REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d’Appello di [LUOGO]
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa [GIUDICE] Presidente rel.
2. dott. [GIUDICE] Consigliere
3. dott.ssa [GIUDICE] Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. [NUMERO_PROCEDIMENTO] R.G. e vertente
TRA
Ministero dell’Interno ([IDENTIFICATIVO]), in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [LUOGO], presso i cui uffici, in [INDIRIZZO], è per legge domiciliato
appellante
E [PERSONA] (c.f. [CODICE_FISCALE]), [PERSONA] ([IDENTIFICATIVO]) e [PERSONA] ([IDENTIFICATIVO]), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso di primo grado, dall’avv. [DIFENSORE], presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elettivamente domiciliati appellati/appellanti incidentali Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi. Benefici a favore dei familiari superstiti di vittime della criminalità organizzata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: <<… in accoglimento del presente appello e in riforma della [NUMERO_ATTO] del [DATA] del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, così giudicare 1. in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado [NUMERO_PROCEDIMENTO] concernente la decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] dal giorno [DATA]; 2. in subordine, in accoglimento del terzo motivo di appello, rigettare il ricorso di primo grado [NUMERO_PROCEDIMENTO] concernente la decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] dal giorno [DATA], siccome infondato in fatto e in diritto per insussistenza dei requisiti di legge; 3. in ulteriore subordine, in accoglimento del quarto motivo di appello, rigettare il ricorso di primo grado [NUMERO_PROCEDIMENTO] siccome infondato, essendo corretta la decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] statuita dal Ministero (§ 4.3.1.) o, in subordine, riformare la sentenza impugnata con riferimento al ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO], statuendo che l’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] decorre dal [DATA] o, in ulteriore subordine, dal [DATA] (§ 4.3.2.); 4. in maggiore subordine, sempre in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza impugnata con riferimento al ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO], statuendo che l’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] decorre dal [DATA] (§ 4.3.3.); 5. in estremo subordine e sempre in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza impugnata con riferimento al ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO], statuendo che l’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] decorre dal giorno [DATA] (§ 4.3.4.); 6. in accoglimento del quinto motivo di appello, dichiarare inammissibile il ricorso [DATA] concernente lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], per mancata presentazione di una valida domanda amministrativa o, in subordine, per carenza di interesse; 7. in subordine, in accoglimento del sesto motivo di appello, dichiarare inammissibile il ricorso [DATA] concernente lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], per difetto di allegazione dei fatti costitutivi del diritto (§ 6.3.2.); 8. in ulteriore subordine e sempre in accoglimento del sesto motivo di appello, rigettare il ricorso [DATA] concernente lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], siccome infondato in fatto e in diritto per insussistenza dei requisiti di legge (§ 6.3.3.); 9. con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio>>;
per gli appellati/appellanti incidentali: << 1.- nel merito, rigettare l’interposto appello perché infondato in fatto ed in diritto; 2.- in accoglimento dell’appello incidentale, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni concludenti alla concessione dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007 con decorrenza dal [DATA], oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del [DATA]; 3.- condannare il Ministero appellante al pagamento, per l’intero, delle spese ed onorari del primo grado di giudizio compensate per un terzo, con aggravio di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi; 4.- condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, con aggravio di rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127-ter c.p.c.
§ 2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: << Con ricorso depositato il [DATA], i ricorrenti in epigrafe, rispettivamente moglie e figli di [PERSONA], premettevano: che con ricorso del [DATA] avevano convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Palmi, il Ministero dell’Interno al fine di far accertare e dichiarare il loro diritto al riconoscimento dei benefici previsti dalle Leggi n. 302/90, n. [DATA], n. [DATA] e n. [DATA] a favore dei familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata; che con [NUMERO_ATTO] emessa il [DATA], il Giudice del Lavoro adito rigettava la domanda; che avverso la sentenza di rigetto era stato interposto appello e che la Corte d’Appello di [LUOGO] – Sezione Lavoro e Previdenza – con Sentenza n° [DATA] pubblicata in data [DATA], aveva accolto il gravame statuendo: “In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’originaria domanda e dichiara il diritto degli appellanti all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, ed alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990 (mentre dichiara generica la domanda “di ogni altro beneficio previsto dalle leggi n. 302/90, [DATA], 222/2007, 244/2007) condannando il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo”; che in esecuzione della sentenza di secondo grado, il Ministero dell’Interno riconosceva ai ricorrenti l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della Legge n. [DATA] con decorrenza [DATA], data di pubblicazione della sentenza.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Palmi, al fine di sentire accertare di avere diritto a una decorrenza anticipata del vitalizio riconosciuto e, precisamente dalla di entrata in vigore della Legge 2 n.407/1998 ([DATA],) anziché a partire dal [DATA] (data di pubblicazione della [NUMERO_ATTO] della Corte d’Appello di [LUOGO]) come, invece, era stato liquidato dal Ministero dell’Interno. Con successivo ricorso depositato in data [DATA], i medesimi ricorrenti, richiamate le premesse di fatto già esposte con il primo ricorso, reputando di avere diritto di fruire dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007, con decorrenza dal [DATA] e lamentando che la richiesta trasmessa a mezzo PEC in data [DATA], non aveva avuto riscontro, adivano l’intestato Tribunale al fine di sentire accogliere la domanda.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, tardivamente quanto al giudizio più anziano (in data [DATA]), tempestivamente quanto al [NUMERO_PROCEDIMENTO] (27.05.22), contestando la fondatezza della domanda sotto vari profili.
All’udienza del [DATA] veniva disposta la riunione dei due fascicoli, in ragione delle evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e, all’udienza odierna la causa viene decisa>>.
§ 2.1
Il Tribunale << 1) accoglie il ricorso portante in [NUMERO_PROCEDIMENTO] e, per l’effetto dichiara che i ricorrenti hanno diritto il diritto al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui alla Legge n. 407/1998 con decorrenza dall’[DATA] condannando il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. 2) Accoglie parzialmente il ricorso portante il [NUMERO_PROCEDIMENTO] e, per l’effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007 con decorrenza dalla domanda amministrativa del [DATA], condannando il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. 3) Condanna il Ministero resistente a rifondere parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.187,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta e importo del contributo unificato se versato. >>.
§ 2.2
Alle statuizioni riportate sub § 2.1 perviene alla luce delle seguenti considerazioni: <<Posto che il diritto alla percezione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, ed alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990 si è già pronunciata la Corte di Appello con sentenza passata in giudicato (questione non controversa), quanto al primo giudizio la questione che ci occupa riguarda la retrodatazione della decorrenza all’entrata in vigore della legge istitutiva piuttosto che alla data di pubblicazione della sentenza di appello; quanto al secondo giudizio il thema decidedum attiene alla riconoscibilità dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007, con decorrenza dal [DATA]. La sentenza di cui si discute, dopo aver analizzato gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, ha concluso che questi, caratterizzano “con chiarezza l’omicidio come ascrivibile ai delitti di mafia, sia per la forza intimidatoria che promana in sé dal fatto che per l’omertà che circonda l’evento (segno che la paternità dell’azione è stata perfettamente intesa da tutti). Né del pari è pensabile che un fatto di sangue così efferato potesse essere (impunemente) commesso sul territorio gestito da una consorteria, atteso il significato punitivo ed esemplare di cui si è appena detto che non poteva sfuggire a chiunque avesse visto il cadavere o saputo che l’assassinio era avvenuto con due colpi di fucine, uno alla nuca ed uno in faccia. Non essendo controversa l’estraneità della vittima o dei familiari ad ambienti criminali, la domanda originaria va pertanto accolta, dichiarando il diritto degli appellanti all’assegno vitalizio di cui all’art.2 della Legge n. 407/1998, ed alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990 e condannando il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Va, viceversa dichiarata indeterminata la domanda << di ogni altro beneficio previsto dalle leggi n.302/90,[DATA], 222/2007,244/2007>> così come enunciata nel ricorso originario (non potendo le successive domande formulate nel prosieguo e solo in appello ritenersi ammissibili).”
Alla luce di tale pronuncia, la questione giuridica che si pone nella presente controversia è quella di individuare l’ambito oggettivo del giudicato formatosi nell’ambito del giudizio di appello ed invocato in questa sede dal resistente. A tal fine, quanto al primo ricorso, occorre verificare se l’accertamento contenuto nella sentenza di secondo grado, oramai definitiva, ha avuto ad oggetto anche la determinazione della decorrenza del beneficio riconosciuto, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza. A ben vedere la Corte territoriale al punto 1 del dispositivo: “In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’originaria domanda e dichiara il diritto degli appellanti all’assegno vitalizio di cui all’art.2 della Legge n. 407/1998, ed alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990….” La Corte, pertanto, si è limitata a riconoscere il diritto all’assegno vitalizio previsto dall’art.2 della legge n. [DATA], senza pronunciarsi sulla decorrenza dello stesso.
Del resto, la decorrenza del beneficio è stabilita dalla legge regolatrice, per cui ogni statuizione sulla stessa potrebbe essere valutata superflua. Se così è la parte vittoriosa, contrariamente e quanto assunto dal ministero resistente, non aveva alcun onere di “impugnare con ricorso per cassazione detta statuizione, per far valere l’asserito diritto all’assegno dalla data di entrata in vigore della L. n. 407 del [DATA].” Pertanto, deve ritenersi che nessun giudicato può dirsi formato sulla questione relativa alla decorrenza del beneficio, in quanto non risulta che il giudice abbia compiuto alcun tipo di accertamento su tale questione, nemmeno in maniera implicita. Ciò che rileva ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo di formazione del giudicato è esclusivamente l’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza, il quale, nel caso di specie, non si è esteso anche alla determinazione della decorrenza, come risulta chiaramente dalla motivazione della decisione di cui si tratta. Alla mancata formazione del giudicato, inoltre, consegue anche l’irrilevanza della mancata impugnazione della sentenza sul punto che, peraltro, non avrebbe neanche potuto esservi in mancanza di una statuizione da impugnare. Non essendo ravvisabile sul punto la formazione di un giudicato preclusivo la domanda proposta con il presente ricorso deve dichiararsi ammissibile. Bisogna, pertanto, procedersi alla determinazione della decorrenza del beneficio la cui sussistenza è stata accertata dalla Corte di appello.
L’Art. 2 della legge [DATA] stabilisce: A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 della legge [DATA], n. 302, come modificati all’articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del [DATA], un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo [DATA], n. 503 e successive modificazioni. Per l’attuazione del presente comma e ‘autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l’anno 1998, di lire 2.092 milioni per l’anno 1999, di lire 2.193 milioni per l’anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. 1-bis. L’assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica [DATA], n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell’azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché’ il nesso di causalità tra l’azione stessa e l’evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge [DATA] n.466, come sostituito dall’articolo 2 della legge [DATA] n.720, secondo l’ordine ivi indicato. secondo 3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica [DATA], n.1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. 4. L’assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). 5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l’indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l’anno 1998, di lire 226 milioni per l’anno 1999, di lire 229 milioni per l’anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Il D.P.R. [DATA], n. 510, ha disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’assegno vitalizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge [DATA], n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.”La L. [DATA], n. 350, ha disposto (con l’art. 4, comma 238) che “Con effetto dal [DATA] i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge [DATA], n. 407 e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.”Nel caso che si occupa l’evento delittuoso si è verificato in data [DATA], prima dell’entrata in vigore della legge che ha previsto l’assegno vitalizio. La domanda amministrativa è stata inoltrata in data [DATA], interrompendo il decorso della prescrizione decennale. Pertanto, la decorrenza del beneficio va individuata nella data di entrata in vigore della legge n. 407/1998, ossia dall’[DATA]. Quanto al capo della sentenza di appello che condanna il Ministro “alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302/1990….”, nel decreto del Ministero n. 106/2020 si legge: “RITENUTO che non sia possibile riconoscere ai ricorrenti anche il beneficio della speciale elargizione ex lege n. 302/1990, poiché il medesimo non è stato concesso con la richiamata sentenza: infatti quest’ultima condanna questo Ministero alla riliquidazione della speciale elargizione prevista dalla Legge n. 302/1990, senza però aver concesso il beneficio principale della speciale elargizione”. Esaminando le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio portante il N. 503/21 (ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui alla Legge n. 407/1998 con decorrenza dall’[DATA], data di entrata in vigore della Legge n. 407/1998, anziché a partire dal [DATA] (data di pubblicazione della [NUMERO_ATTO]) come liquidato dal Ministero resistente) ben può affermarsi che parte ricorrente, nulla abbia domandato in questo giudizio in ordine alla speciale elargizione.
In conclusione, quindi, la domanda proposta con il ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO], merita di essere accolta. Quanto alla domanda proposta con il giudizio [NUMERO_PROCEDIMENTO], parte ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di: ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007 con decorrenza dal [DATA], così come previsto dalla Legge n. 244/2007 e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Interno alla corresponsione delle relative somme. Parte resistente avverso la domanda eccepiva il giudicato rilevando che su tale domanda la Corte d’Appello si era pronunciata negativamente, dichiarando la genericità della formulazione della domanda di primo grado e la tardività della specificazione contenuta nell’atto di appello. Eccepiva, ancora, in subordine, la prescrizione del diritto (nonché inammissibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda amministrativa). In via ulteriormente subordinata, argomentava l’infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti.
Quanto all’eccezione di giudicato si rileva che la sentenza della Corte di Appello ha così statuito: “Va, viceversa dichiarata indeterminata la domanda << di ogni altro beneficio previsto dalle leggi n.302/90,[DATA], 222/2007,244/2007>> così come enunciata nel ricorso originario (non potendo le successive domande formulate nel prosieguo e solo in appello ritenersi ammissibili).
Considerato che, secondo principio consolidato, l’autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che forma l’oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile. In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (Cass.n. 26377 del 2014; Cass. n. 15383 del 2014, Cass.n. 7303 del 2012). La pronuncia di inammissibilità della domanda per indeterminatezza, quale appare quella che ci occupa, senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, ragion per cui non impedisce la riproposizione della stessa domanda, con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (Cass. 2005 n. 18271); La statuizione in questione non contiene una pronuncia di rigetto né può essere assimilabile ad una sentenza di rigetto, atteso che, come ribadito dal S.C., in caso analogo, “la pronuncia di inammissibilità della domanda per vizio della sua introduzione (nel caso, per la mancata identificazione del bene della vita richiesto nella citazione introduttiva) senza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito, e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio”(Cass. 2004 n. 13785).
L’eccezione di giudicato va, pertanto, rigettata.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Suprema Corte, con [NUMERO_ATTO], intervenuta in materia analoga a quella oggetto di causa, ha chiarito che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del [DATA], ha natura di “status”, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. n° 17440/22). Le prestazioni assistenziali che la legge riconnette alla condizione di vittima della criminalità organizzata possono estinguersi per prescrizione decennale ma, quanto alle prestazioni periodiche quali gli assegni mensili non reversibili di cui sopra si è detto, la prescrizione comincia a decorrere di volta in volta a partire dalla maturazione del relativo diritto, con cadenza mensile. Eguale principio deve affermarsi quanto ai ratei dello speciale assegno non reversibile, anch’esso mensile, introdotto per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dalla Legge [DATA], art. 2 comma 105. A mente della suddetta legge il beneficio decorre dal [DATA], per cui ciò che è prescritto sono i ratei il cui diritto era maturato anteriormente ai 10 anni calcolati, a ritroso, dalla data della domanda amministrativa del [DATA]. Occorre convenire con la difesa del Ministero secondo cui alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Palmi, sezione lavoro, [DATA], non possa riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, attesa la genericità della domanda.
