Lenzi – WEBINAR – 26.06.2024 Tribunale di Milano Sentenza n. 2532-2023 del 11.07.2023

Nel caso trattato dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2532 del 11.07.2023, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca lamentando di essere stato vittima di un errore consumato nello svolgimento della procedura informatica utilizzata dal Ministero resistente per l’attribuzione delle supplenze.

Il sistema informatico citato utilizza un algoritmo in applicazione del quale vengono individuati i docenti a cui assegnare gli incarichi di insegnamento. Detto sistema dovrebbe garantire la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso regolarmente individuata nella domanda di supplenza annuale; ciò, indipendentemente da quando la sede per quella classe si sia resa disponibile, nell’arco temporale di vigenza della graduatoria.

In particolare, la procedura informatica di “conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche”, governata dall’algoritmo, realizzato dal Ministero, è regolata dall’art. 12 dell’Ordinanza 112/2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha disciplinato le: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter, dela lege 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ed opera come di seguito indicato. Qualora al momento della convocazione di un docente, per una specifica classe di concorso, in base al suo posto in graduatoria, non siano disponibili posti nelle sedi o per la tipologia di contatto indicate dal docente tra le sue opzioni, il Ministero prosegue nella graduatoria, saltando – di fatto – quel docente ed assegnando, pertanto, il posto in questione ad altro docente, collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorsi, ma che aveva indicato quella sede e quella tipologia di contratto fra le opzioni.

Ebbene, la sentenza in esame chiarisce che è generalmente ammissibile, nel processo di formazione della decisione delle Pubbliche Amministrazioni, il ricorso all’utilizzo di algoritmi e sistemi informativi purché, però, ciò non comporti la violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. La procedura di assegnazione informatica è illegittima, pertanto, se lesiva del principio meritocratico corollario del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, dunque, per verificare la legittimità dei conferimenti delle supplenze, il Giudice ha verificato l’eventuale possibilità di qualificare la posizione del ricorrente – non assunto – come rinunciataria; infatti, solo qualora il docente, avente diritto, che presenta la domanda di partecipazione alla procedura abbia rinunciato all’attribuzione della supplenza disponibile, sarebbe legittimo il conferimento dell’incarico ad altro docente con minore punteggio.

Ebbene, l’ordinanza ministeriale sopra citata, all’art. 12, prevede l’esclusione dall’intera procedura nei casi di “mancata presentazione dell’istanza” o di “rinuncia all’incarico assegnato”; tale seconda ipotesi (rinuncia all’incarico) opera soltanto limitatamente alle “preferenze non espresse” ed il candidato, pertanto, risulta rinunciatario con esclusivo riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Nel caso di specie, il problema è sorto in quanto, al primo turno di nomina, gli incarichi indicati dal ricorrente nelle preferenze sono stati assegnati effettivamente agli aventi diritto, per punteggio superiore rispetto a quello del ricorrente; questi ultimi (i.e.: gli aventi diritto), però, successivamente, hanno rinunciato a tali incarichi, con conseguente riapertura delle disponibilità delle suddette posizioni. Ebbene, in seguito alle rinunce in questione, l’algoritmo non ha analizzato la domanda del ricorrente, che avrebbe avuto un riscontro positivo con le posizioni che si sono rese disponibili per effetto della rinuncia dei precedenti assegnatari.

Ne consegue che l’esclusione del ricorrente è stata correttamente operata al primo turno di nomina, perché – in tal caso – gli incarichi spettavano ai docenti aventi punteggi superiori al suo, ma non può dirsi ammissibile per i successivi turni di nomina. Infatti, per l’assegnazione dei posti oggetti di preferenza del ricorrente che, pur non disponibili al primo turno di nomina, si fossero resi vacanti nei turni successivi, il ricorrente avrebbe dovuto essere considerato come punto di partenza, in mancanza di sua (i.e.: del ricorrente) rinuncia espressa a tali incarichi.

Il Ministero resistente non ha fornito elemento alcuno da cui potersi ricavare la rinuncia del ricorrente agli incarichi di cui era sopravvenuta la disponibilità e, pertanto, le domande del ricorrente sono state accolte con conseguente condanna di parte resistente.

***

Come emerge dalla disamina del caso trattato supra, oggetto della sentenza n. 2532-2023 del 11.07.2023, emessa dal Tribunale di Milano, è rilevante individuare elementi minimi di garanzia per ogni ipotesi di utilizzo degli strumenti informatici e, pertanto, degli algoritmi, nel processo di formazione della volontà delle Pubbliche Amministrazioni.

La sentenza in commento, invero, si inserisce all’interno di quel filone giurisprudenziale, oggi consolidatosi, secondo il quale, ogni volta che si utilizzano procedure informatizzate e algoritmi, specie in sede decisoria pubblica, occorre evitare di incorrere in gravi violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Nel caso oggetto di disamina detti principi (imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) si concretizzano in quello meritocratico, mirante alla individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire e, pertanto, avente diritto all’assegnazione dell’incarico disponibile.

Più in particolare, pare potersi concludere che, per ritenere ammissibile l’utilizzo degli strumenti informatici e degli algoritmi in sede decisoria pubblica, a parere del Tribunale di Milano e, così, della giurisprudenza prevalente sul tema, occorre riconoscere fondamentale rilievo ai seguenti elementi di garanzia: “…a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Cns. St. sentenze nn. 2270/19; 8472/19; 8474/19 e 881/20)…”. Inoltre, fondamentale rilievo lo assume il principio di trasparenza, da intendersi sia per la stessa Amministrazione titolare del potere per il cui esercizio viene previsto il ricorso allo strumento dell’algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere stesso.

Avv. Irene Lenzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *