Tribunale Catania decreto ex art.28 n. 27638/2025  del 24.10.2025.

**TRIBUNALE DI CATANIA**

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell’udienza del 23 ottobre 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O EX ART. 28 L. 300/70**

nella causa iscritta al n. [numero identificativo] R.G.L, avente ad oggetto: comportamento antisindacale;

promossa da:

[Ricorrente], in persona del suo Segretario Provinciale Generale, [nome anonimizzato], con sede in [indirizzo], c.f. [numero identificativo], rappresentata e difesa dall’Avv. [nome anonimizzato], per procura in atti

– **RICORRENTE** –

contro

[Convenuto], con sede legale in [indirizzo], CF [numero identificativo] e P. IVA [numero identificativo], in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore [nome anonimizzato], in persona del legale rappresentante pro tempore, [nome anonimizzato], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [nome anonimizzato], [nome anonimizzato] e [nome anonimizzato], come da procura in atti;

– **RESISTENTE** –

Il Giudice,

visti gli atti e tenuto conto delle conclusioni rassegnate in atti

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, depositato il 15/04/2025, l’organizzazione sindacale [Ricorrente] chiedeva di dichiarare antisindacale il comportamento posto in essere dalla resistente, per lesione del diritto di sciopero dell’O.S. ricorrente.

Deduceva, in particolare: che nel mese di Marzo 2025, le OO.SS [nome anonimizzato], [nome anonimizzato] e [Ricorrente], dopo la proclamazione dello stato di agitazione, avevano concordato n. 24 ore di sciopero, di cui n. 8 ore a livello nazionale, svoltesi nella giornata del 15.03.2025, e n. 16 ore da gestire a livello territoriale; che essa Organizzazione ricorrente, dopo avere partecipato attivamente allo sciopero nazionale nella giornata del 15.03.2025, aveva proclamato, nel contempo, a livello territoriale, un secondo sciopero per la giornata del 16.03.2025, regolarmente comunicato all’azienda via pec; che le iniziative di protesta avevano ad oggetto l’ostinata indisponibilità aziendale a definire un contratto integrativo aziendale nonché a trattare sui contenuti della piattaforma rivendicativa unitaria, riguardanti temi dirimenti per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della società resistente (meglio indicati in ricorso).

Che in chiara violazione del diritto di sciopero, la società resistente, alla luce della proclamazione dello sciopero del 16.03.2025, aveva rimodulato, nella medesima giornata del 15 Marzo 2025, il planning settimanale dei dipendenti in forza presso il p.d.v. di Catania, all’uopo prevedendo illeciti ed illegittimi cambi turno, nonché, addirittura, l’inserimento di personale, contrattualmente in forza presso i negozi pilota della medesima società, dislocati nella provincia di [indirizzo] (cd. PaOP ovverosia Plan and Order Point).

Che la scelta datoriale di “riorganizzare e/o modificare e/o aggiungere, successivamente alla proclamazione dello sciopero, i turni di lavoro dei propri dipendenti” aveva “natura certamente antisindacale in quanto, esulando dal mero tentativo di limitare le conseguenze dannose per la propria attività imprenditoriale, [è] volta, unicamente, a ledere, vanificandola, la libertà di azione dell’odierna ricorrente”.

Premesse considerazioni sull’ammissibilità dell’azione spiegata, stante l’attualità della condotta, permanendo tra le parti contrattuali la medesima situazione di conflittualità esistente al momento della proclamazione degli scioperi con verosimile reiterazione della predetta condotta datoriale anche nel prossimo futuro, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, l. n. 300/1970, a [Convenuto], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in [indirizzo], CF [numero identificativo] e P. IVA [numero identificativo], la cessazione delle condotte illegittime, come meglio in narrativa, e la rimozione degli effetti conseguenti, mediante affissione di copia dell’emanando provvedimento nei locali aziendali. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario…”.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta [Convenuto], eccependo in via preliminare la genericità delle doglianze di cui al ricorso non essendo dedotti fatti specifici e circostanze effettivamente integranti una (anche solo presunta) condotta antisindacale (ad esempio la sostituzione di lavoratori in sciopero ad opera del personale in forza; la assunzione ex novo di lavoratori a termine ovvero ingaggiati ad hoc; adibizione del personale utilizzato a mansioni inferiori con eventuale violazione dell’art. 2103 c.c) essendosi la ricorrente limitata “piuttosto a denunciare che [Convenuto] avrebbe posto in essere (senza neppure dettagliarlo) un comportamento volto a limitare in qualche modo il diritto di sciopero della O.S ricorrente”.

Contestava la rappresentazione degli accadimenti come fornita in ricorso, negando che si fosse “organizzata” per sostituire (?) lavoratori in sciopero (circostanza per la verità neppure dedotta da controparte), ovvero anche solo per danneggiare o ledere in qualche modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero” (che infatti ha visto una partecipazione di ben 44 (!) dipendenti sul punto vendita di Catania>>, precisando che [Convenuto] aveva appreso dello sciopero indetto solo nella tarda serata del sabato 15 marzo 2025 e cioè dopo che nel corso del pomeriggio di quel giorno pochissimi turni (soltanto 6) di alcuni addetti in forza erano stati rimodulati parzialmente negli orari (come sempre avviene) con il pieno consenso dei lavoratori interessati, esclusivamente in funzione dell’affluenza di clientela attesa per il giorno successivo, domenica 16 marzo 2025.

Rilevava che anche dando per ammessa la prospettazione di parte ricorrente circa l’attivarsi di [Convenuto] per attenuare gli effetti dannosi dello sciopero indetto, con la rimodulazione dei turni di 6 addetti, alcuna condotta antisindacale sarebbe comunque integrata neanche nella materialità (a prescindere dall’elemento soggettivo), essendo tale “risposta” aziendale (ove mai avvenuta) in ipotesi assolutamente lecita e non vietata dall’ordinamento.

Diffusamente descrivendo dunque, i valori e la cultura aziendale, nonché l’organizzazione dei turni del personale del negozio di Catania (300 addetti), specificando che le modifiche degli orari e delle presenze in servizio dei dipendenti di Catania (così come in tutti i negozi della Società) vengono concordate con gli addetti interessati e non “imposte” dalla Società resistente e spesso rese evidenti con inserimento a sistema e terminale solo al termine della giornata, ribadiva di avere riorganizzato la propria attività esclusivamente tenuto conto della affluenza stimata la domenica successiva e ancor prima di venire a conoscenza di uno sciopero poi comunicato solo in tarda serata dalla [Ricorrente], e che n. 6 “cambi turno orario” non avrebbero potuto danneggiare uno sciopero cui abbiano partecipato ben 44 addetti.

Pertanto, deduceva l’infondatezza del ricorso stante la carenza di allegazione e prova con riferimento alla medesima condotta antisindacale non essendo posta in essere alcuna sostituzione dei lavoratori scioperanti (circostanza neppure dedotta dalla ricorrente), né tanto meno assegnazione a mansioni deteriori in violazione dei diritti previsti dall’art. 2103 c.c, avendo sempre [Convenuto] concordato con gli interessati tutte le assegnazioni senza alcun impatto sull sciopero cui avevano liberamente aderito ben 44 dipendenti (nessun cambio turno di lavoratori che avevano poi partecipato allo sciopero era stato disposto); tutti i cambi turni erano stati concordati con gli interessati sin dal pomeriggio di sabato 15 ma rzo 2025 (ben prima dell’avvenuta conoscenza dello sciopero) e poi inseriti “a sistema” successivamente ed erano giustificati dalla alta affluenza di pubblico attesa per il giorno successivo domenica 16 marzo 2025, considerato altresì che dello sciopero, [Convenuto] aveva avuto contezza in tarda serata del 15 marzo 2025, allorchè alle ore 21.40 [Testimone 1] aveva potuto leggere dalla propria abitazione la mail inviatale dalla [Ricorrente] solo alle ore 20.16, dandone immediata notizia al team dei responsabili [Convenuto].