Quanto all’ulteriore rilievo della insussistenza dei requisiti, occorre osservare che la Corte di Appello ha accertato definitivamente che l’omicidio è ascrivibile ai delitti di mafia, statuendo l’estraneità della vittima o dei familiari ad ambienti criminali. Il Ministero ha prestato acquiescenza alla sentenza, per cui l’accertamento della natura mafiosa dell’omicidio deve ritenersi non contestabile.
In definitiva, la domanda proposta con il ricorso principale merita di essere accolta, mentre la domanda introdotta con il ricorso più recente, può essere parzialmente accolta in ragione dell’intervenuta prescrizione dei ratei di assegno che sarebbero spettati dalla decorrenza del beneficio sino alla domanda amministrativa.
Le spese dei giudizi riuniti vanno poste a carico del Ministero resistente e compensate in ragione di un terzo, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO], con distrazione.>>
§ 3
La sentenza è gravata d’appello dal Ministero dell’Interno, con atto depositato l’[DATA]. Costituitisi in giudizio, [PERSONA], [PERSONA] e [PERSONA] hanno proposto appello incidentale e hanno formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con ordinanza del [DATA], ai sensi dell’art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§ 4
Prendendo le mosse dal gravame principale, con il primo motivo il Ministero critica la sentenza laddove il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] per violazione del divieto di bis in idem sulla domanda concernente l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] in presenza di giudicato inter partes sul medesimo petitum, omettendo di considerare: <<…il principio generale del diritto secondo cui il giudicato copre il dedotto (c.d. “quid disputatum”) e il deducibile (c.d. “quid disputandum”)….
il ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] era inammissibile per violazione del principio di “ne bis in idem”, in quanto i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di “ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui alla Legge n. 407/1998 con decorrenza dall’[DATA], data di entrata in vigore della Legge n. 407/1998, anziché a partire dal [DATA] (data di pubblicazione della [NUMERO_ATTO]) come liquidato dal Ministero resistente”. La questione della spettanza del diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] è stata già definita nel procedimento definito dalla Corte d’Appello di [LUOGO], sezione lavoro, con la citata [NUMERO_ATTO] del [DATA]. In quella sentenza, la Corte non ha statuito alcuna decorrenza, perché non v’è stata richiesta da parte dei ricorrenti. Le controparti avrebbero dovuto impugnare con ricorso per cassazione detta statuizione, per far valere l’asserito diritto all’assegno dalla data di entrata in vigore della L. n. 407 del [DATA]. Al più avrebbero dovuto far valere nella fase esecutiva – col rimedio del giudizio di ottemperanza o dell’esecuzione forzata (salva opposizione dell’Amministrazione) – la tesi del diritto all’assegno con la suddetta decorrenza. In effetti le doglianze avversarie si appuntano proprio sulla modalità di esecuzione della [NUMERO_ATTO] del [DATA], allorché i ricorrenti, nelle conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedono il riconoscimento del diritto all’assegno “con decorrenza dall’[DATA], data di entrata in vigore della 13 Legge n. 407/1998, anziché a partire dal [DATA] (data di pubblicazione della [NUMERO_ATTO]) come liquidato dal Ministero resistente”.
Il ricorso di primo grado [NUMERO_PROCEDIMENTO] era dunque inammissibile perché volto a sollecitare l’esercizio del sindacato giurisdizionale su una materia sulla quale si è già formato il giudicato, in violazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione del Ministero dell’Interno, ritenendo che proprio l’assenza di una specifica statuizione sul punto nella [NUMERO_ATTO] del [DATA] della Corte d’Appello di [LUOGO], sezione lavoro, consentisse agli odierni appellati di instaurare un nuovo giudizio per ottenere una diversa decorrenza rispetto a quella stabilita dal Ministero dell’Interno con il provvedimento con cui ha dato esecuzione alla pronuncia della Corte. L’assunto è doppiamente erroneo. In primo luogo, a voler ritenere che la questione della decorrenza dello speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, L. n. 407 del [DATA] non sia stata oggetto di controversia nel giudizio definito in secondo grado con la citata [NUMERO_ATTO] del [DATA], dovrebbe ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, che tale decorrenza, pur deducibile in quella sede, non era stata dedotta, sicché ha assunto autorità di cosa giudicata la decorrenza riconosciuta dal Ministero sulla base del decisum della Corte d’Appello…. Diversamente, a voler ritenere che le doglianze svolte col ricorso di primo grado ([NUMERO_PROCEDIMENTO]) attengono all’erronea individuazione della decorrenza siccome contenuta nel provvedimento ministeriale e, in tesi di parte odierna appellata, non ricavabile dal dictum della Corte d’Appello, la domanda avversaria sarebbe comunque inammissibile, perché, in tal caso, essa andava fatta valere con il rimedio dell’esecuzione forzata o, meglio, con il ricorso per ottemperanza. I ricorrenti hanno infatti evidenziato un errore nell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione con riferimento alla decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA]….>>.
§ 4.1
L’eccezione, che con la censura in esame viene qui riproposta, è infondata. Occorre premettere che <<Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto preclusa una domanda risarcitoria che in un precedente giudizio si era accertato, con statuizione passata in giudicato, come non proposta, conseguendone la dichiarazione di nullità per extrapetizione della pronuncia che l’aveva accolta)>> (Cass. sez. 3 -, [NUMERO_ATTO] del [DATA]).
Nel caso di specie, per come si evince dalla disamina del ricorso proposto davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi [NUMERO_PROCEDIMENTO], culminato nella pronuncia poi riformata da questa Corte con [NUMERO_ATTO] del [DATA], i ricorrenti odierni appellanti incidentali si erano limitati a chiedere la declaratoria del loro diritto a percepire l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] e la condanna generica al pagamento dello stesso, senza l’indicazione della decorrenza della prestazione. Per questa ragione, pertanto, la Corte ha omesso di statuire circa la decorrenza. Ad avviso del Collegio, la proposizione di autonomo giudizio finalizzato a stabilire la decorrenza della elargizione non incontra il limite di operatività del giudicato oggettivo, perché la questione suddetta non attiene a precedente logico, necessario ed essenziale della pronuncia.
