Cosio – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LABIRINTO NORMATIVO

  1. Il Regolamento sull’Intelligenza artificiale.

L’Unione europea, il 9 dicembre scorso, ha approvato definitivamente il Regolamento europeo sull’IA, dopo una maratona di trentasei ore.

L’approvazione del testo ha comportato negoziati complessi.

La posizione di Francia, Germania e Italia a favore di un approccio di autoregolamentazione per i produttori di modelli di Intelligenza artificiale generativa, invece di adottare regolamentazioni più rigide, ha suscitato un accesso dibattito.

Su questo (ed altro) occorre attendere la pubblicazione del testo definitivo.

Le radici dell’accordo hanno origini risalenti.

La Commissione europea, il 21 aprile del 2021, ha formulato una Proposta di Regolamento che si basava su una serie di documenti elaborati nel triennio 2018- 2020.

Tra gli altri si ricorda la strategia europea sull’IA (aprile 2018), le Linee guida per un’IA affidabile (aprile 2019) e l’Assesment List per l’IA affidabile elaborate dal Gruppo di esperti di alto livello dell’IA nominato dalla Commissione (“HLEG”), la creazione della AI Alliance, un primo piano coordinato sull’IA pubblicato nel dicembre 2018, il Libro Bianco della Commissione sull’IA, pubblicato nel febbraio 2020 e la consultazione pubblica sul Libro Bianco che ha avuto luogo da febbraio a giugno 2020.

In particolare, negli orientamenti etici per una IA affidabile (aprile 2019) veniva sottolineata la necessità di preservare la dimensione “umano-centrica” delle nuove tecnologie mentre l’EGE ribadiva l’importanza “che gli esseri umani – e non i computer e i loro algoritmi – debbano in definitiva mantenere il controllo, e quindi essere moralmente responsabili”.

Il libro bianco della Commissione europea del 2020 sull’intelligenza artificiale sottolineava, infine, che “le caratteristiche specifiche di molte tecnologie di intelligenza artificiale (…) possono rendere difficile la verifica del rispetto e possono ostacolare l’effettiva applicazione delle norme del diritto Ue esistente per proteggere i diritti fondamentali”.

La proposta di Regolamento2 si basava su tre elementi portanti e un’idea di fondo.

Il primo elemento era il perimetro di applicazione.

Esso mirava a raggiungere non solo i programmatori, produttori e fornitori localizzati nei Paesi europei ma prendeva a riferimento la circolazione del prodotto sul mercato europeo, qualunque fosse il luogo della sua produzione.

Il secondo elemento era l’approccio regolatorio basato sul rischio3.

La disciplina prevedeva un diverso trattamento giuridico dei sistemi di IA a seconda dei rischi potenziali per i diritti fondamentali, la sicurezza e la privacy dei cittadini europei.

Venivano individuate tre categorie di rischio: i sistemi vietati (salvo eccezioni), la categoria dei sistemi ad alto rischio e i sistemi a basso o minimo rischio4.

La parte più consistente della proposta del Regolamento era dedicata – comprensibilmente – alle applicazioni di IA ad alto rischio: ovvero a quelle pratiche che sono consentite, ma che per le loro caratteristiche presentano rischi elevati rispetto alla tutela dei diritti delle persone.

Già il sistema originario includeva fra i sistemi ad alto rischio quelli “nel settore dell’occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell’accesso al lavoro autonomo”5.

Nel 36 Considerando del Regolamento si legge che tali sistemi “dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto (…) possono avere un impatto significativo sul futuro di tali questioni in termini di future prospettive di carriera e sostentamento” nonchè sui diritti dei lavoratori” (nella parte finale del Considerando si formula un esplicito riferimento al rischio di discriminazione).

L’allegato III, nell’elencare i sistemi IA ad alto rischio, include quelli riguardanti il lavoro, distinguendo (lett. a) i sistemi utilizzabili nella fase che precede l’instaurazione dei rapporti di lavoro (sistemi “destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove”) da quelli lett. b) impiegabili, nel corso dei rapporti, “per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti di lavoro, per l’assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone”6.

