura dell’etmoide con emoseno, frattura delle pareti del seno frontale di sinistra con emoseno, frattura del setto e delle ossa nasali, frattura dei processi pterigoidei mediali e laterali bilateralmente, frattura di tutte le pareti dell’orbita di sinistra con piccoli frammenti distaccati in prossimità del forame ottico ed ematoma intraorbitario, nonché frattura della parete laterale di quella destra; frattura dell’arcata zigomatica sinistra, con necessità di intervento di decompressione per ematoma epidurale temporale sn e grave edema cerebrale. Sono stati accertati segni strumentali di ampia area malacica che interessa la regione fronto-polare sn ed il polo temporale omolaterale, delimitata da area di gliosi perilesionale; parzialmente interessato il ginocchio del corpo calloso. Esito micro-ischemico stabilizzato si rileva all’insula dx; sono presenti segni di vasculopatia cerebrale cronica. Accentuata la rappresentazione degli spazi subaracnoidei in fronto-polare ed alla fossa cranica media sn per ex-vacuo; modica accentuazione dei restanti spazi per involuzione. Deformità del profilo cranico specie all’emilato sinistro alla regione parieto-temporale. Occhio sinistro con atrofia del nervo ottico con visus spento. Esiti di trauma cervicale con lesioni ossee ipomobilità del capo per rigidità articolare del tratto cervicale. Esiti cicatriziali chirurgici: al collo da pregressa tracheotomia e in regione addominale da splenectomia. Esiti di trauma contusivo toraco addominale con focolaio lacero-contusivo al polo inferiore della milza con emoperitoneo (splenectomia); piccole contusioni al mesocolon in corrispondenza della flessura di sinistra; frattura della dodicesima costa di destra; frattura del processo traverso di destra di L1. Arto sinistro con ipotonotrofia; alterazione del profilo del polso destro con lieve limitazione funzionale. Il Sig. Parte 1, altresì, in atto risulta affetto da esiti di un disturbo post Traumatico da Stress e Disturbo dell’adattamento con ansia cronico, in comorbilità con Disturbo da modificazione della personalità per traumatismo cerebrale (sindrome frontale). Tale patologia appare in atto di gravità lieve-moderata. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica, avendo riguardo agli esiti accertati e ai barèmes di riferimento per la valutazione del danno biologico, sono quantificabili nella misura del 80% di danno biologico. – La durata in giorni dell’inabilità temporanea assoluta e di quella temporanea parziale; La durata dello stato di malattia necessario fino alla stabilizzazione degli esiti a carattere permanente è ragionevolmente valutabile nella misura di gg. 140, in cui il Sig. Parte 1 è stato totalmente inabile alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a giorni 60 (sessanta) seguiti da un periodo di inabilità temporanea parziale all’80% di giorni 80 (ottanta). – L’eventuale incidenza in concreto dei predetti postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica, avuto riguardo al lavoro di “operaio generico” che in concreto espletava … al momento dell’infortunio, indicando, in caso positivo, la percentuale; Il Sig. Parte 1, dalla data dell’infortunio sul lavoro fino all’età pensionabile non è stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa di operaio generico*”.

– 1. Gli stessi periti hanno risposto in modo esaustivo alle osservazioni del consulente di parte resistente, il quale, non condividendo la valutazione effettuata in sede peritale, ha ritenuto che il danno biologico fosse sovrastimato; in particolare, sul presupposto che nel caso in esame debbano essere valutate menomazioni plurime, ha obiettato che la percentuale di danno biologico permanente dovrebbe attestarsi sul 50%, espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sulla integrità psico-fisica della persona, comprensiva delle limitazioni dinamico relazionali.

A fronte di tali osservazioni, i consulenti hanno ribadito che “*i postumi accertati sono di maggiore entità e di maggiore incidenza sulla integrità psicofisica del Sig. Parte 1*”, precisando le percentuali relative ad ogni patologia e menomazione; in particolare, hanno stimato nella misura del 40% gli esiti del trauma cranio facciale, ivi compresa la “deformità del profilo cranico specie all’emilato sinistro alla regione parieto- temporale”; nella misura del 28% il danno all’occhio sinistro (“atrofia del nervo ottico con visus spento”); nella misura del 2% gli “Esiti di trauma cervicale con lesioni ossee ipomobilità del capo per rigidità articolare del tratto cervicale”; nella misura del 7% gli “Esiti cicatriziali chirurgici: al collo da pregressa tracheotomia e in regione addominale da splenectomia”; nella misura del 10% gli “Esiti di trauma contusivo toraco addominale”; nella misura del 2% la “Frattura della dodicesima costa di destra; frattura del processo traverso di destra di L1”; nella misura del 5% le limitazioni dell’arto sinistro (ipotonotrofia) e del polso destro nonché l’alterazione del profilo di quest’ultimo; nella misura del 40% le pluripatologie di carattere psicologico; i periti hanno chiarito che l’accertamento è stato effettuato “*mediante calcolo riduzionistico e utilizzando come baremes di riferimento le menomazioni riporta[te] nella Guida alla valutazione medico- legale dell’invalidità permanente. E. Ronchi, L. Mastroroberto, U. Genovese –Giuffrè Editore Ed. 2015*”.