§ 5
Con il secondo motivo, il Ministero denuncia l’erroneità della sentenza laddove ha omesso di pronunciare l’inammissibilità del ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] per mancanza della domanda amministrativa, necessaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 501 del [DATA] e dell’art. 6, comma 3, L. n. 302 del [DATA]: <<…gli odierni appellati non avevano mai chiesto in via amministrativa l’assegno vitalizio suddetto, ma lo avevano fatto solo con il ricorso giurisdizionale n. [DATA] del Tribunale di Palmi. Conseguentemente, l’Amministrazione aveva eseguito la [NUMERO_ATTO] del [DATA] della Corte di Appello di [LUOGO] emanando il [NUMERO_ATTO] del [DATA] con decorrenza del beneficio dell’assegno vitalizio da quando il medesimo era stato riconosciuto pur in assenza della relativa domanda amministrativa, ossia dalla data di pubblicazione dell’indicata sentenza che lo aveva concesso. Nessun’altra decorrenza era applicabile al caso di specie. Tutti i benefici economici previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata dovevano obbligatoriamente essere oggetto di apposita e specifica istanza amministrativa. Infatti, il conseguimento di qualsiasi beneficio economico presuppone, per le vittime della criminalità organizzata diverse dalle vittime del dovere quali sono i ricorrenti, la dovuta presentazione della domanda amministrativa, che è un obbligo espressamente previsto dall’art. 6, comma 1, L. n. 302 del [DATA] e dall’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 510 del [DATA], per il quale “Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda”: proprio l’onere di presentare l’istanza costituisce chiarissimo indice della disponibilità del diritto in questione. Detto obbligo della presentazione della domanda amministrativa è escluso dalla vigente normativa solo per le vittime del dovere (art. 6, comma 2, L. n. 302 del [DATA]), quali non sono gli interessati. Formulare l’istanza in via amministrativa significava esercitare il diritto, previsto dalla legge, a richiedere le provvidenze economiche. Era evidente che la presentazione della domanda, se l’Amministrazione valuta sussistenti i requisiti richiesti dalla normativa in vigore, fa sorgere il diritto ai benefici, mentre la mancata presentazione della domanda non fa sorgere alcunché, né la presentazione tardiva (peraltro mai avvenuta per il caso di specie) poteva equivalere a presentazione tempestiva della stessa, e non poteva certo valere ai fini della concessione dei benefici dalla data di entrata in vigore delle leggi che li hanno introdotti nell’ordinamento giuridico per quella certa categoria di vittime, anche perché, così operando, si sarebbe posta ingiustificatamente a carico dell’Erario l’inerzia degli interessati, con esborsi di denaro pubblico non dovuto. Gli odierni appellati avrebbero dovuto chiedere in via amministrativa il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] con la decorrenza da loro individuata (erroneamente) nel giorno [DATA], data di entrata in vigore della L. n. 407 del [DATA]. L’Amministrazione aveva dunque dato corretta esecuzione al giudicato formatosi sulla [NUMERO_ATTO] del [DATA], limitando il riconoscimento del diritto esclusivamente a ciò su cui è stato esercitato il sindacato giurisdizionale, ossia su una domanda giudiziale che, in quanto non preceduta da domanda amministrativa, non consentiva di individuare il dies a quo della spettanza del beneficio. Ne era riprova il fatto che la Corte d’Appello, nello statuire il diritto degli odierni ricorrenti al beneficio suddetto, non aveva disposto alcuna decorrenza. In difetto di apposita statuizione, doveva trovare applicazione il principio giurisprudenziale, secondo cui i benefici a carattere assistenziale o previdenziale, in mancanza di diversa previsione di legge, non spettano che dal giorno della domanda amministrativa….
Nel caso di specie, gli odierni appellati non avevano mai richiesto in via amministrativa l’assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del [DATA], normativa richiamata nella domanda amministrativa prodotta nel [DATA], solo al fine di richiamare le modifiche dalla stessa apportate alla L. n. 302 del [DATA]. La mancanza della domanda amministrativa aveva imposto al Ministero di dare esecuzione al giudicato con decorrenza dall’unico momento in cui il diritto poteva essere riconosciuto, ossia dal deposito della pronuncia giurisdizionale che lo ha riconosciuto. Il deposito della pronuncia giurisdizionale era infatti l’unico momento in cui l’Amministrazione aveva dovuto valutare i termini di riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, che, se vi fosse stata domanda amministrativa, avrebbe dovuto valutare dal momento della sua presentazione… il Tribunale, una volta escluso (erroneamente) che la [NUMERO_ATTO] del [DATA] potesse dispiegare forza di giudicato sulla domanda avversaria, avrebbe comunque dovuto vagliare l’esistenza dei presupposti per dichiarare la decorrenza invocata dai ricorrenti, tra i quali, in primo luogo, la data di presentazione della domanda amministrativa. Se infatti si nega forza di giudicato, nel presente giudizio, alla [NUMERO_ATTO] del [DATA] con riferimento all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA], deve del pari escludersi che l’accertamento compiuto sulla sussistenza del presupposto amministrativo (la presentazione dell’istanza) sia opponibile al Ministero con riferimento alla domanda giudiziale proposta con il ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO]. Invece, il primo Giudice, erroneamente, dopo avere escluso l’autorità di giudicato sulla questione della decorrenza, ha direttamente esaminato la domanda delle controparti senza preliminarmente verificare, come avrebbe dovuto fare, la sussistenza di una domanda amministrativa. La sentenza è quindi affetta dal vizio di violazione dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 510 del [DATA] e dell’art. 6, comma 3, L. n. 302 del [DATA]…. Il Tribunale ha erroneamente affermato che la domanda amministrativa per l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] “è stata inoltrata in data [DATA]”. L’unica domanda amministrativa presente agli atti del giudizio è quella del [DATA], con cui le odierne controparti hanno chiesto unicamente “la concessione della speciale elargizione di cui all’art. 1 della Legge n° 3-per come modificata dalla Legge n° [DATA]”. È evidente che il riferimento alla L. n. 407 del [DATA], presente nella suddetta istanza amministrativa non riguardava l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della suddetta legge, bensì, per espressa formulazione dell’istanza, le modifiche apportate all’art. 1 L. n. 302 del [DATA] dall’art. 1 L. n. 407 del [DATA], ossia la soppressione delle parole “non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa” e l’individuazione dei beneficiari superstiti. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto che gli odierni appellati non hanno mai chiesto nella fase amministrativa l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] e quindi, una volta escluso l’autorità di giudicato della [NUMERO_ATTO] del [DATA] della Corte d’Appello di [LUOGO], sezione lavoro, avrebbe dovuto rigettare la domanda di diversa decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA]….>>
§ 5.1
La censura non coglie nel segno. Il Ministero muove dall’assunto secondo cui la domanda volta al conseguimento della prestazione di cui all’art. 2 legge [DATA] non era stata preceduta dalla previa e necessaria presentazione dell’istanza amministrativa. Sennonché, dal momento che l’accertamento del diritto al conseguimento della stessa è intervenuto con sentenza passata in giudicato n. [DATA] di questa stessa Corte, la questione non poteva essere riproposta in questo giudizio, in quanto coperta da giudicato.
Sotto altro profilo, la tesi difensiva del Ministero, che sostiene di avere liquidato il beneficio dalla data della pronuncia [DATA] per mancanza della previa domanda amministrativa confonde la questione della decorrenza della prestazione con quella della decorrenza degli accessori dovuti in caso di ritardo nell’erogazione: la decorrenza di una prestazione assistenziale e previdenziale, invero, viene stabilita di volta in volta dalle norme che la disciplinano – nel caso di specie, in particolare, dalla data in cui sono maturati i relativi presupposti (cfr. Cass Sez. L, [NUMERO_ATTO] del [DATA]) – diversamente dalla decorrenza degli interessi legali che, invece, sono dovuti, ai sensi dell’art. 7 legge 533/73 a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa (Cass. Sez. 3, [NUMERO_ATTO] del [DATA]).
