L’approfondimento si focalizza sull’inquadramento della sentenza n. 129/2024 della
Corte costituzionale nella tipologia delle sentenze emesse dalla Corte costituzionale.
Si discute l’importanza dell’interpretazione adeguatrice utilizzata dalla Corte e si
esaminano gli argomenti a sostegno. Inoltre, vengono individuati gli effetti di tale
sentenza, in particolare il concetto della tesi del “precedente autorevole“. Infine, si
esplora la possibilità di configurare un “vincolo indiretto” per i giudici, specificamente
nel contesto trattato.
*Testo della relazione, con l’aggiunta delle note, tenuta il 24 ottobre 2024 nell’ambito del
Convegno, organizzato dal CSDN di Catania e AGI Sicilia, sul tema “La tormentata
disciplina dei licenziamenti del Jobs Act. I recenti interventi della Corte costituzionale”.
Premessa. Il caso
Il Tribunale di Catania, nell’ordinanza di rimessione, dava atto che, a seguito dell’istruttoria
testimoniale e documentale disposta nel corso del giudizio, era emerso che, dei tre fatti in
contestazione, solo due apparivano assumere carattere disciplinare e che tali addebiti
risultavano punibili, ai sensi del CCNL applicato dalle parti, con sanzioni di tipo
conservativo.
Rilevava, altresì, che era pacifica tra le parti l’applicazione del regime normativo di cui
all’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 tenuto conto sia della data di assunzione del dipendente che
del requisito dimensionale dell’azienda.
La fattispecie, quindi, non poteva essere ricondotta all’ambito applicativo del comma 2
dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 (applicabile “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento
per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”) quanto
piuttosto a quello del comma 1 del medesimo articolo, con conseguente esclusione della
tutela reintegratoria richiesta dalla parte ricorrente (1).
Dovendo fare applicazione del 1 comma dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015, il Tribunale di
Catania dubitava della legittimità costituzionale del comma 2 della stessa disposizione
nella parte in cui, accordando la reintegra nell’unico caso dell’insussistenza del fatto
materiale contestato, non ricomprendeva le ipotesi in cui il fatto, pur disciplinarmente
rilevante, era punibile, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, con una
sanzione conservativa, anche di modesta entità, e per le quali, sebbene non risultasse
compromesso il rapporto di fiducia, poteva operare la sola tutela economica con
conseguente estinzione del rapporto di lavoro (2)
Veniva prospettato il contrasto con l’art. 3 della Costituzione (perché la disposizione
censurata tutelerebbe in modo ingiustificatamente differenziato situazioni omogenee), con
gli artt. 2,4,35 e 36 Cost. (perché dalla disposizione censurata deriverebbe una
irragionevole lesione della dignità del lavoratore) e con gli artt. 21,24,39 e 41 della Cost.
(perché dalla disposizione censurata deriverebbe una compressione del pieno e libero
esercizio delle sue prerogative lavorative e sindacali e il superamento del limite posto
all’iniziativa privata che non può svolgersi in modo da compromettere la dignità della
persona).
Con la sentenza del 16 luglio 2024, n. 129 la Corte costituzionale ha ritenuto non
fondata la questione, sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su
un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione
conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.
La Corte costituzionale ritiene che si debba ammettere la tutela reintegratoria attenuata
nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche
inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di
sanzioni conservative.
La sentenza ha un rilevante impatto sistemico sull’ordinamento vigente.
In particolare, nei paragrafi che seguono, verrà esaminato:
a) L’inquadramento della sentenza nella tipologia delle sentenze della Corte costituzionale;
b) L’interpretazione adeguatrice e gli argomenti della Corte;
c) Gli effetti della sentenza.
Esaminiamo, in primo luogo, la tecnica decisoria.
a) L’inquadramento della sentenza nella
tipologia delle sentenze della Corte
costituzionale
La pronuncia in esame è stata definita come interpretativa di rigetto (“in quanto dalla
disposizione impugnata si deduce un’interpretazione normativa diversa da quella desunta
dal giudice a quo”), adeguatrice (perché la Corte ha elaborato direttamente una
interpretazione della norma tale da renderla compatibile con i principi costituzionali) ed
inclusiva (“perché riconduce nell’art. 3, comma 2, anche il riferimento alla contrattazione
collettiva che la norma non prevede in alcun modo”) (3).
La tecnica decisoria della Corte costituzionale si è evoluta nel tempo.
