REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in
persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all’esito della
trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note
sostitutive di udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2143/2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 Parte_2 , e
Parte_3
rappresentati e difesi dall’Avv.to S. G. ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio sito in Roma, in Via Flaminia n. 109,
giusta procura in atti
-ricorrente-
Controparte_1 C O N T R O
in persona del pro-tempore,
CP_2
rappresentato e difeso dall’Avv.to F. T. ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via F. p.
-resistente-
OGGETTO: ricorso ex art 28. Dlgs 150/2011
FATTO E DIRITTO
Controparte_1
Con il ricorso depositato in data 19.07.2022, i ricorrenti indicati in
epigrafe hanno convenuto in giudizio il esponendo:
– di aver lavorato alle sue dipendenze per diversi anni in virtù di
contratti a tempo determinato stipulati quale forma di fuoriuscita
dal bacino degli ex LSU, reiterati nel tempo;Controparte_1
Controparte_1
– che, con sentenza del Tribunale Civile di Termini Imerese- sez.
lavoro- n. 721 del 27.10.2021, in parziale accoglimento del
ricorso, il era stato condannato a risarcire il
danno loro derivato da tale reiterazione ritenuta illegittima in
quanto contrastante con la direttiva UE n. 70/1999;
– che tale sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello
di Palermo (R.g. n. 486/2022);
– che, successivamente a detta sentenza, il
Controparte_1
proponeva a tutti i ricorrenti un accordo transattivo al fine di far
loro sottoscrivere una rinuncia al predetto risarcimento;
– che, con delibera n. 12 del 14.01.2022, il
Controparte_1
“considerato che i lavoratori impegnati in progetti ASU presso
questo Ente alla data odierna assicurano attività di supporto agli
uffici nell’espletamento dei compiti istituzionali”, deliberava la
prosecuzione dei rapporti sino al 30.04.2022 di n. 46 soggetti ASU
e fino al 28.02.2022 di n. 9 soggetti ASU “ nelle more della
definizione degli accordi finalizzati alla soluzione della controversia
intrapresa nei confronti dell’Ente”;
– che, con delibera n.51 del 28.02.2022, il
prorogava sino al 31.12.2023 il rapporto di lavoro coi ricorrenti
che avevano aderito alla proposta conciliativa, disponendo, al
contrario, “nelle more della definizione degli accordi finalizzati alla
soluzione delle controversie intraprese nei confronti dell’Ente” la
proroga dei suddetti rapporti in ultimo fino al 25.03.2022 (
delibere n. 52 del 28.02.2022 e n. 70 del 14.03.2022 fascicolo
parte ricorrente);
– che, con delibera n. 78 del 25.03.2022, anche il rapporto di altri
due soggetti ASU portatori di sentenza veniva prorogato al
31.12.2023, a seguito della loro accettazione della proposta
conciliativa;
Parte_1 – che, a seguito del rifiuto di ,
e di addivenire alla sottoscrizione dell’accordo
Parte_3
transattivo così formulato, con comunicazione del 29.03.2022, il
Controparte_1
“permanendo con gli stessi lo stato di
conflittualità” interrompeva i suddetti rapporti di collaborazione
come ASU con la seguente motivazione “ questa amministrazione
comunale ha proposto ai ricorrenti una soluzione conciliativa in
sede sindacale ex art. 2113, 4° comma, c.c. ed ex art 410,411 e
Parte_2412 c.p.c., volta a tutelare le finanze dell’Ente, a rimuovere ogni
condizione di conflittualità e a ristabilire quel rapporto di fiducia
reciproca imprescindibile in ogni condizione lavorativa protesa alla
garanzia dei principi di economicità, efficacia ed efficienza che
costituiscono corollario del canone di buon andamento dell’azione
amministrativa. La proposta conciliativa non è stata accettata dai
lavoratori. Per tale ragione, questa amministrazione, dal giorno 26
marzo u.s. non si avvale più della collaborazione de quo”.
Tutto ciò premesso, assumendo che il mancato rinnovo dei loro contatti
a termine sin dal 31.12.2023 – atto, a loro dire, dovuto in forza
dell’avviato processo di stabilizzazione, per il quale erano state
approntate dalla Regione le necessarie coperture finanziarie, e disposto
per tutti gli altri dipendenti precari – integrasse un comportamento
illecito in quanto privo di alcuna causa giustificativa e manifestamente
ritorsivo e discriminatorio, hanno chiesto “dichiararsi, l’immediata
ricostituzione degli stessi ed il loro rinnovo sin dal 31.12.2023 e, per
l’effetto, ordinarsi al CP_1
a titolo di risarcimento del danno, la
corresponsione del sussidio mensile dalla data del 29.03.2022 sino
all’effettiva ricostituzione dei rapporti, con interessi e/o rivalutazione”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità
del ricorso per violazione del ne bis in idem e, nel merito, contestandone
la fondatezza del quale, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione
scritta disposta ai sensi dell’art 127 ter c.p.c., è stata decisa all’esito
della scadenza del termine del 26.06.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
In va preliminare, non merita accoglimento l’eccezione sollevata da
parte convenuta di violazione del ne bis in idem, essendo quello per cui
è causa un giudizio avente ad oggetto il comportamento discriminatorio
e/o ritorsivo posto in essere dall’Ente convenuto nei confronti degli
odierni ricorrenti; differente rispetto a quello di cui al precedente
proc.to (R.G. n. 721/21) incoato innanzi Codesto Tribunale ed avente
ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto di
lavoro e dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
*** ** ***Nel merito, il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti
di seguito indicati.
I fatti esposti in premessa ricevono piena conferma nella
documentazione versata in atti e si prestano dunque ad una
ricostruzione oggettiva, divergendo le posizioni delle parti solo in ordine
alle motivazioni che avrebbero determinato l’amministrazione
convenuta alle scelte negoziali che qui vengono contestate e, dunque,
in ordine agli effetti che dalle stesse vorrebbero farsi conseguire.
Intendendosi dunque qui richiamati tutti i passaggi storici della
vicenda in esame, come sopra sintetizzati, ed esposti in ricorso, nei
limiti in cui essi vengono riscontrati dalla documentazione
pedissequamente richiamata dai ricorrenti e dagli stessi prodotta,
occorre verificare, in diritto, se il mancato rinnovo ai ricorrenti dei
contratti a termine per cui è causa integri o meno un comportamento
ritorsivo che, come tale, possa godere della tutela antidiscriminatoria
qui invocata.
Va subito premesso che tale indagine prescinde dalla natura dovuta
ovvero facoltativa del suddetto rinnovo; infatti, come s’è detto, ove
l’esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione
trasmodi in un comportamento vessatorio, ritorsivo o discriminatorio,
la sua stessa illiceità ne consente la sottoposizione alle sanzioni
previste dalla normativa antidiscriminatoria, non venendo più in
considerazione l’esercizio (che deve presupporre la sua liceità) della
discrezionalità amministrativa.
Ciò posto, va ricordato che, in ambito lavoristico, si è da lungo tempo
consolidato il principio, invero affermato in tema di licenziamento
discriminatorio, secondo cui “Il divieto di licenziamento discriminatorio,
sancito dall’art. 4 della legge n. 604 del 1966, dall’art. 15 st. lav. e
dall’art. 3 della legge n. 108 del 1990, è suscettibile – in base all’art. 3
Cost. e sulla scortadella giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in particolare, nei
rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell’art. 13 nel Trattato
CE, da parte del Trattato di Amsterdam del 1997 – di interpretazione
estensiva, sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il
licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell’ingiusta e
arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale
unica ragione del provvedimento espulsivo, essendo necessario, in tali
casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato
esclusivamente dall’intento ritorsivo” (cfr. Cass. Sez. L. n. 24648 del03/12/2015; Cass. 8 agosto 2011, n. 17087; Cass. 18 marzo 2011, n.
6282; Cass. 27 febbraio 2015, n.3986).