Si pensi, in questo contesto, all’importanza della disposizione del paragrafo 5bis dell’art. 29 che introduce obblighi specifici a carico dell’operatore/datore di lavoro che riguardano: a) la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e b) l’informazione dei lavoratori uti singoli7.

Obblighi che, vista la natura del regolamento, sono direttamente applicabili nel sistema nazionale.

Il terzo elemento riguardava i sistemi di verifica del rispetto da parte delle applicazioni di IA dei requisiti sopra elencati.

L’idea di fondo si basava su un approccio europeo antropocentrico che il Regolamento approvato dal Parlamento europeo ha confermato.

Come si legge nel 1 considerando del Regolamento approvato dal Parlamento europeo il 14 giugno 2023, lo scopo del provvedimento “è promuovere la diffusione di una intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile e garantire un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza, dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dell’ambiente, dagli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione, sostenendo nel contempo l’innovazione e migliorando il funzionamento del mercato interno”

In estrema sintesi, l’obiettivo del Regolamento è bilanciare l’innovazione tecnologica con il rispetto dei diritti fondamentali.

Una “riserva di umanità”, come si legge in una recente monografia8, dove deve essere chiara la contrapposizione tra intelligenza artificiale e coscienza: “La coscienza, intesa come consapevolezza della propria e altrui esistenza e delle conseguenze del proprio operato, resta così l’ultimo tratto davvero caratterizzante l’io e l’umano, che lo rende irriducibile ad una macchina.

E la coscienza è il presupposto ineliminabile per il rapportarsi secondo morale ed etica in qualsiasi decisione (…) Ne discende che non è ammissibile che un’entità morale sia sottoposta al giudizio ed alla decisione di un’entità non morale o, comunque, incapace, come la macchina dotata di forme di intelligenza artificiale, di formulare giudizi morali” .

Ma cos’è l’intelligenza artificiale ?

Non esiste una definizione generalmente condivisa di IA9.

Il primo paragrafo dell’art. 3 del Regolamento europeo definisce il “sistema di intelligenza artificiale” come un “sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti fisici e virtuali”.

Vi sono, comunque, due distinzioni che è bene tenere presenti.

La prima è quella tra algoritmo e software. L’algoritmo è una procedura computazionale per l’ottenimento di un valore in uscita (l’output) a partire da uno o più valori in ingresso (imputs); il programma (software) è, invece, la trascrizione dell’algoritmo in un linguaggio di programmazione10.

La distinzione è importante perché la lettura del software richiede un “linguaggio di programmazione sintatticamente preciso”11.

La seconda attiene alla differenza tra algoritmi tradizionali e algoritmi “intelligenti” (machine-learnings).

Il Consiglio di Stato12 ha chiarito che l’algoritmo deterministico è “semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato”, mentre il machine-learnings “crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole del software e i parametri preimpostati (come fa l’algoritmo tradizionale) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico”.

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale sono straordinarie: può migliorare l’assistenza sanitaria, ridurre il consumo di energia, prevedere i cambiamenti ambientali e climatici, migliorare la gestione dei rischi finanziari, contribuire a intercettare le frodi e le minacce di cibersicurezza e consentire alle forze dell’ordine di lottare con più efficacia contro la criminalità.

Ma l’intelligenza artificiale va governata13.

La scelta di utilizzare un Regolamento per disciplinare la materia è strumentale all’esigenza di ridurre la frammentazione giuridica14, evitando normative nazionali divergenti che ostacolino lo sviluppo di un mercato unico per sistemi di IA leciti, sicuri e affidabili15.

Scelta non da tutti condivisa.

In primo luogo, perché si innesta su un impianto regolatorio tendenzialmente flessibile.

