REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di [LUOGO] Lavoro In persona del giudice unico, dott.ssa [GIUDICE], in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell’udienza del [DATA], sostituita ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO], promossa da
[SOGGETTO_GIURIDICO] ([IDENTIFICATIVO]), in persona [PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. [DIFENSORE];
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS ([IDENTIFICATIVO]),
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. [DIFENSORE];
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell’udienza ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data [DATA] la [SOGGETTO_GIURIDICO] ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. [IDENTIFICATIVO] e n. [IDENTIFICATIVO] notificati il [DATA], il primo per l’importo di € 129,43, avente ad oggetto somme aggiuntive ex art. 116, co. 8 lett. a) della L. 388/2000, e il secondo per l’importo di € 290.032,01 a titolo di contributi e sanzioni per il periodo [DATA] – [DATA], derivanti dall’accertamento ispettivo di cui al [NUMERO_ATTO] dell’[DATA]. Con il suddetto verbale ispettivo, per quanto di rilievo in questa sede, l’INPS ha provveduto all’addebito di contributi per differenze retributive conseguenti all’erronea applicazione dei contratti provinciali di categoria e al pagamento di retribuzioni inferiori rispetto ai minimi contrattuali, nonché al recupero dei benefici contributivi ai sensi dell’art. 20 co. 2 D.lgs. 375/1993. A fondamento dell’opposizione proposta, la società [SOGGETTO_GIURIDICO] ha eccepito la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito e l’efficacia di giudicato esterno della [NUMERO_ATTO] del Tribunale di [LUOGO]. Ha poi sviluppato motivi di contestazione afferenti alla regolarità formale degli avvisi di addebito e, nel merito, ha dedotto il difetto di prova in merito alle mansioni superiori svolte da [PERSONA] e da altri quattro lavoratori rispetto a quelle di inquadramento; ha contestato la legittimità della maggiore pretesa contributiva perché scaturente da un rifiuto dell’Ente di compensazione con maggiori crediti in
favore della ricorrente, perché non preceduta da invito a regolarizzare ex art. 7 del D.M.
[DATA] e per difetto di prova dell’erogazione di retribuzioni inferiori rispetto ai minimi tabellari; ha poi contestato la legittimità del recupero dei benefici contributivi goduti, non potendo quest’ultimo operare retroattivamente per il periodo antecedente a quello in cui l’irregolarità è stata accertata e invocando comunque il limite del maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. Ha infine contestato l’applicazione delle sanzioni aggiuntive previste per l’ipotesi di evasione in luogo di quella diversa omissione contributiva di cui all’art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, cui sarebbe da ricondurre il caso di specie in quanto la maggiore contribuzione dovuta è da imputare ad omissioni del soggetto che si occupava della contabilità della società e non al dolo della [SOGGETTO_GIURIDICO].
1.1. Costituitosi con memoria del [DATA] l’INPS ha in via preliminare specificato che l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] si riferisce all’assunzione di manodopera [SOGGETTO_GIURIDICO] a tempo determinato per i trimestri: [DATA], [DATA] e [DATA], per il complessivo credito
residuo di € 129,43, in relazione al quale parte opponente non aveva sollevato alcuna
contestazione od eccezione; l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] scaturisce invece dal verbale ispettivo sopra citato e ha ad oggetto differenze contributive relative all’assunzione di manodopera [SOGGETTO_GIURIDICO] per il periodo che va dal [DATA] al [DATA]. L’ente ha quindi contestato la fondatezza delle censure afferenti alla regolarità formale dell’avviso di addebito. Nel merito ha contestato la maturazione del termine di prescrizione quinquennale, ha affermato l’infondatezza dell’eccezione di compensazione con presunti
maggiori crediti, non provati da parte ricorrente, nonché la non pertinenza delle difese relative
alla necessità dell’invito alla regolarizzazione. L’ente ha quindi richiamato le risultanze del verbale ispettivo, affermando la fondatezza della pretesa creditoria e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: -dichiarare l’inammissibilità dell’avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d.lgs. n. 46/99. In via principale, dichiarare l’infondatezza dell’avversa opposizione, e per l’effetto, previa revoca della sospensione dell’esecutività del ruolo, confermare l’avviso di addebito, il verbale di accertamento e tutti gli atti presupposti e conseguenti. In via subordinata, previa revoca della sospensione dell’esecutività del ruolo, accertare e dichiarare l’obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell’avviso di addebito ivi citato, ovvero nella somma
che sarà stabilita dal Decidente, e per l’effetto condannare parte ricorrente al pagamento di
quanto accertato, con conferma del verbale di accertamento e tutti gli atti presupposti e conseguenti. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
1.2. Nel corso del giudizio la società [SOGGETTO_GIURIDICO] ha provveduto al pagamento dell’importo di € 129,43, oggetto dell’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO], chiedendo sul punto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note del [DATA] e ricevuta di pagamento depositata in pari data).