Quanto alle patologie di carattere psicologico, nella stessa relazione si legge: “Per quanto riguarda il Disturbo post traumatico da stress che ha interessato il Sig. Parte 1 è caratterizzato da ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell’evento traumatizzante, possibili sogni a contenuto spiacevole, vivere come se l’avvenimento potesse essere rivissuto, disagio psicologico e reazioni fisiologiche se esposto ad elementi reali o simbolici che richiamavano l’episodio. In quanto al disturbo di personalità (modificazione) si è manifestato solo dopo gli avvenimenti del Novembre 2006 dall’inizio con elementi disadattativi e in particolare con ansia anideica, successivamente subentravano manifestazioni specifiche di tipo cognitivo come scarsa capacità di concentrazione tendenza alla chiusura dismnesie. Ulteriori elementi depressivi reattivi e sintomatici (frontalizzazione) (disturbo dell’adattamento con umore disforico deflessione e disforia) si sono aggiunti al quadro di base acquisendo tuttavia gli estremi della sindrome frontale con modificazione della personalità. Tale fenomenologia ha caratterizzato inizialmente, nel caso del periziando, vissuti e condotte, incidendo in particolare per un periodo di circa dodici/diciotto mesi (come previsto nei criteri di inclusione del DSM V), non attenuandosi nel tempo e sino ad ora, in atto persistono elementi fenomenici afferibili ai criteri ancora invalidanti (Il periziando si vive iporeattivo spesso con ansia e umore deflesso ha modificato le relazioni amicali e con il partner, svolge ridotte competenze sociali)*”.

Come sopra evidenziato, le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti sono integralmente condivise da questo Collegio, in quanto immuni da vizi logici, fondate su accertamenti esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione; inoltre, l’accertata percentuale di danno biologico coincide con quella riconosciuta dall’INAIL a seguito di domanda proposta dal Parte 1 ai fini dell’erogazione dell’indennizzo in rendita (cfr. certificato in atti dell’INAIL del 10.07.2008, ove si attesta che per l’infortunio allo stesso occorso in data 28.11.2006 “*è stato indennizzato … in base al grado di menomazione dell’integrità psico-fisica pari al: 80%*…”, valutazione confermata dal certificato dello stesso ente del 23.01.2009, dal certificato del 30.01.2013 e dal successivo certificato del 25.01.2018, emesso a seguito dell’accertamento medico legale espletato in sede di revisione, conclusosi il 20.12.2017).

Prima di procedere alla quantificazione dei danni, sì come sopra accertati, stante il carattere pregiudiziale, appare opportuno esaminare l’appello incidentale proposto da Parte 2.

1. Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, parte appellata censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto “*che i gravi comportamenti tenuti da Parte 1 configurano una condotta: – abnorme, del tutto esorbitante, imprevedibile e imprudente rispetto alle condotte ordinarie, idonea in quanto tale a recidere il nesso causale tra la responsabilità del datore di lavoro e l’infortunio occorso; – in subordine, idonea a integrare gli estremi di un concorso di colpa, rilevante al fine di ridurre ex art. 1227 c.c. il risarcimento del danno spettante*”.

– 1. Il motivo è infondato.

2. Va premesso che, secondo orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, “*In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell’ambulanza che l’aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all’art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile)*”- Sez. 3 – , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022. Tuttavia, i fatti accertati nel giudizio penale, pur non avendo efficacia di giudicato, sono liberamenti valutabili dal giudice, che può trarre da essi elementi del suo convincimento.