Si è passati dalle tecniche decisorie, per così dire, tradizionali (le pronunce interpretative
e le sentenze monito) alle decisioni manipolative (riduttive, additive, anche di principio,
e sostitutive).
Le stesse sentenze manipolative si sono poi distinte in relazione al fattore tempo
articolandosi: a) per il passato, in sentenze di incostituzionalità differita e
incostituzionalità sopravvenuta; per il futuro in sentenze indirizzo e decisioni di
incostituzionalità accertata ma non dichiarata.
Sono state applicate tecniche diverse (le cosiddette “sentenze miste” e a “dispositivo
multiplo”), utilizzate decisioni pseudo-processuali (ordinanza di rinvio a data fissa) o,
sotto il profilo del merito, sentenze c.d. a “rime obbligate”.
Un’evoluzione straordinaria (4) che, però, non è da tutti condivisa.
Si è parlato di pronunce “normative”(5) o, addirittura, di una Corte costituzionale come
“giudice sovrano” (6).
Resta, comunque, necessario, al di là delle diverse opinioni, inquadrare correttamente la
sentenza in esame.
Che si tratti di una sentenza interpretativa di rigetto è evidente.
La scelta della Corte è, sotto questo profilo, condivisibile.
La Corte, ritenendo possibile un’ interpretazione adeguatrice, non ha condiviso
l’approccio del giudice remittente che, in sostanza, chiedeva una decisione di
accoglimento.
Si tratta, peraltro, di una sentenza manipolativa di tipo additivo di principio (7).
La Corte costituzionale è perfettamente consapevole del fatto che l’eventuale scelta di
“una” fra le norme possibili (idonee a sanare il vizio di legittimità) avrebbe potuto
comportare un’invasione del campo creativo del Parlamento (ed, in fondo, della sua
discrezionalità) o il potere ermeneutico dei giudici (che, al di là della posizione del giudice
remittente, potevano essere in grado di colmare in via interpretativa, quando possibile, la
lacuna della disposizione per enucleare, da essa, una interpretazione conforme a
costituzione).
In questa difficile situazione, la Corte ha utilizzato una tecnica raffinata indicando non una
“regola” ma un “principio” in grado di orientare non solo l’attività ermeneutica dei giudici
ma, anche, la futura attività legislativa.
b) L’interpretazione adeguatrice e gli
argomenti della Corte
La Corte ha, poi, utilizzato l’interpretazione adeguatrice (8) che ha una valenza e
portata peculiari rispetto all’ordinaria esegesi del giudice comune (9).
La Corte costituzionale, che non è vincolata a giudicare la disposizione legislativa così come
interpretata dal giudice remittente, ha reinterpretato la disposizione censurata allo scopo di
adeguarne il significato alla ratio constitutionis dalla Corte stessa accertata.
È vero che, nel caso delle sentenze interpretative di rigetto, la realizzazione della reductio
ad legitimitatem è in concreto affidata ai giudici e dipende dalla loro adesione alla
interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte (10).
Va però evidenziato, fin d’ora, che tale interpretazione si accompagna ad un più o meno
esplicito accertamento di incostituzionalità dell’interpretazione denunciata.
In sostanza, la sentenza interpretativa di rigetto ha almeno l’effetto di impedire ai giudici
di dichiarare manifestamente infondata la questione relativa alla “norma” ricusata
dalla Corte, ponendoli nell’alternativa di dover sollevare nuovamente tale questione o
aderire all’interpretazione adeguatrice indicata nella sentenza interpretativa di rigetto.
Sempre, naturalmente, che non venga prospettata una “terza” soluzione interpretativa
esente da dubbi di incostituzionalità.
In questo contesto, il punto di partenza nel ragionamento della Corte Costituzionale è
stato, ovviamente, il dato letterale della disposizione impugnata.
Declinato in negativo.
Il comma 2, dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 non prevede “un’esclusione espressa” della
rilevanza della valutazione convenzionale.
L’argomento esegetico non è, di per sé, risolutivo perché il confronto della disposizione
dello Jobs act (art. 3, comma 2) con quella dell’art. 1, comma 42, lett. b), legge n.
92/2012 induce a ritenere che la tutela reintegratoria, per quanto riguarda i
licenziamenti disciplinari, è ammessa, al di là di quelli nulli o discriminatori, solo in caso
di insussistenza del fatto.
Ed in questo senso milita l’intenzione del Legislatore dell’epoca che aveva prospettato la
tutela economica come rimedio generale.
Ma l’approccio esegetico era, comunque, indispensabile perché l’interpretazione
adeguatrice ha la possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia
carattere “polisenso” e da essa sia enucleabile una “norma” compatibile con la
Costituzione.