Rimarcava la totale mancanza di antisindacalità sia per assenza dell’elemento soggettivo in capo ad [Convenuto] sia per la oggettiva inidoneità della condotta lamentata a costituire di per sè una condotta antisindacale nella sua materialità; ribadiva, comunque, in astratto la legittimità della condotta di cui [Convenuto] veniva accusata, non essendo – per consolidata esegesi giurisprudenziale – la sostituzione di lavoratori in sciopero con altri lavoratori appartenenti all’azienda in sé vietata né illegittima, dovendosi contemperare due diritti entrambi di derivazione costituzionale e in particolare il diritto di sciopero e il diritto alla libera iniziativa economica.

Concludeva dunque nei seguenti termini: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previa ogni opportuna declaratoria, anche in via preliminare, così giudicare: nel merito, respingere il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato e non provato in fatto ed in diritto alla luce delle eccezioni tutte sopra esposte, e per l’effetto assolvere [Convenuto] da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole; con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali.”.

Il tentativo di conciliazione esperito all’udienza del 03/06/2025, non andava a buon fine (come da esiti riscontrabili in seno alle note depositate dalle parti in data 09/07/2025), atteso che a fronte della proposta (prospettata dalla parte resistente) di definire la controversia con una “rimeditazione della posizione di parte ricorrente con rinuncia delle domande e la previsione di una compensazione delle spese legali”, parte ricorrente rilevava il mancato raggiungimento di un accordo.

Riscontrata l’assenza dei presupposti per una soluzione conciliativa, sulle richieste delle parti, apparendo la causa matura (senza svolgimento di istruttoria orale appalesandosi superflue ed irrilevanti le richieste di prova orale alla stregua delle complessive deduzioni delle parti e della documentazione fornita agli atti), la stessa veniva rinviata all’udienza del 23 ottobre 2025. Detta udienza veniva sostituita, ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note scritte, come in atti. Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con il presente provvedimento.

Così sinteticamente riportati i fatti di causa (per il resto dovendosi rinviare agli atti), è d’uopo preliminarmente osservare che la libertà sindacale tutelata dall’art. 28 della L. n. 300/1970 consiste nel diritto dei sindacati di organizzarsi autonomamente e dei lavoratori di aderire o non a un sindacato di propria scelta ai sensi degli artt. 39 Cost e 14 dello stat. Lav..

La connotazione “sindacale” non concerne qualsiasi manifestazione della libertà associativa in cui si attui in una dimensione collettiva l’aggregazione di interessi e pretese di singoli cittadini, ma impone che l’associazione si costituisca e si sviluppi per la realizzazione di interessi specifici aventi rilevanza professionale come quelli inerenti alle condizioni di lavoro, al trattamento economico e normativo dei lavoratori o comunque connessi con la tutela del lavoro.

Oggetto del procedimento ex art. 28, l. n. 300/1970, che si caratterizza per una prima fase a cognizione sommaria ed una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, è esclusivamente la repressione della condotta antisindacale e, precisamente, come specificato nel testo del comma 1, la repressione di comportamenti del datore di lavoro “diretti ad impedire o a limitare l’esercizio della libertà sindacale nonché del diritto di sciopero”.

Tale norma non individua in maniera analitica la condotta antisindacale, ma fornisce della stessa una nozione teleologica: è considerata antisindacale, infatti, non una determinata condotta in base alle sue modalità esteriori, ma qualsiasi condotta diretta ad un determinato risultato, ovvero ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, oltre che del diritto di sciopero (bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti).