Nel corso del giudizio, rinviato a fini interlocutori, la società [SOGGETTO_GIURIDICO] ha altresì documentato l’intervenuto pagamento dell’importo di € 5.701,84, a parziale saldo della pretesa creditoria di cui all’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO], nei limiti dell’importo ivi richiesto a titolo di omessa contribuzione (cfr. ricevuta di pagamento depositata il [DATA]).
A seguito di trasferimento ad altro Ufficio della precedente giudice titolare del procedimento, lo stesso è stato assegnato alla scrivente in data [DATA] e trattato per la prima volta all’udienza del [DATA].
La causa è stata istruita mediante consulenza contabile.
All’udienza di discussione del [DATA], sostituita ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. senza opposizione delle parti, queste ultime hanno concluso come da relative note di trattazione scritta. In particolare, l’INPS ha insistito nelle conclusioni già formulate chiedendo rigettarsi il ricorso anche alla luce delle risultanze di cui alla consulenza contabile disposta;
parte ricorrente,
sull’assunto dell’intervenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di omessa contribuzione, ha chiesto “Dichiararsi la cessazione della materia del contendere per i due avvisi di addebito opposti. In subordine, l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso in opposizione”.
2. Ai fini di una corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio, occorre in primo luogo rilevare la parziale cessazione della materia del contendere derivante dall’integrale pagamento in corso di causa di quanto dovuto in forza dell’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] e dal parziale pagamento delle somme di cui all’avviso n. [IDENTIFICATIVO].
Invero, quanto all’avviso n. [IDENTIFICATIVO] avente ad oggetto somme
aggiuntive per i trimestri 2 e 3 del [DATA] e per il trimestre 4 del [DATA], parte ricorrente ha
documentato l’intervenuto pagamento del complessivo importo di € 129,43 mediante deposito della relativa ricevuta (cfr. deposito del [DATA]).
Quanto all’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO], la società [SOGGETTO_GIURIDICO] ha documentato di avere provveduto alla regolarizzazione parziale versando l’importo di € 5.701,80, nei limiti di quanto richiesto dall’INPS a titolo di contributi omessi come risultante dal verbale ispettivo (cfr. deposito del [DATA]). La materia del contendere deve dunque ritenersi integralmente cessata quanto all’opposizione al primo avviso di addebito e solo parzialmente cessata quanto al secondo avviso di addebito, nei limiti della pretesa contributiva afferente all’omessa contribuzione e già
soddisfatta dal ricorrente.
Rimane invece in contestazione tra le parti la debenza degli ulteriori importi richiesti dall’Ente a titolo di recupero delle agevolazioni contributive fruite dalla [SOGGETTO_GIURIDICO] per il periodo oggetto di accertamento ispettivo, oltre sanzioni e interessi, per il restante importo di € 284.330,21.
Entro i suddetti limiti va dunque esaminata la fondatezza dei motivi di opposizione.
3. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente
per essere decorsi più di cinque anni tra la notifica del verbale ispettivo dell’[DATA] e la notifica dell’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] del [DATA].
A riguardo si osserva che il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 co. 9 l. 335/1995 trova applicazione sia con riguardo ai contributi, che con riguardo alle sanzioni e somme aggiuntive correlate alla contestata omessa contribuzione, dovendo richiamarsi l’orientamento di legittimità secondo cui “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria “ex lege”, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. Cass. n. 2620/2012; Cass. n. 8814/2008; [PERSONA]. n. 5076/2015).
Ai fini del calcolo del suddetto termine va considerata la sospensione prevista nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19, prevista dagli artt. 37 co. 2 del D.L. 18/2020 e 11 co. 9 del D.L. 183/2020, per un totale di 311 giorni.
Nel caso di specie, tenuto conto dell’intervenuta sospensione per il periodo come sopra indicato, nessuna prescrizione risulta decorsa tra le incontestate date di notifica del verbale ispettivo ([DATA]) e di notifica dell’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] ([DATA]).
L’eccezione di prescrizione formulata in ricorso è dunque infondata.