In secondo luogo, perchè la fiducia nell’IA antropocentrica sembra cozzare “con l’obiettivo inconciliabile di accrescere la competitività del mercato europeo”.16

Le obiezioni sembrano, però, superabili ove si consideri l’uso di concetti indeterminati contenuti nel Regolamento e la previsione di diversi meccanismi di riesame della disciplina che non attiene solo agli allegati ma, anche, alla revisione del regolamento che, nel caso della valutazione dei sistemi di IA ad alto rischio, ha cadenza annuale.17

In questo contesto si colloca la previsione innovativa contenuta nell’art. 4 bis del Regolamento approvato dal Parlamento europeo il 14 giugno 2023 che formula un catalogo di “principi generali” che deve governare un sistema complesso.

  1. Il sistema in rete in cui operano i principi generali.

I principi generali sulla IA18 hanno una funzione (o forse sarebbe meglio dire una missione) fondamentale.

Costituiscono la “bussola” per navigare in quel mare in tempesta che è formato (con una legislazione in continua evoluzione) dalle disposizioni che intendono regolare la materia dell’IA.

Un sistema in “rete” che occorre, brevemente, esaminare.

I principi generali devono, in primo luogo, essere applicati “in linea con la Carta e con i valori su cui si fonda l’Unione” (comma 1).

Il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali è fondamentale.

La dignità umana, come si legge nelle spiegazioni della Carta, “non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. (…) Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti dalla Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della stessa sostanza dei diritti sanciti dalla Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto”.

La dignità umana è il vero centro dell’intero sistema della Carta e funge da pilastro dell’intero ordinamento dell’Unione europea.

Di essa la Carta dice che “è inviolabile” e che “deve essere rispettata e tutelata”.

Una sorta di “superdiritto” che è la stessa base dei diritti.

Non si tratta di una affermazione retorica.

Basta scorrere le sentenze delle Alte Corti per rendersene conto.

Si pensi, a mero titolo di esempio, alle sentenze della Corte di giustizia relative ai casi Kreil19, Scmidberger20 Omega21, K.B.22, Richards23 e Todaro Maruko24.

Ma se questo è il cuore pulsante della Carta il suo braccio armato è il diritto antidiscriminatorio.

L’art. 21 della Carta ha codificato il principio generale di non discriminazione già presente nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea grazia all’opera “creatrice” della Corte di giustizia che nella sentenza Mangold25 ha tratto ispirazione dai trattati internazionali e dalle tradizioni costituzionali comuni.

Orientamento, relativo alle discriminazioni per ragioni di età, che si è consolidato nella sentenza Kucukdeveci26 .

Nella sentenza Association de mediation sociale27 la Corte di giustizia ha poi chiarito che il principio di non discriminazione, sancito nell’art. 21 della Carta, “è di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale”, con una conclusione che può essere estesa a tutti i motivi di discriminazione contemplati nell’art. 21.28

E l’applicazione di questo principio apre nuove strade al giurista.

Basti pensare alla recente sentenza del 17 novembre 2023 della sezione lavoro del Tribunale di Palermo che ha giudicato come discriminatoria la condotta di una azienda che avvantaggiava, mediante un sistema di valutazione della performance, i fattorini che risultavano più assidui ed affidabili nella prestazione e maggiormente disponibili a lavorare negli slot orari più richiesti dai clienti per le consegne.

Ma il riferimento alla Carta non basta.

Il Regolamento sulla IA impone “che l’intelligenza artificiale e il suo quadro normativo siano sviluppati conformemente ai valori dell’Unione sanciti dall’art. 2 TUE”29,

Non sempre si ha cura di distinguere categorialmente i “principi” dai “valori”.

Ma, in realtà, la differenza esiste ed è rilevante.

Il “valore” è un bene finale fine a se stesso, che stà innanzi a noi come una meta che chiede di essere perseguita attraverso attività teleologicamente orientate30.