3. Nella fattispecie in esame, nella sentenza penale di primo grado, n. xxxx/10 del Tribunale di Catania, in ordine alla dinamica dell’infortunio, si legge: *“S. A. ha riferito di svolgere anch’egli generalmente l’attività di bracciante agricolo ma di avere collaborato in varie occasioni con il Parte 3 per lavori di edilizia nei momenti di mancanza di lavoro nel settore agricolo. Il teste ha confermato la specifica attività che stava eseguendo assieme al Parte 1 il 28/11/2006 aggiungendo che i due erano posti a notevole altezza da terra e poggiavano su tavoloni di legno a loro volta su un ponteggio semovente che essi spostavano per raggiungere i vari punti del soffitto da trattare; che tale soluzione era stata da loro stessi adottata per due motivi: innanzitutto perché solo quelli erano i materiali e gli strumenti messi a loro disposizione dalla ditta per raggiungere i vari punti del soffitto da trattare e, in secondo luogo, perché il ponteggio non poteva essere spostato dappertutto in quanto “impingeva” in alcuni punti. Lo S.A. ha affermato che le mascherine in dotazione per il lavoro in oggetto erano quelle bianche antipolvere, che essi non indossavano in quanto assolutamente inutili a contrastare l’effetto dell’antitarlo, il quale esalava un cattivo odore particolarmente forte tanto che anch’egli, in più di una occasione, aveva avvertito fastidio alla respirazione e aveva dovuto recarsi fuori dall’ambiente in cui lavorava per respirare un po’ d’aria pura. Il teste ha, inoltre, affermato di non aver ricevuto dal Parte 3 alcuna istruzione sull’uso del prodotto né sul lavoro da effettuare e di non essere stato sottoposto a visita medica prima dell’inizio dello stesso; che l’ambiente in cui lavoravano aveva il soffitto tanto alto che il ponteggio era stato posto a circa 3 m di altezza; che il giorno in questione pioveva e faceva assai freddo per cui essi avevano lasciato aperta solo la porta d’ingresso del locale mentre la finestra era presumibilmente chiusa; che il lavoro in questione era iniziato da circa 10 giorni durante i quali il Parte 3 si era recato alcune volte a controllare la situazione. Lo S.A. poi ha aggiunto che l’incidente era avvenuto dopo la pausa pranzo, all’incirca alle 15:00” … l’ingegnere A. N., impiegato presso il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della USL di Catania, ha riferito di essere stato incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania di indagare su quanto accaduto al Parte 1 e di essersi recato, pertanto, sui luoghi della ditta individuale di cui era titolare il Parte 3 in data 30/11/2006 per un sopralluogo. Qui giunto … aveva trovato lo stato dei luoghi assolutamente inalterato rispetto al momento dell’incidente in quanto il locale era stato posto dai Carabinieri sotto sequestro nell’immediatezza dello stesso; di avere potuto, quindi, accertare il punto d’impatto del corpo del Parte 1 con il pavimento, l’esistenza di numerose tracce ematiche lasciate dallo stesso e le modalità con cui gli operai lavoravano per cospargere le travi portanti del soffitto in legno di un prodotto antitarlo, tale Timpest. In particolare, l’ingegnere ha descritto che il Parte 1 e lo S.A. avevano posto al centro della stanza un trabattello, o ponte su ruote, dell’altezza di due metri e novanta centimetri circa ma poiché non potevano raggiungere tutti i punti del soffitto da questo-atteso che il locale misurava circa 18 metri quadrati-avevano posizionato da un lato sul ponteggio metallico e dall’altro su una trave dei tavoloni di legno della larghezza di 30 centimetri, dello spessore di 4 cm e della lunghezza di circa 4 m, sui quali in pratica camminavano e si spostavano per raggiungere i vari punti del tetto da trattare con l’antitarlo spennellando tale prodotto. Tale modus operandi era palese anche perché i tavoloni descritti, di colore chiaro, erano visibilmente macchiati dal prodotto antitarlo che lasciava una colorazione ben più scura. L’ingegnere ha poi analizzato e descritto le caratteristiche del prodotto in questione, di natura chimica e con funzioni insetticida per uccidere gli eventuali tarli presenti nel legno, altamente rischioso per chi lo utilizza in modo inopportuno e non conforme alle prescrizioni del produttore… vale a dire nocivo e molto tossico per ingestione ed inalazione, a seguito della quale-come si evince dalla lettura della scheda tecnica-possono verificarsi irritazione delle vie respiratorie, depressione del sistema nervoso centrale, mal di testa, vertigini, nausea, vomito ed effetti sistemici. L’A. ha continuato affermando che alla luce di tali caratteristiche, non era assolutamente sufficiente proteggersi con semplici mascherine respiratorie, non essendo le stesse affatto in grado di difendere le vie respiratorie dall’attacco delle esalazioni promanate dal Timpest, essendo invece necessario un autorespiratore munito di ossigeno… l’ingegnere ha aggiunto che la concentrazione di fattori tossici era aumentata, nel caso specifico, dalla ipoventilazione dell’ambiente e dal fatto che le uniche aperture erano poste in basso mentre gli operatori erano in alto, sotto il tetto, dove i vapori tendono tra l’altro a salire… il Maresciallo capo R. M. ha … riferito di essersi portato immediatamente sui luoghi dell’incidente, confermando l’indirizzo del cantiere già riferito dall’A., le dichiarazioni rese nell’immediatezza da S. A. assolutamente sovrapponibili a quelle dallo stesso rese in sede di escussione dibattimentale) e da S. C., e lo stato dei luoghi come descritto dall’ingegnere A.