4. Priva di fondamento è altresì l’eccezione afferente alla presunta efficacia di giudicato esterno della [NUMERO_ATTO] del Tribunale di [LUOGO], sez. III, confermata a seguito di rigetto dell’appello avverso la stessa proposto e con cui è stata accolta l’opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta [SOGGETTO_GIURIDICO] avverso l’ordinanza ingiunzione n. [NUMERO_ATTO] prot. n. [PROTOCOLLO] “non avere il datore di lavoro agricolo presentato all’INPS, entro trenta giorni della data di inizio dell’attività, per via telematica su apposito modello, la denuncia aziendale ovvero per averla presentata incompleta o infedele” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente e deposito di cui alle note del [DATA]).
Con tale pronuncia il Tribunale adito ha dichiarato non dovute le sanzioni di cui all’ordinanza ingiunzione per non essere stata fornita in giudizio prova dei fatti addebitati, stante la contumacia dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di [LUOGO].
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, alcun valore riflesso può essere
attribuito a tale pronuncia nell’ambito del presente giudizio, atteso che l’accertamento dell’illecito amministrativo e la legittimità delle sanzioni inflitte, portate dall’ordinanza
ingiunzione opposta, nulla ha a che vedere con l’accertamento dei presupposti costitutivi dei
crediti contributivi, sanzioni civili e somme aggiuntive, i quali peraltro sono di titolarità dell’ente previdenziale che è soggetto diverso rispetto all’ITL.
5. Parimenti infondati sono i motivi di opposizione con i quali sono stati contestati vizi formali dell’avviso di addebito, specificamente riferiti alla mancanza dell’avviso bonario come previsto dall’art. 24 co. 2 del D.lgs. 46/1999, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla carenza di motivazione per la mancata indicazione delle causali del credito.
Irrilevante ai fini della validità dell’avviso di addebito opposto è la mancata notifica
preventiva di un avviso bonario, atteso che l’art. 24 co. 2 del D.lgs. 46/1999 prevede la semplice “facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”, facoltà dal cui mancato esercizio non può tuttavia farsi discendere alcun vizio nella formazione del titolo.
Peraltro, nel caso di specie l’avviso, come incontestato tra le parti, è stato preceduto dalla preventiva notifica del verbale di accertamento che costituisce atto prodromico rispetto all’iscrizione a ruolo.
Quanto alle ulteriori censure mosse da parte ricorrente, si osserva che l’avviso opposto
risulta essere conforme ai requisiti di forma e di motivazione previsti dall’art. 30 co. 2 della L. 78/2010, contenendo specifica indicazione del periodo di riferimento del credito, della causale, degli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzione e interessi ove dovuti e riportando lo stesso anche il nominativo del direttore responsabile dell’ufficio emittente, [PERSONA], con sostituzione della relativa firma ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. 39/1993. L’opposizione sul punto è dunque priva di fondamento.
6. Passando all’esame dei motivi di opposizione che afferiscono al merito della pretesa contributiva, osserva il Tribunale che le censure afferenti alla maggiore contribuzione derivanti dall’erroneo inquadramento dei dipendenti e dal pagamento di retribuzioni inferiori rispetto ai minimi di cui alla contrattazione collettiva (punto VI, lettere A, B, D del ricorso), risultano assorbite dalla cessazione della materia del contendere e dal pagamento parziale in corso di causa delle somme richieste con l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO].
Occorre invece esaminare le contestazioni afferenti al recupero degli sgravi contributivi, sotto i profili della irretroattività e della violazione del limite di cui all’art. 6 co. 10 del D.L. 338/1989, nonché quelle afferenti alla ritenuta illegittimità delle sanzioni aggiuntive applicate per evasione in luogo che per la fattispecie di omissione contributiva ex art. 116 co. 8 L. 388/2000.
6.1. Con riguardo al recupero dei benefici contributivi fruiti, nel [NUMERO_ATTO] si legge che tale recupero è avvenuto in forza del disposto di cui all’art. 20 co. 2 del D.lgs. 375/1993 secondo il quale “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti” (cfr. verbale ispettivo).
Parte ricorrente ha contestato la legittimità di tale recupero in quanto relativa a sgravi
fruiti “nel periodo precedente al momento in cui l’irregolarità è stata accertata”, ossia per il periodo antecedente a quello di compimento dell’accertamento ispettivo, affermando che l’INPS potrebbe disconoscere solo per il futuro la fruizione di agevolazioni contributive, ma non per il passato, richiamando a tal fine il disposto dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 che prevede la perdita dei benefici in caso di Durc irregolare.