L’ampia descrizione legislativa induce a ritenere che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28, l. n. 300/1970, è sufficiente che venga posto in essere un comportamento oggettivamente lesivo degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l’esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta (Cass. civ. sez. lav. 18 aprile 2007 n. 9250).

La vicenda che occupa va scrutinata facendo applicazione dei superiori principi.

Nella specie il sindacato ricorrente lamenta l’antisindacalità della condotta tenuta da [Convenuto] la quale in occasione della proclamazione, in data 15/03/2025, dello sciopero del 16.03.2025, e successivamente ad essa, avrebbe rimodulato, nella medesima giornata del 15 Marzo 2025, il planning settimanale dei dipendenti in forza presso il p.d.v. di Catania, prevedendo dei cambi turno, nonché l’inclusione di personale, contrattualmente in forza presso i negozi pilota ubicati nella provincia di [indirizzo], allo scopo di ledere e vanificare la libertà di azione del medesimo sindacato.

Sussiste, innanzitutto, l’interesse ad agire della ricorrente, posto che i fatti esposti dall’organizzazione sindacale appaiono tali, in punto di prospettazione, da lederne il ruolo, l’immagine e la reputazione (innanzitutto nei confronti degli iscritti), laddove si lamenti la compromissione della possibilità di fare valere le proprie rimostranze nonché le proprie contestazioni circa la lamentata indisponibilità datoriale a definire un contratto integrativo aziendale su temi cruciali per la tutela dei lavoratori; gli effetti della contestata azione antisindacale nella prospettazione di parte ricorrente appaiono, inoltre, idonee a protrarsi, posto che si rappresenta che la vicenda delle rivendicazioni contrattuali non si è ancora conclusa e permanga tra le parti contrattuali la medesima situazione di conflittualità esistente al momento della proclamazione degli scioperi su temi che riguardano il futuro (lavorativo) dei propri iscritti (in ciò essendo l’interesse e l’efficacia della azione sindacale).

È noto che la lesione dell’immagine e del ruolo dell’associazione sindacale, quale soggetto rappresentativo degli interessi dei lavoratori e in grado di tutelare gli stessi non è certamente destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con lo svolgimento dello sciopero, avendo invece idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale.

Consegue da ciò la sussistenza dell’interesse alla chiesta pronuncia.

Va, dunque, valutata l’attitudine della condotta datoriale a ledere il bene tutelato.

In linea di principio, la giurisprudenza in materia ritiene la legittimità e la fondatezza della reazione di un datore di lavoro che, senza svilire la forza dell’astensione, si adopera per non compromettere la continuazione della propria attività imprenditoriale.

Si richiede, invero, che venga in qualunque modo garantito il bilanciamento tra i contrapposti interessi così da non violare le regole del sinallagma contrattuale che, invero, è compromesso tutte le volte in cui una delle parti in conflitto adotti comportamenti non solo oggettivamente incompatibili con l’esercizio della libertà dell’altro, ma addirittura intenzionalmente ideati per vanificarne completamente gli effetti.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, “…4. Il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore (art. 2082 cod. civ.) è costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.). E sussiste anche in presenza d’uno sciopero indetto dai lavoratori. In questo (espressione del lavoro – quale diritto ed obbligo – ed anch’esso costituzionalmente garantito: artt. 4 e 40 Cost.) il primo trova tuttavia il suo limite. Avendo entrambi eguale dignità e spessore ed essendo l’uno condizione di esistenza dell’altro (l’impresa consente il lavoro ed il lavoro consente l’impresa), il limite è reciproco…[….]… 5. In questo quadro, il lavoratore (come osservato in dottrina ed in giurisprudenza: Cass. 30 gennaio 1980 n. 711) può contingentemente limitare od impedire la produzione dell’imprenditore; non può ledere la potenza produttiva dell’impresa, quale attività diretta alla produzione. Ciò esige che la sua antitesi si attui in uno spazio di legittimità.