…*”; nella stessa sentenza, quanto alle difese spiegate anche in questa sede da parte appellata, si legge: “*… il fatto di avere fornito agli operai il trabattello smontato non lo esimeva dal compito di sorvegliarne il successivo montaggio e il concreto utilizzo, atteso quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costante secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, imprudente, autonomo e completamente esulante i compiti assegnati per cui era assolutamente imprevedibile per il datore immaginare la condotta dal lavoratore posta in essere. Nello specifico, se quelli erano i materiali posti a disposizione degli operai per raggiungere un soffitto posto a 4 m di altezza in ogni angolo in modo da spennellarlo tutto con l’antitarlo, ben doveva prevedere il Parte 3 che essi sarebbero stati usati dai lavoratori in tutti i modi possibili per raggiungere lo scopo; del resto, come detto da entrambi gli operai, lo stesso datore si era recato più volte nel locale per visionare e controllare lo stato dei lavori per cui aveva ben potuto rendersi conto di come i due stavano procedendo nel loro lavoro… Sussiste, pertanto, il nesso causale tra la condotta colposa del Parte 3 e l’evento lesivo verificatosi, nesso che non può escludersi neppure ove si ritenesse colposa, in qualche modo, anche la condotta della P.O. Anche a voler ritenere, infatti, che pure il Parte 1 abbia violato i principi prescritti dal DPR 547/55, specificatamente che abbia montato il ponteggio in maniera errata, ciò non elimina, comunque, il rapporto di causalità tra il comportamento colposo dell’odierno imputato e l’evento che ne è scaturito… e in tal senso sicuramente non può ritenersi eccezionale e imprevedibile la condotta del Parte 1 che si è avvalso degli strumenti fornitigli dal datore di lavoro per svolgere la propria mansione, a volte in presenza dello stesso. Detto elemento, quindi, potrebbe incidere unicamente sotto il profilo della valutazione di un ipotetico concorso di colpa del Parte 1 ai fini della commisurazione della pena e dell’entità del risarcimento, ma non certo elidere l’elemento soggettivo in capo al Parte 3…*”; in ordine a tale ultimo profilo, nella sentenza di appello n. 2862/11, la Corte ha precisato: “*… alla luce dei principi richiamati, non può condividersi la tesi difensiva circa una presunta interruzione del nesso causale, dovuta ad un malore del Parte 1 indotto da altre e diverse cause, ovvero da condotta imprudente della stessa p.o., consistita nel mancato uso delle mascherine di protezione e nell’uso di un rudimentale sistema di prolungamento del ponte mobile… la sopra descritta condotta del lavoratore non integra gli estremi del comportamento abnorme o eccezionale… invero, con riguardo al mancato impiego delle mascherine, l’istruttoria ha confermato la loro inidoneità-trattandosi di semplice mascherine bianche in tessuto, del tipo antipolvere-a prevenire i rischi derivanti dall’uso del Timpest, in quanto “preparato nocivo molto tossico”…. Per altro verso, non poteva dirsi esorbitante rispetto al lavoro commissionato, né imprevedibile, la iniziativa dei due lavoratori di prolungare il ponte su ruote con talune travi appoggiate in modo precario, onde raggiungere i settori del soffitto più lontani, piuttosto che spostare di volta in volta lo stesso trabattello. Invero, a dire sia del Parte 1, che dello S., quella era l’unica soluzione possibile, non potendo il ponteggio essere spostato di volta in volta, poiché “impingeva” in alcuni punti (v. dep. S.). Pertanto, rientrava nella normale prevedibilità che i due lavoratori tentassero di conseguire il risultato dovuto – e dunque di raggiungere tutti i settori di un soffitto alto quattro metri, in un locale di mq 18,00-con l’unico strumento a disposizione, adattandolo in tutti i modi possibili. Si è dunque trattato di un’operazione posta in essere dal Parte 1 all’interno del luogo di lavoro, non estranea alle mansioni attribuitegli, e comunque finalizzata a soddisfare esigenze proprie del committente, nonché rientrante nel novero delle ipotizzabili e, quindi, prevedibili (seppur eventualmente imprudenti) scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (cfr. Cass. n. 40164/04). Ma vi è di più. Non solo la suddetta iniziativa non poteva dirsi imprevedibile (ed anzi era ragionevolmente ipotizzabile), ma addirittura essa era nota al datore di lavoro, se è vero che negli ultimi giorni il Parte 3 si era recato più volte sul posto, onde controllare lo stato dei lavori, per come concordemente riferito sia dalla p.o. che dallo S.-cosicché egli poteva avvedersi del modus operandi dei due lavoratori. E a tale riguardo, anche ad ipotizzare una scelta erronea o imprudente da parte degli stessi, le conclusioni non muterebbero: invero,“l’infortunio sul lavoro determinato da un errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di lavoro, il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche, atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche un comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute (Cass. n. 12348/08). Conclusivamente, va ribadita la responsabilità di Parte 3 per il sinistro occorso al Parte 1 … la colpa dell’imputato era consistita nel non avere valutato i rischi per la salute derivanti dall’uso del Timpest; nel non avere fornito al lavoratore adeguati strumenti di protezione ovvero informazioni sui rischi, e nel non averlo sottoposto a visita medica; infine, nel non aver adottato precauzioni contro il rischio di caduta… né la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa per il fatto che il lavoratore, dal canto suo, non avesse adottato alcuna misura di prevenzione, perché il soggetto tenuto a garantire la sicurezza del lavoro avrebbe dovuto pur sempre vigilare sul rispetto della normativa antinfortunistica…*”.