La soluzione ermeneutica «deve pur reggere alla prova della lettera, alla quale si deve
tornare per verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal significato iniziale) non si sia
tradotto in un suo travalicamento (come accadrebbe ove il nuovo significato non trovi
fondamento alcuno nell’enunciato oggetto di interpretazione)» (11).
Accertato il carattere polisenso della disposizione impugnata, la Corte costituzionale ha
valorizzato, nel contesto in esame, la rilevanza della contrattazione collettiva.
«La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito
con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad
incrinare il tradizione ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente
nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente
rilevanti».
Affermazione supportata da due elementi.
Il primo luogo perché “la finalità della legge delega” non è quella “di sovrapporre la
legge alla contrattazione collettiva”.
In secondo luogo, perché la generale previsione dell’art. 30, comma 3, legge n. 183/2010
impone al giudice di valutare le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo
presenti nei contratti collettivi.
Tipizzazione, precisa la Corte, che «può ricorrere anche al negativo, nel senso che la
contrattazione collettiva può stabilire, con riferimento a specifiche ipotesi, ciò che non può
costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento».
La Corte costituzionale, in questo contesto, ha utilizzato l’interpretazione conforme a
Costituzione come una forma di applicazione dell’interpretazione sistematica, poiché “la
legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa
costituzionale” (12).
Se «le disposizioni legislative devono essere interpretate, nel loro complesso, e mai
isolatamente, nella loro portata testuale e letterale», se, «tra i vari significati possibili,
l’interprete deve cioè preferire quello che meglio si concili con il sistema, con il contesto
normativo nel quale si inserisce», al fine di rendere concreto l’ordinamento, allora
«l’interpretazione della legge in senso conforme a costituzione (specie ove quest’ultima
abbia i caratteri di rigidità) ha proprio questo obiettivo: assicurare la coerenza
dell’ordinamento, la quale (…) deve essere ormai cercata sul piano costituzionale» (13).
L’utilizzo dell’interpretazione conforme viene contestato da una parte della dottrina.
Parte della dottrina (14), infatti, censura l’interpretazione adottata dalla Corte
costituzionale laddove non si sarebbe tenuto conto della distinzione tra «il profilo
dell’illegittimità dell’atto di licenziamento» (in relazione al quale rimane decisiva la
previsione dell’autonomia collettiva) da quello del regime sanzionatorio (che,
nell’intenzione del Legislatore dell’epoca, doveva essere attratto alla tutela indennitaria).
L’ultimo argomento utilizzato dalla Corte richiama la «simmetria tra licenziamento
disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, tracciata dalla Corte nella sentenza
n. 128 del 2024 (15) sulla linea del fatto materiale insussistente».
In sostanza «un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione
specifica» viene assimilato ad «un fatto materiale insussistente».
Anche questa equiparazione viene contestata da una parte della dottrina (16) perché «la
non veridicità di un fatto (la soppressione del posto) non è paragonabile a un fatto
sussistente e per di più illecito».
Altra dottrina (17), viceversa, sostiene che «la soluzione interpretativa accolta dalla Corte
costituzionale si ricollega in maniera piuttosto evidente ai correttivi che erano già stati
apportati alla categorica formula normativa dell’art. 3, comma 2, sul licenziamento
disciplinare da parte della giurisprudenza di legittimità; la quale, nonostante l’intenzione
del legislatore di limitare la previsione di reintegra alla sola mancanza degli elementi del
̔fatto materiale contestato̕, aveva subito affermato il contrario, adottando sostanzialmente
una interpretazione abrogatrice del nuovo disposto normativo».
La Suprema Corte, in particolare, ha ritenuto che, pur nel mutato contesto normativo
qualificato dall’espressa menzione della materialità del fatto, il perdurante riferimento alla
“contestazione” e l’argomento logico razionale della assoluta sovrapponibilità della
condotta materialmente esistente a quella disciplinarmente irrilevante o non imputabile
inducono ad adottare la medesima interpretazione già elaborata dalla giurisprudenza di
legittimità, quale diritto vivente, in modo da ricomprendere nell’insussistenza del fatto
contestato «non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma
anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o
quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della
condotta al dipendente» (18).
Resta il fatto che, al di là delle critiche rivolte alla sentenza della Corte costituzionale, la
sentenza n. 129/2024 (19) costituisce un “precedente” di assoluto rilievo per i giudici che
dovranno esaminare casi simili (o identici).