Egualmente è a dirsi per il datore. Questi conserva il diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale; la continuazione resta tuttavia legittima nella misura in cui si svolga nei limiti normativamente previsti.

Nell’ambito di questo svolgimento, la legittimità del pur contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero a persone esterne all’azienda, isolatamente riconosciuta da Cass. 13 maggio 1986 n. 1701, è generalmente negata dalla giurisprudenza (Cass. 16 novembre 1987 n. 8401).

Legittimo è, in sè considerato, l’affidamento di tali mansioni ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero (in tal senso, Cass. 4 luglio 2002 n. 9709; Cass. 16 novembre 1987 n. 8401). Ed invero, lo spostamento del lavoratore a mansioni equivalenti (quali quelle svolte dal lavoratore in sciopero), effettuato per esigenze aziendali, è diritto tutelato dall’art. 2103 cod. civ., nelle condizioni ivi previste (la legittimità del cd. crumiraggio interno è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. 2^, 27 gennaio 1982 n. 750). E l’esercizio, da parte del datore, di questo diritto, non può costituire, di per sè, un comportamento lesivo del diritto di sciopero (il lavoratore ha diritto alla protrazione del rapporto di lavoro – eventualmente anche a tempo indeterminato – e, nei limiti dell’art. 2103 cod. civ., allo svolgimento delle mansioni alle quali è stato adibito; non al non svolgimento – da parte dei colleghi non scioperanti, e per il periodo della sua astensione – delle mansioni assegnategli).

Diversamente sarebbe invero a dirsi per la L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 28 – ove lo spostamento fosse effettuato alla sola finalità di ostacolare o vanificare l’attività sindacale (in tale ipotesi, tuttavia, la prova di tale finalità sarebbe onere di colui che l’invoca)…” (cfr Cassazione sez. lav., 09/05/2006, n.10624).

Ossia, in diritto e in linea generale si rammenta come nel bilanciamento di interessi tutelati nel testo costituzionale a par misura (cfr. art. 40 e 41 cost., cfr. in tema di limiti interni ed esterni allo sciopero Cass. 24653/15), la giurisprudenza formatasi in tema, ritenga legittima la condotta del datore di lavoro che per diminuire il pregiudizio derivante alla sua attività dall’astensione collettiva dei dipendenti, organizzi diversamente lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ricorrendo al cd. crumiraggio interno.

In particolare è ritenuto legittimo l’utilizzo di personale di livello superiore in mansioni di livello inferiore, purché tale sostituzione non avvenga in violazione di norme inderogabili e sia limitato a compiti di carattere accessorio o marginali (sempre che la situazione non sia emergenziale o posta in essere a tutela di interessi superiori come l’ordine pubblico).

In giurisprudenza, infatti è stato riaffermato il prevalente indirizzo secondo cui “….nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell’art. 2103 cod. civ. (Cass. n. 14444/15 , Cass. n. 15782/11 , Cass. n.12811/09 )…” (così Cassazione civile sez. lav., 22/05/2018, n.12551) (cfr. conformi Cassazione sez. L. n. 8670/19 e Cass. 9027/19 relativo a confronto tra mansioni svolte e quanto previsto dal contratto collettivo per i lavoratori utilizzati in sostituzione).

Gli arresti di legittimità invocati anche dalle parti depongono in tal senso.

Alla luce di tali esposti principi, non si profilano fondate le doglianze manifestate dal sindacato ricorrente non apparendo apprezzabile l’oggettiva portata antisindacale della condotta tenuta da [Convenuto].

Al riguardo si osserva che a monte non pare potersi ravvisare nel ricorso una (quantomeno compiuta) deduzione che sia avvenuta sostituzione di lavoratori scioperanti. Tanto avrebbe richiesto una allegazione di quali fossero stati i lavoratori che avevano partecipato allo sciopero indetto dal sindacato e altresì e della circostanza che i lavoratori destinatari dei cambi di turno li avessero sostituiti (non è neppure dedotta una prassi aziendale di sostituzione del personale aderente a scioperi) ciò apparendo essenziale alla connotazione di antisindacalità della condotta.