La previsione normativa sulla quale si fonda il recupero delle agevolazioni è tuttavia una previsione di carattere generale, non correlata al possesso o meno del documento di regolarità contributiva, ma espressione del sistema generale delle agevolazioni in tema di fiscalizzazione di oneri sociali di cui può fruire il datore di lavoro.
Invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “In tema di sgravi contributivi, l’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375 del [DATA] si limita ad estendere ai datori di lavoro agricolo il sistema generale delle agevolazioni previste dal d.l. n. 338 del [DATA], conv. con modif. in l. n. 389 del [DATA] e, conseguentemente, anche le previsioni dei commi 9 e 10 dell’art. 6 dello stesso d.l., da interpretarsi nel senso che la sanzione della perdita delle agevolazioni contributive dev’essere riferita alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o ai quali comunque si riferiscono le violazioni, in ragione del collegamento diretto tra i lavoratori a cui si riferisce l’inadempimento e le sanzioni da applicare” (cfr. Cass. n. 11762/2024).
Il richiamato art. 6 del D.L. 338/1989 prevede che “[…] Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall’articolo 1, comma 1. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di sgravi contributivi, l’art. 6, commi nono e decimo, del d.l. n. 338 del [DATA] (convertito in legge n. 389 del [DATA]) sanziona il comportamento inadempiente del datore di lavoro – che, come nella specie, non abbia denunziato agli istituti previdenziali alcuni lavoratori, oppure li abbia denunziati per orari, giornate di lavoro o retribuzioni inferiori a quelli effettivi – con la perdita delle retribuzioni contributive relative alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati, o cui comunque si riferiscono le violazioni, essendo istituito un collegamento diretto tra i lavoratori cui si riferisce l’inadempimento e le sanzioni da applicare e rispondendo ad un criterio di razionalità che, tendenzialmente, l’entità della sanzione sia rapportata all’entità della violazione, alla stregua della regola vigente in tutti i sistemi sanzionatori, innanzitutto in quello penale, ma anche in quello amministrativo” (cfr. Cass. n. 20891/2007; cfr. altresì Cass. n. 11762/2014).
Nel caso di specie sussiste il collegamento richiesto dalla richiamata normativa, non ravvisandosi di contro il lamentato vizio di retroattività nel recupero degli sgravi. In particolare, dal prospetto di riepilogo delle sanzioni allegato al verbale ispettivo (cfr. “riepilogo sanzioni”, fasc. INPS) si ricava che il periodo di recupero delle agevolazioni è coincidente con il periodo oggetto di accertamento (dal [DATA] al [DATA]) e con mensilità nelle quali, oltre al recupero di agevolazioni, con riguardo ai singoli lavoratori specificamente e nominativamente individuati sono state accertate violazioni e conseguenti differenze contributive.
È dunque legittimo il recupero delle agevolazioni ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.L. 338/1989.
6.2. Sotto altro profilo, parte ricorrente ha contestato la quantificazione degli importi
soggetti a recupero e derivanti dalla perdita delle agevolazioni, lamentando la violazione del limite di cui all’art. 6 co. 10 del D.L. 338/1989 nella parte in cui prevede che “la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
La previsione ha lo scopo di evitare che lievi inadempienze possano determinare la totale perdita di benefici con effetti sanzionatori sproporzionati a carico dei datori di lavoro. È stata dunque disposta consulenza tecnico-contabile d’ufficio al fine di valutare il rispetto del sopra indicato limite e di quantificare gli importi dovuti dalla società a titolo di recupero degli sgravi contributivi fruiti, affidando al consulente nominato l’incarico di “determinare l’importo delle agevolazioni contributive soggette a recupero e in tesi indebitamente fruite [SOGGETTO_GIURIDICO] per il periodo oggetto di accertamento ispettivo,
tenuto conto della documentazione prodotta delle parti (in particolare delle risultanze dei dmag prodotti da INPS) e di quella ulteriore ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d’ora l’acquisizione, ove non già prodotta in atti, invitando il CTU a tener conto della previsione di cui all’art. 6 co. 9 e 10 del D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989 e a indicare separatamente l’importo della contribuzione omessa, quello della retribuzione non corrisposta e l’ammontare delle agevolazioni da recuperare per il periodo oggetto di accertamento”.