Nei limiti e con i distinguo che occorre approfondire.
c) Gli effetti della sentenza. La tesi del
“precedente autorevole” come regola
È affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità (degli ultimi venti anni) quella
che nessun vincolo giuridico si riconosce all’interpretazione imposta o suggerita dalla
Corte costituzionale.
Tutt’al più in qualche occasione meno recente la Cassazione ha ravvisato la sussistenza di
un vincolo indiretto o alternativo consistente nell’adeguamento o nella riproposizione
della questione sulla scorta della tesi, un tempo dominante, enunciata in dottrina da
Crisafulli, Elia e Zagrebelsky (20).
A partire dal 2004 anche l’idea di un vincolo indiretto o alternativo è esplicitamente
rifiutata sia dalle sezioni Unite civili (21) che dalle sezioni unite penali.
In questo contesto, la sentenza Pezzella delle sezioni unite penali del 17 maggio 2004, n.
23016 costituisce una bussola per orientarsi nella materia.
Le sezioni unite, in primo luogo, ricordano come la Corte costituzionale abbia
«propugnato da sempre la teoria della interpretazione “adeguatrice“, sollecitando
costantemente i giudici ad esercitare il potere-dovere di ricostruire il contenuto e la portata
delle disposizioni di legge ordinaria alla stregua dei principi della Costituzione, in modo da
attribuire alle disposizioni, tra i plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia
in contrasto con i valori costituzionali».
L’interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice,
il quale è tenuto a ricavare dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia
possibile, norme compatibili con la Costituzione.
Invero, il Giudice delle leggi ha precisato, a più riprese, che «in linea di principio, le leggi
non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni
incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne
interpretazioni costituzionali» (sentenza n. 356/1966), specificando che i giudici non
possono abdicare all’interpretazione adeguatrice (ordinanza 451/1994) e che,
nell’adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, «di
fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere
quella che risulti conforme a Costituzione» (ordinanza 121/94).
In particolare, con riferimento alle sentenze “interpretative” della Corte costituzionale,
le sezioni unite precisano che le stesse «rappresentano normalmente una forma di attività
della Corte qualificabile come “maieutica”, per la ragione che tendono ad enucleare principi
e regole che l’ordinamento già contiene e non ad introdurvene di nuovi». Esse sono state
considerate «espressione del principio di unità sistematica dell’ordinamento, che richiede
che alle leggi sia attribuito il significato che ne consenta l’armonica integrazione con i
contenuti costituzionali, in funzione adeguatrice delle prime ai secondi»: con la
conseguenza che soltanto l’impossibilità di operare un tale adeguamento rende inevitabile
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata».
È unanime in dottrina, ricordano le sezioni unite, l’opinione che «esclude il valore
vincolante delle decisioni interpretative di rigetto, in quanto sprovviste dell’efficacia erga
omnes attribuita dall’art. 136, comma 1, della Costituzione alle sentenze che dichiarano
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge. Per rendersi conto dell’incontrovertibilità
dell’affermazione basta osservare che se a dette decisioni dovessero riconoscersi effetti
vincolanti per i giudici, la Corte costituzionale sarebbe investita di un potere di
interpretazione autentica che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al
legislatore».
Un primo intervento è segnato dalla sentenza n. 22/1995, ric. Clarke, con la quale, sulla
scia del concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza penale e civile, è stato
ritenuto che quelle decisioni sono prive dell’efficacia, erga omnes propria delle sentenze
con le quali viene dichiarata l’incostituzionalità di una disposizione di legge, ai sensi degli
artt. 136 Costituzione e 30 legge n. 87/1953, di talché è innegabile che le predette
pronunce hanno valore di mero precedente (22) e non vincolano il giudice, al quale è
consentito discostarsi dall’interpretazione proposta dalla Corte costituzionale e sollevare
nuovamente la questione di legittimità costituzionale della identica disposizione di legge.
Nella sentenza Clarke è stato precisato, altresì, che soltanto nel giudizio a quo la sentenza
interpretativa produce una preclusione endoprocessuale derivante «dal carattere
incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall’imprescindibile nesso di
necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale»: con la conseguenza che la
medesima questione non può essere riproposta nello stesso giudizio e che al giudice a quo
è definitivamente inibita l’applicazione della norma nell’interpretazione ritenuta
incostituzionale (Corte costituzionale, ordinanza n. 268/1990).