In proposito, alla stregua delle complessive deduzioni delle parti e dell’istruttoria documentale non si ravvisano elementi per ritenere che da parte di [Convenuto] vi sia stata sostituzione dei lavoratori scioperanti. Non emergendo, per un verso, che siano stati disposti cambi di turno di lavoratori che abbiano poi partecipato allo sciopero (non risulta che alcuno dei lavoratori contattati abbia comunicato ad [Convenuto] la indisponibilità al lavoro a causa della partecipazione allo sciopero – eccetto il lavoratore [Testimone 1] che è stato rimosso dai turni di lavoro – come incontestatamente eccepito dalla resistente); non emergendo, per altro verso, che il turno di taluno dei lavoratori scioperanti sia stato coperto dai lavoratori destinatari dei cambi di turno.

Laddove inoltre, non si riscontra alcuna deduzione in ricorso all’eventuale verificarsi di assunzioni ad hoc, né di eventuale adibizione di dipendenti a mansioni inferiori in violazione dell’art. 2103 cc.

Anche accedendo ad una ricostruzione della condotta contestata (cambi turno) in termini di sostituzione di personale scioperante non appare potersi ritenere integrata l’antisindacalità.

È dato essenzialmente pacifico tra le parti e comunque desumibile dalla documentazione in atti che per i contestati cambi turno [Convenuto] abbia utilizzato proprio personale già in forze alle proprie dipendenze, né appare dimostrato – per quanto detto e quanto altro si dirà – che ciò sia avvenuto per far fronte all’impatto dello sciopero.

Tanto vale anche con riferimento alle lavoratrici [Testimone 2] e [Testimone 3] essendo le stesse sempre comunque dipendenti della società resistente, ancorché in forza presso il PaOP di [indirizzo], per le quali, tra l’altro, non è contestato dalla Associazione ricorrente che siano state destinatarie anche in passato della richiesta della società resistente di prestare servizio operativo presso il p.d.v. di Catania (cfr note scritte depositate il 09/07/2025 da parte ricorrente).

Del pari appare ammesso e non contestato dalla ricorrente che la pianificazione del fabbisogno dei lavoratori subisca aggiustamenti “soprattutto durante il fine settimana(li) in cui l’afflusso di clientela è decisamente maggiore rispetto ai giorni feriali..” (cfr note ricorrente depositate il 09/07/2025 cit.).

Né è dedotto e nemmeno comprovato che sia stato assunto personale esterno.

Inoltre, non v’è deduzione che i contestati cambi di turno (in numero di 6) abbiano ostacolato in altro modo lo svolgimento dello sciopero del personale del Punto vendita del 16 marzo 2025, laddove –proprio perché come rilevato dalla ricorrente “nella giornata del 16.03.2025, il numero dei dipendenti chiamato a svolgere servizio non corrisponde alla totalità dell’organico aziendale (n.d.r. n. 300 per l’appunto) “(cfr note 9/7/2025 cit.)..” appare presumibile ritenere che lo sciopero cui incontestatamente hanno aderito 44 lavoratori (come dedotto dalla resistente) abbia comunque ottenuto l’obiettivo di incidere negativamente sull’attività produttiva del punto vendita di Catania.

Nel descritto contesto, come detto – anche nell’ambito della detta prospettata ricostruzione – non si rinvengono elementi per ravvisare la fattispecie del crumiraggio esterno, avendo pacificamente la resistente impiegato personale interno già in forze, senza effettuare nuove assunzioni, né impiegando personale autonomo, né a termine, né somministrato.