I “principi”, al contrario, sono beni iniziali che “vengono assunti come qualcosa che vale, ma che – a differenza dei valori – chiedono di realizzarsi attraverso attività conseguenzialmente determinate”31.

Ma è anche vero, come ricorda G. AMATO32, che “quelli che erano principi prima del Trattato di Lisbona siano diventati dei valori (…) Durante i lavori della Convenzione sul futuro dell’Europa, la stesura dell’art. 2, che era una semplice raccolta dei principi precedenti (chiamati, appunto principi) li ha indicati, infine, come valori”.

Come ha osservato KOEN LENAERTS33 (Presidente della Corte di giustizia) l’Unione è “in primo luogo e soprattutto una unione di valori”.

Valori che hanno grande peso giuridico considerato che i valori di cui all’art. 2 TUE sono “principi costituzionali dell’Unione”34, vincolanti per le istituzioni e per gli Stati europei

Come ricorda l’Avvocato generale Giovanni Petruzzella35, “l’ultima tappa nella costante evoluzione dell’Unione europea porta a configurarla come una comunità di valori che sono soprattutto quelli consacrati dall’art. 2 TUE tra i quali spicca quello dello stato di diritto. Dall’Europa del mercato si è passati all’Europa dei diritti per poi giungere alla comunità dei valori, in un processo in cui ogni fase conserva ed arricchisce l’acquis della fase precedente”.

Com’ è noto l’art. 2 TUE ha delineato quali siano i valori dell’Unione: dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, stabilendo poi all’art. 7 una procedura ad hoc per la loro tutela.

A questi “valori” si ispira il Regolamento, riproponendo la loro rilevanza in varie parti del testo.

Ma il quadro normativo, in cui si innestano i principi generali, non è solo questo36.

I principi generali, infatti, devono lasciare impregiudicati “gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e nazionale vigente”.

Si pensi al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla direttiva sulla responsabilità dei prodotti, al regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, alle direttiva antidiscriminatorie, al diritto dei consumatori e alle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il 22 dicembre del 2023 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2023/2854 che introduce nuove norme armonizzate sull’accesso ai dati di prodotti connessi e sul loro utilizzo.

Dovranno, poi, essere osservati gli obblighi derivanti dai trattati delle Nazioni unite in materia di diritti umani e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il ruolo centrale, in questo contesto, verrà ricoperto dal regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) come emerge dalle recenti sentenze della CGUE del 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 C-64/22 e C- 634/21, in tema di società che forniscono informazioni commerciali37.

A tali obblighi si aggiungono quelli previsti dal diritto nazionale.

Si pensi all’art. 9, comma 3, della Costituzione che può essere utilizzato come fondamento della lotta al cambiamento climatico38 o alla revisione dei commi 2 e 3 dell’art. 41 della Costituzione che può imprimere un “preciso indirizzo a tutte le politiche pubbliche”.

Senza parlare della riletture che i principi in questione imporranno sulla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro o sugli obblighi di trasparenza imposti dal d.lgs n. 104/2022 come modificato dal decreto lavoro39.

Ma il richiamo al diritto nazionale sarebbe incompleto senza un riferimento alla giurisprudenza.

La giurisprudenza amministrativa si è già confrontata su diversi problemi.

La sentenza del Tar Lazio, del 22 marzo 2017, n, 3769, ha ammesso, per la prima volta, l’accesso direttamente alla “espressione algoritmica”, al codice sorgente che gestisce il software relativo ai trasferimenti provinciali del personale docente40.

In due sentenze del Consiglio di Stato, del 2019 (la n. 2270 dell’8 aprile e la n. 8472 del 13 dicembre) viene, poi, chiarito il profilo dell’impugnazione di un “atto amministrativo (pienamente) informatico”.

In sintesi, si afferma che la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per poi essere applicata da quest’ultima.

Insomma, si tratta comunque di un atto amministrativo informatico, ma pur sempre soggetto alle regole del diritto pubblico.