Per una precisa esigenza di coerenza interna del sistema, dalla pronuncia interpretativa
scaturisce un “vincolo negativo” ai poteri interpretativi del giudice che ha sollevato la
questione giudicata non fondata, «nel senso che quest’ultimo non può attribuire alla
disposizione di legge la portata esegetica ritenuta incostituzionale dalla Consulta, pur
essendogli consentito di scegliere differenti soluzioni ermeneutiche, che, ancorché non
coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e
principi costituzionali».
Tali notazioni, si legge nella sentenza Pezzella, «valgono a porre in luce un profilo di
essenziale importanza: quello per cui, persino per il giudice a quo, le decisioni
interpretative non producono vincoli, se non quello di carattere negativo che impedisce di
applicare la norma nel significato giudicato incostituzionale.
Ne segue che l’allineamento alla soluzione accolta in tali decisioni postula da parte del
giudice un’autonoma adesione, sì da giustificare l’applicazione della norma nella portata da
essa assunta a seguito dell’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale».
L’ordinamento vigente non permette, in definitiva, di configurare un limite più rigido di
quello negativo o indiretto testé delineato, tanto più che sarebbe veramente incoerente
ipotizzare nei confronti degli altri giudici condizionamenti più incisivi di quelli che sorgono a
carico del giudice che ha sollevato l’incidente di costituzionalità.
Le sezioni unite hanno, infine, cura di indicare un mezzo per la prevenzione di conflitti
derivanti dalle decisioni interpretative di rigetto.
I giudici, pur non essendo vincolati da decisioni di questo tipo, non possono, però,
applicare la norma nel significato ritenuto contrario alla Costituzione, sicché, in caso di
dissenso, sono tenuti a ricercare una diversa soluzione ermeneutica o, se ciò sia
impossibile, a sollevare incidente di costituzionalità, rimettendo nuovamente la
questione alla Corte.
Quest’ultima, poi, dovrà autonomamente scegliere se ribadire la precedente
interpretazione o, re melius perpensa, modificarne la portata, ovvero dichiarare
l’incostituzionalità della norma.
Un vero e proprio vademecum per orientarsi in una materia così complessa.
Resta un ultimo problema da risolvere.
La sentenza n. 129/2024 rileva come “precedente autorevole” per i giudici comuni o
possiede un grado di vincolatività superiore in virtù della simmetria, evocata nella stessa
sentenza, con la coeva pronuncia n. 128?
La possibilità di configurare, nel
particolare contesto in esame, un “vincolo
indiretto” per i giudici
L’ultimo argomento utilizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129/2024, come
già riferito, richiama la «simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per
ragione di impresa, tracciata dalla Corte nella sentenza n. 128/2024 sulla linea del fatto
materiale insussistente».
La Corte, nella sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela
reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta
estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
In sostanza “un fatto assai lieve”, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione
specifica, viene assimilato ad “un fatto materiale insussistente”
.
In questo contesto, in virtù di quella “simmetria” evocata dalla sentenza n. 129/2024 (tra
sentenze di diversa natura ; di accoglimento la n. 128, di rigetto interpretativa la n. 129)
sorge il dubbio se il vincolo per il giudice comune sia solo “relativo” (quale precedente
“autorevole”) o, viceversa, abbia una consistenza più accentuata (di vincolo indiretto).
La tesi del “vincolo indiretto” è stata enunciata in dottrina, come già riferito, da Crisafulli,
Elia e Zagrebelsky (23).
In particolare, Elia (24) riteneva «eccessivamente restrittiva l’opinione dominate che
esclude ogni efficacia erga omnes delle sentenze interpretative di rigetto» ravvisando, al di
là del vincolo per il giudice a quo, un obbligo, per qualsiasi giudice, «di non ritenere
manifestamente infondata la quaestio legitimitatis risolta in negativo dalla Corte
costituzionale soltanto in base ad una determinata interpretazione della norma-parametro
o, più frequentemente della norma di legge ordinaria sottoposta al controllo di
costituzionalità».
In questi casi, prosegue l’illustre studioso, «ogni giudice sarebbe vincolato o ad
ottemperare alla interpretazione della Corte o a rinviare, anche d’ufficio, la quaestio
legitimitatis; resterebbe invece inibita sia la reiezione per manifesta infondatezza della
questione sollevata dalle parti o dal Pubblico ministero, sia, in ogni caso, il ricorso ad una
interpretazione diversa da quella individuata dalla Corte costituzionale».