All’esito dell’espletata consulenza tecnico contabile, sulla base dell’analisi della complessiva documentazione versata in atti dalle parti e, inoltre, di quella prodotta in corso di indagini peritali (cfr. pagg. 2 e 3 della consulenza) e da reputare acquisita da questo decidente ex art. 421 c.p.c., in quanto necessaria ai fini della decisione della causa ed essendo tale necessità emersa nel corso delle predette operazioni peritali, il CTU [AUSILIARIO] ha rilevato che “innanzitutto le differenze retributive scaturenti dall’applicazione di paghe inferiori rispetto ai CPL vigenti che, per tutto il periodo in esame compreso tra [DATA] e [DATA], ammontano a euro 13.379,36.
Applicando le aliquote vigenti, anno per anno, è stato poi determinato l’ammontare dei soli contributi, calcolati sulle suddette differenze retributive, derivanti dal confronto tra le paghe dovute in base alle tabelle retributive di cui ai CPL vigenti con le paghe inferiori, corrispondenti alla somma di euro 6.043,83 (TAV. 1).
Dalle superiori elaborazioni sono ovviamente rimasti esclusi i casi (esposti in TAV. 2) in cui, per ciascun lavoratore / mese di lavoro, le paghe erogate dal datore di lavoro sono risultate uguali o superiori a quelle previste dai CPL tempo per tempo vigenti.
Ne segue che per tali casi non si sono evidenziate differenze retributive né contributi da addebitare ma, come chiarito nel corpo dell’elaborato, da tali casi scaturisce l’abbattimento
delle agevolazioni pretese da parte opposta, in tesi indebitamente fruite.
Si è passati poi ad associare le agevolazioni fruite di cui all’elenco “Recupero dei benefici” (con aggregazione per lavoratore e trimestre) all’elenco di quei lavoratori per i quali i minimi tabellari (paghe giornaliere) sono risultati superiori alle paghe giornaliere escludendo pertanto i casi inversi.
Ebbene l’ammontare di tali agevolazioni indebitamente fruite (o da recuperare) è stato accertato nella misura di euro 157.560,01 (in TAV. 3, pag. 13, col. “Recupero benefici” a meno della rettifica di cui a pag. 16, par. 3.5 della presente relazione).
Il totale dei contributi da addebitare assomma pertanto a euro 163.603,84, pari alla somma tra contributi derivanti da differenze retributive e agevolazioni contributive da recuperare (= euro 6.043,83 + 157.560,01)”.
Le conclusioni del CTU, nei limiti di quanto oggetto di mandato e in assenza di contestazione tra le parti, sono condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati.
Deve osservarsi che il calcolo complessivo della contribuzione da versare è stato effettuato dal consulente sommando l’ammontare delle complessive agevolazioni contributive fruite dalla [SOGGETTO_GIURIDICO] e l’ammontare della contribuzione omessa, ma l’oggetto del presente giudizio deve concentrarsi solo sul quantum degli sgravi fruiti e sulla individuazione del limite cui il relativo recupero può essere soggetto, tenuto conto del maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Tenuto conto di quanto risultante dalla relazione di consulenza, facendo applicazione della regola di cui all’art. 6 co. 10 del D.L. 338/1989, il recupero delle agevolazioni fruite dalla [SOGGETTO_GIURIDICO] per il periodo oggetto di accertamento, il cui importo complessivo ammonta ad € 157.560,01, risulta legittimo entro il limite dell’importo di € 13.379,36, pari all’ammontare delle retribuzioni non corrisposte, in quanto importo maggiore rispetto alla contribuzione omessa, quantificata dal CTU in € 6.043,83.
La pretesa creditoria dell’INPS diretta al recupero degli sgravi contributivi è dunque fondata nel limite della somma capitale di € 13.379,36.
6.3. Residua da esaminare il motivo di contestazione relativo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 116, co. 8, lett. b) della L. n. 388/2000.
Sul punto, parte ricorrente ha
contestato l’applicazione delle sanzioni per la fattispecie di evasione in luogo della fattispecie di omissione, deducendo la mancanza di dolo nel comportamento datoriale con conseguente necessità di fare applicazione della previsione di cui alla lett. a) della medesima norma. La lett. a) dell’art. 116 della l. n. 388/2000 regolamenta le sanzioni applicabili nei casi di omissione contributiva, fattispecie questa che si delinea nelle ipotesi di “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”, mentre la lett. b), definisce evasione il mancato pagamento dei contributi “connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
In linea generale, la Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie meno grave della omissione si configura quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, ossia quando si verifica una mera situazione di mora del datore di lavoro; di contro, si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate o siano state effettuate in modo infedele le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali, il che fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare contributi e premi dovuti (cfr. Cass. n. 28966/2011; Cass. n. 10509/2012; Cass. 20446/2022).