A tale stregua è stato precisato che “il giudice nazionale, laddove
vengano in considerazione eventuali profili discriminatori o ritorsivi nel
comportamento datoriale, non può fare a meno di effettuarne la
valutazione sia in base all’art. 3 Cost. sia in considerazione degli esiti
del lungo processo evolutivo che si è avuto in ambito comunitario, sulla
scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di diritto
antidiscriminatorio e antivessatorio, in genere e in particolare nei
rapporti di lavoro, a partire dalla introduzione dell’art. 13 nel Trattato
CE, da parte del Trattato di Amsterdam del 1997. Tale processo, che è
poi proseguito in sede comunitaria e nazionale, ha portato, nel corso del
tempo e principalmente per effetto del recepimento di direttive
comunitarie, alla conseguenza che anche nel nostro ordinamento
condotte potenzialmente lesive dei diritti fondamentali di cui si tratta
abbiano ricevuto una specifica tipizzazione – pur non necessaria, in
presenza dell’art. 3 Cost. – (Corte cost. sentenza n. 109 del 1993) – come
discriminatorie (in modo diretto o indiretto), soprattutto a partire
dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 215 e D.Lgs. n. 216 del 2003 con la
previsione di un particolare regime dell’onere probatorio” (v. Cass. 24648
del 03/12/2015 cit.).
Orbene, pur apparendo evidente che, nel caso di specie, non si
controverte in tema di risoluzione di un contratto di lavoro – trattandosi
di contratti a termine già scaduti al 28.03.2022 – ma della scelta
datoriale di non rinnovare o prorogare tali contratti per il nuovo anno,
tuttavia la peculiarità del caso concreto induce ad assimilare le due
fattispecie, quanto meno ai fini della tutela qui invocata.
Siamo, infatti, di fronte a contratti a termine che sono stati rinnovati,
senza alcuna soluzione di continuità, certamente da oltre un decennio,
per i quali, almeno a partire dalla L. n. 296/2006, si è cominciata a
profilare l’aspettativa di una stabilizzazione, più volte rinviata per vari
motivi, aspettativa divenuta ormai concreta in virtù del D. Lsg. N.
75/2017 che ha finalmente rimosso gli ostacoli legislativi a detto
percorso, pur fissandone al contempo i limiti e le possibilità.
A fronte, dunque, di tale continuità di fatto dei rapporti di lavoro di che
trattasi (tali sono stati considerati dal Tribunale Civile di Termini
Imerese con la sentenza n. 721/2021), il mancato rinnovo deliberato
dal Comune nelle circostanze temporali di cui meglio si dirà appresso,
appare del tutto assimilabile, pur nella riaffermata diversità giuridico-formale delle due ipotesi, ad una sostanziale interruzione del
“rapporto”.
La determinazione negoziale relativa a detto rinnovo, non appare, nel
caso di specie, neutra e scevra da qualsiasi valutazione di merito, come
lo sarebbe certamente di fronte alla possibilità o meno di procedere a
nuove assunzioni, anche a termine, ma, in quanto diretta a soggetti che
si trovano nella particolare posizione qualificata di cui s’è detto, appare
invece soggetta ad un più rigoroso obbligo motivazionale che consenta
di superare le censure di illegittimità oggi sollevate dai ricorrenti.
Ritenuta, dunque, applicabile al caso di specie la normativa
antiscriminatoria, stante il carattere certamente non tassativo dei
criteri in base ai quali può concretizzarsi una condotta discriminatoria
(ai sensi dell’art. 2 D. Lgs n. 216/2003, essa viene collegata a diversità
di trattamento a causa della religione, delle convinzioni personali, degli
handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale; l’art. 14 della CEDU
impone il godimento dei diritti in essa previsti senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione) e,
comunque, richiamata, e condivisa, l’interpretazione estensiva che al
concetto di discriminazione è stata data dalla giurisprudenza di
legittimità, sicché va in essa compresa anche la condotta ritorsiva del
datore di lavoro, occorre ricordare, sotto il profilo dell’onere probatorio,
che l’art. 4 comma 4 D. Lsg. 216/2003 introduce, in subiecta materia,
un’agevolazione probatoria, consentendo al lavoratore di dedurre,
anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi,
precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell’articolo 2729,
primo comma, del codice civile, onerando, in tal modo, la parte
datoriale di fornire, al contrario, altri elementi in grado di contrastare
il giudizio presuntivo basato sui fatti dedotti nella loro oggettività.