Nel contesto in esame (che si pone come eccezione alla regola del “precedente
autorevole”), si possono (forse) valorizzare alcune parti di questa teoria.
In primo luogo, il vincolo “negativo” che dalla sentenza interpretativa di rigetto deriva sui
poteri interpretativi del giudice che ha sollevato la questione giudicata non fondata.
Credo si possa sostenere che in casi identici a quelli esaminati dalla Corte
costituzionale derivi un obbligo per ogni giudice di non discostarsi dall’interpretazione
adeguatrice formulata dal Giudice delle leggi.
Al di là di casi identici, il problema dell’esistenza di un vincolo appare complesso.
Non credo, in primo luogo, che possa ravvisarsi alcun vincolo per quanto riguarda le ipotesi
“tipizzate” dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa.
Il vincolo, semmai, potrebbe riguardare le sole ipotesi in cui venga accertato in giudizio
un “fatto assai lieve” (come si legge nella motivazione della sentenza n. 129/24), specie
se tale interpretazione si ponga in linea con una giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte.
Si pone, poi, il problema delle clausole “elastiche” contenute nella contrattazione
collettiva.
Parte della dottrina ritiene possibile «una volta introdotta la reintegra per la fattispecie
disciplinare tipica prevista con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva (…)
riconoscere l’applicazione della medesima tutela reintegratoria anche per la fattispecie
disciplinare lieve, ma prevista dalla contrattazione collettiva con formula elastica»
(25).
La tesi appare corretta anche per non creare contrasti con il c.d. “diritto vivente” (26).
Ma il tema richiede un approfondimento in ordine all’accertamento del “fatto assai lieve”,
in presenza di clausole elastiche.
In questo caso entrano in gioco gli standard valutativi “socialmente accettati” (27).
Si tratta di “punti di vista, criteri direttivi per la ricerca di valori che il giudice deve poi,
tradurre, con un proprio giudizio valutativo, in una norma di decisione” (28).
In conclusione, il vero problema che gli operatori del diritto dovranno affrontare è quello
della identificazione del “fatto assai lieve” per dare corretta applicazione alla sentenza
della Corte costituzionale.
Valutazione che, com’è ampiamente prevedibile, può variare da giudice a giudice.
Resta, quindi, ineludibile, per una corretta applicazione della sentenza n. 129/2024,
l’intervento ermeneutico della Suprema Corte di cassazione.
Note
(1) Sulla ricostruzione dell’evoluzione della fattispecie del licenziamento disciplinare si veda
G. AMOROSO, Articolo 18 statuto dei lavoratori, una storia lunga cinquant’anni, Bari, 2022,
161 ss. Sulla ricostruzione delle dieci sentenze della Corte costituzionale in tema di
licenziamento (cfr. Corte cost., nn. 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 183/2022,
7/2024, 22/2024, 44/2024, 128/2024 e 129/2024). Si veda, tra gli altri, C. PISANI, La
controriforma della Corte costituzionale della disciplina rimediale per il licenziamento
ingiustificato: tra sconfinamenti e nuove disarmonie, Dir. merc. lav., n. 2/2023, 255 ss.;
dello stesso autore v. anche Le sentenze gemelle della consulta 2024 ampliative della
reintegrazione: contenuti e criticità, Il lav. nella giur., 8-9/2024, 761 ss.; R. RIVERSO,
Note di mezza estate sul Jobs act annegato in un mare di incostituzionalità: il caso del
licenziamento disciplinare, in Quest. giust., 2024; V. FERRANTE, Riflessioni a margine di
una sentenza di legittimità costituzionale, sulla reintegra nel licenziamento collettivo ed
individuale, in Dir. rel. ind., 2024, 194 ss.; R. SANTUCCI, Tutela indennitaria del Jobs act
per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori nel licenziamento collettivo e sostegno della
Corte costituzionale (n. 7/2024), in Dir. mercato lav., 2024, 1, 285 ss.; v. anche gli
interventi di M.V. BALLESTRERO, A. MARESCA, R. ROMEI e V. SPEZIALE in RIDL, 2024, I, 3
ss. e R. COSIO Licenziamento disciplinare: la recente sentenza n. 129/2024 della Corte
costituzionale. Tra sentenze manipolatrici e interpretazione adeguatrice, in IUS Lavoro–Il
Giuslavorista (ius.giuffrefl.it), 8 ottobre 2024. Da ultimo si veda R. DIAMANTI, I criteri
applicativi e interpretativi utilizzati dalla Corte costituzionale in materia di licenziamenti e le
possibili interferenze con il potere legislativo, in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4. E. BALLETTI,
Natura e limiti dell’intervento della Corte costituzionale in relazione al sistema rimediale dei
licenziamenti illegittimi, in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4 e C. PISANI, L’inedito ruolo della
consulta nella disciplina del sistema rimediale dei licenziamenti illegittimi, in Lav. Dir.