In relazione alla condotta dell’occultamento ed al rilievo da attribuire all’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, i giudici di legittimità hanno precisato che “quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dalla L. n. 388 del [DATA], art. 116, comma 8, lett. b) […] l’omissione o l’infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell’ambito temporale dei termini prescrizionali) consentano de facto di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto”.
In definitiva, l’omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l’assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di “accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata” (cfr. C. Cass. n. 17970/2022, che richiama in motivazione Cass. n. 28966/2011).
Considerato che nel caso di specie l’omissione contributiva è derivata da un accertamento ispettivo sulla scorta del quale l’INPS ha verificato il mancato rispetto del minimale retributivo di cui al contratto provinciale di categoria e considerata, nella sostanza, l’incontroversa denuncia di retribuzioni inferiori a tale minimale, appare corretta l’applicazione del regime sanzionatorio per la fattispecie di evasione contributiva.
D’altra parte, non vale ad escludere l’assenza dell’intento fraudolento la generica deduzione secondo cui l’omissione contributiva sarebbe da “addebitare esclusivamente al comportamento del dipendente della [SOGGETTO_GIURIDICO], tale [PERSONA], che assisteva sul piano contabile l’azienda per il periodo oggetto di accertamento”, né apparendo rilevanti ai fini della relativa prova nemmeno i capitoli di prova per testi articolati in ricorso (n. 1, 2 e 3), stante la genericità degli stessi e il carattere valutativo delle circostanze ivi indicate.
7. Osserva infine il Tribunale che è priva di fondamento la pretesa di parte ricorrente (cfr.
note del [DATA]) di operare una compensazione impropria tra il credito vantato dall’INPS e una presunta posta creditoria vantata dalla [SOGGETTO_GIURIDICO] per contributi pagati in eccedenza in relazione alle retribuzioni dei lavoratori operanti in [LUOGO], atteso che nessuna specifica allegazione né prova è stata offerta in ricorso con riguardo all’effettiva esistenza del credito, ai suoi presupposti costitutivi o ai criteri di calcolo per giungere alla eventuale quantificazione, non potendo assumere rilievo l’accertamento compiuto dal CTU [AUSILIARIO], non oggetto di mandato ed esplorativo sul punto. Non è superfluo peraltro osservare che il pagamento di retribuzioni superiori ai minimi contrattuali non determina necessariamente un credito a favore del datore di lavoro, potendo piuttosto determinare un proporzionale aumento degli oneri contributivi.
8. In conclusione, la pretesa contributiva dell’INPS di cui al verbale unico di accertamento
e notificazione oggetto di causa e al conseguente avviso di addebito, in questa sede opposto,
risulta fondata, per quanto ancora oggetto del contendere, nei limiti dell’importo di € 13.379,36 a titolo di recupero delle agevolazioni fiscali, oltre somme aggiuntive da calcolarsi ai sensi dell’art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e interessi.
Considerato che “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del [DATA] dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto l’Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva” (cfr. Cass. n. 19469/2018) e che, comunque,
nel caso di specie, l’INPS ha espressamente chiesto accertarsi e dichiararsi l’obbligo di
pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento di quanto accertato, la [SOGGETTO_GIURIDICO] deve essere condannata al pagamento di € 13.379,36 a titolo di recupero delle agevolazioni fiscali, oltre somme aggiuntive da calcolarsi ai sensi dell’art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e interessi.
9. Stante l’accoglimento solo parziale dell’opposizione e considerato peraltro il pagamento in corso di causa delle somme richieste da INPS, il che è indice della fondatezza della relativa pretesa creditoria, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
Le spese di consulenza, stante la fondatezza del motivo di opposizione afferente alla violazione dell’art. 6 co. 10 del D.L. 338/1989, vanno poste in via definitiva a carico dell’INPS, nella misura liquidata come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di [LUOGO], in persona [GIUDICE], in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO] R.G. così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all’opposizione avverso l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO];
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo all’opposizione avverso l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO], nei termini di cui in parte motiva;
dichiara parzialmente illegittimo l’avviso di addebito n. [IDENTIFICATIVO] che, per l’effetto, annulla;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la [SOGGETTO_GIURIDICO] al pagamento in favore di INPS della somma di € 13.379,36 a titolo di recupero delle agevolazioni fiscali, oltre somme aggiuntive da calcolarsi ai sensi dell’art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000 e interessi;
compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell’[PERSONA], [DATA] La giudice [GIUDICE]