– 1. Alla stregua dei superiori accertamenti in fatto, questa Corte non può che pervenire alle medesime conclusioni sia del giudice penale che del giudice di prime cure (di cui si condividono integralmente le motivazioni) ed escludere sia l’incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale ma anche sulla quantificazione del danno; sul punto va condiviso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l’incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza che aveva ritenuto che l’imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l’evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità)*”- Sez. 3 – , Sentenza n. 4980 del 16/02/2023; nello stesso senso cfr. Sez. L – , Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021, secondo cui “*In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato – aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta “anomala” del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiere, da valutarsi anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del prestatore medesimo)*”.

La condotta dell’odierno appellante non può ritenersi affatto abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo, in quanto rientrante esattamente nell’esecuzione dei compiti allo stesso affidati; per contro è provata la violazione da parte del datore di lavoro delle molteplici norme a tutela della salute del lavoratore.

Tanto permette di ritenere superate le considerazioni espresse dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione dell’USL n. 3 di Catania, nel rapporto giudiziario del 17.01.2007, sì come richiamate nella memoria di costituzione dell’appellata.

Infine, in ordine alla prova articolata dall’appellante incidentale, il complesso dei superiori elementi e la genericità dei capitoli ovvero il carattere superfluo degli stessi, in quanto vertenti su circostanze incontestate o altrimenti provate, hanno giustificato la non ammissione della stessa sia in primo grado che in appello.

1. Con il secondo motivo di appello incidentale, Parte 2 chiede, sempre in subordine, in ipotesi di riconoscimento e liquidazione di somme a titolo di risarcimento del danno differenziale di: “*1) procedere alla riduzione della somma quantificata per risarcimento del danno non patrimoniale (pari a € 312.431,75), per errata duplicazione del danno morale ed errata/eccessiva personalizzazione al 15%) 2) detrarre dalle stesse quanto già corrisposto all’appellante da parte del sig. Parte 3 (€ 60.000,00 a titolo di provvisionale e € 21.738,25 a titolo di retribuzioni e spettanze di fine rapporto, indebitamente percepite); • condannare controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU*”.

2. Il motivo va esaminato in uno alla censura del lavoratore relativa alla quantificazione dei danni riportati.

1. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana.

Va ulteriormente precisato, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), che il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali); “*la lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire*”. Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria; “*Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e magior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico*”. Inoltre, “le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)”.

Sicché, “*In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento*”.

Infine, “*in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione*”; “*Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria*”.

– 1. Le Tabelle di Milano anno 2021, per il danno biologico temporaneo, prevedono quale importo standard la somma di euro 72,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 27,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.

Nella fattispecie concreta non sono state allegate e provate circostanze che possano giustificare l’aumento del danno biologico dinamico relazionale standard, atteso che i pregiudizi subiti dall’attore sono quelli correlati alla menomazione biologica subita.

Vi sono, invece, i presupposti per personalizzare la componente del danno da sofferenza interiore accertata dal C.t.u, sofferenza soggettiva che si può ritenere di grado elevato nel corso della inabilità temporanea assoluta (sessanta giorni) e di grado medio-elevato per tutto il periodo di inabilita temporanea parziale all’80% (ottanta giorni), tenuto conto delle fratture multiple riportate dal Parte 1 e della pluralità di organi interessati dalle gravissime lesioni (così nella relazione peritale: “*…in data 28.11.2006, alle ore 14,45 circa, precipitava al suolo da una impalcatura alta cm 290….[veniva] trasportato al P.S. dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania …In data 29.11.2006 veniva trasferito presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, essendo insorto un peggioramento delle condizioni cliniche e grave insufficienza respiratoria. Presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro a causa dell’ulteriore peggioramento dei parametri emodinamici con ipotensione e tachicardia, era sottoposto ad intervento di tracheotomia e splenectomia con emotrasfusione di tre unità di emazie concentrate. Era altresì sottoposto ad intervento di tamponamento nasale anteriore e di craniotomia decompressiva per ematoma epidurale temporale sinistro con associato grave edema cerebrale. Dopo degenza e stabilizzazione dei parametri vitali, in data 12.12.2006, era rimossa la tracheotomia e trasferito il paziente nel reparto di neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro. In occasione del ricovero il paziente era sonnolento, con disorientamento temporo-spaziale e presentava deficit del II° e III° nervo cranico di sinistra, emiparesi destra … In data 19.12.2006 veniva rilevata la presenza di linfedema all’arto superiore di sinistra. Sottoposto a valutazione specialistica di chirurgia vascolare era rilevata la tromboembolia del lobo polmonare superiore destro. Trasferito in UTIC restava degente fino al 27.12.2006 e ritrasferito in neuro chirurgia, dove si assisteva a miglioramento delle condizioni generali e veniva dimesso in data 05.01.2007. In data 05.06.2008, faceva accesso presso la Divisione di neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro per essere sottoposto a intervento chirurgico di cranioplastica ricostruttiva con protesi personalizzata in idrossiapatite porosa. Era dimesso in data 17.06.2008. Nel gennaio 2013 era sottoposto a consulto psicologico dalla Dott.ssa S. FIORINI che dopo somministrazione di test poneva diagnosi di “Sindrome depressiva grave secondaria ad evento stressante nonché perdurante a causa del carattere invalidante, relativo alla perdita parziale o totale di autonomie e abitudini specifiche di vita” e consigliava supporto psicologico anche di coppia, nonché consulenze mediche specialistiche per eventuale trattamento farmacologico…*”).