Europa, 2024, n. 4.
(2) Sul tema si veda I. FEDELE, Il licenziamento disciplinare, in Il licenziamento (a cura di
DI PAOLA), Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2024, 266 ss.
(3) Cfr. R. RIVERSO, Note di mezza estate sul jobs act in un mare di incostituzionalità, cit.
(4) Sul tema si veda A SPADARO, Involuzione o evoluzione ? del rapporto fra Corte
costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive), in Rivista AIC, 2023, n. 2.
(5) Cfr. A. RUGGERI, Verso una giustizia costituzionale di “equità”: quali i riflessi di ordine
istituzionale?, in consultaonline, 17 settembre 2024.
(6) Cfr. G. VIDIRI, IL nuovo diritto del lavoro durante e dopo il Covid-19 tra “ideologie” e
“giudici sovrani”, Torino, 2023, 29 ss., Per una diversa valutazione, sotto il profilo
costituzionale, delle sentenze n. 128 e n. 129 del 2024 si veda C. BUZZACCHI, La
discrezionalità del legislatore e quella del giudice del lavoro nella giurisprudenza
costituzionale sul licenziamento, in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4; A. MORRONE, Sui
licenziamenti illegittimi. Co-legislazione giurisprudenziale e tutela effimera del diritto al
lavoro, in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4 e C. PINELLI, Politica e giurisdizione costituzionale
nella tutela contro i licenziamenti illegittimi (2018-2024), in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4.
In particolare nel contributo di E. BALBONI, Il tema, permanente e ineludibile, dei poteri e
dei limiti della Corte costituzionale, in Lav. Dir. Europa, 2024, n. 4, viene richiamato il
pensiero di G. SILVESTRI, che in un recente contributo sulla Rivista dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti (Lettera n. 8/2024) ha espresso quale sia la posizione della
Corte costituzionale nel sistema istituzionale precisando che «La recente giurisprudenza
della Corte costituzionale italiana conferma e sviluppa una linea di intervento istituzionale
ispirata alla finalità di mantenere vivo un processo di integrazione unitaria dell’ordinamento
giuridico non fine a se stessa, ma teleologicamente orientata a trarre, in ogni parte del
sistema, tutte le possibili conseguenze, logiche e giuridiche, derivanti dai princìpi e diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione. Si può non essere d’accordo su questa o quella
pronuncia, si possono prospettare, nei singoli casi, soluzioni ritenute più adeguate, ma non
si può negare – a mio avviso – che la tendenza sia quella che qui ho brevemente
riassunto».
In particolare, con riferimento alla sentenza n. 128/2024, ha precisato che «[i]l
riferimento alle soluzioni costituzionalmente adeguate, che sopperiscono all’assenza delle
ormai risalenti “rime obbligate”, è ribadito in un’altra pronuncia della Corte, riguardante il
c.d. Jobs Act del 2014, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
prevedeva il reintegro del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettiva, anche
quando fosse dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto addotto dal datore di lavoro
come causa legittima dell’interruzione del rapporto. La Corte si muove nella logica
dell’integrazione finalistica anche nella utilizzazione dei parametri costituzionali invocati a
sostegno della propria decisione di accoglimento. Difatti la fondatezza della questione è
dichiarata in relazione agli artt. 3,4 e 35 Cost. «valutati complessivamente» (punto 7 del
Considerato in diritto). Mi sembra interessante notare che la Corte mette in rilievo, in
questa sentenza, di aver riscontrato, nella norma oggetto della questione, «un difetto di
sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla
parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo»
(punto 13 del Considerato in diritto). Traspare una visione olistica sia dei principi
costituzionali che delle norme di legge ordinaria. I primi e le seconde si integrano e si
bilanciano a vicenda ai vari livelli, piaccia o non piaccia ai cultori dell’esegesi di disposizioni
isolate».
(7) Sul tema si veda A. SPADARO, Involuzione o evoluzione?, cit. 118-119. La tecnica delle
sentenze c.d. “additive di principio” (che ha sollevato perplessità in dottrina, si veda, per
tutti, C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e
tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto, Torino, 2000, 137 ss.) costituisce
una tecnica che ripropone la nota distinzione tra regole e principi. La Corte, invece di
dettare una “regola” pone un “principio” che guida i giudici per individuare, per via
ermeneutica, la soluzione al caso concreto con effetti solo inter partes. Nel contempo,
pone una sorta di linea guida per il Legislatore per la futura produzione legislativa.