Da tale affermazione discendono due regole.

“L’atto amministrativo, in quanto tale: a) deve essere conoscibile in ogni aspetto e b) deve essere sindacabile da parte del giudice amministrativo”.

Affermazioni che vengono sviluppate, nella sentenza n. 8472/2019, che affronta il profilo dell’attività discrezionale della p.a. e il rapporto tra il procedimento regolato dall’algoritmo e i meccanismi della legge n. 24141.

Non meno interessanti le suggestioni che provengono dalla dottrina e giurisprudenza lavoristica.

Si pensi alla questione che sorge dall’automazione del ciclo produttivo delle imprese di logistica che si avvalgono dell’apporto di soggetti terzi in appalto.

La questione è la seguente: può un sistema automatizzato di gestione del ciclo produttivo aziendale consistente in un software di proprietà del committente, determinare l’imputazione dei poteri datoriali a quest’ultimo in luogo del formale titolare del rapporto di lavoro nel caso in cui le lavorazioni vengano svolte sulla base di un contratto di appalto?

Sul tema il Tribunale di Padova, in una sentenza del 3 marzo 2023, riafferma l’orientamento42, che si sta consolidando nelle corti di merito, in base al quale se il committente è il proprietario e gestisce il programma che organizza l’attività dei lavoratori impiegati nell’appalto, deve essere considerato l’effettivo datore di lavoro.

Più in generale, occorre approfondire, come suggerito dalla dottrina43, alcune questioni.

La prima attiene ai criteri di qualificazione dei rapporti di lavoro attivati tramite gli strumenti digitali, in particolare attraverso la gestione più o meno diretta delle piattaforme.

Si tratta della nota questione circa la natura subordinata o meno dei loro rapporti, che, allo stato, non ha raggiunto soluzioni da tutti condivise44.

La seconda attiene alla gestione algometrica del lavoro.

Si pensi ai meccanismi di “scoring”, ampiamente impiegati nella prassi digitale, per selezionare gli aspiranti ad una posizione lavorativa che possono condurre alla mancata assegnazione di un posto di lavoro.

La terza questione attiene alle implicazioni della crescente dimensione sovranazionale dei lavori digitali, con ricadute sulla legge applicabile e all’individuazione delle giurisdizioni competenti.

Questioni estremamente complesse che in un prossimo futuro dovranno essere adeguatamente approfondite.

1 Il testo riproduce, con l’aggiunta delle note, la relazione tenuta il 14 dicembre 2023, nell’ambito del convegno, organizzato da AGI Sicilia, sul tema: AI ACT, rischi e prospettive sui diritti fondamentali

2 Sul tema si veda C. CASONATO, B. MARCHETTI, Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione europea in tema di intelligenza artificiale, BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto, 3, 2021, 415 e I.P. DI CIOMMO, La prospettiva del controllo nell’era dell’intelligenza artificiale: alcune osservazioni sul modello human In The Loop, Federalismi.it, 19 aprile 2023.

3 Lo schema della gestione del rischio non rappresenta una novità nel panorama normativo europeo, come si desume dal modello prescelto nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale in Europa. Sia il Regolamento sulla protezione dei dati personali sia il Digital Services Act condividono l’approccio basato sul rischio. Sul tema si veda G. FINOCCHIARO, L. GRECO, Il ruolo di titolare, responsabile e contitolare del trattamento dei dati personali tramite intelligenza artificiale, in A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di) Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Vol. I, Bologna, 2022, 313 e G. DE GREGORIO, P. DUNN, O. POLLICINO, A partire dalla strategia di mercato Unico digitale, l’approccio basato sul rischio è stato applicato in tutte le principali normative Ue: analizziamo le analogie e le differenze tra GDPR, DSA e Ai Act, 15 settembre 2022.

4 I sistemi ad “alto rischio” sono soggetti a regole uniformi volte ad evitare che arrechino pregiudizi agli interessi pubblici tutelati dal diritto UE. I sistemi a “rischio limitato” sono liberi, salvi gli obblighi di trasparenza, mentre quelli a “rischio minimo” rappresentano una categoria residuale che non è sottoposta a particolari oneri, salvo l’adozione di codici di condotta.

5 E. SIGNORINI, Lavoro e tecnologia: connubio tra opportunità e rischi, www.federalismi.it 13 dicembre 2023

6 Sul tema si veda A. ALAIMO, Il regolamento sull’intelligenza artificiale: dalla proposta alla Commissione al testo approvato dal Parlamento: ha ancora senso il pensiero pessimistico?, wwwfederalismi.it 18 ottobre 2023

7 Sul tema si vedano i contributi di U. GARGIULO, Intelligenza artificiale e poteri datoriali. I limiti normativi e il ruolo dell’autonomia collettiva, L. IMBERTI, Intelligenza artificiale e sindacato, chi controlla i controllori?, entrambi in www.federalismi.it 13 dicembre 2023

8 G. GALLONE, Riserva di umanità e funzioni amministrative, Padova, 2023.

9 Cfr. S.J. RUSSELL, P. NORVIG, Artificial intelligence. A Modern Approach, 4 ed., Pearson, 2021, 1 ss..

10 Sul tema si veda V. DARDANO, I limiti nell’utilizzo delle decisioni automatizzate e la legalità algoritmica, www.amministrativamente.com, n. 2/2023).

11 Cfr. S. CRAFA, Dalle competenze alla consapevolezza digitale: capire la complessità e la non neutralità del software, in P. MORO, (a cura di) Etica, diritto tecnologia, Milano, 2021, 6.

12 Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891.

13 Sul rapporto tra IA e diritto si veda A. D’ALOIA, (a cura di) Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo, Milano, 2020; G. ALPA Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile, Pisa, 2020; G. C. FERONI, C. FONTANA, .C. RAFFIOTTA, (a cura di) AI, Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell’intelligenza artificiale, Bologna, 2022; G. SARTOR, L’intelligenza artificiale e il diritto, Torino, 2022.

14 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (ad es. CGUE, sentenza 16 gennaio 2024, C-33/22, punti 59 e 60) , in forza dell’art. 288, secondo comma, TFUE e per la natura stessa dei regolamenti, le disposizioni dei regolamenti producono, in via generale, effetti immediati negli ordinamenti nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di applicazione (CGUE sentenza 15 giugno 2021, C-645/19, punto 110).

15 La scelta del Regolamento in luogo della Direttiva comporta la creazione di vincoli uniformi e direttamente applicabili su tutto il territorio dell’Unione europea.

16 I.P. DI CIOMMO, La prospettiva del controllo nell’era dell’intelligenza artificiale, cit., 86.

17 Si veda l’emendamento n. 137 del Regolamento.

18 Sul tema si veda R. COSIO e R. COSIO, Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. I principi generali, 6 settembre 2023, in www. ius.giuffrefl.it ue e internazionale.

19 CGUE sentenza 11 gennaio 2000, C-285/98.

20 CGUE sentenza 12 giugno 2003, C-112/00.

21 CGUE sentenza 14 ottobre 2004, C-36/02.

22 CGUE sentenza 7 gennaio 2004, C-117/01.

23 CGUE sentenza 27 aprile 2006, C-423/04.

24 CGUE sentenza 1 aprile 2008, C-267/06.

25 CGUE sentenza 22 novembre 2005, C-144/04.

26 CGUE sentenza 19 gennaio 2010, C-555/07.

27 CGUE sentenza 15 gennaio 2004, C- 176/12.

28 Sul tema si veda C. FAVILLI, Quadro generali, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 419.

29 Emendamento n. 15 al Regolamento.

30 J. HABERMAS, Fatti e enorme, Milano, 1996, 302 ss.

31 G. ZAGRABELSKY, La legge e la giustizia, Bologna, 2008, 208. Sulla teoria dei valori nel dibattito costituzionalistico novecentesco si veda G. PETRUZZELLA, L’integrazione tramite il valore dello “Stato di diritto”, www.cortecostituzionale.it Giornate di studio sull’identità nazionale degli Stati membri, primato del diritto dell’Unione europea, stato di diritto e indipendenza dei giudici, 5 settembre 2022.

32 G. AMATO, Conclusioni, www.cortecostituzionale.it Giornate di studio sull’identità nazionale degli Stati membri, cit., 5 settembre 2022.

33 KOEN LENAERTS, On Checks and Balances: the Rule of Law wihtin the EU, Columbia Journal of European Law, Special ISSUE, 2022, 1 ss.

34 Sul tema si veda L.S. ROSSI, Il valore giuridico dei valori. L’art. 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell’UE e rimedi giurisdizionali, www.federalismi.it, 2020, IV ss.Sul tema si veda S. SCIARRA, Identita’ nazionale e corti costituzionali. Il vaore comune dell’indipendenza, www.cortecostituzionale.it Giornate di studio sull’identità nazionale degli Stati membri, cit., 5 settembre 2022.

35 G. PITRUZZELLA, L’Unione europea come “comunità dei valori” e la forza costituente del valore dello stato di diritto, Federalismi.it., 15 dicembre 2021.

36 Sul tema si veda MATTEO LORUSSO, Dalla Francia con furore: ipotesi di integrazione algoritmica, www.federalismi.it n. 31 del 27 dicembre 2023. Più in generale si veda A. SIMONCINI, Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Il ruolo delle autorità indipendenti, Torino 2023.

37 Per la giurisprudenza precedente si veda F. ROSSI DAL POZZO, la tutela dei dati personali nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Relazione tenuta al I convegno annuale dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE), Roma, 26-27 ottobre 2018, www. eurojus

38 Sulla dimensione spaziale del diritto ambientale, in una visione comparatistica, si veda G. FONTANELLA, La dimensione spaziale del diritto e la comparazione giuridica come ponte. Il caso ambientale,www.federalismi.it, 10 gennaio 2024.

39 Sul tema si veda M. CORTI, L’intelligenza artificiale nel decreto trasparenza e nella legge tedesca sull’ordinamento nazionalewww.federalismi.it 13 dicembre 2023. Piu in generale, si veda M. PERUZZI, Intelligenza artificiale e lavoro, Torino, 2023.

40 Sul tema si vedano le osservazioni, anche critiche, di D. DIACO, Brevi riflessioni sulla natura giuridica del softwere (a partire da Tar Lazio, sez. III, bis, n. 8384/2023), in www. giustizia insieme, 26 luglio 2023.

41 Sul tema si veda L.CARBONE, L’algoritmo e il suo giudice, www.giustizia amministrativa, 10 gennaio 2023.

42 Sul tema si veda L. NANNIPIERI, Eterodirezione “algoritmica” negli appalti della logistica. Verso un quadro giurisprudenziale in mutamento, Rivista italiana di informatica e diritto, fasc. 1-2023. Sulla sentenza del Tribunale di Padova del 16 luglio 2019, n. 550 si veda A. INGRAO, Marchandage du travail tra appalto e distacco illeciti. Quando il datore di lavoro è un softwer nella logistica 4.0, Riv. it. dir. lav., 2020, 2, 105 ss. Sulla giurisprudenza amministrativa e quella di lavoro si veda A. SIMONCINI, Il linguaggio dell’intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti, Rivista AIC, n. 2 del 12 aprile 2023.

43 T. TREU, La digitalizzazione del lavoro: proposte europee e piste di ricerca, Federalismi.it., 23 marzo 2022.

44 Sul tema si veda . G. MAMMONE, Intelligenza artificiale e rapporto di lavoro tra robot e gig economy. Ci salveranno i giudici e l’Europa ?, Lavoro diritti europa, n. 1/2023.

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