Ritiene quindi la Corte di liquidare il danno dinamico relazionale nella misura standard di euro 72,00 e di liquidare il danno da sofferenza interiore (euro 27,00) maggiorato del 30% pro die e quindi nell’importo complessivo di euro 35,00.

In definitiva, tenuto conto che i nominati consulenti hanno accertato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e un periodo di inabilità temporanea parziale all’80% di giorni 80, per complessivi giorni 140, va liquidata la somma di euro 8.928,00 per il danno dinamico relazione [60 gg. x € 72 (4.320,00) + 80 gg. per € 57,60 (€ 4.608,00)] ed euro 4.340,00 [60 gg. x € 35 (2.100,00) + 80 gg. € 28,00 (2.240,00)] per la sofferenza soggettiva interiore (già aumentata per personalizzazione), per un totale di euro 13.268,00.

– 1. Par quanto attiene al danno biologico permanente, il giudice di prime cure ha proceduto alla sua liquidazione sulla base delle Tabelle di Milano del 2018 “*anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11)*”; lo stesso giudice ha precisato: “*Indi, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, della suddetta tabella, dell’età del Parte 1 al momento dell’incidente (56 anni) e della percentuale d’invalidità etiologicamente riconducibile alla condotta del convenuto (43%), va innanzitutto liquidata la somma di euro € 260.495,00 a titolo di danno non patrimoniale globalmente inteso (comprendente il danno biologico in senso stretto, ovvero la lesione dell’integrità psicofisica della persona – nella presente fattispecie determinato nella misura sopra detta -, nonché l’aumento per il danno morale come tradizionalmente inteso, cioè quale turbamento dello stato d’animo della vittima, ed infine per quei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di interessi costituzionalmente protetti ovvero di rango costituzionale inerenti alla persona)*”; quindi, ha proceduto alla personalizzazione del danno biologico globalmente inteso con la seguente motivazione: “*Va poi evidenziato, come riconosciuto dalla sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 n. 26972, che in presenza di reato è risarcibile ogni pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi inerenti la persona, a prescindere da ogni indagine relativa alla rilevanza costituzionale degli stessi, tenuto conto del carattere assorbente della scelta legislativa di predicare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da illeciti penali. In sostanza, la liquidazione della sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato risponde all’esigenza di riconoscere al danneggiato un effettivo ed integrale ristoro. Va aggiunto che, come comunemente è osservato in giurisprudenza e come ribadito anche dalle Sezioni Unite innanzi richiamate, la prova di detto danno non patrimoniale ben potrà essere offerta sulla base di indici presuntivi destinati ad assumere particolare rilievo anche come unica fonte di convincimento del Giudice, come normalmente avviene in presenza di un pregiudizio attinente ad un bene immateriale. Facendo applicazione dei richiamati principi, ad alla luce delle risultanze in atti, si ritiene che il danno può essere personalizzato nella misura non superiore al 15% (rispetto al 25% massimo di tabella, preteso da parte ricorrente), evidenziandosi come fattori noti e degni di nota sul punto il residuare delle menomazioni estetiche sul corpo e la preoccupazione collegata al proprio stato di salute e agli interventi subiti, così che, se da un lato, non si può certo negare una particolare afflittività per il ricorrente di un danno permanente estetico, ovvero dei risvolti alla vita di relazione, dall’altro mancano elementi ulteriori per commisurarlo al massimo previsto*”.

– 1. La superiore valutazione, anche alla luce delle risultanze della consulenza espletata nella presente fase del giudizio, non appare condivisibile; ritiene la Corte che, secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, vi sia spazio per il riconoscimento del danno da sofferenza soggettiva interiore e non già per la personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale; come sopra precisato, non sono state allegate e provate circostanze che possano giustificare l’aumento del danno biologico dinamico relazionale standard; ed invero, i pregiudizi subiti dall’attore sono quelli correlati alla menomazione biologica accertata e le circostanze allegate (danno estetico e relazionale) sono già state valutate nel calcolo del danno biologico.

In ordine alla distinzione, quanto alla lesione psicologica, tra danno morale e danno biologico, la stessa Corte ha precisato che “*26. Con specifico riferimento alle aggressioni della persona che si traducono in una lesione della relativa integrità psicologica, infatti, il superamento della sottile linea di confine tra la mera compromissione emotivo-affettiva e la degenerazione patologica (un discrimine talora sfuggente, benché pur sempre determinabile, in termini logico-scientifici), vale ad imporre una corrispondente riformulazione categoriale della fenomenologia delle conseguenze dannose rilevate, dovendo ravvisarsi gli estremi del danno morale là dove quel confine non sia superato (rimanendosi sul piano di una maggiore o minore alterazione dell’equilibrio emotivo- affettivo del danneggiato), e dovendo, per converso, riconoscersi gli estremi del danno biologico là dove la compromissione di quell’equilibrio sia accertabile, sul piano medico legale, come lesione psicologica capace di esplicare una rilevabile incidenza negativa sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

1. *Rimane naturalmente pur sempre aperta al danneggiato la possibilità di dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani in precedenza rilevati (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico): in tal caso, tuttavia, sarà cura dell’interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell’effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.*

2. *A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l’entità dell’invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale*”- Sez. 3, ord. n. 6443/23.