(8) Cfr. L. IANNUCILLI, L’interpretazione secundum constitutionem tra Corte Costituzionale
e giudici comuni brevi note sul tema, seminario del 6 novembre 2009 “, in Lav. Dir.
Europa, 2024, n. 4.
(9) Come ricorda la sentenza n. 95/2024 della Corte costituzionale.
(10) Come meglio si dirà nei paragrafi che seguono.
(11) Cfr. M. RUOTOLO, Quando il giudice deve fare da sé, in Quest. giust., 22 ottobre 2018,
3 ss.
(12) F. MODUGNO, Metodi ermeneutici e diritto costituzionale, in Scritti sull’interpretazione
costituzionale, Napoli, 2008, 68 e 79.
(13) M. RUOTOLO, Interpretare. Nel segno della Costituzione, Napoli, 2014, 121 ss.
(14) C. PISANI, Le sentenze gemelle della Consulta 2024 ampliative della reintegrazione:
contenuti e criticità, cit. 773. Sul tema si vedano le osservazioni di R. DE LUCA TAMAJO, Le
tecniche interpretative nel diritto del lavoro tra cognitivismo e bilanciamento “creativo”,
Riv. it. dir. lav., 2023, I, 498-500 che richiama le riflessioni di A. MARESCA, Licenziamento
disciplinare e reintegrazione: l’irresistibile attrazione del Giudice per la valutazione della
proporzionalità del licenziamento, in Lav. Dir. Europa, 2023, n. 2, 1 ss. e C. ZOLI, Il
difficile equilibrio tra potere legislativo nella stagione delle riforme, in Lav. Dir. Europa,
2022, n. 3,12 ss.
(15) Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 17 ottobre 2024, ha deciso la causa, oggetto
di rimessione alla Corte costituzionale, con la reintegrazione del ricorrente “accertata
l’insussistenza del fatto”.
(16) C. PISANI, Le sentenze gemelle della Consulta 2024 ampliative della reintegrazione,
cit., 771.
(17) R. RIVERSO, Note di mezza estate sul jobs act in un mare di incostituzionalità, cit.
(18) Cfr. Cass., 8 maggio 2019, n. 12174, in IUS Lavoro – Il Giuslavorista (ius.giuffrefl.it),
29 luglio 2019, con nota di I. FEDELE.
(19) La causa, rimessa alla Corte costituzionale, è stata definita con conciliazione.
(20) F. MODUGNO, La “supplenza” della Corte costituzionale (Relazione 2 presentata al
convegno “Il ruolo del giudice: le magistrature supreme”, tenutosi nei giorni 18 e 19
maggio 2007 all’Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza), in Scritti
sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2009, 107 ss.
(21) Cass., sez. un., 26 giugno 2023, n. 18235.
(22) Come ricorda L. MENGONI (Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano, Giuffrè,
1996, 87) «la decisione è giustificata quando sia traducibile in termini dogmatici che la
rendono comprensibile come deduzione da un concetto o da un principio sistematico,
garantendone la coerenza con la razionalità globale dell’ordinamento e quindi l’idoneità a
stabilizzarsi come modello di decisione di altri casi aventi la medesima struttura tipica».
(23) F. MODUGNO, La “supplenza” della Corte costituzionale, cit.
(24) L. ELIA, Sentenze interpretative di norme costituzionali e vincolo dei giudici, in
cortecosituzionale.it, Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti
della dottrina, (a cura di D. DIACO), maggio 2016, 173 ss.
(25) R. RIVERSO, Note di mezza estate sul jobs act in un mare di incostituzionalità, cit.
(26) Cfr. R. RIVERSO, Note di mezza estate sul jobs act in un mare di incostituzionalità, cit.
Sul tema, si veda Cass., 22 ottobre 2024, n. 27335.
(27) Per usare le parole di MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv.
crit. dir. priv., 1986, 5 ss.
(28) Il pensiero di MENGONI viene espressamente richiamato (e condiviso) da F. MIANI
CANEVARI, Interpretazioni delle clausole elastiche, in Interpretazione conforme,
bilanciamento dei diritti e clausole generali, a cura di G. BRONZINI e R. COSIO, Milano,
Giuffrè, 2017, 305-332.