Corte D’Appello di Reggio di Calabria sent. n. r.g. 139_2024

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Corte d’Appello di [LUOGO]

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

1. Dott.ssa [GIUDICE] Presidente rel.

2. Dott. [GIUDICE] Consigliere

3. [PERSONA] ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al [NUMERO_PROCEDIMENTO] e vertente

TRA

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ([IDENTIFICATIVO]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in [DOMICILIO_SEDE], presso l’[PARTE], rappresentato e difeso dall’Avv. [DIFENSORE], per procura generale alle liti del [DATA], a rogito del [PERSONA], [PERSONA]

appellante

E [PERSONA], c.f. [CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in [DOMICILIO_SEDE], [INDIRIZZO], presso lo studio dell’avv. [DIFENSORE], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado

appellata

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di [LUOGO]. Indennità di malattia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l’appellante: << rigettare integralmente le domande proposte da [PARTE] contro l’INPS in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l’effetto dichiarare che nulla deve l’INPS all’odierna appellata a titolo di indennità di malattia per l’anno 2017. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado di giudizio. rigettare integralmente le domande proposte da [PARTE] contro l’INPS in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e per l’effetto dichiarare che nulla deve l’INPS all’odierna appellata a titolo di indennità di malattia per l’anno 2017. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado di giudizio.>>;

per [PARTE]: <<rigettare l’appello avverso la [NUMERO_ATTO] del [DATA] del Tribunale Civile di [LUOGO] Sezione Lavoro e Previdenza, [PERSONA], resa nel giudizio iscritto al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO]., in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi su esposti, confermando la validità delle statuizioni del Giudice di prime cure in ordine alle parti impugnate dall’INPS; con vittoria di spese e competenze del giudizio d’appello, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. >>

FATTO E DIRITTO

§ 1

In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127-ter c.p.c.

§ 2

La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: << Con ricorso depositato in data [DATA], la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: -che, nell’anno 2018, ha presentato all’INPS sei certificati di malattia telematici, per la liquidazione dell’indennità di malattia maturata nell’anno precedente; -che, non avendo ricevuto la prestazione, ha presentato ricorso al comitato provinciale INPS; -che, tuttavia, non ha ricevuto la prestazione, pur possedendo tutti i requisiti.

Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra [PERSONA] ha diritto a percepire l’indennità di malattia maturata nell’anno 2017 e richiesta nell’anno 2018; 2) Per l’effetto condannare l’INPS in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore [PERSONA] dell’indennità di malattia maturata nell’anno 2017 e richiesta nel [DATA], oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto e sino al soddisfo; 3) condannare altresì la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori con distrazione a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l’INPS, eccependo la nullità del ricorso per genericità e indeterminatezza della causa petendi, non essendo stato indicato il quantum della prestazione oggetto di domanda, nonché l’infondatezza dello stesso, in quanto gli importi asseritamene dovuti sono stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, a titolo di compensazione per l’indennità di malattia non dovuta per gli anni 2015 e 2016, stante l’intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli. Eccependo altresì la decadenza dall’azione giudiziaria, alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso>>

§ 2.1

Il Tribunale <<- Accoglie parzialmente il ricorso, accertando l’illegittimità della trattenuta operata dall’INPS sull’indennità di malattia spettante alla ricorrente per l’anno 2017, all’esito della compensazione operata, nella parte eccedente i limiti di un quinto; – Per l’effetto, condanna l’INPS alla liquidazione, in favore della ricorrente, della somma spettante a titolo di indennità di malattia per l’anno 2017, nella misura eccedente il quinto; – Rigetta per il resto il ricorso; – Compensa integralmente le spese di lite tra le parti>>.

§ 2.2

A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <<… Preliminarmente va superata l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall’INPS In merito, giova, innanzitutto richiamare il principio più volte affermato dalla S.C., secondo cui nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l’individuazione “attraverso l’esame complessivo dell’atto”, effettuabile anche d’ufficio con apprezzamento del giudice del merito, nonché attraverso un esame dei riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva. (in questo senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. 2519/99; Cass. civ. 817/99; Cass. civ. 8315/98; Cass. civ. 9810/98; Cass. civ., 1740/1991; Cass. civ. 1366/86; Cass. civ. 8456/87; Cass. civ. 2328/89; Cass. civ. 3480/89; [DATA]; [DATA]).

Il suesposto principio ha, però, tradizionalmente trovato nella giurisprudenza di merito un’applicazione piuttosto rigorosa, essendo quest’ultima preoccupata di non tradire le esigenze di rispetto del diritto di difesa e di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano in maniera inequivoca il rito del lavoro (in questo senso si vedano, tra le altre, Pret. Cassino, [DATA]; Pret. Verona [DATA]; Trib. Matera [DATA]; Trib. Matera [DATA]; Pret. Firenze, [DATA]; Pret. Bergamo, [DATA]; Trib. Matera [DATA]; Pret. Palermo, [DATA]; Trib. Matera, [DATA]; Pret. Monza [DATA]; Pret. Roma, [DATA]; Pret. Matera, [DATA]).

Altro argomento di indubbio rilievo a favore di un’interpretazione rigorosa del suddetto principio sancito dalla S.C. risiede nella circostanza che l’esposizione precisa e dettagliata dei fatti posti a fondamento della domanda costituisce requisito indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera precisa, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell’art. 416 c.p.c.; ne consegue che, in caso di carenza di elementi nel ricorso che impediscano al convenuto di conoscere l’effettiva portata delle pretese avverse, ovvero i fatti posti a fondamento delle stesse, il ricorso debba essere dichiarato nullo, sia perché non consente il rispetto delle regole fondamentali poste a base del processo del lavoro, quali in precedenza specificate, sia in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 414 c.p.c.

Tale nullità, inoltre, non può essere sanata da una integrazione successiva in corso di causa degli elementi mancanti, dal momento che ciò determinerebbe una violazione del principio del contraddittorio, sempre in considerazione di quanto disposto nell’art. 416 c.p.c. in merito alla posizione del convenuto. Pertanto, questo giudicante concorda con chi ritiene che l’osservanza dei canoni di specificità sia coessenziale al corretto funzionamento di un processo quale quello regolato dagli artt. 414 e ss. c.p.c. e dai principi cui tale disciplina si ispira. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 414 non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l’osservanza della disposizione (cfr. Cass. lav., [DATA], n. 5794).

Da un lato, vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.

D’altro canto, l’insufficiente determinazione di causa petendi e petitum vanifica l’esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall’inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell’interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, e un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori. Nella esposta prospettiva occorre esaminare il contenuto del ricorso all’attenzione del giudicante.

Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, parte ricorrente deduce di aver presentato all’INPS, nel [DATA], 6 certificati di malattia telematici per la corresponsione dell’indennità di malattia, senza ricevere riscontro.

Ed invero, la stessa non ha indicato nel ricorso gli estremi del rapporto di lavoro, né le date dei certificati di malattia, che si ricavano dai certificati allegati.

Tuttavia, la stessa ha allegato, a sostegno della propria pretesa, gli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza dell’anno 2017, in cui figura il nome della ricorrente e un estratto contributivo in cui, con riferimento al [DATA], figura lo svolgimento di 102 giornate in agricoltura.

Inoltre, nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente chiede di accertare il diritto alla corresponsione dell’indennità di malattia maturata nell’anno 2017 e richiesta nel [DATA].

Dal combinato esame delle conclusioni del ricorso e della documentazione allegata, è possibile ricostruire l’oggetto della pretesa. Nel merito, osserva il giudicante che l’indennità di malattia spetta ai lavoratori in agricoltura a tempo indeterminato per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa, mentre, ai lavoratori a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, solo se hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente (sono valide anche le giornate lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo) o 51 giornate nell’anno in corso e prima dell’inizio della malattia. Il periodo indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno. Orbene, incombe sull’istante, che reclama il pagamento dell’indennità in questione, l’onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa.

Nella specie, parte ricorrente ha allegato un estratto contributivo comprovante lo svolgimento di 102 giornate in agricoltura nell’anno 2017.

Tuttavia l’INPS, nel costituirsi in giudizio, non negando la spettanza dell’indennità per cui è causa, ha allegato e provato che la sussistenza di un indebito, a carico della ricorrente, in ragione della cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni 2014 e 2015, che sono state oggetto di un provvedimento di cancellazione, a seguito di verbale ispettivo concernente l’azienda agricola datrice di lavoro e che detta cancellazione è stata ritualmente notificata alla ricorrente mediante la pubblicazione dell’elenco di variazione ai sensi dell’art. 38, comma 7, della Legge [DATA], n. 111, dal [DATA] al [DATA].

Pertanto, l’INPS ha dedotto di aver operato una compensazione tra l’indennità di malattia per cui è causa e le prestazioni indebitamente percepite in relazione ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.

Inoltre, l’Istituto ha dedotto che parte ricorrente avrebbe intrapreso un giudizio avverso tale provvedimento di cancellazione, pendente dinanzi a questo Tribunale.

Con note di trattazione scritta depositate in replica alla memoria di costituzione dell’INPS, il procuratore costituito per parte ricorrente ha lamentato che la ricorrente mai ha avuto notizia dell’indebito e che il giudizio indicante come pendente tra le medesime parti in realtà si riferisce a parti diverse.

Inoltre, ha eccepito che qualora la signora [PERSONA] dovesse delle somme alla parte resistente, quest’ultima non poterebbe trattenere l’intero importo maturato a titolo di indennità di malattia, bensì un quinto del totale, trattandosi di una prestazione che ha natura assistenziale.

La prima doglianza appare infondata. Ed infatti, sebbene non sia stata provata dall’INPS la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi agricoli per gli anni 2014 e 2015, tuttavia l’istituito ha allegato la pubblicazione della predetta cancellazione, ritualmente avvenuta mediante la pubblicazione dell’elenco di variazione ai sensi dell’art. 38, comma 7, della Legge [DATA], n. 111, dal [DATA] al [DATA].

Pertanto, in disparte ogni considerazione in ordine all’impugnazione della cancellazione, parte ricorrente avrebbe dovuto avere cognizione della cancellazione delle giornate agricole.

Ne discende che parte ricorrente avrebbe dovuto essere conscia della fonte dell’indebito, nonché dell’erogazione dell’indennità non dovuta, peraltro allegata dall’INPS, il cui ammontare non è stato contestato da parte ricorrente.

Con una seconda doglianza, parte ricorrente contesta il diritto dell’INPS a procedere alle trattenute sull’indennità di malattia oltre i limiti del quinto.

In merito osserva il giudicante che, per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, quale è certamente l’indebito per cui è causa, l’INPS può agire sugli assegni in pagamento per prestazioni a sostegno del reddito. Ai sensi dell’art. 69 Legge [DATA], n. 153: “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge [DATA], n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché’ gli assegni di cui all’articolo 11 della legge [DATA], n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato” In particolare, è prevista la possibilità di operare una compensazione impropria, che si verifica laddove il credito sia riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito. Ove non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure ove, all’esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l’Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento. In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali.

Nel caso di specie, dal momento che unica è la trattenuta operata dall’INPS, sull’intera somma spettante a titolo di indennità di malattia per l’anno 2017, è stata legittimamente operata la compensazione in relazione all’indennità di malattia non spettante per gli anni oggetto di cancellazione.

Infatti, nella specie, avendo parte ricorrente avuto contezza dell’avvenuta cancellazione, legittimamente l’INPS ha provveduto al recupero mediante compensazione.

Tuttavia, detta compensazione, con riferimento alla prestazione oggetto di domanda, avrebbe dovuto operare nei limiti del quinto e, dunque, non avrebbe potuto avere ad oggetto, come di fatto ha avuto, l’intera somma spettante a titolo di indennità di malattia per l’anno 2017.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, l’INPS va condannato alla liquidazione in favore della ricorrente della somma eccedente il quinto della prestazione oggetto di domanda, non quantificabile non avendo le parti indicato l’esatto ammontare dell’indennità di malattia spettante per l’anno 2017.

Le spese di lite, tenuto conto del concreto disposarsi del giudizio e dell’esito della controversia e della reciproca soccombenza, restano integralmente compensate tra le parti>>

§ 3

La sentenza è gravata d’appello dall’INPS, con atto depositato il [DATA]. Costituitasi in giudizio, [PARTE] ha formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con ordinanza del [DATA], ai sensi dell’art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.