Tale ultima ipotesi deve ritenersi ricorrente nel caso in esame, ove indubbiamente la gravità delle lesioni accertate, integranti gli estremi di un reato, hanno determinato sia un’alterazione permanente della integrità psicologica con modifiche strutturali della personalità dell’appellante sia una elevata sofferenza soggettiva consistente nel dolore e nella disperazione per la pluralità di organi e funzioni vitali compromessi e per lo sconvolgimento dell’intera esistenza e del complesso delle relazioni affettive.

Rilevano in tal senso gli elementi evidenziati dall’appellante principale a sostegno della censura proposta avverso la quantificazione operata dal giudice di prime cure, secondo cui “*… contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale, l’odierno appellante ha provato, in primo grado, con corposa documentazione a sostegno la gravità delle lesioni patite (che affliggono tutto il corpo, evidenziati da esiti cicatriziali e alterazioni anatomiche del capo, torace, arti superiori dx e sn., collo) ed i molteplici interventi chirurgici volti a preservarne la vita, che hanno causato gravi danni estetici, con seri risvolti di natura psichica e psicologica in capo all’infortunato; sicché il G.L. non può motivare sul punto affermando che “… se da un lato non si può negare una particolare afflittività per il ricorrente di un danno permanente estetico, ovvero dei risvolti alla vita di relazione, dall’altro mancano elementi ulteriori per commisurarlo al massimo previsto”. Gli “elementi ulteriori per commisurarlo al massimo previsto” andavano rinvenuti nella documentazione medica versata in atti e nella relazione a firma della dott.ssa S. F., che qui si intende riportata e trascritta*”; gli elementi richiamati dall’appellante e di cui alla relazione in atti, a firma della dott.ssa S. F., se non rilevano ai fini della personalizzazione del danno biologico, per le ragioni sopra esposte, giustificano il riconoscimento del coesistente danno da sofferenza soggettiva.

– 1. Tanto premesso, dovendo questa Corte procedere alla liquidazione del maggior danno accertato dai nominati consulenti tecnici nella misura dell’80%, non possono che applicarsi le recenti Tabelle di Milano del 2021 e gli indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 7513/2018.

La tabella Milanese del 2021 per una persona di anni 57 anni al momento della stabilizzazione dei postumi (coincidente con la data del 17.04.2007, di cessazione dell’inabilità temporanea), come da Cass. n. 14364/2019, prevede gli importi standard di euro 464.698 per il danno biologico relazionale ed euro 232.349 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.

– 1. Quanto alla decurtazione per effetto della rendita riconosciuta dall’INAIL, va accolto il motivo di censura dell’appellante secondo cui si dovrà considerare la “*differenza tra quanto percepito a titolo di indennità da parte dell’Inail (limitatamente alla mera componente non patrimoniale dell’indennità) e quanto spettante a titolo di danno biologico*”.

A tale fine, con ordinanza depositata il 10 luglio 2023 e reiterata in data 9.04.2024, sono state richiese all’INAIL informazioni in ordine alla rendita erogata al Parte 1 e segnatamente: *“a) Il totale dei ratei di rendita già erogati e quelli che matureranno alla data del 12.06.2024, distinguendo la quota relativa al danno biologico da quella relativa al danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica; b) l’importo dei ratei di rendita già erogati relativamente al danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica dal 01.01.2009 alla data del 11.04.2015; b1) L’importo della rendita residua capitalizzata a decorrere dal 13.06.2024, anche in questo caso distinguendo la quota relativa al danno biologico da quella relativa al danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica*”); l’ente previdenziale, con la nota trasmessa in data 17.06.2024, ha precisato che “*il valore capitale della rendita assegnata all’infortunato in oggetto ammonta a 326.813,99 euro di cui: – per indennizzo danno biologico 140.349,38 euro – per indennizzo danno patrimoniale 186.464,61 euro*”; mentre le rate di rendita già erogate ammontano alla data del 12.06.2024 a € 226.993,77, quanto ai ratei netti di danno biologico, maggiorato di € 24.858,90 a titolo di interessi, e a € 214.483,37 i ratei netti del danno patrimoniale, maggiorati di € 23.131,32 a titolo di interessi.

Sicché il danno biologico differenziale va quantificato in € 72.495,95, pari alla differenza tra euro 464.698 (danno biologico) ed € 392.202,05 (rendita capitalizzata *140.349,38 + ratei erogati* 226.993,77 + interessi 24.858,90) liquidato dall’INAIL per lo stesso titolo.

A tale importo a titolo di danno biologico permanente va aggiunto il danno biologico temporaneo, quantificato in complessivi € 13.268,00, non indennizzato dall’INAIL, e il danno da sofferenza soggettiva anch’esso non indennizzato in quanto danno complementare, quantificato in complessivi € 232.349.