Venendo alla considerazione di tali fatti, appare, innanzitutto, del tutto
pacifico che gli unici lavoratori precari cui non è stato rinnovato il
contratto dal 2022 siano gli odierni ricorrenti e che tale platea coincida
esattamente con coloro i quali non hanno accettato di sottoscrivere
l’accordo transattivo sottoscritto, invece da tutti gli altri precari, avente
ad oggetto la rinuncia al risarcimento del danno così come statuito in
seno alla sentenza n. 721/21 resa dal Tribunale Civile di Termini
Imerese, nonché alla proposizione del relativo atto di appello.CP_1
Il ha giustificato tale scelta allegando, con comunicazione del
29.03.2022 (all.13 fascicolo parte ricorrente), di non poter
ulteriormente prorogare i ridetti contratti a termine, onde non
aggravare la responsabilità patrimoniale già riconosciuta da detta
pronuncia, e di avere pertanto accolto la richiesta di rinnovo
unicamente per coloro i quali, sottoscrivendo il citato accordo
transattivo, avessero assicurato di non far valere ulteriormente tale tipo
di responsabilità.
Tale assunto non convince per diverse ragioni.
Deve innanzitutto osservarsi che l’illegittimità del rinnovo dei contratti
a termine, come stigmatizzato dalla sentenza del Tribunale di Termini
Imerese n. 721/21, risiedeva nella riscontrata assenza di ragioni
oggettive, che si annidava, per un verso, nella non riconducibilità dei
rapporti così reiterati, per il modo in cui ne era stata fatta concreta
utilizzazione, all’originale schema negoziale di tipo socio assistenziale
e, per altro, nella loro adibizione a stabili esigenze organizzative del
datore di lavoro, sì da rendere loro applicabile la tutela comunitaria dei
contratti a tempo determinato, recepita in Italia con il D. Lgs. n.
368/2001 e succ. mod..
Nel caso qui in esame, tuttavia, non si pone alcun problema di assenza
di ragioni oggettive, atteso che la ragione oggettiva del rinnovo è invece
riscontrabile proprio nella normativa sopravvenuta, rappresentata
dall’art. 20 del D. lsg. N. 75/2017 che recita: “1. Le amministrazioni, al
fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalita’ acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma
2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a
tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i
seguenti requisiti….2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia
dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa
copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti… 3. …. 4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai
comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i
vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche’ gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare ilcomma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni
che assicurano la compatibilita’ dell’intervento con il raggiungimento dei
propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 26 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale
al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del
periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato,
secondo quanto previsto dal presente articolo. ….. 8. Le
amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di
lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, finoalla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. … 14…..Ai fini delle disposizioni di
cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di
personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo
Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono
applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo
determinato secondo le modalita’ previste dall’ultimo periodo del
comma 4.”.
Appare dunque del tutto evidente che, nei limiti di spesa fissati dal c.d.
decreto Madia, gli enti territoriali hanno facoltà di rinnovare, almeno
sino al 31.12.2018, per i soggetti assumibili ai sensi dell’art. 20 comma
1, ovvero fino alla definizione delle procedure di stabilizzazione, per
quelli assumibili ai sensi del comma 2, i contratti a tempo determinato
già in essere, proprio in vista alla predetta stabilizzazione, prevedendo
financo il divieto di stipulare nuovi contratti a termine con soggetti
diversi.
La destinazione di tali rapporti alla definitiva stabilizzazione (con
conseguente sanatoria di ogni possibile pregressa situazione di abuso)
e la necessità, del tutto intuibile, di dare agli enti territoriali la
possibilità di assicurare medio tempore (e comunque per un tempo
legalmente prestabilito) i servizi sin qui svolti dai soggetti titolari di talirapporti, costituisce la ragione oggettiva, questa volta prevista ex lege
secondo criteri e in ossequio a limiti del tutto compatibili con la
direttiva comunitaria n. 70/1999, che mette l’amministrazione al
riparo da possibili future rivendicazioni circa l’illegittimità del rinnovo
contrattuale eventualmente disposto nell’esercizio delle facoltà
consentite dal decreto citato.