§ 4

Con il proposto gravame, l’INPS lamenta l’erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha omesso di considerare che, nel caso di specie, ricorre un’ipotesi di compensazione impropria, rispetto alla quale non valgono i limiti di cui all’art. 1246 CC: <<… La posizione dell’odierna appellata è stata oggetto di verifica a seguito del [NUMERO_ATTO] del [DATA] relativo [SOGGETTO_GIURIDICO], a fronte del quale sono state cancellate le giornate di lavoro agricolo asseritamente svolte con cancellazione dall’elenco dei braccianti agricoli per gli stessi anni, notificato come da elenchi prodotti in atti.

La cancellazione è infatti confluita nel terzo elenco trimestrale 2017 di variazione comune di Bovalino, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell’art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del [DATA], effettuata dall’Istituto nel proprio sito internet dal [DATA] al [DATA] (v. fascicolo INPS di primo grado).

L’avvenuta cancellazione non è stata contestata dall’appellata nel termine decadenziale di cui all’art.22 comma 1 DL n.[DATA] ed è quindi divenuta incontrovertibile.

Poiché il rapporto di lavoro fittizio aveva dato luogo al pagamento, negli anni 2015 e 2016, da parte dell’INPS di prestazioni a titolo di indennità di malattia non dovute a seguito della cancellazione delle predette giornate e della cancellazione dagli elenchi di braccianti agricoli, è obbligo dell’INPS procedere al recupero delle prestazioni indebite.

L’indebito, del resto, non è stato contestato dall’appellata, che non ha provato, come era suo onere, di avere diritto alla percezione delle somme indebitamente versate dall’INPS a titolo di indennità di malattia per gli anni 2014 e 2015 e oggetto di compensazione.

Nella fattispecie, per i periodi di malattia richiesti nel [DATA] (malattia anno 2017) è stato possibile l’accredito della contribuzione figurativa sull’estratto contributivo, ma l’appellata non ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di malattia per l’anno 2017, in quanto gli importi asseritamente dovuti sono stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta>>.

§ 5

L’appello si presta ad essere accolto.

Orbene, posto che non è in contestazione tra le parti che l’INPS ha erogato alla ricorrente l’indennità di malattia per gli anni anteriori a quello qui in contestazione (2017) e che l’istituto ha diritto a procedere alla ripetizione di quanto erogato a tale titolo, trattandosi di indebita erogazione in virtù dell’avvenuta cancellazione dell’odierna appellata dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015 e 2016, il Tribunale ha ritenuto che tale diritto possa essere esercitato dall’ente previdenziale solo nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall’art. 545 c.p.c.

Tale assunto non si presta ad essere condiviso, stante la natura di compensazione impropria di quella operata dall’ente – in virtù della fonte unica da cui originano i reciproci rapporti di debito/credito (tutti della medesima natura previdenziale) -, alla quale non si applicano le regole della compensazione propria di cui agli artt. 1241 ss. CC: <<Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico-ancorché complesso-rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell’utilizzatore, delle rate riscosse e quest’ultimo, a versare al primo l’equo compenso per l’uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto)>> (Cass. sez. 3, [NUMERO_ATTO] del [DATA]); <<In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, nell’operare ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente, al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di una sentenza poi cassata, può operare una compensazione cd. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del [DATA] e 545 c.p.c., le quali, invece, disciplinano la materia ove il prelievo venga eseguito dall’INPS, dietro incarico della suddetta P.A., sui ratei pensionistici corrisposti ai dipendenti in quiescenza, venendo in rilievo, in tale ultimo caso, una compensazione cd. propria.>> (Cass. Sez. Lav., [NUMERO_ATTO] del [DATA]).

§ 6

La sentenza, che non ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi richiamati sub § 5, va dunque riformata, con conseguente rigetto del ricorso proposto da [PERSONA].

In virtù del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. Att. C.p.c., in calce al ricorso di primo grado, l’appellata soccombente va tenuta esente dal pagamento delle spese del doppio grado di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’INPS, con ricorso in data [DATA], avverso la sentenza del Tribunale di [LUOGO], giudice del lavoro, [NUMERO_ATTO], resa in data [DATA], così provvede: accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da [PERSONA]; nulla sulle spese.

Così deciso in [DOMICILIO_SEDE], nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, [DATA]

Il Presidente estensore

[GIUDICE]

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