Quindi il complessivo importo dovuto all’appellante per danno non patrimoniale va quantificato in complessivi € 318.112,95 alla data della presente decisione; su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data dell’infortunio ad oggi (da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell’infortunio e rivalutata anno per anno sulla base dell’indice Istat) e gli interessi legali da oggi al saldo effettivo.

1. Per quanto attiene al danno patrimoniale si osserva quanto segue.

1. In ordine al lamentato danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica, va condiviso il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, dell’80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.*”- Sez. 3 – , Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023; nella parte motiva, la Corte ha precisato che “*Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all’art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608). Emerge pertanto evidente che trattandosi di invalidità generica come nella specie integrante ipotesi di c.d. macropermanente (dell’80%) rimane invero integrata la lesione non solo di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell’aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicché la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211) ma anche sotto il (differente) profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l’invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro. Si tratta, in quest’ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un’occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito). Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell’assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737). La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta non realizza invero duplicazione alcuna nemmeno in presenza del riconoscimento e liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene invero a1risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell’impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro ( v. Cass., 12/6/2015, n. 12211 )*”.

– 1. Nella fattispecie in esame, tenuto conto dell’età dell’appellante alla data dell’infortunio, dell’elevato grado di invalidità accertata, che non ha consentito allo stesso la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre che di svolgere le mansioni di operaio generico (sì come accertato dai nominati consulenti), si stima equo determinare il danno da perdita della capacità lavorativa generica nella misura di un quarto del danno alla capacità lavorativa specifica.

2. Quanto a tale ultima voce di danno, la stessa secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità è costituita dal reddito annuale netto dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea alla data della liquidazione; la retribuzione di un lavoratore regolarmente assunto è quella globale di fatto (comprensiva delle voci fisse e continuative, quindi compresi ratei di tredicesima e quattordicesima, scatti ed eventuali incrementi contrattuali dei C.C.N.L. che si sono succediti ecc.).

Nella specie, tale danno va quantificato dal 1.01.2009 (tenuto conto che è incontestato tra le parti che sino al 31.12.2008 l’odierno appellante è stato regolarmente retribuito e che nel ricorso introduttivo lo stesso non ha lamentato l’inadeguatezza della retribuzione percepita) sino al 11.04.2015 (data del collocamento in quiescenza); a seguito di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il nominato perito dott. M.M., ha quantificato detto importo, tenuto conto del mandato ricevuto e della mancata previsione della 14^ mensilità nel CCNL Ceramica Artigianato, in complessivi € 77.330,18 (tenuto conto della decorrenza dell’anzianità di servizio dal 25.11.2006, coincidente con la data di assunzione); da tale importo va detratto quanto corrisposto dall’INAIL nello stesso periodo a titolo di danno patrimoniale, pari a euro 80.410,29; da tanto consegue che nessuna somma è dovuta all’odierno appellante a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica.

– 1. L’importo dovuto a titolo di perdita della capacità lavorativa generica va quantificato nella misura di un quarto dell’importo di € 77.330,18, pari a € 19.332,54, oltre interessi legali dalla data del 12.04.2015, primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, al soddisfo.

1. Con riferimento agli esborsi sostenuti dall’appellante, l’importo allegato in ricorso, di € 2.769,00, documentato in atti, non è stato contestato dalla controparte; deve quindi riconoscersi il predetto importo, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo esborso ad oggi.

1. Deve darsi atto che è incontestato che parte appellata abbia corrisposto la somma di € 60.000,00 a titolo di provvisionale; tale importo va detratto dalla somma dovuta.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che “*La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente*”- Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927.

1. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza impugnata, l’appellata va condannata al pagamento in favore di Parte 1 di € 318.112,95 a titolo di danno biologico e da sofferenza soggettiva, di € 19.332,54 a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa generica, e di € 2.769,00 a titolo di spese mediche, oltre accessori come sopra precisati in relazione alle diverse voci, detratta la somma di € 60.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale, secondo le modalità sopra richiamate .

2. Parte appellata va, altresì, condannata al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta.

Parte appellata va condannata al pagamento per intero delle spese delle consulenze tecniche d’ufficio, come liquidate in atti.

1. Per contro, l’appello incidentale va rigettato.

La statuizione di rigetto dell’impugnazione incidentale, a norma dell’art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo,

in accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte 2 al pagamento in favore di Parte 1 di € 318.112,95 a titolo di danno biologico differenziale e da sofferenza soggettiva, di € 19.332,54 a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa generica e di € 2.769,00 a titolo di spese mediche, oltre accessori come precisati in parte motiva, detratta la somma di € 60.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale, secondo le modalità precisate in motivazione;

rigetta l’appello incidentale;

condanna Parte 2 al pagamento delle spese delle consulenze tecniche d’ufficio, come liquidate in atti con separati decreti;

condanna Parte 2 al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 13.000,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 15.000,00 quanto al presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

A norma dell’art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante incidentale, se dovuto.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il consigliere est. Il Presidente

Dott.ssa C.M. Dott.ssa G.P.

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