Inoltre, proprio con riferimento agli odierni ricorrenti, era del tutto da
escludere la possibilità di ulteriori rivendicazioni risarcitorie, come s’è
detto proponibili soltanto con riferimento al periodo pregresso, per il
quale era possibile parlare di abusivo ricorso ai contratti a termine;
sicché l’unica rinuncia alla quale essi avrebbero dovuto acconsentire
per ottenere il rinnovo del contratto a termine per l’anno a venire, era
quella di far valere i diritti patrimoniali accertati con la ridetta sentenza;
ma detta rinuncia, come appare evidente, non si pone in rapporto di
prevenzione rispetto ai rischi patrimoniali che il Comune paventava
potessero conseguire al rinnovo dei contratti, apparendo, dunque, tale
condizione del tutto irragionevole.
Sotto altro aspetto, il CP_1
sempre in seno alla comunicazione del
29.03.2022, giustifica il mancato rinnovo “al fine di tutelare le finanze
dell’ente”.
Anche tale assunto appare infondato.
Mette conto, a tal proposito, evidenziare che la Regione, così come
consentito dal decreto Madia, ha già apprestato i finanziamenti per il
rinnovo dei contratti finalizzati alla stabilizzazione (all.to delibera avviso
procedura di stabilizzazione fascicolo parte ricorrente); che tale
stabilizzazione, come è pacifico tra le parti, è stata avviata dal
[…]
CP_1
con rifermento a tutti i precari, ivi inclusi gli odierni
ricorrenti, sicché non può dubitarsi che la copertura finanziaria
riguardi la totalità di detti contratti.
A fronte di tali dati di fatto, documentati ed incontestati, e ravvisata
l’inconsistenza delle ragioni poste dal CP_1convenuto a sostegno
del mancato rinnovo dei contratti a termine, selettivamente deliberato
solo nei confronti di coloro che non avevano accettato di rinunciare ai
diritti risarcitori già accertati con sentenza, pare al giudicante che
sussistano plurimi indizi tra loro convergenti del carattere ritorsivo di
tale scelta del Comune, avendo la stessa assunto l’aspetto di una
reazione ingiusta e arbitraria rispetto al legittimo rifiuto dei ricorrenti
di sottoscrivere la menzionata dichiarazione liberatoria, condotta come
tale sanzionabile alla stregua di ogni comportamento di tipo
discriminatorio.Per tale motivo, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del d. lgs. n. 216/2003, va
in primo luogo ordinata la cessazione della condotta discriminatoria
che, nel caso di specie, si è concretizzata nell’esclusione dal rinnovo
contrattuale a partire dal 25.03.2022 dei soli ricorrenti, dovendosi, per
l’effetto, ordinare al Comune convenuto di prorogare il contratto a
termine scaduto il 25.03.2022, di cui erano parte i ricorrenti, sino al
31.12.2023 ovvero sino a che non si siano concluse le procedure già
avviate per la loro stabilizzazione.
Consegue, inoltre, all’accertamento del carattere illecito del diniego di
proroga, il conseguente risarcimento del danno che va qui commisurato
alle retribuzioni che i ricorrenti non hanno potuto percepire per effetto
della condotta discriminatoria, e che invece avrebbero riscosso ove
fosse stato loro tempestivamente rinnovato il contratto, al pari di tutti
gli altri precari; avendo peraltro essi richiesto il rinnovo del contratto
sin dal mese di luglio 2022 ( data di iscrizione a ruolo del ricorso non
rinvenendosi agli atti comunicazioni di data antecedente), agli stessi va
liquidata a tale titolo una somma pari alle retribuzioni maturate dal
01.8.2022 e maturande sino alla loro effettiva riammissione in servizio,
con l’aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
– ordina al Controparte_1
di prorogare il contratto a termine
scaduto il 25.03.2022, di cui erano parte i ricorrenti, sino al
31.12.2023;
– condanna il Controparte_1
a risarcire il danno subito dai
ricorrenti in misura pari al sussidio mensile dalla data del sussidio
mensile maturato dal 01.8.2022 e sino all’effettiva riammissione in
servizio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
– condanna il CP_1
a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si
liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, I.v.a. e C.P.A.
Così deciso, all’esito della scadenza del termine del 26.06.2024 per il
deposito di note.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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