Pertanto rimanendo nell’ambito degli spazi consentiti come delineati dalla giurisprudenza nel solco dell’attuazione del bilanciamento tra il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), per cui è permesso al datore di lavoro, diretto destinatario dell’azione di lotta sindacale, di fronteggiare l’interruzione o il calo della produzione utilizzando altri lavoratori presenti nell’organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8401 del 16/11/1987; Cass. Sez. L., 14/03/2024, n. 6787; Sez. L, Sentenza n. 26368 del 16/12/2009; Sez. L, Sentenza n. 20164 del 26/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 10624 del 09/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 9709 del 04/07/2002).

Tanto esimerebbe dall’analisi delle ulteriori questioni sollevate dalle parti divenendo ultronea ogni ulteriore considerazione.

È utile tuttavia aggiungere che le complessive risultanze del giudizio non evidenziano le circostanze di cui si è doluta l’associazione ricorrente, apparendo smentita dalla documentazione agli atti che la contestata rimodulazione dei turni sia avvenuta “alla luce della proclamazione dello sciopero” (cfr ricorso pag 4).

Alla stregua dei documenti in atti, appare emergere che la riprogrammazione degli orari da parte del Responsabile di reparto [Testimone 4] – pur effettuata ex actis alle ore 20,51 (cfr. immagine pag. 6 del ric.) successivamente alla proclamazione dello sciopero avvenuta alle ore del 20,16 del giorno 15/03/2025 – appare comunque anteriormente posta rispetto alla conoscenza che di tale proclamazione abbia avuto lo stesso [Testimone 4], essendo rimasto incontestato che lo stesso abbia ricevuto la comunicazione di detto sciopero da parte della dott.ssa [Testimone 5] solo alle ore 21.40 (soccorre al riguardo il doc. 6 di parte resistente comunicazione della proclamazione dello sciopero da parte della [Ricorrente] per la giornata del 16 marzo 2025 alle 21.40 del 15 marzo 2025). Né essendovi specifica deduzione o offerta di prova contraria in proposito.

Inoltre, si riscontra per tabulas – con riferimento ai lavoratori per i quali si è verificata la modificazione dei turni oggetto di contestazione – che le variazioni dell’orario, anche con riferimento alle dipendenti provenienti dal Punto vendita di [indirizzo], erano state concordate nel pomeriggio del 15 marzo 2025, prima della comunicazione dello sciopero avvenuta pacificamente alle ore 20,16 (di tanto dà atto anche la ricorrente – cfr note del 09/07/2025 “…ha richiesto alle lavoratrici [Testimone 2] e [Testimone 3], sempre nel tardo pomeriggio di sabato 15 Marzo 2025, di prestare servizio operativo presso il p.d.v. di Catania..”) come anche analiticamente illustrato dalla resistente (pagg. 20 e ss. e 36 -37 memoria parte resistente) in relazione alla documentazione dalla medesima fornita (cfr docc. 8, 10, 12, 16, 19 e 21 produzione resistente).

Apparendo comprovato, anche con riferimento ai documenti indicati in ricorso da cui emergono i cambi turno (allegati nn 7 -13 produzione ricorrente), che trattasi di modificazioni concordate tra i dipendenti in questione e l’Azienda nella giornata del 15 marzo 2025 ma anteriormente alla proclamazione dello sciopero avvenuta alle ore 20,16 di detto giorno, sebbene successivamente riportate nel planning.

Sicché in difetto di elementi di segno contrario a confutazione – che non si rinvengono nel caso in esame – tali variazioni di orari appaiono verosimilmente riconducibili alle previsioni circa l’elevata presenza di pubblico attesa per l’indomani (domenica 16/03/2025), secondo prassi pur ammessa dalla ricorrente (cfr note 9/7/2025), che non alla paralizzazione di uno sciopero la cui proclamazione non era ancora avvenuta.

In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

**PQM**

Rigetta il ricorso;

Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in Euro 1.150,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore della società resistente;

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Catania, in data 24 ottobre 2025

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Luisa Maria Cutrona

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