§ 6
Con il terzo motivo, il Ministero denuncia l’inammissibilità del ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] per omessa allegazione e, comunque, infondatezza per insussistenza dei requisiti, la violazione dell’art. 2, L. n. 407 del [DATA] e degli art. 1 e 7, comma 22 1, L. n. 302 del [DATA], la violazione dell’art. 9 bis L. n. 302 del [DATA], e dell’art. 2 quinquies L. n. 186 del [DATA] come modificato dall’art. 2, comma 21, L. n. 94 del [DATA]: <<…. il Tribunale avrebbe dovuto prendere posizione sulle contestazioni del Ministero circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA], non rilevando…il giudicato formatosi sulla [NUMERO_ATTO] del [DATA] della Corte d’Appello di [LUOGO], sezione lavoro…. la questione circa la sussistenza dei requisiti non può essere intesa coperta dal giudicato, giacché, altrimenti, come osservato con il primo motivo di appello, la controversia doveva essere definita con pronuncia di rigetto per la sussistenza del preesistente giudicato… sotto questo profilo il ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] era inammissibile, mancando di qualsivoglia allegazione sui presupposti di fatto concernenti la sussistenza dei requisiti per l’elargizione del beneficio. …il ricorso era comunque infondato per difetto di prova, in quanto, come già rilevato in prime cure, controparte non ha offerto alcun elemento utile a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’elargizione del beneficio. Quanto ai requisiti oggettivi, a prescindere dall’assenza di prova, si ribadisce come l’infondatezza del ricorso di prime cure emerga anche dall’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio oggetto di causa. La sentenza risulta, in parte qua, viziata da violazione e omessa applicazione dell’art. 2, L. n. 407 del [DATA] e degli art. 1 e 7, comma 1, L. n. 302 del [DATA]…. Ai sensi dell’ora citato art. 1, L. n. 302 del [DATA], presupposto imprescindibile per la concessione dei benefici è la ricollegabilità certa dell’evento ad atti di criminalità organizzata, come richiesto nel caso di specie, o ad atti di terrorismo. L’art. 7, comma 1, L. n. 302 del [DATA] prescrive che “i competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, anche non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite” Sia dal procedimento penale relativo al fatto criminoso, definito con un provvedimento di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, sia dalle indagini effettuate dalle Forze dell’Ordine, sono emerse solo mere ipotesi investigative sulla motivazione del crimine non confermate in sede processuale.
In definitiva, non è stata acquisita la prova certa della riconducibilità dell’evento delittuoso ad atti di criminalità organizzata di cui all’art. 416 bis c.p._ La sussistenza del suddetto requisito oggettivo della riconducibilità deve risultare “inequivocabilmente”. E’ pertanto necessario che il fatto lesivo provenga da un soggetto appartenente alla criminalità organizzata e che sia stata acquisita la prova della commissione del delitto per le finalità proprie delle associazioni di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p._ Come già rilevato in prime cure, tale prova è del tutto mancata nel caso di specie tanto con riferimento alla suddetta finalità quanto con riferimento ai capi d’imputazione, nei quali mai si è fatta mai menzione del reato associativo di tipo mafioso. Né la estraneità del deceduto e degli istanti ad ambienti e rapporti delinquenziali è requisito sufficiente per conseguire i benefici richiesti in assenza della prova della matrice mafiosa dell’omicidio, che è il requisito base prescritto dalla norma quale condizione essenziale per l’accesso alle provvidenze in questione. Pertanto, la brutalità dell’azione a cui fanno riferimento i ricorrenti, non costituisce elemento indicativo della relativa matrice mafiosa. Tanto vale anche per il caso che un delitto sia stato commesso da soggetti intranei ad un’organizzazione mafiosa, qualora manchi la prova della finalità mafiosa. Il contesto ambientale del delitto può costituire solo un elemento indiziario della finalità, ma non sufficiente per fornire la prova della sussistenza di tale requisito, il cui onere, insieme all’altro requisito della estraneità della vittima e dei relativi beneficiari ad ambienti e rapporti delinquenziali, non grava sull’Amministrazione, bensì sugli istanti che, nel caso di specie, si sono limitati a fornire solo mere ipotesi presuntive, non sorrette da elementi probatori oggettivi inequivocabili. Non rileva la circostanza che il Prefetto di [LUOGO] abbia espresso parere favorevole alla concessione dei benefici, atteso che il parere prefettizio, ai sensi dell’art. 9, d.P.R. n. 510 del [DATA], è obbligatorio ma non vincolante. Inoltre, tale parere favorevole è stato superato da quello sfavorevole espresso dalla Commissione Consultiva, basato sulle stesse motivazioni poste a fondamento del contestato provvedimento di rigetto.
Peraltro, il parere del Prefetto di [LUOGO] si è fondato su una mera presunzione di giudizio in negativo, poiché non ci sono elementi certi o concordanti, che consentano di ricondurre la causa della morte ad un atto di terrorismo o di criminalità organizzata, giacché il suddetto parere si è fondato sul mero rilievo che la vittima non fosse collegata a tali ambienti senza nulla dire sulla matrice dell’omicidio.
Alla luce sia degli elementi informativi acquisiti, l’Amministrazione non era tenuta a procedere ad un’ulteriore disamina dei fatti e degli elementi del delitto, né a chiedere un riesame del caso da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Peraltro, un approfondimento della vicenda è stato, comunque, svolto dal competente Ufficio ministeriale ha sottoposto la pratica all’esame della Commissione Consultiva di cui al d.P.R. n. 510 del [DATA], previsto quando si renda necessario acquisirne un parere in presenza di profili di particolare delicatezza o di incertezza. Del resto, le controparti non hanno offerto alcun mezzo di prova idoneo a supportare la loro domanda, nonostante fossero onerati in tal senso, omettendo di sanare la lacuna deduttiva anche a seguito delle specifiche contestazioni del Ministero convenuto. Non sussistono, nei confronti degli istanti, neanche i requisiti soggettivi, costituenti gli ulteriori presupposti prescritti inderogabilmente dall’art. 9 bis L. n. 302 del [DATA], alla luce delle ulteriori condizioni introdotte dall’art. 2 quinquies L. n. 186 del [DATA] come modificato dall’art. 2, comma 21, L. n. 94 del [DATA]. In particolare, la decisione impugnata risulta viziata da violazione dell’art. 9 bis L. n. 302 del [DATA], e dell’art. 2 quinquies L. n. 186 del [DATA] come modificato dall’art. 2, comma 21, L. n. 94 del [DATA]. Ciò in considerazione degli elementi ostativi emersi nei confronti di parenti ed affini entro il quarto grado degli istanti, come emerge dall’informativa del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di [LUOGO], [PROTOCOLLO] del [DATA], prodotta in giudizio in primo grado. In particolare, nella suddetta informativa si rileva l’esistenza, a carico di numerosi parenti ed affini entro il quarto grado dei ricorrenti, di innumerevoli e gravi precedenti penali e di frequentazioni di soggetti pregiudicati, gravati da elementi di criticità sotto il profilo penale che sono indicatori di un ampio contesto familiare caratterizzato da una rilevante propensione a delinquere e dall’elevato rischio di un coinvolgimento degli interessati seppure indiretto, in ambienti e rapporti delinquenziali anche legati alla criminalità di tipo mafioso. In particolare il nipote [FAMILIARE], risulta notato e controllato nell’anno 2015 con tale [PERSONA] segnalato per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, truffa, emissione di assegni a vuoto, ricettazione e associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso 29 che fanno presumere anche una possibile contiguità [PERSONA] ad ambienti legati alla criminalità di tipo mafioso e, quindi, la insussistenza nei confronti degli istanti dei requisiti soggettivi per la presenza delle condizioni ostative, ai sensi del succitato art. 2 quinquies, alla erogazione dei benefici. Le medesime considerazioni si possono formulare per la posizione penale dell’altro nipote della [FAMILIARE] che ugualmente è stato notato e controllato con tale [PERSONA] con precedenti penali per numerosi reati tra cui associazione a delinquere e del cugino della predetta, [PERSONA], condannato nell’anno 1989 dalla Corte d’Appello di Catanzaro per tentato omicidio. Senza contare gli ulteriori numerosi e gravi pregiudizi penali, dettagliatamente elencati nella informativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, di cui sono gravati la sorella della ricorrente, [PERSONA] e il marito [FAMILIARE], la cognata [FAMILIARE], la cugina [FAMILIARE], lo zio [FAMILIARE], lo zio [FAMILIARE], la zia [FAMILIARE] e lo zio [FAMILIARE]. E’ evidente che la riferibilità degli appellati al medesimo ambito familiare cui appartengono soggetti per i quali sussistono i requisiti ostativi di cui all’art. 2 quinquies, D.L. n. 151 del [DATA] impedisce l’ulteriore erogazione dei benefici già in godimento, giacché la sovvenzione di ambienti nei quali, a vario titolo, orbitano persone vicine ad associazioni di tipo mafioso ostacolerebbe il pieno perseguimento delle finalità di contrasto alle organizzazioni criminali, così frustrando le esigenze solidaristiche di sostegno alle vittime del crimine organizzato.
La previsione di cui all’art. 2 quinquies, comma 2, D.L. cit., implica anche la possibilità, per l’Amministrazione che si sia pronunciata già una volta in senso favorevole all’istante, di procedere, anche a seguito di una presentazione di richiesta di ulteriori provvidenze previste dalla normativa, di procedere alla 30 sospensione degli assegni vitalizi corrisposti, qualora dalla ulteriore verifica sulla attualità dei requisiti soggettivi emergano a carico dell’istante e o dei soggetti legati allo stesso da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado, elementi controindicativi alla erogazione dei benefici. La vigente normativa, in altri termini, considera di per sé elemento impeditivo anche il semplice dubbio della non estraneità degli istanti all’ambiente della criminalità organizzata in funzione dell’inserimento in un contesto familiare nel quale anche un affine entro il quarto grado sia gravato da precedenti penali ostativi ai sensi dell’art. 2 quinquies, D.L. cit._ Rileva poi l’esigenza di evitare che le somme erogate coi benefici in esame possano essere trasmesse, per effetto di successione ereditaria, ai soggetti ‘controindicati’ che, nella previsione della norma, in ragione del loro legame familiare col beneficiario, risultino essere potenziali eredi legittimi o necessari. Il sopra descritto ambiente familiare appare, invero, quanto meno contiguo ad elementi potenzialmente pericolosi, e determina un ragionevole e fondato sospetto riguardo alla non estraneità dei richiedenti ad ambienti e rapporti delinquenziali, precludendo, in ogni caso, un’attestazione di estraneità ai predetti ambienti…>>.
§ 6.1
A disattendere la doglianza è sufficiente osservare, ancora una volta che, dal momento che l’accertamento del diritto al conseguimento dell’assegno di cui all’art. 2 legge [DATA] è intervenuto con sentenza passata in giudicato n. [DATA] di questa stessa Corte, la questione non poteva essere riproposta in questo giudizio, in quanto coperta da giudicato.
§ 7
Con il quarto motivo, si censura la sentenza in punto di decorrenza dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] dal giorno [DATA] per essere incorsa in violazione e/o falsa ed errata applicazione dell’art. 14, commi 2 e 3, d.P.R. n. 501 del [DATA]: <<…. Le provvidenze economiche concesse dallo Stato alle vittime e ai superstiti della criminalità organizzata non conseguono automaticamente né all’evento, né alla sentenza che accerta la matrice mafiosa dell’episodio delittuoso, né tanto meno alla legge che istituisce tali benefici, bensì possono essere riconosciute solo e soltanto, dalla data della necessaria istanza di parte, sempre che il diritto sia esercitato tempestivamente. Se il diritto non viene fatto valere, come nel caso di specie, ne deriva l’impossibilità di concedere i benefici a decorrere da un momento antecedente la data di pubblicazione della [NUMERO_ATTO] che li ha riconosciuti in via giurisdizionale anche in assenza di domanda amministrativa. Né potrebbe valere, ad individuare il dies a quo della decorrenza, il termine della proposizione della domanda giudiziale (perché altrimenti il ricorso sarebbero inammissibile, ma hanno inteso instare ex novo (nella consapevolezza di non averlo mai fatto prima) per il riconoscimento del beneficio con decorrenza dal giorno della morte del loro congiunto. Stabilire una decorrenza diversa da quella richiesta e anteriore a quella già riconosciuta significherebbe statuire su una domanda amministrativa mai presentata. Il Tribunale non ha tenuto conto di tali argomenti difensivi, ritenendo invece applicabile la disposizione dell’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 510 del [DATA], la quale dispone che l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] va corrisposto a decorrere dall’entrata in vigore della “presente legge”. La tesi è erronea. Detta norma non si riferisce all’assegno vitalizio riconosciuto alle vittime, o ai loro superstiti, della criminalità organizzata, bensì alle sole vittime, o ai loro superstiti, di azioni terroristiche. Infatti, l’estensione dell’assegno vitalizio alle vittime della criminalità organizzata e ai loro superstiti è stata operata dall’art. 82, comma 9, L. n. 388 del [DATA]. Ne consegue che il riferimento all’art. 2, comma 1, L. n. 407 del [DATA], quale contenuto nel citato art. 14, comma 3, d.P.R. n. 510 del [DATA], rileva limitatamente al disposto della norma legislativa richiamata nel testo vigente all’epoca dell’entrata in vigore della norma regolamentare (art. 14, comma 3, cit.). In difetto di una diversa previsione deve farsi riferimento all’unica disposizione dell’art. 14 cit. che espressamente si riferisce ai benefici accordati alle vittime della criminalità organizzata e ai loro superstiti, ossia quella del comma 2, che, attraverso il richiamo agli artt. 3 e 5, L. n. 302 del [DATA], si occupa dei benefici riconosciuti alle vittime della criminalità organizzata e ai loro superstiti dall’art. 1, comma 2, L. n. 302 del [DATA]. Poiché la disposizione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 510 del [DATA] stabilisce la decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, il Ministero, in difetto di domanda amministrativa, ha correttamente individuato come dies a quo quello del deposito della sentenza della Corte d’Appello…. la statuizione è affetta da vizio di falsa ed errata applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 510 del [DATA]… Il Tribunale non avrebbe potuto individuare la decorrenza del beneficio dalla data di entrata in vigore della L. n. 407 del [DATA], in quanto, alla data del giorno [DATA], l’assegno vitalizio non spettava alle vittime della criminalità organizzata e ai loro superstiti, essendo stato introdotto solo per effetto dell’art. 82, comma 9, lett. a), L. n. 388 del [DATA], che è entrato in vigore in data [DATA]. Pertanto, deve essere applicata la disposizione di cui all’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 510 del [DATA], che stabilisce la decorrenza dei benefici in favore delle vittime delle criminalità organizzata e dei loro superstiti a decorrere dalla domanda amministrativa. In difetto di domanda amministrativa, deve farsi riferimento alla data della notifica della domanda giudiziale proposta con il ricorso [DATA], ossia al [DATA], ovvero in subordine a quella del deposito del ricorso medesimo, [DATA]. …ove si ritenesse applicabile all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. n. 407 del [DATA] in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro superstiti la decorrenza di cui all’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 510 del [DATA], dovrebbe ritenersi che il riferimento alla “presente legge” contenuto nella citata disposizione regolamentare si riferisce alla Legge istitutiva del beneficio in favore di tale categoria di beneficiari, ossia la L. n. 388 del [DATA], e che, pertanto, il beneficio decorrerebbe dalla data di entrata in vigore di tale legge, cioè dal [DATA]… Al più, ove si ritenesse che l’estensione introdotta dall’art. 82, comma 9, L. n. 388 del [DATA] operi retroattivamente, dovrebbe comunque riformarsi l’impugnata statuizione di decorrenza, avuto riguardo alla circostanza che la “presente legge” cui fa riferimento l’art. 14, comma 3, cit. è il d.P.R. n. 510 del [DATA], che è entrato in vigore in data [DATA]….>>.
§ 7.1
L’articolata censura è prova di fondamento. Orbene, quanto alla questione della necessità della domanda amministrativa ai fini della decorrenza, è sufficiente rinviare alle considerazioni sub § 5.1.
Circa la tesi dell’errata applicazione dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 510 del [DATA] – che secondo la difesa erariale non stabilisce la decorrenza dei benefici in favore delle vittime delle criminalità organizzata e dei loro superstiti, perché l’assegno ex art. 2 L. n. 407 del [DATA] è stato introdotto in loro favore solo per effetto dell’art. 82, comma 9, lett. a), L. n. 388 del [DATA], basta rilevare che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [DATA], n. 510-il cui art. 14 comma terzo stabilisce che “L’assegno vitalizio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge [DATA], n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge” – contiene il “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, e che il comma quinto dell’art. 82 della legge 388/2000 stabilisce espressamente che “5. I benefici previsti dalla legge [DATA], n. 302, e dalla legge [DATA], n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal [DATA]”.
Risulta dunque risolta dal Legislatore la questione della decorrenza del beneficio di “nuova” introduzione qui in considerazione.
§ 8
Con il quinto motivo, il Ministero denuncia l’omessa pronuncia circa l’eccezione di inammissibilità del ricorso [NUMERO_PROCEDIMENTO] concernente lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], per mancanza della domanda amministrativa: <<…. dopo aver rigettato l’eccezione di giudicato, il primo Giudice si è direttamente soffermato sull’eccezione di prescrizione, senza prendere specifica posizione sulla mancata presentazione della domanda amministrativa, limitandosi a dare atto, ai fini della decisione sulla prescrizione, della presentazione della domanda amministrativa in data [DATA]. …la sentenza è affetta, in parte qua, dal vizio di violazione dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 510 del [DATA] e dell’art. 6, comma 3, L. n. 302 del [DATA]. Infatti, l’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], istitutivo del beneficio in esame in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro superstiti, così statuisce:
“A decorrere dal [DATA], alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge [DATA], n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge [DATA], n. 266, e ai loro familiari superstiti, … sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge [DATA], n. 206, come modificato dal comma 106”. Il richiamo all’art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del [DATA], comporta inevitabilmente l’applicazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 206 del [DATA] cit., a mente del quale “Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi [DATA], n. 302, [DATA], n. 407, e successive modificazioni, nonché l’articolo 82 della legge [DATA], n. 388, ad eccezione del comma 6”. Orbene, ai sensi del già citato art. 3, comma 1, d. P. R. n. 510 del [DATA], “Per il conferimento dei benefìci gli interessati debbono presentare apposita domanda”. Come si è già rilevato, il d. P. R. n. 510 del [DATA] “riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione della legge [DATA], n. 466, e legge [DATA], n. 302, recate dal D.M. [DATA], D.M. [DATA], D.M. [DATA], n. 561, D.M. [DATA], n. 319, D.M. [DATA], n. 377 e 39 dal decreto del Presidente della Repubblica [DATA], n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge [DATA], n. 407” (art. 1). Inoltre, si ribadisce che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 302 del [DATA], “Per i benefìci relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati”.
È dunque inequivocabile che, per la concessione del beneficio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA] è necessaria la presentazione dell’apposita istanza amministrativa. L’errore in cui è incorso il primo Giudice è quello di aver considerato valida la domanda amministrativa prodotta in giudizio dai ricorrenti odierni appellati, ossia l’istanza, sottoscritta digitalmente dall’avv. [DIFENSORE] il [DATA] e inoltrata all’indirizzo pec della Prefettura di [LUOGO] “[EMAIL]” il [DATA] dall’indirizzo pec “[EMAIL]” (docc. da 23 a 26)….Detta istanza non è in alcun modo ascrivibile agli odierni ricorrenti, in quanto non vi si dà per niente atto di un mandato alla sua presentazione da parte dei ricorrenti odierni appellati, né è allegata una procura all’uopo conferita.
Non può al riguardo valere la procura rilasciata il [DATA] ed allegata all’istanza a suo tempo presentata per “la concessione della speciale elargizione di cui all’art. 1 della Legge n° 3-per come modificata dalla Legge n° [DATA]” (doc. 1 cit.). In primo luogo, dal conferimento di detta procura è decorso più di un decennio, sicché, alla data del [DATA], il mandato conferito all’avv. [DIFENSORE] per presentare la domanda amministrativa era estinto. Inoltre, detta procura non riguardava lo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], essendo stata conferita solo per la presentazione della “istanza volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalle Leggi n° 302/90 e [DATA]” e per la rappresentanza “nell’ambito del procedimento amministrativo che verrà avviato a seguito della presentazione dell’istanza medesima”. Neppure potrebbe valere la procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del procedimento innanzi al Tribunale di Palmi, sezione lavoro, [NUMERO_PROCEDIMENTO] (doc. 13 cit.), trattandosi di procura alle liti conferita per la difesa in giudizio contro il rigetto dell’istanza del [DATA]. Neppure potrebbe ritenersi che l’assenza di mandato sia stato sanato ex post, con valore di ratifica, dalla procura alle liti rilasciata in data [DATA] per la proposizione del ricorso [DATA], trattandosi di procura alle liti che non contiene alcun riferimento alla volontà della parte di ratificare l’operato del legale nella fase amministrativa antecedente al ricorso. Essa peraltro non è mai stata portata a conoscenza dell’Amministrazione se non con la notifica del ricorso, avvenuta il [DATA]. In ogni caso, e in subordine, anche a voler attribuire valore di ratifica a tale procura, il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per carenza d’interesse, giacché la domanda amministrativa dovrebbe considerarsi perfezionata nella data della conoscenza della ratifica da parte dell’Amministrazione ([DATA]), con la conseguenza che, al momento della presentazione del ricorso, la parte non poteva dolersi del mancato accoglimento di un’istanza su cui l’Amministrazione non aveva neppure avuto il tempo di avviare l’istruttoria, non avendo ricevuto una valida domanda amministrativa…. il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Ufficio I “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, con circolare [PROTOCOLLO] del giorno [DATA] (doc. 27), ha disposto che, a decorrere dal [DATA], la presentazione della domanda volta a ottenere i benefici economici di vittima della criminalità organizzata previsti dalle L. n. 302 del [DATA] e seguenti, deve essere effettuata dai richiedenti esclusivamente in modalità telematica, attraverso la propria identità digitale (SPID), tramite il Portale Servizi del suddetto Dipartimento, disponibile 41 all’indirizzo [URL] oppure, tramite il Portale dello stesso Dipartimento [URL], sul Sistema di gestione delle domande per le vittime (GSEV), in analogia a quanto avviene, oramai da molti anni per le istanze di cittadinanza (SICITT, poi CIVES). L’obbligo della presentazione della domanda in via telematica è stato oggetto di apposita Notizia pubblicata sul sito internet del Ministero (al link: [URL] favoredelle-vittime-della-criminalita-organizzata-nuova-domanda), nonché sul sito della Prefettura di [LUOGO]. Con la suddetta circolare il Ministero ha altresì precisato che le domande inoltrate in modalità cartacea ovvero per posta elettronica certificata non sarebbero più state assunte a protocollo ed esaminate, non essendo, pertanto, utili all’avvio di alcun procedimento amministrativo. Dunque, la domanda dei ricorrenti, presentata mediante invio a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica della Prefettura di [LUOGO], non è stata posta presentata né tramite la predetta obbligatoria modalità telematica su GSEV, né tramite certificata all’indirizzo pec del Ministero [EMAIL]. Tanto si evince anche dagli screenshot allegati (doc. 28)….>>
§ 8.1
Con l’articolata doglianza il Ministero contesta l’efficacia, ai fini della proponibilità della domanda finalizzata al riconoscimento del diritto a percepire assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA], della pec inoltrata all’indirizzo della Prefettura di [LUOGO] in data [DATA] dal difensore degli odierni appellati, sia perché proveniente da difensore privo di specifico potere di rappresentanza, sia perché non presentata secondo le modalità stabilite da apposita circolare emanata l’[DATA]. Ora, sotto il primo profilo, a disattendere l’impostazione difensiva del Ministero è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato formatosi nella materia affine dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, secondo cui <<L’impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della l. n. 604 del [DATA] può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia l’onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell’art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali>> (Cass., Sez. 6, lav, [NUMERO_ATTO] del [DATA]). Non risulta, peraltro, che la Prefettura, ricevuta la menzionata pec, abbia fatto richiesta di esibizione della procura all’uopo rilasciata dagli interessati che, poi, a istanza di pochi mesi, hanno agito in giudizio proprio a mezzo del medesimo difensore per rivendicare il proprio diritto. Quanto al secondo aspetto, è noto che le circolari, come atti ministeriali, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai soggetti privati alcun adempimento che non sia previsto dalla legge (cfr. Cass. Sez. 5, [NUMERO_ATTO] del [DATA]). Ne discende che la sanzione di improponibilità della domanda finalizzata al conseguimento di prestazioni assistenziali/previdenziali giammai può conseguire al mancato rispetto di modalità di presentazione dettate da disposizioni contenute in circolari adottate dalla PA e non espressamente previste dalla Legge.
§ 9
Con l’ultimo motivo, si ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso [DATA] per omessa allegazione e, comunque, la questione dell’infondatezza dello stesso per insussistenza dei requisiti, ossia per violazione dell’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA] e degli art. 1 e 7, comma 1, L. n. 302 del [DATA], violazione dell’art. 9 bis L. n. 302 del [DATA], e dell’art. 2 quinquies L. n. 186 del [DATA] come modificato dall’art. 2, comma 21, L. n. 94 del [DATA]: <<…. Il Tribunale, pur avendo negato autorità di giudicato alla [NUMERO_ATTO] del [DATA] con riferimento alla domanda del beneficio di cui alla L. n. 244 del [DATA] perché, sul punto, la Corte aveva soltanto statuito l’inammissibilità della relativa domanda in quanto generica, affermando che la pronuncia di inammissibilità non è equiparabile a una pronuncia di rigetto, ha poi affermato l’autorità di giudicato della medesima [NUMERO_ATTO] del [DATA] nel presente giudizio per quanto concerne la sussistenza dei benefici per il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio in questione. La pronuncia è viziata da violazione dell’art. 2, comma 105, L. n. 244 del [DATA] e degli art. 1 e 7, comma 1, L. n. 302 del [DATA], violazione dell’art. 9 bis L. n. 302 del [DATA], e dell’art. 2 quinquies L. n. 186 del [DATA] come modificato dall’art. 2, comma 21, L. n. 94 del [DATA]…>>.
§ 9.1
La doglianza va respinta perché, come già osservato, la sentenza della Corte di appello di [LUOGO] n. 27/20 ha accertato, con efficacia di giudicato, peraltro intervenuto tra le stesse parti del presente giudizio, la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per il riconoscimento, in capo a loro, dello status di superstiti di vittime della criminalità organizzata, che rappresenta antecedente logico per il conseguimento della prestazione qui azionata, con la conseguenza che la riproposizione della questione in questa sede contrasta con il principio di cui all’art. 324 c.p.c.
§ 10
Passando alla disamina dell’appello incidentale, si censura la decisione di accoglimento parziale del ricorso portante il numero di [NUMERO_PROCEDIMENTO] in quanto frutto di un’erronea lettura della [NUMERO_ATTO] della Suprema Corte: <<… la sentenza della Suprema Corte … ha chiarito… che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del [DATA], ha natura di “status”, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge… Le prestazioni assistenziali che la legge riconnette alla condizione di vittima della criminalità organizzata possono estinguersi per prescrizione decennale ma, quanto alle prestazioni periodiche quali gli assegni mensili non reversibili di cui sopra si è detto, la prescrizione comincia a decorrere di volta in volta a partire dalla maturazione del relativo diritto, con cadenza mensile. Eguale principio deve affermarsi quanto ai ratei dello speciale assegno non reversibile, anch’esso mensile, introdotto per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dalla Legge [DATA], art. 2 comma 105. Ne consegue che il Tribunale avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto allo speciale assegno vitalizio di cui all’art. 2, comma 105, solo per i ratei il cui diritto era maturato anteriormente ai 10 anni calcolati a ritroso dal [DATA] e, per l’effetto, avrebbe dovuto dichiarare il diritto degli odierni appellanti incidentali a percepire lo speciale assegno vitalizio a decorrere dal [DATA], oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del [DATA].
§ 10.1
L’appello incidentale è fondato perché la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), all’art. 2, comma 105, ha esteso i benefici previsti per le vittime del terrorismo (di cui alla Legge 206/2004) anche alle vittime della criminalità organizzata e del dovere. Pertanto, è lo stesso Legislatore a stabilire, nel comma medesimo, la data della decorrenza del diritto alla prestazione, fissandola nel 1^ [DATA]. Sennonché, un conto è il diritto al riconoscimento dello status e un conto è il diritto a percepire i ratei della prestazione che dal primo discende: il primo è imprescrittibile, essendo attinente ad uno status, il secondo è soggetto al termine di prescrizione ordinaria fino a quando non sia intervenuta la liquidazione della prestazione (cfr., in tal senso, in materia affine, Cass. Sez. L -, [NUMERO_ATTO] del [DATA]: <<Il termine di prescrizione decennale per l’accesso alla speciale elargizione prevista dall’art. 1 della l. n. 302 del [DATA] in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del [DATA], alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall’entrata in vigore di tale d.P.R. ([DATA]) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile)>>. D’altro canto, <<Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall’accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l’imprescrittibilità attinente allo status>> (Cass, Sez. L, [NUMERO_ATTO] del [DATA]). Ne discende che, pur decorrendo il diritto, astrattamente, dalla data fissata dalla legge 244/2007, gli aventi diritto non possono pretendere, sine die, i ratei maturati da quella data, ma solo quelli maturati nel lasso temporale compreso nel decennio dalla relativa istanza;
nel caso di specie, poiché la prima richiesta avanzata dagli odierni appellanti incidentali finalizzata a conseguire l’assegno de quo risale al [DATA], computando a ritroso il decennio, risultano prescritti i ratei maturati fino al [DATA]. In tal senso, in definitiva, la sentenza di primo grado va riformata, con l’integrale accoglimento del ricorso sub [NUMERO_PROCEDIMENTO] e declaratoria del diritto dei ricorrenti/appellanti incidentali al riconoscimento dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007 e condanna del Ministero al pagamento dei ratei maturati dal [DATA], oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo.
§ 11
Il Ministero soccombente va condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di lite (con conseguente riforma della statuizione di parziale compensazione che il giudice di primo grado aveva adottato in conseguenza dell’accoglimento con diversa decorrenza di una parte della domanda), liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno, con ricorso in data [DATA], nonché sull’appello incidentale di [PERSONA], [PERSONA] e [PERSONA] con memoria depositata il [DATA], avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, giudice del lavoro, n. [DATA], resa in data [DATA], così provvede:
rigetta l’appello principale; in accoglimento dell’appello incidentale e in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il Ministero dell’Interno a pagare ad [PERSONA], [PERSONA] e [PERSONA] i ratei dello speciale assegno vitalizio non reversibile di cui alla Legge n. 244/2007 maturati dal [DATA], oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa fino al soddisfo;
condanna il Ministero alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in € 5.400,00 quanto al primo grado ed in € 7.800,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti e rimborso del CU, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. conferma nel resto;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. [DATA], n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. [DATA], n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in [LUOGO], nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, [DATA]
Il Presidente estensore
Dr.ssa [GIUDICE]